Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 3768/2021 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), in Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
qualità di eredi della Sig.ra nata a [...], il [...] e deceduta a Roma il Persona_1
02/11/2012, rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Nicola Cuscianna per delega in atti appellanti
E
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
ti Luigi Medugno e Claudia Molino in forza di procura in atti
E
(C.F. ), nella persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti giusta delega in atti appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8362/2021, emessa dal Tribunale di Roma in data 12 maggio
2021.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, conclusioni da intendere qui richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. depositato in data 16 giugno 2021, , Parte_1 Parte_2
, e hanno impugnato la sentenza n. 8362/2021, emessa dal
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Roma in data 12 maggio 2021, con la quale erano state rigettate le domande dagli stessi proposte, quali eredi della signora Persona_1
i) di accertamento del loro diritto a percepire l'indennità ex art. 44 l. 327/2001, stabilita con dichiarazione di acquiescenza in data 19.11.2007 a tacitazione preventiva dei danni subiti dalla de cuius;
ii) di condanna di a dare l'autorizzazione ai sensi di legge al pagamento mediante CP_2
sottoscrizione della sopra citata dichiarazione;
iii) di condanna di al pagamento della relativa somma, pari ad Controparte_3
euro 23.779,00 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito al soddisfo.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della pronuncia del primo Giudice, che aveva rigettato la domanda in ragione del ritenuto difetto di titolo in capo alla loro dante causa (la quale era mera assegnataria e non già proprietaria dell'immobile danneggiato per effetto dell'opera pubblica) atto a legittimarla pretendere l'indennizzo in oggetto. A tal fine hanno evidenziato come l'atto di acquiescenza datato 19.11.2007 fosse stato predisposto dalla stessa Tav, con timbro in calce equivalente ad una sottoscrizione, al fine di far ottenere alla Sig.ra Per_1
quanto dovuto;
a conferma della validità del titolo vantato dalla Sig.ra era poi, ad avviso degli Per_1
appellanti, la comunicazione inviata da al con la quale era stata richiesta a CP_4 CP_5
quest'ultimo la sottoscrizione della dichiarazione ai fini dello svincolo del pagamento dell'indennizzo.
Tanto premesso gli appellanti, dopo aver contestato il fondamento delle eccezioni di prescrizione del credito e difetto di prova della loro qualità di eredi, formulate dalle controparti e non esaminate dal
Tribunale in quanto assorbite, hanno concluso per l'accoglimento delle loro originarie domande.
Con successivo atto di citazione , e hanno proposto un Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
secondo giudizio d'appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Roma, giudizio che è stato poi riunito a quello previamente incardinato.
si è costituita eccependo l'inammissibilità del presente giudizio Controparte_1
d'appello e comunque la sua infondatezza nel merito.
Si è altresì costituita in giudizio che ha anch'essa eccepito l'inammissibilità del gravame CP_2
ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25 giugno 2025.
L'appello è inammissibile.
La Suprema Corte, a sezioni unite, con l'ordinanza n. 36481/2022 ha ribadito: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ebbene, l'odierna impugnazione è priva di alcuna, tantomeno specifica, impugnazione delle due rationes decidendi, ciascuna di per sé idonea a sostenere la pronuncia di rigetto della domanda, poste dal Tribunale
a fondamento della decisione, il contenuto si viene a richiamare.
Il Tribunale si è in questi termini espresso:
“-) Posto che la disposizione dell'art. 44 del d.PR n. 327/2001 inequivocamente prevede l'indennizzo solo in favore del ' proprietario' dell'immobile non espropriato, onde quest'ultimo spetta solo se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del relativo diritto, conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico ( cfr Cass, civ. I, sent. n. 13368 del 26.05.2017; n. 16619 del
3.07.2013), essa offre tutela a situazioni soggettive relative all'immobile non espropriato di natura reale, cui quella della dante causa dei ricorrenti, mera assegnataria di alloggio di servizio, non è stata mai titolare;
-) lo stesso contenuto testuale della “dichiarazione di acquiescenza” posta a base della domanda introduttiva risulta inoltre inequivoco nel senso di prevedere l'indennizzo da essa riconosciuto solo con riferimento all'immobile, e cioè con caratteristiche di realità che escludono del tutto dal novero dei suoi possibili beneficiari i soggetti che sull'immobile non hanno alcun diritto reale;
-) non solo;
alla data in cui la de cuius dei ricorrenti ha sottoscritto la “ dichiarazione di acquiescenza” del 19.11.2007, non era più titolare nemmeno del diritto di godimento, di natura personale e precaria, dell'alloggio relativamente al quale tale “ dichiarazione” ha previsto l'indennizzo, in quanto da oltre 3 anni, e cioè sin dal 1.07.2004, era cessato l'incarico di portiere, conferitole nel 1982 “ in via del tutto eccezionale”, che aveva giustificato la concessione dello stesso quale “ alloggio di servizio”;
-) rilevato, infatti, che i ricorrenti non hanno dato prova né della proroga del 2006, avendo a tal fine offerto in comunicazione un atto che non la dispone né la menziona , facendo piuttosto riferimento solo all'attribuzione di punteggio provvisorio per alloggio di edilizia residenziale pubblica ex LR n. 12/99 ( cfr doc. 6 seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c.), né della proroga del 2009, tali assunte proroghe, per allegazione degli stessi ricorrenti, sarebbero comunque notevolmente successive alla data di cessazione dell'incarico di portiere, e di conseguenza successive alla data di cessazione della giustificazione della concessione dell'alloggio di servizio;
-) in definitiva, la domanda introduttiva è evidentemente, e sotto più aspetti, infondata”. Tanto premesso quanto alla motivazione della pronuncia di primo grado, non si può che prendere atto del fatto che l'atto d'appello non contiene alcuna critica al ragionamento svolto dal primo Giudice e che lo ha condotto al rigetto della domanda, né con riguardo alla natura reale dell'indennizzo preteso dagli eredi , come tale non riconoscibile in capo al mero occupante (ex assegnatario dell'immobile), né Per_1
in relazione alla ritenuta assenza anche di un titolo di godimento in ipotesi idoneo a legittimare il riconoscimento dell'indennizzo, ricondotto dal primo Giudice all'intervenuto pensionamento della Per_1
già dall'anno 2004 e comunque al difetto di prova delle allegate “proroghe” del titolo di detenzione dell'alloggio già assegnato alla dante causa degli appellanti quale custode dello stabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui ai nn. 3726 e 3768/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle controparti, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto