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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
RI IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adelmo Rizzo e Augusto Parte_1
Colatei giusta delega in atti – ATTORE
E
Condominio Via Maurizio Moris 6 in Guidonia (RM), in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelica Chechi, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2021, il Sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1
ottenere l'annullamento della delibera assembleare di Condominio del 12 novembre 2020. L'Attore ha impugnato la delibera assembleare, rilevandone l'invalidità sotto 4 profili: 1) In primis perché convocata e tenuta dal Geom. il quale, a parere dell'attore, non Persona_1
sarebbe stato nominato regolarmente dall'assemblea, rivestendo in maniera illegittima la carica di Amministratore di Condominio;
2) per mancato ricevimento della convocazione all'assemblea del 12.11.2020; 3) per errata approvazione di tabelle millesimali senza che ciò fosse indicato nell'ordine del giorno;
4) per errata attribuzione al Sig. di millesimi a lui non Pt_1
appartenenti.
Tanto premesso insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte ovvero, in subordine, a seguito della costituzione di controparte, l'esecuzione della delibera assembleare impugnata;
- nel merito, per tutti i motivi indicati nel presente atto, accertare che la delibera impugnata è inesistente ovvero nulla ovvero annullabile e per l'effetto dichiararla inesistente ovvero nulla ovvero annullarla;
- in subordine e salvo gravame dichiarare la delibera nulla ovvero annullarla con riferimento ai punti da 1 a 6. Salvo ogni altro diritto
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data
21/09/2021 il , contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La causa, esaurita l'istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.03.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Per quanto debba ritenersi corretta l'argomentazione di parte convenuta secondo cui l'investitura del nuovo Amministratore può derivare anche dallo stesso comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato il soggetto incaricato quale Amministratore effettivo, sulla base di abituali contatti e senza metterne in discussione l'operato (“La nomina dell'Amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art.
1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'Amministratore tale
a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio”), va tuttavia osservato che nel caso di specie, difetta la prova di un comportamento concludente tenuto dai condomini al fine di riconoscere il Geom. quale proprio amministratore. Per_1
Difatti, risulta sulla base dei documenti in atti che alla precedente assemblea del 04.03.2019, il preventivo da questi proposto non venne approvato dai condomini, a riprova quindi dell'inesistenza di una volontà dai partecipanti di considerarlo quale amministratore.
Secondo la Cassazione, poi, la nomina dell'amministratore di condominio, che rientra fra le attribuzioni dell'assemblea, si struttura, a seguito della riforma del 2012, come scambio di proposta (dell'amministratore) e accettazione (della maggioranza assembleare), sulla base di quanto si desume dai commi 2 e 14 dell'art. 1129 c.c., nonché dall'art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in un apposito registro.
Più in generale, dall'art. 1130 n. 7, c.c. e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince “che la delibera di nomina dell'amministratore e il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta” e che
l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta” (art. 1129 co. 14
c.c.).
Mancando nel caso di specie, sia la nomina formale dell'amministratore che il preventivo - non potendosi neppure fare riferimento a quello utilizzato per la passata gestione, in assenza di una specifica analitica dell'importo del compenso - non può che pervenirsi ad una declaratoria di nullità della delibera assembleare che lungi dal richiamare la concorde volontà dei condomini, reca, in aggiunta, l'affidamento dell'incarico da parte del medesimo professionista precedentemente designato (“non essendo così configuratesi le maggioranze previste al II co dell'art. 1136 c.c. sarà quindi
l'amministratore a conferire il mandato al Suo stimato Collega, alle sue identiche condizioni di nomina”), quindi, in completa violazione del rapporto fiduciario che dovrebbe invece conformare il rapporto tra l'assemblea dei condomini ed il professionista designato.
Parimenti fondato è il motivo di censura afferente la mancata convocazione all'assemblea; difatti, per precisa disposizione normativa (art. 66 disp att.
c.c.), la mail non rientra tra le modalità previste per l'invio delle comunicazioni e per quanto il suo utilizzo non sia vietato è pur sempre necessaria la prova della ricezione.
Senonchè, tale dimostrazione non è stata fornita nel corso del giudizio avendo l'attore in sede di interpello, confermato sì la titolarità dell'indirizzo di posta elettronica ma ha ribadito di non aver mai Email_1
ricevuto l'avviso di convocazione, motivo per cui in assenza di prova della consegna, la convocazione non può ritenersi perfezionata e la delibera deve essere annullata (“Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera" (Cass. Civ.
Ord. 24.10.2014 n. 22685; Cass. n. 5254/2011).
L'accoglimento dei primi motivi di opposizione rende superfluo l'esame delle restanti censure che devono pertanto ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Annulla l'assemblea condominiale tenutasi in data 12.11.2020;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 555,00 per esborsi ed Euro 2.700,00 per onorari, di cui Euro
350 per oneri di mediazione, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
RI IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adelmo Rizzo e Augusto Parte_1
Colatei giusta delega in atti – ATTORE
E
Condominio Via Maurizio Moris 6 in Guidonia (RM), in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelica Chechi, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2021, il Sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1
ottenere l'annullamento della delibera assembleare di Condominio del 12 novembre 2020. L'Attore ha impugnato la delibera assembleare, rilevandone l'invalidità sotto 4 profili: 1) In primis perché convocata e tenuta dal Geom. il quale, a parere dell'attore, non Persona_1
sarebbe stato nominato regolarmente dall'assemblea, rivestendo in maniera illegittima la carica di Amministratore di Condominio;
2) per mancato ricevimento della convocazione all'assemblea del 12.11.2020; 3) per errata approvazione di tabelle millesimali senza che ciò fosse indicato nell'ordine del giorno;
4) per errata attribuzione al Sig. di millesimi a lui non Pt_1
appartenenti.
Tanto premesso insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte ovvero, in subordine, a seguito della costituzione di controparte, l'esecuzione della delibera assembleare impugnata;
- nel merito, per tutti i motivi indicati nel presente atto, accertare che la delibera impugnata è inesistente ovvero nulla ovvero annullabile e per l'effetto dichiararla inesistente ovvero nulla ovvero annullarla;
- in subordine e salvo gravame dichiarare la delibera nulla ovvero annullarla con riferimento ai punti da 1 a 6. Salvo ogni altro diritto
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data
21/09/2021 il , contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La causa, esaurita l'istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.03.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Per quanto debba ritenersi corretta l'argomentazione di parte convenuta secondo cui l'investitura del nuovo Amministratore può derivare anche dallo stesso comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato il soggetto incaricato quale Amministratore effettivo, sulla base di abituali contatti e senza metterne in discussione l'operato (“La nomina dell'Amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art.
1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'Amministratore tale
a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio”), va tuttavia osservato che nel caso di specie, difetta la prova di un comportamento concludente tenuto dai condomini al fine di riconoscere il Geom. quale proprio amministratore. Per_1
Difatti, risulta sulla base dei documenti in atti che alla precedente assemblea del 04.03.2019, il preventivo da questi proposto non venne approvato dai condomini, a riprova quindi dell'inesistenza di una volontà dai partecipanti di considerarlo quale amministratore.
Secondo la Cassazione, poi, la nomina dell'amministratore di condominio, che rientra fra le attribuzioni dell'assemblea, si struttura, a seguito della riforma del 2012, come scambio di proposta (dell'amministratore) e accettazione (della maggioranza assembleare), sulla base di quanto si desume dai commi 2 e 14 dell'art. 1129 c.c., nonché dall'art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in un apposito registro.
Più in generale, dall'art. 1130 n. 7, c.c. e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince “che la delibera di nomina dell'amministratore e il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta” e che
l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta” (art. 1129 co. 14
c.c.).
Mancando nel caso di specie, sia la nomina formale dell'amministratore che il preventivo - non potendosi neppure fare riferimento a quello utilizzato per la passata gestione, in assenza di una specifica analitica dell'importo del compenso - non può che pervenirsi ad una declaratoria di nullità della delibera assembleare che lungi dal richiamare la concorde volontà dei condomini, reca, in aggiunta, l'affidamento dell'incarico da parte del medesimo professionista precedentemente designato (“non essendo così configuratesi le maggioranze previste al II co dell'art. 1136 c.c. sarà quindi
l'amministratore a conferire il mandato al Suo stimato Collega, alle sue identiche condizioni di nomina”), quindi, in completa violazione del rapporto fiduciario che dovrebbe invece conformare il rapporto tra l'assemblea dei condomini ed il professionista designato.
Parimenti fondato è il motivo di censura afferente la mancata convocazione all'assemblea; difatti, per precisa disposizione normativa (art. 66 disp att.
c.c.), la mail non rientra tra le modalità previste per l'invio delle comunicazioni e per quanto il suo utilizzo non sia vietato è pur sempre necessaria la prova della ricezione.
Senonchè, tale dimostrazione non è stata fornita nel corso del giudizio avendo l'attore in sede di interpello, confermato sì la titolarità dell'indirizzo di posta elettronica ma ha ribadito di non aver mai Email_1
ricevuto l'avviso di convocazione, motivo per cui in assenza di prova della consegna, la convocazione non può ritenersi perfezionata e la delibera deve essere annullata (“Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera" (Cass. Civ.
Ord. 24.10.2014 n. 22685; Cass. n. 5254/2011).
L'accoglimento dei primi motivi di opposizione rende superfluo l'esame delle restanti censure che devono pertanto ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Annulla l'assemblea condominiale tenutasi in data 12.11.2020;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 555,00 per esborsi ed Euro 2.700,00 per onorari, di cui Euro
350 per oneri di mediazione, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.