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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 696/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 696 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e
vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Michele Surace, del Foro di Palmi,
nei confronti di
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Stilo, del Foro di Reggio P.IVA_1
Calabria,
nonché nei confronti di
1
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Lo Cicero, del Foro P.IVA_2
di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 155/2019, pubblicata il
13 febbraio 2019, e mediante la quale il Tribunale di Palmi ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza d'una caduta in un tombino non segnalato: quanto sopra, per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la relativa responsabilità del . Controparte_1
2.1. in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto – Pt_1 appunto – non provato il fatto costitutivo della domanda (ossia la caduta nel tombino), nonostante l'acquisizione d'una testimonianza oculare e l'offerta risarcitoria provenuta dalla compagnia assicurativa.
2.2. La testimonianza del teste – in particolare – veniva considerata dal Testimone_1
primo Giudice generica e incoerente: l'appellante invece, ne sostiene la precisione, e congruenza con la dinamica dell'incidente, laddove le divergenze sottolineate dalla sentenza sarebbero – al contrario – meramente formali.
2.3. L'offerta risarcitoria della compagnia, ancora, dovrebbe essere considerata riconoscimento implicito del sinistro, e della pedissequa responsabilità del CP_1
2.4. poi, sottolinea come la mancata segnalazione del tombino costituisca un'insidia Pt_1
stradale, di talché il andrebbe ritenuto responsabile per la manutenzione delle strade CP_1
e – correlativamente – per il sinistro avvenuto, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia dell'art. 2043.
2.5. L'appellante, infine, contesta anche la quantificazione del danno operata dal CTU, ritenuta sottostimata.
2 3. La , contesta l'appello di chiedendone Controparte_2 Pt_1 preliminarmente, la declaratoria d'inammissibilità.
3.1. Nel merito, poi, l'appellata sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la dinamica del sinistro descritta dall'attore sia generica.
3.2. La società, ancora, evidenzia come il Comune di non possa essere ritenuto CP_1 responsabile per il sinistro, non essendovi prova d'una condizione di pericolo occulto, e come l'incidente si sia verificato in pieno giorno.
3.3. Quanto, poi, al quantum debeatur, la compagnia ribadisce come l'offerta risarcitoria di sia adeguata.
3.4. Anche il ritiene valide le argomentazioni del primo giudice, secondo Controparte_1 il quale il signor non avrebbe assolto all'onere della prova. Pt_1
3.5. L'Ente locale condivide le considerazioni svolte dal Tribunale, sia in merito all'inattendibilità del testimone sia con riferimento alla decisione della Controparte_2
di pagare una somma a in via transattiva, circostanza la quale non
[...] Pt_1 implica alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi piuttosto d'una scelta autonoma, comunque non vincolante per l'Ente convenuto.
3.6. Il contesta – altresì – quanto affermato dall'appellante in merito alla sussistenza CP_1
d'una responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c., ritenendo come – nel caso di specie – non sussista una situazione di pericolo occulto, essendosi – invece – in presenza d'un caso fortuito, aggravato da un comportamento colposo del danneggiato;
lo stesso, infine, ritiene la somma corrisposta dalla compagnia pienamente satisfattiva.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto rammentare come – in materia di standard probatorio nel giudizio civile – vada applicato il criterio del «più probabile che non», e accreditata la versione fattuale comparativamente dotata del maggior grado di persuasività, e assistita dalla più elevata probabilità logica, quale desumibile dalle prove offerte al processo dall'autore della domanda
(conformemente al principio dispositivo).
7. Nella vicenda in commento, la prospettazione attorea non risulta assistita da una rappresentazione (e dimostrazione) dei fatti sufficientemente solida e coerente.
8. L'unico teste proposto dall'attore, effettivamente escusso in primo grado, ha rassegnato una deposizione generica, e irrimediabilmente difforme rispetto alla narrazione presentata da
Pt_1
3 8.1. Il dichiarante, in particolare, ha affermato a) di trovarsi, al momento del sinistro controverso, a.I) insieme a (il teste impiega – durante la deposizione – la prima Pt_1
persona plurale), a.II) alle spalle dell'attore (quindi in sua prossimità), e a.III) presso la stazione polistenese del trasporto pubblico, nonché b) d'essere intento a prendere un autobus.
8.2. Spanò – al contrario – ha adito il giudice sul presupposto della verificazione del sinistro mentre lo stesso a) fosse intento a percorrere la via Pietro Mancini, b) stesse scendendo dal relativo marciapiede, c) dovesse (conseguentemente) ancora raggiungere la fermata del bus
(invece individuata dal teste come luogo di collocazione di lui e dell'attore medesimo), e d) andasse di corsa (circostanza singolarmente non emersa nella deposizione dal teste, pure –
a dire di quest'ultimo – rimasto sempre nell'adiacenza dell'attore).
8.3. Le discrepanze riscontrabili fra le versioni di e di (il quale non potrebbe Pt_1 Tes_1
essere audito nuovamente, giacché la sua deposizione non ne riuscirebbe più genuina), quindi, sono significative, e non possono derubricarsi – come ipotizzato dall'appellante – a modesti disallineamenti formali, riguardando piuttosto il nucleo essenziale dell'evento scrutinato, e precisamente il luogo e il modo di svolgimento del fatto asseritamente dannoso.
9. Chiarito quanto sopra, poi, la circostanza per la quale la società assicurativa abbia ritenuto di liquidare all'esponente un indennizzo per danno alla salute micro-permanente (di lievissima entità) pari al 2% – ciò: al fine precipuo di sottrarre l'Assicurazione al coinvolgimento in vicende giudiziarie (donde la corresponsione – già prima del processo – del relativo ammontare) – non soltanto a) rimane inopponibile al convenuto in via principale, CP_1
non avendo l'Ente locale concorso in siffatta determinazione dell'assicurazione, ma b) non solleva l'attore dalla dimostrazione – appunto mancata – dei fatti costitutivi della propria pretesa.
10. In virtù di tutte le sottolineature appena compiute, quindi, l'appello non si presta a valorizzazione.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa):
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di tratt azione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
4 Compenso tabellare: € 2.540,00
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti sia del , in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, sia di in persona del Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore delle Parte_1
controparti costituite, ossia del , in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, e di in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, attribuendo – mediante attribuzione separata, a favore di ciascuna di esse, dell'importo pari a 2.540,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 696 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e
vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Michele Surace, del Foro di Palmi,
nei confronti di
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Stilo, del Foro di Reggio P.IVA_1
Calabria,
nonché nei confronti di
1
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Lo Cicero, del Foro P.IVA_2
di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 155/2019, pubblicata il
13 febbraio 2019, e mediante la quale il Tribunale di Palmi ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza d'una caduta in un tombino non segnalato: quanto sopra, per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la relativa responsabilità del . Controparte_1
2.1. in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto – Pt_1 appunto – non provato il fatto costitutivo della domanda (ossia la caduta nel tombino), nonostante l'acquisizione d'una testimonianza oculare e l'offerta risarcitoria provenuta dalla compagnia assicurativa.
2.2. La testimonianza del teste – in particolare – veniva considerata dal Testimone_1
primo Giudice generica e incoerente: l'appellante invece, ne sostiene la precisione, e congruenza con la dinamica dell'incidente, laddove le divergenze sottolineate dalla sentenza sarebbero – al contrario – meramente formali.
2.3. L'offerta risarcitoria della compagnia, ancora, dovrebbe essere considerata riconoscimento implicito del sinistro, e della pedissequa responsabilità del CP_1
2.4. poi, sottolinea come la mancata segnalazione del tombino costituisca un'insidia Pt_1
stradale, di talché il andrebbe ritenuto responsabile per la manutenzione delle strade CP_1
e – correlativamente – per il sinistro avvenuto, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia dell'art. 2043.
2.5. L'appellante, infine, contesta anche la quantificazione del danno operata dal CTU, ritenuta sottostimata.
2 3. La , contesta l'appello di chiedendone Controparte_2 Pt_1 preliminarmente, la declaratoria d'inammissibilità.
3.1. Nel merito, poi, l'appellata sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la dinamica del sinistro descritta dall'attore sia generica.
3.2. La società, ancora, evidenzia come il Comune di non possa essere ritenuto CP_1 responsabile per il sinistro, non essendovi prova d'una condizione di pericolo occulto, e come l'incidente si sia verificato in pieno giorno.
3.3. Quanto, poi, al quantum debeatur, la compagnia ribadisce come l'offerta risarcitoria di sia adeguata.
3.4. Anche il ritiene valide le argomentazioni del primo giudice, secondo Controparte_1 il quale il signor non avrebbe assolto all'onere della prova. Pt_1
3.5. L'Ente locale condivide le considerazioni svolte dal Tribunale, sia in merito all'inattendibilità del testimone sia con riferimento alla decisione della Controparte_2
di pagare una somma a in via transattiva, circostanza la quale non
[...] Pt_1 implica alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi piuttosto d'una scelta autonoma, comunque non vincolante per l'Ente convenuto.
3.6. Il contesta – altresì – quanto affermato dall'appellante in merito alla sussistenza CP_1
d'una responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c., ritenendo come – nel caso di specie – non sussista una situazione di pericolo occulto, essendosi – invece – in presenza d'un caso fortuito, aggravato da un comportamento colposo del danneggiato;
lo stesso, infine, ritiene la somma corrisposta dalla compagnia pienamente satisfattiva.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto rammentare come – in materia di standard probatorio nel giudizio civile – vada applicato il criterio del «più probabile che non», e accreditata la versione fattuale comparativamente dotata del maggior grado di persuasività, e assistita dalla più elevata probabilità logica, quale desumibile dalle prove offerte al processo dall'autore della domanda
(conformemente al principio dispositivo).
7. Nella vicenda in commento, la prospettazione attorea non risulta assistita da una rappresentazione (e dimostrazione) dei fatti sufficientemente solida e coerente.
8. L'unico teste proposto dall'attore, effettivamente escusso in primo grado, ha rassegnato una deposizione generica, e irrimediabilmente difforme rispetto alla narrazione presentata da
Pt_1
3 8.1. Il dichiarante, in particolare, ha affermato a) di trovarsi, al momento del sinistro controverso, a.I) insieme a (il teste impiega – durante la deposizione – la prima Pt_1
persona plurale), a.II) alle spalle dell'attore (quindi in sua prossimità), e a.III) presso la stazione polistenese del trasporto pubblico, nonché b) d'essere intento a prendere un autobus.
8.2. Spanò – al contrario – ha adito il giudice sul presupposto della verificazione del sinistro mentre lo stesso a) fosse intento a percorrere la via Pietro Mancini, b) stesse scendendo dal relativo marciapiede, c) dovesse (conseguentemente) ancora raggiungere la fermata del bus
(invece individuata dal teste come luogo di collocazione di lui e dell'attore medesimo), e d) andasse di corsa (circostanza singolarmente non emersa nella deposizione dal teste, pure –
a dire di quest'ultimo – rimasto sempre nell'adiacenza dell'attore).
8.3. Le discrepanze riscontrabili fra le versioni di e di (il quale non potrebbe Pt_1 Tes_1
essere audito nuovamente, giacché la sua deposizione non ne riuscirebbe più genuina), quindi, sono significative, e non possono derubricarsi – come ipotizzato dall'appellante – a modesti disallineamenti formali, riguardando piuttosto il nucleo essenziale dell'evento scrutinato, e precisamente il luogo e il modo di svolgimento del fatto asseritamente dannoso.
9. Chiarito quanto sopra, poi, la circostanza per la quale la società assicurativa abbia ritenuto di liquidare all'esponente un indennizzo per danno alla salute micro-permanente (di lievissima entità) pari al 2% – ciò: al fine precipuo di sottrarre l'Assicurazione al coinvolgimento in vicende giudiziarie (donde la corresponsione – già prima del processo – del relativo ammontare) – non soltanto a) rimane inopponibile al convenuto in via principale, CP_1
non avendo l'Ente locale concorso in siffatta determinazione dell'assicurazione, ma b) non solleva l'attore dalla dimostrazione – appunto mancata – dei fatti costitutivi della propria pretesa.
10. In virtù di tutte le sottolineature appena compiute, quindi, l'appello non si presta a valorizzazione.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa):
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di tratt azione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
4 Compenso tabellare: € 2.540,00
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti sia del , in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, sia di in persona del Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore delle Parte_1
controparti costituite, ossia del , in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, e di in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, attribuendo – mediante attribuzione separata, a favore di ciascuna di esse, dell'importo pari a 2.540,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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