CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 285/24 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
Parte_1 domicil. presso l'indirizzo PEC dei difensori rappr. e dif. dagli Avv.ti Paola Russo, Paolo Pugliese, Francesca Guadagna e Ferdinando Paone giusta procura in atti RECLAMANTE E AI TO; elett.te domicil. in Vasto (Ch), Via Giulio Cesare, n. 57 rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele e Andrea Sonnini giusta procura in atti RECLAMATO
Oggetto: reclamo ex art. 1 comma 58 L. n. 92/2012 avverso la sentenza del 30.05.2024 del Tribunale di Vasto.
Conclusioni: come da atto di reclamo e da memoria di costituzione del reclamato.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 la società Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, indicata come ) ha proposto
[...] Pt_1 reclamo, ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 28.06.2012, n. 92, avverso la sentenza emessa e pubblicata in data 30.05.2024, con cui il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, in parziale riforma dell'ordinanza emessa all'esito della fase a cognizione sommaria del giudizio, aveva annullato il licenziamento intimato a AI TO in data 22.10.2021, ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
La reclamante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provato il fatto contestato, senza considerare che al AI non è stato contestato di essere stato ripreso da una telecamera nell'atto di prelevare il farmaco, bensì di essere stato visto da un collega mentre lo prelevava;
che il prelievo del farmaco è stato pacificamente ammesso dallo stesso lavoratore, ragion per cui era suo onere giustificare il prelievo;
che la tesi del AI – secondo la quale il farmaco è stato prelevato per verificarne il prezzo su richiesta di un amico ed è stato poi abbandonato per dimenticanza su una scrivania – non è credibile, in quanto il lavoratore non ha prodotto il messaggio WhatsApp asseritamente ricevuto dal suo amico, i testimoni escussi hanno concordemente confermato che per conoscere il prezzo di un farmaco è sufficiente effettuare una ricerca al computer e mentre nella lettera di giustificazioni il AI – ripreso dalla telecamera posta all'uscita del magazzino mentre riponeva nel borsello una scatola compatibile con le dimensioni del farmaco – ha sostenuto di avere aperto il borsello unicamente per prendere le chiavi dell'auto, in corso di causa, una volta visionato il video, egli ha per la prima volta ammesso di avere riposto nel borsello la scatola di un prodotto farmaceutico, ma di diverso tipo e regolarmente acquistato quello stesso giorno in azienda;
censura, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto inammissibili, in quanto generiche ed esplorative, le istanze istruttorie avanzate dalla società ai fini della prova dell'aliunde perceptum, senza considerare che il datore di lavoro non è in grado di acquisire in altro modo informazioni sulle occupazioni lavorative reperite dal lavoratore dopo il suo licenziamento, e per avere il giudice ritenuto irrilevanti, ai fini della prova dell'aliunde percipiendum, le offerte di lavoro prodotte dalla società, in quanto relative ad occupazioni lavorative di profilo inferiore a quello del AI, senza considerare che la legge non impone di prendere in considerazione, a tal fine, unicamente le offerte relative ad occupazioni del medesimo livello professionale.
Si è costituito in giudizio AI TO, il quale ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata ed ha chiesto, di conseguenza, il rigetto del reclamo.
2 Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il reclamo è fondato e dev'essere accolto.
AI TO ha lavorato alle dipendenze di dall'01.09.2010 al Pt_1
27.10.2021 con qualifica di impiegato e mansioni di capo turno nel reparto magazzino.
Con nota del 28.09.2021 la società ha contestato al AI di essere stato “visto nel reparto 'prodotti sensibili M6 171133 prendere una confezione del prodotto RABESTROM 4 . 100 codice 338944” – farmaco utilizzato per la cura CP_1 della disfunzione erettile – “del valore commerciale di Euro 50,00”. Nella lettera si afferma che il lavoratore “non aveva alcuna ragione di prendere il prodotto dallo scaffale in quanto non vi era alcuna richiesta da parte di nessuna farmacia”; che il AI si era “presentato nel reparto con un cartone su una spalla”, il quale aveva
“coperto alla telecamera presente sul punto, la presa del prodotto”, ragion per cui, se il lavoratore non fosse stato visto dal collega, il fatto “non sarebbe mai emerso”; che
“le telecamere poste all'esterno del magazzino” l'avevano poi ripreso “alle ore 16,22 sempre del 14/9 u.s. uscire dal magazzino con una scatola compatibile con le dimensioni del prodotto mancante”, che il AI aveva “prontamente inserito nel borsello” (cfr. doc. n. 6) fascicolo Alliance di primo grado). Nella lettera viene anche richiamato un precedente episodio del 9 agosto, relativo alla scomparsa di una confezione di un farmaco che era poi stato rinvenuto e riconsegnato dal AI, considerato dalla società sospetto.
Il lavoratore ha reso le proprie giustificazioni con nota del 18.10.2021, nella quale ha affermato: “effettivamente, il giorno 14.09.2021 mentre mi stavo recando presso la c.d. 'postazione centrale' – per far partire il trasporto dei cartoni – trovavo, nelle immediate vicinanze dell'armadietto del settore M6, due grandi scatoloni di cui uno vuoto e l'altro pieno di dispositivi per il rilevamento del Covid-19. Ben sapendo che lo scatolone pieno di quei dispositivi non doveva assolutamente trovarsi a terra (…) ho (…) preso quel cartone e ho posizionato alcuni dispositivi nel posto a loro riservato e – mentre alzavo il cartone in questione e tentavo inutilmente di posizionarlo sopra lo scaffale, ho visto una confezione di RO e l'ho presa (…). Immediatamente dopo ho lasciato il cartone con i residui dispositivi su di un rullo morto, posto nelle immediate vicinanze (…). In quel frangente ho ricevuto un messaggio Whatsapp (che poi ho letto pensando che fosse del direttore), ma – prima di leggerlo – ho lasciato la confezione di RO sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze. Letto il messaggio e dimenticata la confezione del RO sulla scrivania, sono tornato nella postazione di lavoro dei 'movimenti interni' (…) Alle ore 16,20 ho timbrato e sono uscito dal magazzino. Mentre mi dirigevo verso la mia autovettura (…) ho soltanto estratto dal mio borsello le chiavi dell'auto per
3 poterla aprire. Non avevo, infatti, con me alcuna 'scatola compatibile con le dimensioni del prodotto mancante'. Presumo, in conclusione, che altri abbiano sottratto il medicinale da me poggiato sulla scrivania, ma certamente non il sottoscritto! Ho preso la confezione di RO in quanto la mattina dello stesso giorno avevo ricevuto un messaggio Whatsapp dal mio amico con il Parte_2 quale lo stesso mi aveva chiesto di verificare il prezzo di quel medicinale in quanto interessato al suo acquisto. Informazione che non ho mai fornito al mio amico per le ragioni sopra evidenziate” (cfr. doc. n. 5) fascicolo AI di primo grado).
Disattese le giustificazioni del lavoratore, con nota del 22.10.2021 la società ha intimato al medesimo il licenziamento in tronco per giusta causa (cfr. doc. 6) stesso fascicolo).
AI TO ha impugnato il licenziamento con ricorso ex art. 1 CO. 47 L. 28.06.2012, n. 92 al Tribunale di Vasto depositato in data 25.01.2022, ribadendo la tesi sostenuta nella lettera di giustificazioni e sostenendo che l'unica condotta addebitabile al ricorrente era quella “di aver preso il RO (…) di averlo collocato sulla scrivania e di averlo dimenticato lì, così da permettere che altri (…) se ne appropriassero”, condotta colposa certamente non sanzionabile con il licenziamento;
ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità delle riprese dell'impianto di videosorveglianza collocato all'uscita del magazzino, in quanto “illegittimamente installato in mancanza di preventivo accordo sindacale o preventiva autorizzazione della D.T.L.”.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha ribadito la legittimità del licenziamento, sostenendo che nessuno aveva visto il ricorrente lasciare la confezione del farmaco sulla scrivania;
che per controllare il prezzo del prodotto il ricorrente avrebbe potuto utilizzare uno qualunque dei computer presenti in magazzino;
che il ricorrente non aveva segnalato il prelievo neppure il giorno dopo l'accaduto, pur avendo appreso dal direttore della filiale che all'esito dell'inventario giornaliero il farmaco non era stato trovato;
che dopo il licenziamento del ricorrente gli ammanchi di prodotti farmaceutici erano cessati. La convenuta ha anche sostenuto che l'installazione della telecamera non era soggetta ad alcuna autorizzazione, essendo l'impianto esterno al magazzino.
Il Tribunale, istruita la causa mediante l'escussione di sei testimoni;
ritenuto che
la società non avesse “assolto all'onere della prova su essa gravante”; ritenuto, a tal fine, che “ben poteva fornire la prova dei fatti producendo in giudizio i filmati Pt_1 realizzati dalla telecamera posta sul punto in cui si era conservato il RO”, in quanto “anche se la telecamera non avesse ripreso lo specifico momento della contestata appropriazione (…) avrebbe comunque immortalato il sig. AI negli istanti immediatamente successivi, consentendo di verificare la veridicità di quanto da lui dichiarato, ossia di aver poggiato il farmaco su una scrivania per visualizzare un messaggio Whatsapp dimenticando di riporlo nello scaffale”; ritenuta lacunosa e contraddittoria la deposizione resa dal teste , per avere il teste dichiarato di non Tes_1
4 ricordare se l'area in cui era avvenuto il prelievo del farmaco fosse o meno presidiata da una telecamera;
ritenuto, pertanto, che, “in assenza di ulteriori prove, la mera testimonianza” del medesimo non poteva “ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza dei fatti contestati”; ritenuto, quanto al filmato realizzato attraverso le telecamere poste all'uscita del magazzino, che “a prescindere dall'affettiva utilizzabilità del filmato (…) all'udienza dell'11.01.2023” il ricorrente aveva dimostrato “che proprio il giorno 14.09.2021 aveva acquistato un contenitore sanitario VI NT” e “visionando le immagini prodotte” non era possibile affermare con certezza “che la scatoletta nelle mani del ricorrente” fosse “proprio la confezione di RO, ben potendo trattarsi proprio del contenitore acquistato”; ritenuto, di conseguenza, illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, rientrando in tale nozione anche “l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro”; ritenuto, perciò, applicabile il regime della c.d. tutela reintegratoria attenuata di cui al novellato art. 18 IV CO. L. 20.05.1970, n. 300; ritenuto di dover quantificare in sette mensilità di retribuzione l'indennità risarcitoria, “considerato il periodo di tempo intercorso tra la data del licenziamento” e la data della pronuncia, “nonché l'anzianità aziendale del ricorrente”; tanto premesso, ha dichiarato illegittimo ed annullato il licenziamento, condannando la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla data del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro.
L'illegittimità del licenziamento è stata confermata anche all'esito della fase a cognizione piena del giudizio. Anche ad avviso del giudice di questa fase, “le risultanze degli elementi di prova offerti” dalla società “non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro”. Afferma il Tribunale che
“la contestazione disciplinare si fonda primariamente ed expressis verbis, su quanto ripreso dalle telecamere” collocate all'interno del magazzino, “elemento di prova, questo, mai prodotto in giudizio”; che, infatti, “dallo stesso contenuto della contestazione disciplinare e da quanto dichiarato in merito dai testi escussi, (…) emerge l'effettiva esistenza di telecamere all'interno del magazzino idonee a riprendere il luogo in cui è stata perpetrata la condotta illecita addebitata al lavoratore”, ma “ciò non di meno, parte datoriale deduce l'inesistenza di videoregistrazioni in grado di riprendere l'accaduto”; che “la testimonianza resa dal teste ” – la quale “in mancanza di filmati ripresi dalla telecamera interna, Tes_1 costituisce l'unico fondamento essenziale della contestazione disciplinare mossa al lavoratore” – appare sotto vari aspetti contraddittoria, sia in quanto “il teste ha riferito di non ricordare l'esistenza di telecamere interne posizionate con una angolazione tale da poter riprendere il fatto”, affermazione contraddetta “dallo stesso contenuto della contestazione disciplinare, in cui si legge espressamente di una telecamera interna che avrebbe ripreso il lavoratore fare accesso al magazzino con un cartone sulla spalla in modo da impedire la ripresa video, nonché dalla deposizione degli altri
5 testimoni escussi”, sia in quanto “il teste ha dichiarato di aver notiziato il lavoratore, appena sopraggiunto sul posto, dell'ammanco, specificando che si trattava di una confezione di RO, sebbene il teste presente in quel frangente, abbia Tes_2 dichiarato di non ricordare se effettivamente lo avesse espressamente indicato Tes_1 al lavoratore il nome specifico del farmaco”; ritenuto che “la contraddittorietà e lacunosità della deposizione del testimone oculare non consente di ritenere raggiunto un sufficiente grado di certezza in ordine all'addebito mosso al lavoratore”, potendo ritenersi provato soltanto che “il lavoratore, in data 14.09.2021, si è trovato a transitare nel luogo in cui era ubicato l'armadietto contenente i farmaci sensibili, tra cui il prodotto in contestazione poi risultato mancante, e ha prelevato una confezione di RO”, mentre non poteva considerarsi provato che “l'ammanco successivamente riscontrato del prodotto è dipeso dall'asserita appropriazione da parte del lavoratore medesimo”; rilevato che il teste aveva confermato di Pt_2 avere chiesto al AI di controllargli il prezzo del farmaco;
ritenuto irrilevante il fatto che “il lavoratore ben avrebbe potuto controllare il prezzo del farmaco dagli appositi computer presenti sul posto ed inserendo il nome del farmaco di cui verificare il costo, senza necessità di prelevarlo”, in quanto ciò dimostrava soltanto “che esisteva un'altra modalità per controllare i prezzi dei farmaci”; ritenuto, altresì, irrilevante il fatto che “il mattino seguente all'accaduto, il lavoratore, trovandosi alla presenza del superiore e del collega e venuto a sapere dell'ammanco, Testimone_3 Tes_4 non avrebbe riferito (…) di aver prelevato il prodotto per poi lasciarlo sulla scrivania”, in quanto “non vi è prova che lo abbia specificamente menzionato al Tes_1 lavoratore il nome del farmaco mancante”; ritenuto che “i video e le immagini riprese dalla telecamera posizionata all'esterno del magazzino non dimostrano in modo inequivoco la condotta contestata”, in quanto “le suddette immagini ritraggono il lavoratore mentre ripone/estrae nel/dal proprio borsello una scatola” ed “il lavoratore non ha negato di essere uscito dal magazzino con una scatola contenente un prodotto farmaceutico, ma si è difeso sostenendo che non si trattava della confezione di RO (…), bensì della confezione di un diverso prodotto, identificato come 'VI NT', dal medesimo Parte_3
(…) il 14.09.2021”, circostanza di cui il AI aveva fornito la prova producendo la relativa fattura e bolla di accompagnamento;
ritenuto, pertanto, non provato che “il lavoratore sia uscito dal magazzino in possesso del prodotto farmaceutico RO risultato poi mancante”; ritenuta “priva di rilevanza, ai fini della valutazione del licenziamento, (…) la contestazione relativa al precedente episodio di ammanco” del 09.08.2021, “atteso che, al di là delle perplessità che lo svolgimento dei fatti ha destato nel datore di lavoro, null'altro è stato dedotto o articolato in merito”; ritenuto, di conseguenza, illegittimo il licenziamento;
ritenuto che
“il caso di specie rientra (…) in una ipotesi di insussistenza del fatto contestato (…) difettando l'elemento soggettivo della imputabilità del fatto stesso al lavoratore”, con conseguente applicabilità del regime della c.d. tutela reintegratoria attenuata;
ritenuto che
poiché la reintegra nel posto di lavoro è “avvenuta a distanza di 17 mesi dal licenziamento (…) l'indennità risarcitoria dev'essere determinata in una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”; ritenuta “inammissibile, in quanto generica e
6 meramente esplorativa, la richiesta istruttoria” avanzata dalla difesa della società ai fini della prova dell'aliunde perceptum; ritenute, infine, “non dirimenti le allegazioni” della società “volte a dimostrare il pervenimento di diverse offerte di lavoro (…) sin dall'ottobre 2021”, trattandosi di offerte che hanno ad oggetto “una posizione lavorativa non congrua, per profilo e qualifica, alla posizione acquisita e ricoperta dal lavoratore nella sua ultima occupazione lavorativa presso la società datrice di lavoro”; tanto premesso, ha annullato il licenziamento, ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere il Pt_1
Tribunale ritenuto non provato il fatto contestato, senza considerare che al AI non è stato contestato di essere stato ripreso da una telecamera nell'atto di prelevare il farmaco, bensì di essere stato visto da un collega mentre lo prelevava;
che il prelievo del farmaco è stato pacificamente ammesso dallo stesso lavoratore, ragion per cui era suo onere giustificare il prelievo;
che la tesi del AI – secondo la quale il farmaco è stato prelevato per verificarne il prezzo su richiesta di un amico ed è stato poi abbandonato per dimenticanza su una scrivania – non è credibile, in quanto il lavoratore non ha prodotto il messaggio WhatsApp asseritamente ricevuto dal suo amico, i testimoni escussi hanno concordemente confermato che per conoscere il prezzo di un farmaco è sufficiente effettuare una ricerca al computer e mentre nella lettera di giustificazioni il AI – ripreso dalla telecamera all'uscita del magazzino mentre riponeva nel borsello una scatola compatibile con le dimensioni del farmaco – ha sostenuto di avere aperto il borsello unicamente per prendere le chiavi dell'auto, in corso di causa, una volta visionato il video, egli ha per la prima volta ammesso di avere riposto nel borsello la scatola di un prodotto farmaceutico, ma di diverso tipo e regolarmente acquistato quello stesso giorno in azienda.
Le censure sono fondate.
In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la contestazione disciplinare non si fonda “primariamente ed expressis verbis, su quanto ripreso dalle telecamere interne” al magazzino: al contrario, nella lettera di contestazione degli addebiti si afferma che la telecamera era coperta dal cartone che il AI portava su una spalla, ragion per cui, “se non ci fosse stato il collega che l'ha vista in tempo reale”, il fatto contestato “non sarebbe mai emerso”.
Pertanto, nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancata produzione del video ripreso dalla telecamera posizionata nei pressi dell'armadietto dei prodotti sensibili.
7 Né può ritenersi che avrebbe dovuto comunque produrre il video per Pt_1 consentire (come affermato dal giudice della fase a cognizione sommaria del giudizio)
“di verificare la veridicità di quanto (…) dichiarato [dal AI]. Ossia di aver poggiato il farmaco su una scrivania per visualizzare un messaggio Whatsapp, dimenticando di riporlo nello scaffale”: infatti, non era onere della società smentire la tesi del lavoratore, dimostrando che, in realtà, il farmaco prelevato non era stato abbandonato su una scrivania posta nelle vicinanze dell'armadietto.
In secondo luogo, poiché il AI ha ammesso di avere prelevato il farmaco, nessuna rilevanza possono avere le lacune o contraddizioni rilevate nella deposizione resa dal teste : infatti, la dichiarazione di avere “visto il ricorrente prendere un Tes_1 farmaco dalla postazione in cui sono riposti i farmaci sensibili”, trova piena conferma proprio nelle affermazioni contenute nella stessa lettera di giustificazioni prodotta dal AI.
Peraltro, il fatto che il teste abbia dichiarato di non ricordare se nei pressi dell'armadietto in cui sono custoditi i prodotti sensibili ci siano telecamere (laddove il teste ha riferito di avere ricevuto proprio dallo SD l'ordine “di spostare la Tes_5 telecamera in modo da inquadrare meglio l'armadietto”) non rende affatto inattendibile, nel suo complesso, la sua deposizione, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dal teste trova significativi riscontri proprio nella deposizione resa dal teste e, come rilevato, è parzialmente confermata dallo stesso AI. Tes_5
In terzo luogo, come correttamente sostenuto dalla difesa della società, una volta ammesso il prelievo, era onere del AI giustificare la condotta posta in essere (in tal senso, nell'analoga fattispecie del licenziamento per assenze ingiustificate, cfr.
Cass. Lav., 07.02.2011, n. 2988, secondo la quale “il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile”; nello stesso senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez, 6-L, ord. 22.06.2018, n. 16597). Pertanto, era onere dell'odierno reclamato provare di avere prelevato il farmaco al solo scopo di verificarne il prezzo per comunicarlo all'amico che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, per distrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi del luogo del prelievo (senza, peraltro, avere effettuato la verifica che gli era stata richiesta).
Ebbene, ad avviso del Collegio, tale prova non è stata fornita.
8 In primo luogo, nessuno ha visto il AI riporre la scatola di Ribestrom “sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze” della scaffalatura dalla quale era stata prelevata.
L'unico elemento di prova a sostegno della tesi del lavoratore è costituito dalla deposizione resa dal teste , amico del AI, il quale ha dichiarato: Parte_2
“ho chiesto informazioni al ricorrente sul RO. Gli ho chiesto di controllarmi il prezzo. Credo di averglielo chiesto tramite messaggio whatsapp, forse di mattina (…) Ho cancellato il messaggio. Non ho [ritenuto] di controllare su internet il prezzo di quel medicinale perché io e il ricorrente siamo quotidianamente in contatto. Non ho avuto risposta dal ricorrente né nell'immediato, né nei giorni successivi e ciò mi ha destato preoccupazione, perché, come ho detto, noi siamo in contatto tutti i giorni”.
Ora, in primo luogo, il teste non ha spiegato né per quale motivo abbia ritenuto di cancellare il messaggio, né per quale motivo, benché preoccupato ed in contatto quotidiano con il AI, non abbia ritenuto di chiedergli alcuna spiegazione sulla mancata evasione della sua richiesta, il che già di per sé induce a dubitare dell'attendibilità del teste.
In secondo luogo, è singolare che, nonostante la richiesta ricevuta e pur avendo prelevato proprio a tal fine il farmaco, il AI non abbia poi effettuato la verifica che gli era stata richiesta. L'odierno reclamato ha sostenuto di essere stato distratto dall'arrivo di un messaggio Whatsapp ricevuto immediatamente dopo il prelievo, ma non ha prodotto in giudizio il messaggio, né ha spiegato quale fosse il suo contenuto.
In terzo luogo, è singolare che, pur potendo comodamente verificare il prezzo del farmaco da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco (concordi, sul punto, le deposizioni di tutti i testimoni escussi sul punto, ivi compresi i testi di parte ricorrente: cfr. in particolare, deposizione teste
, il quale ha dichiarato: “il prezzo dei farmaci, dal magazzino (…) può Testimone_6 essere verificato attraverso uno schermo dove, inserendo il nome del farmaco, appare il relativo prezzo”; conforme la deposizione del teste , il quale ha Testimone_7 dichiarato: “in magazzino c'erano dei computer lungo la linea dove potevamo verificare, in relazione a ciascun articolo, la quantità presente, il prezzo praticato alle farmacie e il prezzo finale. Il ricorrente lavorava in magazzino ed era capoturno, quindi anche lui poteva accedere a questi computer”; conforme anche la deposizione del teste , il quale ha dichiarato: “il ricorrente non aveva bisogno di Tes_8 prelevare la confezione di un farmaco per verificare il prezzo perché in magazzino ci sono dei computer accessibili a tutto il personale da cui è possibile ricavare queste informazioni”) il AI abbia preferito recarsi nel reparto prodotti sensibili per prelevare il farmaco.
E' singolare, inoltre, che il AI, pur avendo appreso l'indomani, dal direttore della filiale, della scomparsa del farmaco, non abbia ritenuto di riferirgli che
9 il farmaco era stato da lui prelevato il giorno prima e lasciato su una scrivania situata nei pressi dell'armadietto.
Al riguardo, il teste ha dichiarato: “la mattina successiva l'incaricato Tes_1 dell'inventario mattutino delle referenze sensibili, , è venuta da me Testimone_9 dicendomi che mancava una confezione di RO. Ho fatto di persona un ulteriore Par controllo e ho chiamato anche il sig. che, con me, ha rifatto l'inventario dei Pt_4 prodotti sensibili e abbiamo riscontrato detto ammanco, nonché che il prodotto da diversi giorni non era stato né venduto alle farmacie, né era stato acquistato dalla società, né era stato oggetto di reso. Nei pressi c'era AI che mi ha chiesto cos'era successo e io ricordo di avergli detto 'mi manca un RO' e lui non mi ha detto niente”. A sua volta, il teste sul punto ha dichiarato: “ho effettuato Tes_5
l'inventario con il sig. per cercare la confezione di RO. Ci siamo recati Tes_1 presso l'armadietto con un elenco di referenze presenti e abbiamo riscontrato che mancava. E' sopraggiunto il ricorrente, a cui SD ha comunicato che mancava un farmaco, ma non ricordo se gli è stato detto il nome e non ricordo cosa abbia detto il ricorrente”.
Né, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, può ritenersi che la condotta posta in essere in tale occasione dal AI non sia significativa, perché “non vi è prova che lo abbia specificamente menzionato al lavoratore il Tes_1 nome del farmaco mancante”, sia in quanto il teste non ha negato la Tes_5 circostanza, ma ha soltanto dichiarato di non ricordarla, sia in quanto, in ogni caso, a fronte della perdita di un farmaco del medesimo reparto dal quale era stato prelevato il RO, sarebbe stato ragionevole (oltre che doveroso), per il AI, riferire quanto accaduto il giorno prima.
Significativa, ai fini della valutazione della credibilità della versione dei fatti fornita dal AI, è anche la condotta dal medesimo posta in essere con riferimento alle riprese effettuate dalla telecamera posta all'esterno del magazzino, atteso che inizialmente il lavoratore ha categoricamente negato di avere riposto alcunché all'interno del suo borsello, sostenendo di averlo aperto soltanto per prendere le chiavi della sua auto (in tal senso, cfr. lettera di giustificazioni e ricorso introduttivo della fase a cognizione sommaria del giudizio), mentre in corso di causa ha ammesso di avere introdotto all'interno del borsello un prodotto farmaceutico, salvo sostenere che si trattava di una scatola di VI NT (cioè di un contenitore per campioni biologici), acquistata quel giorno stesso presso . Pt_1
Infine, significativa deve ritenersi la circostanza che dopo il licenziamento del AI gli ammanchi di farmaci siano cessati (in tal senso, cfr. deposizione teste
, il quale ha dichiarato: “dopo il licenziamento del ricorrente non ci sono stati più Tes_1 ammanchi”).
10 Si tratta, ad avviso del Collegio, di un complesso di elementi che inducono a ritenere non credibile la ricostruzione dei fatti fornita dal AI.
Rebus sic stantibus, non avendo il AI provato – come sostenuto – di avere prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania situata nei pressi della scaffalatura dalla quale il prodotto era stato prelevato, pacifico essendo che è stato l'odierno reclamato a prelevare il farmaco, deve ritenersi che il lavoratore ha illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di circa 50 euro (appartenente ad una categoria
– i farmaci utilizzati per la cura della disfunzione erettile – frequentemente oggetto di traffici illegali: in tal senso, cfr. doc. n. 7) fascicolo Alliance di primo grado).
La condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto pregiudica in maniera irreparabile la fiducia che la società può riporre nella correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando, in senso contrario, la tenuità del danno arrecato all'azienda (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 05.04.2017, n. 8816, secondo la quale “in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”; nello stesso senso, tra le altre, cfr. Cass. Lav., 18.09.2014, n. 19684).
Il carattere assorbente delle questioni trattate rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale la società censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto inammissibili, in quanto generiche ed esplorative, le istanze istruttorie avanzate dalla società ai fini della prova dell'aliunde perceptum, senza considerare che il datore di lavoro non è in grado di acquisire in altro modo informazioni sulle occupazioni lavorative reperite dal lavoratore dopo il suo licenziamento, e per avere il giudice ritenuto irrilevanti, ai fini della prova dell'aliunde percipiendum, le offerte di lavoro prodotte dalla società, in quanto relative ad occupazioni lavorative di profilo inferiore a quello del AI, senza considerare che la legge non impone di prendere in considerazione, a tal fine, unicamente le offerte relative ad occupazioni del medesimo livello professionale.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate da AI TO con ricorso ex art. 1 CO. 47 L. 28.06.2012, n. 92 al Tribunale di Vasto depositato in data 25.01.2022 devono, pertanto, ritenersi infondate e devono, di conseguenza, essere rigettate.
AI TO deve, inoltre, essere condannato a restituire alla società la somma di € 11.726,30 ricevuta da in data 22.03.2023 in esecuzione Pt_1
11 dell'ordinanza emessa all'esito della fase a cognizione sommaria del giudizio di primo grado (cfr. doc. n. 4) fascicolo di primo grado), oltre interessi legali dalla data Pt_1 del pagamento al saldo;
non c'è prova, invece, in atti, di ulteriori versamenti eseguiti dalla società in esecuzione della sentenza impugnata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate da AI TO con ricorso ex art. 1 CO. 47 L. 28.06.2012, n. 92 al Tribunale di Vasto depositato in data 25.01.2022;
condanna AI TO a restituire ad Parte_1 la somma di € 11.726,30, oltre interessi legali dal 22.03.2023 al
[...] saldo;
condanna AI TO alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5500,00
– in esse comprese le spese relative alla fase a cognizione sommaria del giudizio – e quanto al presente grado in complessivi € 3473,00, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
L'Aquila, lì 20 febbraio 2025 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
12