TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1247/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 12,50 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCA CHIODI in sostituzione dell'avv. Parte_1 URCIUOLO ALDO e l'avv. ,
Per compare , Controparte_2
L'Avv. Chiodi conclude come da memoria integrativa e dà atto che l'ordinanza di fissazione dell'udienza è stata notificata e chiede che la causa venga decisa.
.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URCIUOLO ALDO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. URCIUOLO ALDO
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria integrativa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, comproprietario di fondi adibiti ad uso commerciale siti in Firenze, Viale Corsica n. Parte_1
29r e 31r, intimava sfratto a , cui i locali suddetti erano stati locati con durata iniziale CP_1 dall'1.11.15 al 31.10.21 e con previsione di rinnovo per altri sei anni in mancanza di disdetta , deducendo la morosità della stessa nel pagamento dei canone mensile di € 1.715,30 ,per complessivi € 6.003,55 dal settembre al dicembre del 2024.
Demostene non compariva in udienza e parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica dell'intimazione e che tuttavia sussisteva per i mesi successivi.
Veniva quindi disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio .
Nonostante la notifica dell'ordinanza la convenuta non si è costituita rendendosi contumace in giudizio.
Con la memoria integrativa del 7.5.25 il ha esposto che la convenuta ha sanato la morosità Parte_1 di cui all'intimazione solo nel mese di febbraio del 2025 e che residua la morosità della conduttrice per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025 per complessivi € 5.145,90.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere osservato che sussiste la legittimazione del quale Parte_1 comproprietario del bene locato, ad agire per la risoluzione del contratto poiché si tratta di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi il consenso degli altri comproprietari o pagina 2 di 3 quantomeno della loro maggioranza e quindi non è necessaria la loro partecipazione al giudizio(Cass.
17933/19).
L'art. 4 del contratto di locazione prevede la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine previsto.
La parte attrice ha fornito la prova del fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto regolare pagamento del canone( Cass. SU n. 13533/01) : prova che evidentemente non è stata però fornita stante la contumacia della parte convenuta.
Stante il reiterato inadempimento della conduttrice convenuta deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .
Consequenziale è la condanna di al rilascio dell'immobile ; ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78 CP_1 per il rilascio viene fissata la data del 25.7.25. deve altresì essere condannata a pagare in favore della parte locatrice la somma di € CP_1
5.145,90 per canoni dovuti ad oggi oltre ulteriori importi mensili pari ai canoni ( art. 1591 c.c.) fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della controversia ( quinto scaglione in ragione della parte di rapporto controverso), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 145,50 per spese, € 7.100,00 per compenso ed 1.050,00 per spese generali , per complessivi € 8.295,50.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra ed altri Parte_1 locatori e avente ad oggetto fondi commerciali siti in Firenze, Viale Corsica n. 29r e CP_1
31r ,per inadempimento di condanna al rilascio dei fondi suddetti;
CP_1 CP_1 fissa per il rilascio la data del 25.7.25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 5.145,90 oltre ulteriori importi mensili pari ai canoni fino al rilascio;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 8.295,50.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1247/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 12,50 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCA CHIODI in sostituzione dell'avv. Parte_1 URCIUOLO ALDO e l'avv. ,
Per compare , Controparte_2
L'Avv. Chiodi conclude come da memoria integrativa e dà atto che l'ordinanza di fissazione dell'udienza è stata notificata e chiede che la causa venga decisa.
.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URCIUOLO ALDO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. URCIUOLO ALDO
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria integrativa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, comproprietario di fondi adibiti ad uso commerciale siti in Firenze, Viale Corsica n. Parte_1
29r e 31r, intimava sfratto a , cui i locali suddetti erano stati locati con durata iniziale CP_1 dall'1.11.15 al 31.10.21 e con previsione di rinnovo per altri sei anni in mancanza di disdetta , deducendo la morosità della stessa nel pagamento dei canone mensile di € 1.715,30 ,per complessivi € 6.003,55 dal settembre al dicembre del 2024.
Demostene non compariva in udienza e parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica dell'intimazione e che tuttavia sussisteva per i mesi successivi.
Veniva quindi disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio .
Nonostante la notifica dell'ordinanza la convenuta non si è costituita rendendosi contumace in giudizio.
Con la memoria integrativa del 7.5.25 il ha esposto che la convenuta ha sanato la morosità Parte_1 di cui all'intimazione solo nel mese di febbraio del 2025 e che residua la morosità della conduttrice per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025 per complessivi € 5.145,90.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere osservato che sussiste la legittimazione del quale Parte_1 comproprietario del bene locato, ad agire per la risoluzione del contratto poiché si tratta di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi il consenso degli altri comproprietari o pagina 2 di 3 quantomeno della loro maggioranza e quindi non è necessaria la loro partecipazione al giudizio(Cass.
17933/19).
L'art. 4 del contratto di locazione prevede la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine previsto.
La parte attrice ha fornito la prova del fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato.
Era onere della parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto regolare pagamento del canone( Cass. SU n. 13533/01) : prova che evidentemente non è stata però fornita stante la contumacia della parte convenuta.
Stante il reiterato inadempimento della conduttrice convenuta deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .
Consequenziale è la condanna di al rilascio dell'immobile ; ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78 CP_1 per il rilascio viene fissata la data del 25.7.25. deve altresì essere condannata a pagare in favore della parte locatrice la somma di € CP_1
5.145,90 per canoni dovuti ad oggi oltre ulteriori importi mensili pari ai canoni ( art. 1591 c.c.) fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della controversia ( quinto scaglione in ragione della parte di rapporto controverso), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 145,50 per spese, € 7.100,00 per compenso ed 1.050,00 per spese generali , per complessivi € 8.295,50.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra ed altri Parte_1 locatori e avente ad oggetto fondi commerciali siti in Firenze, Viale Corsica n. 29r e CP_1
31r ,per inadempimento di condanna al rilascio dei fondi suddetti;
CP_1 CP_1 fissa per il rilascio la data del 25.7.25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 5.145,90 oltre ulteriori importi mensili pari ai canoni fino al rilascio;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 8.295,50.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3