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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10023/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Alfieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Paparatto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in NO (MI) il 9.7.2011
(anno 2011 atto n. 2 parte I) in regime di separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data pagina 1 di 4 omologato con decreto del 01/03/2023
con i seguenti figli: nato il [...], nata il [...] e nato il Per_1 Per_2 Per_3
07/02/2020, tutti aventi cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i piccoli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere con sé i CP_1 figli: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
nel corso del mese potrà tenerli con sé la domenica-in dettaglio 3 domeniche al mese- dalle 10:00 e riportarli presso l'abitazione materna per le 21:00. Per quanto attiene le vacanze natalizie i coniugi stabiliranno anno per anno l'alternanza nella gestione dei minori (in dettaglio dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio), da stabilirsi almeno un mese prima, stessa soluzione per le vacanze pasquali, nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Le parti si impegnano, in caso di sopraggiunte necessità di natura ordinaria a comunicare eventuali impossibilità alle visite dei figli, a preavvertire l'altra parte almeno ventiquattro ore prima;
3. il sig. contribuirà al mantenimento dei minori, versando alla sig.ra un contributo CP_1 Pt_1 pari a Euro 150,00 a figlio, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutarsi annualmente secondo Indici ISTAT;
Pt_1
4. la signora percepirà l'assegno unico al 100%; Pt_1
5. il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché CP_1 previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, che di seguito si indicano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal pediatra/medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) cure termali e fisioterapiche prescritte dal pediatra/medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
pagina 2 di 4 c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblici dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master universitari e corsi post universitari in Italia e all'estero;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola;
b) centro ricreativo (oratorio, grest, campus) organizzati da scuole pubbliche o enti religiosi e territoriali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) catechismo e materiale necessario;
e) corsi di musica e strumenti musicali;
f) spese per attività ludiche e creativa (pittura, teatro);
g) corsi di lingue;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, vacanze senza genitori;
b) spese per conseguimento della patente (corso e lezioni);
c) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
(scooter/auto);
d) spese per sacramenti quali comunione e RE (abbigliamento e rinfresco);
e) baby-sitter.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o entro un massimo di 5 giorni.
6. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
7. le parti rilasciano il reciproco assenso all'espatrio dei minori;
8. i coniugi danno atto che l'accordo patrimoniale raggiunto in relazione alla casa coniugale è stato elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9. i restanti rapporti patrimoniali sono stati già regolati tra le parti, pertanto, gli stessi si dichiarano liberi vicendevolmente di qualsiasi obbligo e pretesa;
pagina 3 di 4 10. i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
NO, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 396/2000;
11. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NO (MI) il 01/03/2014 tra Pt_1
ed
[...] Controparte_1
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) nonché alla comunicazione anche al Comune di Vanzago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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