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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5341/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
(avv. Chiara Guarnieri) CP_1
A seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo avendo lavorato assieme al ricorrente e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) hanno dichiarato che la parte istante ha lavorato dal 2.9.2009 al 7.10.2021 in qualità di operaio specializzato con mansioni di saldatore e carpentiere alle dipendenze della ditta Co.Se.Co. Group;
che il ricorrente, in maniera continua e quotidiana, ha sempre svolto mansioni di saldatore addetto alla produzione di compattatori, cassonetti, vasche metalliche per la raccolta dei rifiuti
1 urbani, provvedendo alla movimentazione manuale di carichi quali barre metalliche, componenti di cassonetti per la raccolta di rifiuti (del peso di 30-40 kg cad.), trasporto di utensili da lavoro quali flessibili, compressori per la pulizia, pistole ad aria compressa per l'inchiodatura dei bulloni e la saldatura a filo di pezzi metallici e componenti dei compattatori, esecuzione ripetuta di movimenti di flessione del tronco sul bacino ed accovacciamento. L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha specificato che trattasi di malattia tabellata e ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 9% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata il 22.6.2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno compensate in ragione di ¼ e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo prevalente soccombenza. CP_1 Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi Euro 2022,75 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da
2 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
(avv. Chiara Guarnieri) CP_1
A seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo avendo lavorato assieme al ricorrente e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) hanno dichiarato che la parte istante ha lavorato dal 2.9.2009 al 7.10.2021 in qualità di operaio specializzato con mansioni di saldatore e carpentiere alle dipendenze della ditta Co.Se.Co. Group;
che il ricorrente, in maniera continua e quotidiana, ha sempre svolto mansioni di saldatore addetto alla produzione di compattatori, cassonetti, vasche metalliche per la raccolta dei rifiuti
1 urbani, provvedendo alla movimentazione manuale di carichi quali barre metalliche, componenti di cassonetti per la raccolta di rifiuti (del peso di 30-40 kg cad.), trasporto di utensili da lavoro quali flessibili, compressori per la pulizia, pistole ad aria compressa per l'inchiodatura dei bulloni e la saldatura a filo di pezzi metallici e componenti dei compattatori, esecuzione ripetuta di movimenti di flessione del tronco sul bacino ed accovacciamento. L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha specificato che trattasi di malattia tabellata e ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 9% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata il 22.6.2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno compensate in ragione di ¼ e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo prevalente soccombenza. CP_1 Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi Euro 2022,75 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da
2 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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