TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile R.G. n. 385/2025
Udienza del 17 settembre 2025
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Rocco Mazza, per delega dell'avv. Raffaele Rigoli, il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato Controparte_1 in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 385/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Raffaele Rigoli (nato a [...] il [...] – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/09/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 19/05/2023 (R.Grat.P n. 140/2023) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. (nato a Persona_1
Cittanova il 2/04/1956), imputato per il reato di cui all'art. 256 del D.Leg.vo n. 152/2006 nell'ambito del procedimento penale n. 845/2023 R.G.N.R. e n. 888/2023 R.G. GIP.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Raffaele Rigoli.
L'imputato nell'ambito di tale procedimento è stato destinatario di un decreto di sequestro preventivo notificato in data 24/04/2023 avverso il quale il suo difensore ha proposto rituale riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. in data 2/05/2023 con motivi esplicitati con memoria del 10/05/2023.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con decreto di archiviazione del
19/09/2024.
L'avv. Raffaele Rigoli in data 14/11/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria calcolate alla media per complessivi € 3.024,00, al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto depositato in data 6/03/2025 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 898,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le sole fasi di studio e decisoria al minimo.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 l'avv. Raffaele Rigoli ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui non ha liquidato il compenso per la fase introduttiva pacificamente espletata proprio per il proposto riesame;
- nella parte in cui ha riconosciuto solo il minimo dei parametri e non il medio.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, nei limiti di seguito esplicitati.
2 Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha determinato in complessivi € 898,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che è stata assunta come base di partenza l'importo minimo dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e sono state riconosciute le fase di studio (parametro ordinario € 378,00 ridotto del 50% ad 189,00) e della fase decisoria (parametro ordinario € 1.418,00 ridotto del 50% ad € 709,00); compenso che è stato poi decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia
(€ 598,67). Non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva.
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase introduttiva.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione dell'opposizione al sequestro preventivo, della proposizione dell'istanza di riesame e della partecipazione al relativo giudizio innanzi al Tribunale della Libertà, sino all'emissione del decreto di archiviazione.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore in data 2/05/2023 ha proposto formale riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo, integrando i motivi con memoria depositata in data 10/05/2023 e partecipando all'udienza di discussione dell'11/05/2023.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
3 Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'indagato in data
2/05/2023 ha proposto ricorso in riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ed in data 10/05/2023 ha integrato i motivi con specifica memoria. E' pacifico, quindi, che debba essergli riconosciuto il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
4 In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha chiesto per le tre fasi il compenso medio mentre il GIP ha riconosciuto il minimo.
Valutati gli atti va osservato che il compenso può essere riconosciuto con parametro medio ponderato (per come sopra illustrato), corrispondente all'attività defensoriale media nella disciplina del gratuito patrocinio, per le fasi di studio ed introduttiva nelle quali, in effetti, l'esame del compendio probatorio rispetto all'ipotesi accusatoria non è stato minimale anche in ragione della necessità di affrontare in tempi brevi la fase del riesame. Con riferimento, invece, alla fase decisoria può essere confermato il parametro
5 minimo, risultando di fatto sovrapponibile a quanto già esposto nella memoria introduttiva del riesame.
Pertanto, il compenso può essere così rideterminato:
- fase di studio € 283,50 (base € 378,00 con riduzione del 25%),
- fase introduttiva € 921,75 (base € 1.229,00 con riduzione del 25%),
- fase decisoria € 709,00 (base € 1.418,00 con riduzione del 50%).
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.914,25, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.276,17.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma parziale del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Palmi in data 6/03/2025 (R.Grat.P n. 140/2023) liquida in favore dell'avvocato Raffaele Rigoli, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 845/2023 R.G.N.R. e Persona_1
n. 888/2023 R.G. GIP, l'importo complessivo di € 1.276,17, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Raffaele Rigoli Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
Udienza del 17 settembre 2025
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Rocco Mazza, per delega dell'avv. Raffaele Rigoli, il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato Controparte_1 in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 385/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Raffaele Rigoli (nato a [...] il [...] – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/09/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 19/05/2023 (R.Grat.P n. 140/2023) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. (nato a Persona_1
Cittanova il 2/04/1956), imputato per il reato di cui all'art. 256 del D.Leg.vo n. 152/2006 nell'ambito del procedimento penale n. 845/2023 R.G.N.R. e n. 888/2023 R.G. GIP.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Raffaele Rigoli.
L'imputato nell'ambito di tale procedimento è stato destinatario di un decreto di sequestro preventivo notificato in data 24/04/2023 avverso il quale il suo difensore ha proposto rituale riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. in data 2/05/2023 con motivi esplicitati con memoria del 10/05/2023.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con decreto di archiviazione del
19/09/2024.
L'avv. Raffaele Rigoli in data 14/11/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria calcolate alla media per complessivi € 3.024,00, al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto depositato in data 6/03/2025 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 898,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le sole fasi di studio e decisoria al minimo.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 l'avv. Raffaele Rigoli ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui non ha liquidato il compenso per la fase introduttiva pacificamente espletata proprio per il proposto riesame;
- nella parte in cui ha riconosciuto solo il minimo dei parametri e non il medio.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, nei limiti di seguito esplicitati.
2 Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha determinato in complessivi € 898,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che è stata assunta come base di partenza l'importo minimo dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e sono state riconosciute le fase di studio (parametro ordinario € 378,00 ridotto del 50% ad 189,00) e della fase decisoria (parametro ordinario € 1.418,00 ridotto del 50% ad € 709,00); compenso che è stato poi decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia
(€ 598,67). Non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva.
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase introduttiva.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione dell'opposizione al sequestro preventivo, della proposizione dell'istanza di riesame e della partecipazione al relativo giudizio innanzi al Tribunale della Libertà, sino all'emissione del decreto di archiviazione.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore in data 2/05/2023 ha proposto formale riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo, integrando i motivi con memoria depositata in data 10/05/2023 e partecipando all'udienza di discussione dell'11/05/2023.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
3 Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'indagato in data
2/05/2023 ha proposto ricorso in riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ed in data 10/05/2023 ha integrato i motivi con specifica memoria. E' pacifico, quindi, che debba essergli riconosciuto il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
4 In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha chiesto per le tre fasi il compenso medio mentre il GIP ha riconosciuto il minimo.
Valutati gli atti va osservato che il compenso può essere riconosciuto con parametro medio ponderato (per come sopra illustrato), corrispondente all'attività defensoriale media nella disciplina del gratuito patrocinio, per le fasi di studio ed introduttiva nelle quali, in effetti, l'esame del compendio probatorio rispetto all'ipotesi accusatoria non è stato minimale anche in ragione della necessità di affrontare in tempi brevi la fase del riesame. Con riferimento, invece, alla fase decisoria può essere confermato il parametro
5 minimo, risultando di fatto sovrapponibile a quanto già esposto nella memoria introduttiva del riesame.
Pertanto, il compenso può essere così rideterminato:
- fase di studio € 283,50 (base € 378,00 con riduzione del 25%),
- fase introduttiva € 921,75 (base € 1.229,00 con riduzione del 25%),
- fase decisoria € 709,00 (base € 1.418,00 con riduzione del 50%).
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.914,25, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.276,17.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma parziale del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Palmi in data 6/03/2025 (R.Grat.P n. 140/2023) liquida in favore dell'avvocato Raffaele Rigoli, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. nell'ambito del procedimento penale n. 845/2023 R.G.N.R. e Persona_1
n. 888/2023 R.G. GIP, l'importo complessivo di € 1.276,17, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Raffaele Rigoli Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
6