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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1054 pronunciata il 03/07/2024
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 805/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ciracì, Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Mansueto, Paolo Plantone e Luigi
Notarnicola,
APPELLATO
All'udienza del 19/09/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Brindisi il 23/09/2021 Parte_1
CP_ riferiva di aver lavorato alle dipendenze della resistente, affidataria del servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di Francavilla Fontana, nei periodi 24/09/2020–22/12/2020 e
07/01/2021-28/02/2021, anziché con contratto unico continuativo dal 24/09/2020 fino all'11/06/2021. Precisava che il rapporto di lavoro era stato disciplinato con due contratti a tempo determinato part time di 20 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni di autista e che, senza alcun giustificato motivo, il contratto non gli era stato prorogato all'11/06/2021, come era avvenuto per tutti gli altri lavoratori assunti con precedenza tramite la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto del servizio di trasporto stipulato tra la società resistente e il Comune di Francavilla
Fontana. Sosteneva di avere maturato, a causa del mancato riconoscimento del contratto di lavoro unico per il periodo di riferimento, il diritto alle differenze retributive e ad ogni altra somma dovuta per i periodi di vuoto contrattuale non coperti da contribuzione tra un contratto e il successivo nonché per il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato riferito al periodo
01/03/2021 – 11/06/2021. Sosteneva, inoltre, di avere diritto al risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento di un unico contratto di lavoro per il periodo 24/09/2020 – 11/06/2021.
Aggiungeva di avere richiesto alla resistente, con PEC del 06/05/2021, il risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nel contratto di assunzione dell'informativa sul diritto di precedenza. Concludeva chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro unico, il riconoscimento del contratto per il periodo 01/03/2021 – 11/06/2021, previa eventuale declaratoria di nullità dei termini apposti, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del contratto unico, per il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro nel periodo marzo – giugno 2021 e per il mancato inserimento dell'informativa sul diritto di precedenza, da valutarsi anche secondo equità, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato la si costituiva eccependo, Controparte_1
innanzitutto, in ordine al diritto di precedenza correlato alla clausola sociale, che tale clausola va interpretata, per consolidata giurisprudenza, nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze di quello uscente, purché numero e qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione d'impresa. Ciò premesso, riguardo ai contratti stipulati con il ricorrente specificava che il periodo 22/12/2020 – 07/01/2021 non era stato coperto da contratto perché in quei giorni le scuole restano chiuse per il periodo natalizio, mentre la non prosecuzione dopo il 28/02/2021 era dovuta agli effetti negativi dell'epidemia covid sui servizi in essere, a causa dei quali aveva dovuto adibire il personale di cui disponeva a lavoro a rotazione nel FIS/CIGO ordinario. Precisava che il ricorrente non aveva maturato il diritto di precedenza poiché i rapporti di lavoro richiamati non superavano i sei mesi, e che, in ogni caso, nel periodo cui il faceva riferimento, non erano state effettuate Pt_1
assunzioni. Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale di Brindisi dichiarava il ricorso infondato e condannava al pagamento delle spese di lite. Quanto al preteso riconoscimento di un unico Pt_1
rapporto di lavoro, il Giudice di prime cure evidenziava che il ricorrente non aveva addotto alcun elemento a sostegno dell'unicità del rapporto, né aveva dimostrato di avere espletato attività lavorativa nel periodo di vuoto contrattuale. Quanto al mancato inserimento della informativa sul diritto di precedenza, rilevava che il ricorrente non aveva né dedotto né provato di avere maturato tale diritto né che la società avesse fatto assunzioni in violazione di tale diritto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, precisava che la clausola sociale, invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, va interpretata in modo da non limitare l'iniziativa economica e, dunque, nel senso che non sussiste per la società subentrante nell'appalto un obbligo di riassunzione a parità di condizioni né un vincolo relativo alla durata del rapporto. Di qui la declaratoria di infondatezza del ricorso.
Avverso l'illustrata pronuncia, con ricorso depositato il 12/12/2024, proponeva Parte_1
appello formulando due motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.,
36 Cost, art. 50 D. Lgs. 50/2016 e 24 D. Lgs. 81/2025; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non essere stata disposta la compensazione delle spese. Quanto al primo motivo ribadiva il proprio diritto alle differenze retributive per i periodi di vuoto contrattuale, dovendo considerarsi unico il contratto stipulato come conseguenza della nullità dei termini apposti. Relativamente al preteso risarcimento dei danni, ribadiva l'intervenuta violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016 come richiamato dall'art. 8 del Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Francavilla Fontana, sostenendo che tale norma prevedesse l'obbligo di riassorbimento del personale operante presso il gestore uscente ed evidenziando di essere stato l'unico lavoratore al quale il contratto, cessato a febbraio 202, non era stato prorogato sino a giugno;
e tanto, nonostante egli fosse lavoratore disagiato per età e carichi di famiglia. Aggiungeva che per l'anno scolastico 2020/2021 la aveva assunto un nuovo CP_1
lavoratore al suo posto, con le medesime mansioni di autista di scuolabus, circostanza non contestata nel giudizio di I grado, e, che da informazioni assunte, era risultato che nello stesso periodo la società appellata aveva effettuato assunzioni a tempo determinato. Sosteneva che il
Tribunale non avesse considerato debitamente la circostanza che, nel sottoscrivere il contratto di appalto, la società datrice di lavoro aveva assunto tutti i dipendenti dell'appaltatrice uscente, come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015, e che il mancato riconoscimento di un contratto unico costituisse violazione del disposto dell'art. 1344 c.c.. Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, essendosi in presenza di contratti stagionali, come indicato nella causale dei contratti sottoscritti, il diritto di precedenza era maturato. In ogni caso, precisava che la contestazione sollevata atteneva all'obbligo di fornire l'informativa nella lettera di assunzione, e non al mancato rispetto del diritto di precedenza. Sul piano probatorio eccepiva la mancata ammissione e lo stralcio di richieste di acquisizione di prova documentale che, se accolte, avrebbero comportato la dimostrazione delle intervenute assunzioni. Quanto al richiamo agli effetti della pandemia, contestava la veridicità delle affermazioni di parte datoriale, riportate in sentenza, evidenziando che le scuole erano state chiuse solo dal 15/3/2021 alla conclusione del periodo di Pasqua e che, in ogni caso, il personale in servizio aveva effettuato lavoro a rotazione.
Dopo la Pasqua, solo per un'arbitraria decisione datoriale, la corsa svolta dall'appellante era stata accorpata ad altra corsa. Con riguardo al secondo motivo di gravame, contestava la mancata compensazione delle spese di giudizio sostenendo che sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare richieste dall'art. 92 c.p.c. in quanto sulle questioni sollevate e sulla loro interpretazione non si era ancora formata una consolidata giurisprudenza. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste così come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, la vittoria delle spese del doppio grado e reiterando le richieste istruttorie disattese in I grado.
Si costituiva anche in appello la con memoria depositata il Controparte_1
12/08/2025, contestando l'assenza di interlocuzione tra il gravame e la pronuncia di primo grado.
Affermava, in ogni caso, che la sentenza appellata era corretta ed immeritevole di censure. Circa la condanna alle spese, evidenziava che la liquidazione effettuata dal Tribunale risultava legittima e proporzionata alla complessità della vicenda ed alla quantità di lavoro defensionale svolto.
Concludeva chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il motivo di gravame afferente al merito della controversia appare sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni spese in primo grado nel ricorso introduttivo del giudizi, avendo l'appellante ribadito che la società appellata, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico bandito dal
Comune di Francavilla Fontana, avrebbe violato la clausola n. 8 del bando stesso ledendo il diritto di precedenza.
Orbene, l'invocato art. 8 del Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Francavilla Fontana stabilisce che “(…) L'aggiudicatario si obbliga riguardo al personale addetto al servizio a garantire ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 il riassorbimento laddove possibile del personale operante presso il gestore uscente (…)”. Sostiene che l'applicazione di tale previsione negoziale, costituendo una vera e propria clausola Pt_1 sociale, comporterebbe l'obbligo, per la società datrice di lavoro, di assumere tutti i lavoratori precedentemente impegnati presso l'impresa sostituita nella gestione del servizio.
Occorre precisare che, quale istituto giuridico, la clausola sociale è una disposizione, inserita nei bandi di appalto pubblico, che impone all'aggiudicatario di adottare misure volte a tutelare i lavoratori dell'appaltatore uscente, garantendo la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti collettivi di settore. L'obiettivo perseguito con l'introduzione di tale previsione è quello di bilanciare il diritto al lavoro dei dipendenti con la libertà d'impresa dell'aggiudicatario, richiedendo un'armonizzazione del personale alla sua struttura organizzativa e alle esigenze del servizio. Solo così strutturata, detta tipologia di clausola non confligge con i principi dettati a livello euro-unitario, atteso che la Corte di Giustizia Europea ha in più occasioni precisato che le clausole sociali devono essere formulate in modo da contemperare l'applicazione dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza e di libera impresa (fra le tante, C.G. C-460/2002, C.G.-386-2003; C.G. 346/2008), nonché la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Cost. e il diritto al lavoro sancito dall'art. 35 della Cost.. La necessità che la clausola sociale, per essere considerata valida, sia formulata ed interpretata in modo rispettoso di tali principi è stata recentemente ribadita dalla Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro (sent. 09/09/2025 n. 24912).
La clausola sociale in un appalto non impone, quindi, l'assunzione automatica e totale del personale della precedente impresa, ma richiede, così come evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, che il nuovo appaltatore valuti l'assorbimento dei lavoratori in base alle proprie esigenze tecnico- organizzative, garantendo al contempo il mantenimento del livello occupazionale e retributivo, nell'ottica di salvaguardare i lavoratori e di non creare dumping sociale. L'azienda aggiudicataria deve valutare come integrare i lavoratori impiegati nella precedente gestione dell'appalto nella propria organizzazione, tenendo conto delle esigenze tecniche e di manodopera previste nel nuovo contratto.
Non sussiste, dunque, così come sembrerebbe richiedere l'appellante, un obbligo inderogabile di assumere tutto il personale operante sul precedente appalto o di applicare le stesse identiche condizioni contrattuali: l'assunzione deve essere compatibile con l'organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante. E non può, pertanto, non tenere anche conto delle specificità occorse nella gestione dell'appalto (ci si riferisce, nella fattispecie, ai dedotti effetti della pandemia covid).
La clausola sociale, insomma, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché idonea a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione. Tale clausola deve essere, dunque, interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola, in sostanza, non comporta alcun obbligo, per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
Va, in ragione degli esposti principi, riaffermato quanto contenuto nella sentenza oggetto di gravame circa l'inesistenza del preteso diritto del singolo lavoratore, quale è il ad essere Pt_1
riassunto con contratto unico e per l'intero periodo dell'appalto.
L'appellante deduce, ancora, a motivo di appello, la violazione dell'obbligo di precedenza, precisando che oggetto di doglianza è la mancata specificazione della sussistenza di tale diritto quale informativa all'interno dei contratti inter partes stipulati.
Vero è, di contro, che, così come ritenuto dall'adito Tribunale e come desumibile dal precedente giurisprudenziale di legittimità invocato (Cass., sent. n. 9444 del 09/04/2024), l'interpretazione corretta della previsione normativa in materia conduce a conclusioni diverse da quelle volute dall'appellante. Nella pronuncia di legittimità richiamata viene, infatti, specificato che
“l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (Cass. n. 12505 del 2003; Cass. n. 11737 del 2010)”. Dal riportato passaggio della motivazione risulta in modo inequivoco che la mancanza della informativa integra un inadempimento ed un danno risarcibile solo laddove il datore di lavoro abbia in concreto proceduto a nuove assunzioni;
circostanza che, nel caso di specie, la società appellata ha negato sin dal primo grado di giudizio, mentre il lavoratore, che pure aveva affermato il contrario, non ha in alcun modo dimostrato nemmeno fornendo un principio di prova o elementi di fatto idonei a giustificare il ricorso agli strumenti processuali di cui all'art. 421 cod. proc. civ..
Anche il secondo motivo di gravame appare infondato.
Ed invero, correttamente il Tribunale adito ha fatto applicazione del criterio principale dettato dall'art. 92 cod. proc. civ. a mente del quale la regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Peraltro, i motivi di natura economica addotti dall'appellante non sono rinvenibili tra le cause giustificanti la compensazione.
Il codice di rito, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
“gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'Ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza. Nel caso di specie, dunque, legittimamente l'adito Tribunale ha ritenuto di non rinvenire argomentazioni per fare applicazione di tale clausola.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio ritenendo che sulle questioni sollevate e trattate non si sia formata una consolidata giurisprudenza atteso che i pochi precedenti giurisprudenziali richiamati tanto dal lavoratore quanto dal Giudicante appaiono suscettibili di interpretazioni contrastanti;
tanto che in riferimento alla medesima pronuncia i soggetti del giudizio sono pervenuti a conclusioni differenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2024 da Pt_1
nei confronti di vverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1054 del 03/07/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1054 pronunciata il 03/07/2024
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 805/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ciracì, Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Mansueto, Paolo Plantone e Luigi
Notarnicola,
APPELLATO
All'udienza del 19/09/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Brindisi il 23/09/2021 Parte_1
CP_ riferiva di aver lavorato alle dipendenze della resistente, affidataria del servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di Francavilla Fontana, nei periodi 24/09/2020–22/12/2020 e
07/01/2021-28/02/2021, anziché con contratto unico continuativo dal 24/09/2020 fino all'11/06/2021. Precisava che il rapporto di lavoro era stato disciplinato con due contratti a tempo determinato part time di 20 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni di autista e che, senza alcun giustificato motivo, il contratto non gli era stato prorogato all'11/06/2021, come era avvenuto per tutti gli altri lavoratori assunti con precedenza tramite la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto del servizio di trasporto stipulato tra la società resistente e il Comune di Francavilla
Fontana. Sosteneva di avere maturato, a causa del mancato riconoscimento del contratto di lavoro unico per il periodo di riferimento, il diritto alle differenze retributive e ad ogni altra somma dovuta per i periodi di vuoto contrattuale non coperti da contribuzione tra un contratto e il successivo nonché per il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato riferito al periodo
01/03/2021 – 11/06/2021. Sosteneva, inoltre, di avere diritto al risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento di un unico contratto di lavoro per il periodo 24/09/2020 – 11/06/2021.
Aggiungeva di avere richiesto alla resistente, con PEC del 06/05/2021, il risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nel contratto di assunzione dell'informativa sul diritto di precedenza. Concludeva chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro unico, il riconoscimento del contratto per il periodo 01/03/2021 – 11/06/2021, previa eventuale declaratoria di nullità dei termini apposti, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del contratto unico, per il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro nel periodo marzo – giugno 2021 e per il mancato inserimento dell'informativa sul diritto di precedenza, da valutarsi anche secondo equità, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato la si costituiva eccependo, Controparte_1
innanzitutto, in ordine al diritto di precedenza correlato alla clausola sociale, che tale clausola va interpretata, per consolidata giurisprudenza, nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze di quello uscente, purché numero e qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione d'impresa. Ciò premesso, riguardo ai contratti stipulati con il ricorrente specificava che il periodo 22/12/2020 – 07/01/2021 non era stato coperto da contratto perché in quei giorni le scuole restano chiuse per il periodo natalizio, mentre la non prosecuzione dopo il 28/02/2021 era dovuta agli effetti negativi dell'epidemia covid sui servizi in essere, a causa dei quali aveva dovuto adibire il personale di cui disponeva a lavoro a rotazione nel FIS/CIGO ordinario. Precisava che il ricorrente non aveva maturato il diritto di precedenza poiché i rapporti di lavoro richiamati non superavano i sei mesi, e che, in ogni caso, nel periodo cui il faceva riferimento, non erano state effettuate Pt_1
assunzioni. Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale di Brindisi dichiarava il ricorso infondato e condannava al pagamento delle spese di lite. Quanto al preteso riconoscimento di un unico Pt_1
rapporto di lavoro, il Giudice di prime cure evidenziava che il ricorrente non aveva addotto alcun elemento a sostegno dell'unicità del rapporto, né aveva dimostrato di avere espletato attività lavorativa nel periodo di vuoto contrattuale. Quanto al mancato inserimento della informativa sul diritto di precedenza, rilevava che il ricorrente non aveva né dedotto né provato di avere maturato tale diritto né che la società avesse fatto assunzioni in violazione di tale diritto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, precisava che la clausola sociale, invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, va interpretata in modo da non limitare l'iniziativa economica e, dunque, nel senso che non sussiste per la società subentrante nell'appalto un obbligo di riassunzione a parità di condizioni né un vincolo relativo alla durata del rapporto. Di qui la declaratoria di infondatezza del ricorso.
Avverso l'illustrata pronuncia, con ricorso depositato il 12/12/2024, proponeva Parte_1
appello formulando due motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.,
36 Cost, art. 50 D. Lgs. 50/2016 e 24 D. Lgs. 81/2025; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non essere stata disposta la compensazione delle spese. Quanto al primo motivo ribadiva il proprio diritto alle differenze retributive per i periodi di vuoto contrattuale, dovendo considerarsi unico il contratto stipulato come conseguenza della nullità dei termini apposti. Relativamente al preteso risarcimento dei danni, ribadiva l'intervenuta violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016 come richiamato dall'art. 8 del Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Francavilla Fontana, sostenendo che tale norma prevedesse l'obbligo di riassorbimento del personale operante presso il gestore uscente ed evidenziando di essere stato l'unico lavoratore al quale il contratto, cessato a febbraio 202, non era stato prorogato sino a giugno;
e tanto, nonostante egli fosse lavoratore disagiato per età e carichi di famiglia. Aggiungeva che per l'anno scolastico 2020/2021 la aveva assunto un nuovo CP_1
lavoratore al suo posto, con le medesime mansioni di autista di scuolabus, circostanza non contestata nel giudizio di I grado, e, che da informazioni assunte, era risultato che nello stesso periodo la società appellata aveva effettuato assunzioni a tempo determinato. Sosteneva che il
Tribunale non avesse considerato debitamente la circostanza che, nel sottoscrivere il contratto di appalto, la società datrice di lavoro aveva assunto tutti i dipendenti dell'appaltatrice uscente, come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015, e che il mancato riconoscimento di un contratto unico costituisse violazione del disposto dell'art. 1344 c.c.. Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, essendosi in presenza di contratti stagionali, come indicato nella causale dei contratti sottoscritti, il diritto di precedenza era maturato. In ogni caso, precisava che la contestazione sollevata atteneva all'obbligo di fornire l'informativa nella lettera di assunzione, e non al mancato rispetto del diritto di precedenza. Sul piano probatorio eccepiva la mancata ammissione e lo stralcio di richieste di acquisizione di prova documentale che, se accolte, avrebbero comportato la dimostrazione delle intervenute assunzioni. Quanto al richiamo agli effetti della pandemia, contestava la veridicità delle affermazioni di parte datoriale, riportate in sentenza, evidenziando che le scuole erano state chiuse solo dal 15/3/2021 alla conclusione del periodo di Pasqua e che, in ogni caso, il personale in servizio aveva effettuato lavoro a rotazione.
Dopo la Pasqua, solo per un'arbitraria decisione datoriale, la corsa svolta dall'appellante era stata accorpata ad altra corsa. Con riguardo al secondo motivo di gravame, contestava la mancata compensazione delle spese di giudizio sostenendo che sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare richieste dall'art. 92 c.p.c. in quanto sulle questioni sollevate e sulla loro interpretazione non si era ancora formata una consolidata giurisprudenza. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste così come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, la vittoria delle spese del doppio grado e reiterando le richieste istruttorie disattese in I grado.
Si costituiva anche in appello la con memoria depositata il Controparte_1
12/08/2025, contestando l'assenza di interlocuzione tra il gravame e la pronuncia di primo grado.
Affermava, in ogni caso, che la sentenza appellata era corretta ed immeritevole di censure. Circa la condanna alle spese, evidenziava che la liquidazione effettuata dal Tribunale risultava legittima e proporzionata alla complessità della vicenda ed alla quantità di lavoro defensionale svolto.
Concludeva chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il motivo di gravame afferente al merito della controversia appare sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni spese in primo grado nel ricorso introduttivo del giudizi, avendo l'appellante ribadito che la società appellata, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico bandito dal
Comune di Francavilla Fontana, avrebbe violato la clausola n. 8 del bando stesso ledendo il diritto di precedenza.
Orbene, l'invocato art. 8 del Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Francavilla Fontana stabilisce che “(…) L'aggiudicatario si obbliga riguardo al personale addetto al servizio a garantire ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 il riassorbimento laddove possibile del personale operante presso il gestore uscente (…)”. Sostiene che l'applicazione di tale previsione negoziale, costituendo una vera e propria clausola Pt_1 sociale, comporterebbe l'obbligo, per la società datrice di lavoro, di assumere tutti i lavoratori precedentemente impegnati presso l'impresa sostituita nella gestione del servizio.
Occorre precisare che, quale istituto giuridico, la clausola sociale è una disposizione, inserita nei bandi di appalto pubblico, che impone all'aggiudicatario di adottare misure volte a tutelare i lavoratori dell'appaltatore uscente, garantendo la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti collettivi di settore. L'obiettivo perseguito con l'introduzione di tale previsione è quello di bilanciare il diritto al lavoro dei dipendenti con la libertà d'impresa dell'aggiudicatario, richiedendo un'armonizzazione del personale alla sua struttura organizzativa e alle esigenze del servizio. Solo così strutturata, detta tipologia di clausola non confligge con i principi dettati a livello euro-unitario, atteso che la Corte di Giustizia Europea ha in più occasioni precisato che le clausole sociali devono essere formulate in modo da contemperare l'applicazione dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza e di libera impresa (fra le tante, C.G. C-460/2002, C.G.-386-2003; C.G. 346/2008), nonché la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Cost. e il diritto al lavoro sancito dall'art. 35 della Cost.. La necessità che la clausola sociale, per essere considerata valida, sia formulata ed interpretata in modo rispettoso di tali principi è stata recentemente ribadita dalla Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro (sent. 09/09/2025 n. 24912).
La clausola sociale in un appalto non impone, quindi, l'assunzione automatica e totale del personale della precedente impresa, ma richiede, così come evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, che il nuovo appaltatore valuti l'assorbimento dei lavoratori in base alle proprie esigenze tecnico- organizzative, garantendo al contempo il mantenimento del livello occupazionale e retributivo, nell'ottica di salvaguardare i lavoratori e di non creare dumping sociale. L'azienda aggiudicataria deve valutare come integrare i lavoratori impiegati nella precedente gestione dell'appalto nella propria organizzazione, tenendo conto delle esigenze tecniche e di manodopera previste nel nuovo contratto.
Non sussiste, dunque, così come sembrerebbe richiedere l'appellante, un obbligo inderogabile di assumere tutto il personale operante sul precedente appalto o di applicare le stesse identiche condizioni contrattuali: l'assunzione deve essere compatibile con l'organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante. E non può, pertanto, non tenere anche conto delle specificità occorse nella gestione dell'appalto (ci si riferisce, nella fattispecie, ai dedotti effetti della pandemia covid).
La clausola sociale, insomma, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché idonea a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione. Tale clausola deve essere, dunque, interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola, in sostanza, non comporta alcun obbligo, per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
Va, in ragione degli esposti principi, riaffermato quanto contenuto nella sentenza oggetto di gravame circa l'inesistenza del preteso diritto del singolo lavoratore, quale è il ad essere Pt_1
riassunto con contratto unico e per l'intero periodo dell'appalto.
L'appellante deduce, ancora, a motivo di appello, la violazione dell'obbligo di precedenza, precisando che oggetto di doglianza è la mancata specificazione della sussistenza di tale diritto quale informativa all'interno dei contratti inter partes stipulati.
Vero è, di contro, che, così come ritenuto dall'adito Tribunale e come desumibile dal precedente giurisprudenziale di legittimità invocato (Cass., sent. n. 9444 del 09/04/2024), l'interpretazione corretta della previsione normativa in materia conduce a conclusioni diverse da quelle volute dall'appellante. Nella pronuncia di legittimità richiamata viene, infatti, specificato che
“l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (Cass. n. 12505 del 2003; Cass. n. 11737 del 2010)”. Dal riportato passaggio della motivazione risulta in modo inequivoco che la mancanza della informativa integra un inadempimento ed un danno risarcibile solo laddove il datore di lavoro abbia in concreto proceduto a nuove assunzioni;
circostanza che, nel caso di specie, la società appellata ha negato sin dal primo grado di giudizio, mentre il lavoratore, che pure aveva affermato il contrario, non ha in alcun modo dimostrato nemmeno fornendo un principio di prova o elementi di fatto idonei a giustificare il ricorso agli strumenti processuali di cui all'art. 421 cod. proc. civ..
Anche il secondo motivo di gravame appare infondato.
Ed invero, correttamente il Tribunale adito ha fatto applicazione del criterio principale dettato dall'art. 92 cod. proc. civ. a mente del quale la regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Peraltro, i motivi di natura economica addotti dall'appellante non sono rinvenibili tra le cause giustificanti la compensazione.
Il codice di rito, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
“gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'Ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza. Nel caso di specie, dunque, legittimamente l'adito Tribunale ha ritenuto di non rinvenire argomentazioni per fare applicazione di tale clausola.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio ritenendo che sulle questioni sollevate e trattate non si sia formata una consolidata giurisprudenza atteso che i pochi precedenti giurisprudenziali richiamati tanto dal lavoratore quanto dal Giudicante appaiono suscettibili di interpretazioni contrastanti;
tanto che in riferimento alla medesima pronuncia i soggetti del giudizio sono pervenuti a conclusioni differenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2024 da Pt_1
nei confronti di vverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1054 del 03/07/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi