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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11008/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11008/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. QUATTROCCHI PIERVINCENZO
ATTORE contro
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MORINA FILIPPA MARIA
LUISA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 30.10.2024 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe, premesso l'intervento chirurgico cui era stato sottoposto in data 10.4.2015 presso l'ospedale Castiglione – Prestianni di Bronte ove era stato trasportato a seguito di caduta accidentale che aveva provocato “frattura comminuta, scomposta del 1/3 distale della diafisi peroneale e tibiale con associati frammenti. È presente distacco del malleolo tibiale…interruzione della IX costa di sn lungo l'ascellare media”, riferiva di essere stato dimesso qualche giorno dopo con diagnosi di
“frattura pluriframmentaria 3° distale tibia e perone sn” senza alcuna prescrizione di terapia antibiotica a fini di profilassi;
riferiva che nei mesi successivi si era recato varie volte presso l'ospedale manifestando sintomi tipici di infezione post operatoria, ovvero dolore e gonfiore alla caviglia, ma che non era stato disposto alcun accertamento, né prescritta alcuna terapia e che, nonostante i vari accessi anche presso altre strutture ospedaliere, soltanto il 5.10.2015 era stato nuovamente ricoverato presso la
UOC di ortopedia di Bronte per “Pregressa frattura distale tibia e perone sn” e sottoposto ad altro intervento chirurgico alla caviglia il 6.10.2015; riferiva che i sanitari, nonostante la certificata presenza pagina 1 di 10 di infezione da stafilococco aureo, anziché rimuovere totalmente i mezzi di sintesi innestati con il primo intervento, ne avevano rimosso soltanto una parte e che il materiale prelevato era stato sottoposto ad esame istologico che aveva confermato la presenza dell'infezione; allegando la responsabilità professionale dell'azienda convenuta ed il nesso causale con il danno patrimoniale e non patrimoniale patito, precisava di aver sopportato spese mediche pari ad € 2051,75 e che il danno biologico consistente nell'anchilosi dell'articolazione tibiotarsica aveva determinato un'invalidità permanente pari al 15%, cui occorreva aggiungere il danno da invalidità temporanea pari a 90 gg , il danno morale ed esistenziale.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'azienda e condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 2051,75 e non patrimoniali pari ad € 40.166,00 per danno biologico, € 7350,00 per invalidità temporanea, € 18.000,00 per danno esistenziale ed € 20.000,00 per danno morale, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1 della domanda, non essendo stato espletato il procedimento di mediazione;
allegando poi la correttezza del proprio operato e descrivendo le cure e le terapie praticate all'attore, evidenziava che lo stesso aveva interrotto il nesso causale rivolgendosi ad altre strutture e chiedeva il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni in atti precisate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare che l'attore è stato invitato ad espletare il procedimento di mediazione e che, pertanto, è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
pagina 2 di 10 è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato sottoposto alle cure dell' convenuta;
trovano, dunque, applicazione – in forza dello stipulato CP_1 contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è
pagina 3 di 10 soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande attoree.
Egli riferisce che i sanitari non hanno riconosciuto e poi non hanno adeguatamente trattato l'infezione contratta a causa dell'intervento cui è stato sottoposto;
l'azienda convenuta, invece, allega la correttezza del proprio operato evidenziando altresì l'assenza di nesso causale.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass., sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare quale sia stata la causa dei postumi lamentati dall'attore, posto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione sul punto.
pagina 4 di 10 Il collegio CTU, dopo aver esaminato la documentazione in atti ed aver sottoposto a visita parte attrice, ha osservato : “ riteniamo utile chiarire come le linee guida sconsigliano il prolungamento della profilassi antibiotica dopo l'intervento chirurgico allo scopo di prevenire le SSI … Prove di qualità moderata derivanti da un elevato numero di RCT (44 studi inclusi nella metanalisi complessiva) dimostrano che la profilassi antibiotica post operatoria non apporta alcun vantaggio nel ridurre le SSI dopo l'intervento chirurgico rispetto alla somministrazione singola. Seguivano nei giorni successivi regolari controlli e medicazioni della ferita .. Come da certificazioni, dal 20 maggio 2015 al 22 giugno
2015, la ferita post chirurgica risultava secernente, al punto da richiedere l'uso di un dispositivo aspirante tipo Pico, ulteriori svariate medicazioni con uso di Rifocin sistemico e locale e richiesta di esecuzione di esame batteriologico, tuttavia solo in data 25 settembre 2015 si venne a conoscenza dell'infezione da Staphilococcus Aureus ovvero circa tre mesi dopo dalla richiesta di esecuzione. In data 5 ottobre 2015 ulteriore ricovero presso la stessa struttura, con rimozione dei mezzi di sintesi con riscontro di materiale purulento, prelievo per esame batteriologico e antibiogramma, lavaggio intraoperatorio e terapia antibiotica. In data 9 ottobre 2015 i risultati degli esami batteriologici confermavano la presenza dello Staphilococcus Aureus. In data 12 febbraio 2016 il P. veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di “frattura bimalleolare tibio-tarsica in trattamento” e successivamente dimesso il 15 febbraio dopo essersi sottoposto ad ulteriori medicazioni. “.
I ccttuu, dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione successiva a tale intervento, hanno poi così osservato : “ … in relazione ad eventuali profili di responsabilità professionale, circa la diagnosi e il trattamento chirurgico operato dai sanitari che ebbero in cura il signor non si ritiene che Pt_1 possano desumersi comportamenti censurabili. L'origine dell'infezione batterica del sito chirurgico in sede di intervento chirurgico per il trattamento della frattura di gamba sinistra del P., sig.
[...]
, emerge quindi di natura nosocomiale. Infatti il patogeno riscontrato nell'emocoltura Parte_1
(staphilococco aureus) e il particolare comportamento aggressivo e resistente alla terapia antibiotica somministrata risultano tristemente noti e statisticamente rilevati con sensibile frequenza in ambiente ospedaliero. … tutte le statistiche epidemiologiche recenti convergono nell'affermare come lo
Stafilococco Aureus e Epidemidis sono ormai la causa più comune di infezioni nosocomiali in reparti ortopedici. Relativamente ai tempi di incubazione tutti i vari AA sono concordi nell'ammettere che l'infezione stafilococcica compaia da quattro a sei giorni dopo il contatto e l'insediamento del patogeno.
Carattere importante di queste sepsi nosocomiali è la oggettiva difficoltà da parte della terapia di controllarla o meglio di debellarla poiché la spiccata tendenza alla resistenza antibiotica, acquisita prevalentemente per smodato ed improprio uso, nonché la stessa selezione naturale, comportano l'acquisizione di un'insensibilità alla terapia che a un certo punto paradossalmente può favorire un maggiore attecchimento del patogeno cronicizzando il processo infettivo”.
Poste tali considerazioni generali, i ccttuu hanno poi osservato con riguardo al caso di specie :
“riteniamo .. che nel caso che ci compete possano rilevarsi elementi di criticità nella gestione del paziente. Innanzitutto non riteniamo ammissibile che in corso di infezione attiva, la legittima richiesta di esecuzione di esami batteriologici ed antibiogramma del 22 giugno 2015 venga evasa solo il 25 settembre 2015 rivelando l'infezione di Stafilococcus Aureus. Seppure parte resistente affermi che già
pagina 5 di 10 in data 21 maggio 2015 il paziente fosse stato sottoposto a terapia con Levofloxacina... non si giustifica un ritardo di circa tre mesi nell'esecuzione degli esami batteriologici. Peraltro è desumibile che tale terapia antibiotica chiaramente non ebbe a sortire alcun effetto e laddove fosse stata realmente somministrata, nelle settimane e mesi successivi avrebbero dovuto imporre ulteriori approfondimenti clinici, virando magari a scelte terapeutiche diverse;
scelta questa che avvenne solo nel novembre 2016
(18 mesi dopo l'esordio dell'infezione) in altra struttura (Casa di cura Cristo Re) che scelse di sottoporre il P. a immunoterapia specifica batterica con risoluzione dell'infezione”.
Essi hanno dunque così concluso : “ in merito all'operato dei sanitari circa la diagnosi e la terapia scelta per trattare la frattura comminuta, scomposta del 1/3 distale della diafisi peroneale e tibiale, non sono emersi elementi di censura;
il paz. infatti è stato trattato correttamente con osteosintesi del perone con chiodo di Rush e della tibia con placca e viti. .. Il decorso post operatorio è stato complicato da un'infezione da stafilococco aureo di origine nosocomiale evoluta in osteomielite che ha richiesto la precoce rimozione dei mezzi di sintesi con scomposizione dei frammenti ossei. È parere degli scriventi che emergano profili di responsabilità da parte dei sanitari in termini di malpractice del paziente in quanto, accertata intorno al 20 maggio 2015 l'infezione secernente della ferita post chirurgica e richiesto correttamente un esame batteriologico ed antibiogramma, quest'ultimo veniva eseguito solo in data 25 settembre 2015, palesando un ritardo che nonostante le medicazioni e terapie antibiotiche inappropriate o non adeguatamente dosate, consentiva il progredire della malattia infettiva con aggravamento del danno iniziale … riteniamo ormai stabilizzati gli esiti dell'infezione da Staphilococcus Aureus pertanto non suscettibili di importanti miglioramenti o peggioramenti … il danno biologico risulta costituito da “esiti di sepsi post chirurgica di natura nosocomiale in frattura comminuta del 3° distale e del perone gamba sinistra”, trattata chirurgicamente, rappresentati da consolidazione viziosa con marcato recurvatio e grave alterazione artrosica della tibiotarsica con zoppia e marcato deficit funzionale. Tali postumi applicando i comuni e consolidati baremes valutativi medico legale configura un danno valutabile nella misura del 8% ..il collegio .. ritiene che possa riconoscersi un periodo di malattia indipendentemente da quello fisiologicamente legato alle conseguenze del danno patito, per il quale giova chiarire che non sono emersi elementi di censura professionale circa l'operato dei sanitari, rappresentato dal tempo tra la richiesta di esame culturale e batteriologici sulla ferita
(20.5.2015) e la risposta ricevuta (25.9.2015); tale periodo deve intendersi associato alla malpractice operata e ritenuta dagli scriventi CTU censurabile determinando un prolungamento del periodo di malattia globalmente calcolato... laddove possa richiedersi … la valutazione di un periodo di malattia non disgiunto da inabilità parziale al 50% può comprendersi in un termine di giorni 128”.
Le conclusioni raggiunte da CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, oltre che sostanzialmente non contestate dalle parti del processo.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e struttura, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018), va ritenuta la parziale fondatezza della prospettazione attorea.
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva.
pagina 6 di 10 Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non risulta allegata alcuna circostanza peculiare tale da integrare pregiudizio maggiore e diverso da casi consimili e, pertanto, non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attore, va richiamato quanto previsto dal DL n. 158/2012 che ha esteso al settore sanitario il criterio di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare adottato nel Codice delle Assicurazioni private ( art. 138 e 139), estensione confermata anche dall'art 7
L n. 24/2017 ; come affermato dalla Corte di Legittimità con recente sent. n. 28990/2019, che peraltro afferma la natura irretroattiva della norma che introduce i detti parametri “ … La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime pagina 7 di 10 dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014
n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP . … La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità sanitaria - l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. … b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L,
Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
16039 del 02/08/2016). … la fattispecie dell'illecito civile - per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell'evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l'obbligazione risarcitoria - non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima - ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente - il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla
"aestimatio" del danno - qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento - perseguito dal Legislatore - tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito;
l'interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta - almeno in parte - alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell'assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all'espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall'incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali). …”.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla pagina 8 di 10 Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore al momento intervento ( 51) e dei valori di cui al DM anno 2024, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 8% - ed ai giorni di ITP al 50% accertati dal CTU ( pari a 128), spetta la complessiva somma di € 16.187,50 di cui € 12.652,14 a titolo di danno biologico permanente, € 3535,36 a titolo di ITP al 50% .
Non sussistono i presupposti per il risarcimento del lamentato danno morale, del tutto genericamente formulato.
Risultano collegate alla vicenda per cui è causa le spese mediche documentate in atti, rimaste peraltro non contestate dall'Azienda convenuta.
Concludendo, l'azienda convenuta va condannata a risarcire il danno non patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 16.187,50, nonché quello patrimoniale pari ad € 2.051,75.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell convenuta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna l'azienda sanitaria provinciale convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 16.187,50 in valori attuali, oltre interessi legali dal 10.4.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma pagina 9 di 10 liquidata in sentenza;
- Condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 2051,75 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidate in € 5077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi , oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'azienda convenuta.
Così deciso in Catania, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11008/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. QUATTROCCHI PIERVINCENZO
ATTORE contro
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MORINA FILIPPA MARIA
LUISA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 30.10.2024 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe, premesso l'intervento chirurgico cui era stato sottoposto in data 10.4.2015 presso l'ospedale Castiglione – Prestianni di Bronte ove era stato trasportato a seguito di caduta accidentale che aveva provocato “frattura comminuta, scomposta del 1/3 distale della diafisi peroneale e tibiale con associati frammenti. È presente distacco del malleolo tibiale…interruzione della IX costa di sn lungo l'ascellare media”, riferiva di essere stato dimesso qualche giorno dopo con diagnosi di
“frattura pluriframmentaria 3° distale tibia e perone sn” senza alcuna prescrizione di terapia antibiotica a fini di profilassi;
riferiva che nei mesi successivi si era recato varie volte presso l'ospedale manifestando sintomi tipici di infezione post operatoria, ovvero dolore e gonfiore alla caviglia, ma che non era stato disposto alcun accertamento, né prescritta alcuna terapia e che, nonostante i vari accessi anche presso altre strutture ospedaliere, soltanto il 5.10.2015 era stato nuovamente ricoverato presso la
UOC di ortopedia di Bronte per “Pregressa frattura distale tibia e perone sn” e sottoposto ad altro intervento chirurgico alla caviglia il 6.10.2015; riferiva che i sanitari, nonostante la certificata presenza pagina 1 di 10 di infezione da stafilococco aureo, anziché rimuovere totalmente i mezzi di sintesi innestati con il primo intervento, ne avevano rimosso soltanto una parte e che il materiale prelevato era stato sottoposto ad esame istologico che aveva confermato la presenza dell'infezione; allegando la responsabilità professionale dell'azienda convenuta ed il nesso causale con il danno patrimoniale e non patrimoniale patito, precisava di aver sopportato spese mediche pari ad € 2051,75 e che il danno biologico consistente nell'anchilosi dell'articolazione tibiotarsica aveva determinato un'invalidità permanente pari al 15%, cui occorreva aggiungere il danno da invalidità temporanea pari a 90 gg , il danno morale ed esistenziale.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'azienda e condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 2051,75 e non patrimoniali pari ad € 40.166,00 per danno biologico, € 7350,00 per invalidità temporanea, € 18.000,00 per danno esistenziale ed € 20.000,00 per danno morale, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1 della domanda, non essendo stato espletato il procedimento di mediazione;
allegando poi la correttezza del proprio operato e descrivendo le cure e le terapie praticate all'attore, evidenziava che lo stesso aveva interrotto il nesso causale rivolgendosi ad altre strutture e chiedeva il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni in atti precisate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare che l'attore è stato invitato ad espletare il procedimento di mediazione e che, pertanto, è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
pagina 2 di 10 è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato sottoposto alle cure dell' convenuta;
trovano, dunque, applicazione – in forza dello stipulato CP_1 contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è
pagina 3 di 10 soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande attoree.
Egli riferisce che i sanitari non hanno riconosciuto e poi non hanno adeguatamente trattato l'infezione contratta a causa dell'intervento cui è stato sottoposto;
l'azienda convenuta, invece, allega la correttezza del proprio operato evidenziando altresì l'assenza di nesso causale.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass., sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare quale sia stata la causa dei postumi lamentati dall'attore, posto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione sul punto.
pagina 4 di 10 Il collegio CTU, dopo aver esaminato la documentazione in atti ed aver sottoposto a visita parte attrice, ha osservato : “ riteniamo utile chiarire come le linee guida sconsigliano il prolungamento della profilassi antibiotica dopo l'intervento chirurgico allo scopo di prevenire le SSI … Prove di qualità moderata derivanti da un elevato numero di RCT (44 studi inclusi nella metanalisi complessiva) dimostrano che la profilassi antibiotica post operatoria non apporta alcun vantaggio nel ridurre le SSI dopo l'intervento chirurgico rispetto alla somministrazione singola. Seguivano nei giorni successivi regolari controlli e medicazioni della ferita .. Come da certificazioni, dal 20 maggio 2015 al 22 giugno
2015, la ferita post chirurgica risultava secernente, al punto da richiedere l'uso di un dispositivo aspirante tipo Pico, ulteriori svariate medicazioni con uso di Rifocin sistemico e locale e richiesta di esecuzione di esame batteriologico, tuttavia solo in data 25 settembre 2015 si venne a conoscenza dell'infezione da Staphilococcus Aureus ovvero circa tre mesi dopo dalla richiesta di esecuzione. In data 5 ottobre 2015 ulteriore ricovero presso la stessa struttura, con rimozione dei mezzi di sintesi con riscontro di materiale purulento, prelievo per esame batteriologico e antibiogramma, lavaggio intraoperatorio e terapia antibiotica. In data 9 ottobre 2015 i risultati degli esami batteriologici confermavano la presenza dello Staphilococcus Aureus. In data 12 febbraio 2016 il P. veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di “frattura bimalleolare tibio-tarsica in trattamento” e successivamente dimesso il 15 febbraio dopo essersi sottoposto ad ulteriori medicazioni. “.
I ccttuu, dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione successiva a tale intervento, hanno poi così osservato : “ … in relazione ad eventuali profili di responsabilità professionale, circa la diagnosi e il trattamento chirurgico operato dai sanitari che ebbero in cura il signor non si ritiene che Pt_1 possano desumersi comportamenti censurabili. L'origine dell'infezione batterica del sito chirurgico in sede di intervento chirurgico per il trattamento della frattura di gamba sinistra del P., sig.
[...]
, emerge quindi di natura nosocomiale. Infatti il patogeno riscontrato nell'emocoltura Parte_1
(staphilococco aureus) e il particolare comportamento aggressivo e resistente alla terapia antibiotica somministrata risultano tristemente noti e statisticamente rilevati con sensibile frequenza in ambiente ospedaliero. … tutte le statistiche epidemiologiche recenti convergono nell'affermare come lo
Stafilococco Aureus e Epidemidis sono ormai la causa più comune di infezioni nosocomiali in reparti ortopedici. Relativamente ai tempi di incubazione tutti i vari AA sono concordi nell'ammettere che l'infezione stafilococcica compaia da quattro a sei giorni dopo il contatto e l'insediamento del patogeno.
Carattere importante di queste sepsi nosocomiali è la oggettiva difficoltà da parte della terapia di controllarla o meglio di debellarla poiché la spiccata tendenza alla resistenza antibiotica, acquisita prevalentemente per smodato ed improprio uso, nonché la stessa selezione naturale, comportano l'acquisizione di un'insensibilità alla terapia che a un certo punto paradossalmente può favorire un maggiore attecchimento del patogeno cronicizzando il processo infettivo”.
Poste tali considerazioni generali, i ccttuu hanno poi osservato con riguardo al caso di specie :
“riteniamo .. che nel caso che ci compete possano rilevarsi elementi di criticità nella gestione del paziente. Innanzitutto non riteniamo ammissibile che in corso di infezione attiva, la legittima richiesta di esecuzione di esami batteriologici ed antibiogramma del 22 giugno 2015 venga evasa solo il 25 settembre 2015 rivelando l'infezione di Stafilococcus Aureus. Seppure parte resistente affermi che già
pagina 5 di 10 in data 21 maggio 2015 il paziente fosse stato sottoposto a terapia con Levofloxacina... non si giustifica un ritardo di circa tre mesi nell'esecuzione degli esami batteriologici. Peraltro è desumibile che tale terapia antibiotica chiaramente non ebbe a sortire alcun effetto e laddove fosse stata realmente somministrata, nelle settimane e mesi successivi avrebbero dovuto imporre ulteriori approfondimenti clinici, virando magari a scelte terapeutiche diverse;
scelta questa che avvenne solo nel novembre 2016
(18 mesi dopo l'esordio dell'infezione) in altra struttura (Casa di cura Cristo Re) che scelse di sottoporre il P. a immunoterapia specifica batterica con risoluzione dell'infezione”.
Essi hanno dunque così concluso : “ in merito all'operato dei sanitari circa la diagnosi e la terapia scelta per trattare la frattura comminuta, scomposta del 1/3 distale della diafisi peroneale e tibiale, non sono emersi elementi di censura;
il paz. infatti è stato trattato correttamente con osteosintesi del perone con chiodo di Rush e della tibia con placca e viti. .. Il decorso post operatorio è stato complicato da un'infezione da stafilococco aureo di origine nosocomiale evoluta in osteomielite che ha richiesto la precoce rimozione dei mezzi di sintesi con scomposizione dei frammenti ossei. È parere degli scriventi che emergano profili di responsabilità da parte dei sanitari in termini di malpractice del paziente in quanto, accertata intorno al 20 maggio 2015 l'infezione secernente della ferita post chirurgica e richiesto correttamente un esame batteriologico ed antibiogramma, quest'ultimo veniva eseguito solo in data 25 settembre 2015, palesando un ritardo che nonostante le medicazioni e terapie antibiotiche inappropriate o non adeguatamente dosate, consentiva il progredire della malattia infettiva con aggravamento del danno iniziale … riteniamo ormai stabilizzati gli esiti dell'infezione da Staphilococcus Aureus pertanto non suscettibili di importanti miglioramenti o peggioramenti … il danno biologico risulta costituito da “esiti di sepsi post chirurgica di natura nosocomiale in frattura comminuta del 3° distale e del perone gamba sinistra”, trattata chirurgicamente, rappresentati da consolidazione viziosa con marcato recurvatio e grave alterazione artrosica della tibiotarsica con zoppia e marcato deficit funzionale. Tali postumi applicando i comuni e consolidati baremes valutativi medico legale configura un danno valutabile nella misura del 8% ..il collegio .. ritiene che possa riconoscersi un periodo di malattia indipendentemente da quello fisiologicamente legato alle conseguenze del danno patito, per il quale giova chiarire che non sono emersi elementi di censura professionale circa l'operato dei sanitari, rappresentato dal tempo tra la richiesta di esame culturale e batteriologici sulla ferita
(20.5.2015) e la risposta ricevuta (25.9.2015); tale periodo deve intendersi associato alla malpractice operata e ritenuta dagli scriventi CTU censurabile determinando un prolungamento del periodo di malattia globalmente calcolato... laddove possa richiedersi … la valutazione di un periodo di malattia non disgiunto da inabilità parziale al 50% può comprendersi in un termine di giorni 128”.
Le conclusioni raggiunte da CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, oltre che sostanzialmente non contestate dalle parti del processo.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e struttura, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018), va ritenuta la parziale fondatezza della prospettazione attorea.
Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva.
pagina 6 di 10 Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non risulta allegata alcuna circostanza peculiare tale da integrare pregiudizio maggiore e diverso da casi consimili e, pertanto, non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attore, va richiamato quanto previsto dal DL n. 158/2012 che ha esteso al settore sanitario il criterio di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare adottato nel Codice delle Assicurazioni private ( art. 138 e 139), estensione confermata anche dall'art 7
L n. 24/2017 ; come affermato dalla Corte di Legittimità con recente sent. n. 28990/2019, che peraltro afferma la natura irretroattiva della norma che introduce i detti parametri “ … La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime pagina 7 di 10 dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014
n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP . … La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità sanitaria - l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. … b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L,
Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
16039 del 02/08/2016). … la fattispecie dell'illecito civile - per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell'evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l'obbligazione risarcitoria - non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima - ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente - il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla
"aestimatio" del danno - qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento - perseguito dal Legislatore - tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito;
l'interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta - almeno in parte - alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell'assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all'espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall'incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali). …”.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla pagina 8 di 10 Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore al momento intervento ( 51) e dei valori di cui al DM anno 2024, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 8% - ed ai giorni di ITP al 50% accertati dal CTU ( pari a 128), spetta la complessiva somma di € 16.187,50 di cui € 12.652,14 a titolo di danno biologico permanente, € 3535,36 a titolo di ITP al 50% .
Non sussistono i presupposti per il risarcimento del lamentato danno morale, del tutto genericamente formulato.
Risultano collegate alla vicenda per cui è causa le spese mediche documentate in atti, rimaste peraltro non contestate dall'Azienda convenuta.
Concludendo, l'azienda convenuta va condannata a risarcire il danno non patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 16.187,50, nonché quello patrimoniale pari ad € 2.051,75.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell convenuta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna l'azienda sanitaria provinciale convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 16.187,50 in valori attuali, oltre interessi legali dal 10.4.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma pagina 9 di 10 liquidata in sentenza;
- Condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 2051,75 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidate in € 5077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi , oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'azienda convenuta.
Così deciso in Catania, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
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