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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3974/2023 R.G. sul ricorso depositato il 7/08/2023 proposto da (difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Parte_1
Gangemi) nei confronti di (difesa dall'avv. Antonio Talladira) Controparte_1
e nei confronti di che Controparte_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore
[...]
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3
Accoglie parzialmente la domanda e preso atto dello stralcio dei crediti di cui all'avviso di addebito
39420130001728982000 - periodi 4/2000 e 1/2001 , annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Rigetta la domanda nel resto .
Spese compensate per intero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnati ed opposti in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 oggetto dell'odierno ricorso è l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420239003216504000, notificata a mezzo pec il 07.06.2023 nonché dell'avviso di addebito e CP_ ruolo n. 39420130001728982000 relativo a contributi IVS operai a tempo determinato somme aggiuntive anno 2000 con a ruolo l'importo di Euro 4.141,65; gli avvisi di addebito ed i rispettivi ruoli erano illegittimi e la pretesa infondata , sia perché mai notificati sia per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
Si costituiva l' come in epigrafe, la quale contestando la domanda di parte ricorrente . CP_4
Si costituiva l' anche per la , contestando la domanda e deduceva che gli CP_2 CP_3
avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
39420130001728982000 - periodi 2-3/2000 (i periodi 4/2000, 1/2001 risultano essere stati stralciati) - notificato in data 23.09.2013 - credito non ceduto.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE Controparte_5
CP_ L'Eccezione dell' è fondata non essendo dimostrata la cessione del debito in capo alla CP_3
[...]
STRALCIO CP_ L' dichiara che nell'AVA 39420130001728982000 i periodi 4/2000 e 1/2001 risultano essere stati stralciati
Nessuna obiezione è mossa dalle altre parti per cui può prendersi atto del venir meno del debito per legge.
OMESSA NOTIFICA AVVISO di ADDEBITO
IL motivo come vizio della intimazione è tardivo perché oltre i 20 GG ex art 617 cpc.
CP_ L' comunque prova la notifica il 23.9. 2013 .
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è solo l'ente creditore ( Cass SU 7514/22 )
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
2 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Orbene quanto alla notifica dell'avviso di addebito è provata il 23.9. 2013 ed è definitivo sostiene che < L' Avviso di addebito n. 39420130001728982000, notificato dall'ente CP_4
impositore in data 23/06/2023 è stato intimato nelle date di cui sotto con gli atti impositivi CP_2
che si versano in atti con la presente memoria di costituzione.
• 26/11/2015 09420159019473856000 Avvisi di Intimazione
• 24/02/2016 09484201600000995001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
• 08/02/2018 09420179011079457000 Avvisi di Intimazione
• 07/06/2018 09484201800000727001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
• 26/11/2019 09420199012967828000 Avvisi di Intimazione
• 23/06/2023 09420239003216504000 Avvisi di Intimazione
Non è decorsa, pertanto, l'eccepita prescrizione.
Ed ancora si veda quanto di seguito
Il comma 4 bis dell'articolo 68 del dl 18/2021 prevede:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
3 Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti impositivi di . CP_1 Controparte_1
Pertanto l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva sollevata controparte è destituita di fondamento.>
Orbene in atti si evince la prova della interruzione con AVI nel dicembre 2015, poi AVI notificata il 8.2.2018 , poi PPT del 7.6. 2018 e poi AVI notificata il 26.11.2019 .
La pretesa contributiva , nella parte ancora in essere , non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale caducazione del debito per effetto dello stralcio disposto per legge e dunque per una parte del debito che al momento della intimazione era stato annullato ex lege , induce alla compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3974/2023 R.G. sul ricorso depositato il 7/08/2023 proposto da (difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Parte_1
Gangemi) nei confronti di (difesa dall'avv. Antonio Talladira) Controparte_1
e nei confronti di che Controparte_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore
[...]
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3
Accoglie parzialmente la domanda e preso atto dello stralcio dei crediti di cui all'avviso di addebito
39420130001728982000 - periodi 4/2000 e 1/2001 , annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Rigetta la domanda nel resto .
Spese compensate per intero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnati ed opposti in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 oggetto dell'odierno ricorso è l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420239003216504000, notificata a mezzo pec il 07.06.2023 nonché dell'avviso di addebito e CP_ ruolo n. 39420130001728982000 relativo a contributi IVS operai a tempo determinato somme aggiuntive anno 2000 con a ruolo l'importo di Euro 4.141,65; gli avvisi di addebito ed i rispettivi ruoli erano illegittimi e la pretesa infondata , sia perché mai notificati sia per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
Si costituiva l' come in epigrafe, la quale contestando la domanda di parte ricorrente . CP_4
Si costituiva l' anche per la , contestando la domanda e deduceva che gli CP_2 CP_3
avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
39420130001728982000 - periodi 2-3/2000 (i periodi 4/2000, 1/2001 risultano essere stati stralciati) - notificato in data 23.09.2013 - credito non ceduto.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE Controparte_5
CP_ L'Eccezione dell' è fondata non essendo dimostrata la cessione del debito in capo alla CP_3
[...]
STRALCIO CP_ L' dichiara che nell'AVA 39420130001728982000 i periodi 4/2000 e 1/2001 risultano essere stati stralciati
Nessuna obiezione è mossa dalle altre parti per cui può prendersi atto del venir meno del debito per legge.
OMESSA NOTIFICA AVVISO di ADDEBITO
IL motivo come vizio della intimazione è tardivo perché oltre i 20 GG ex art 617 cpc.
CP_ L' comunque prova la notifica il 23.9. 2013 .
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è solo l'ente creditore ( Cass SU 7514/22 )
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
2 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Orbene quanto alla notifica dell'avviso di addebito è provata il 23.9. 2013 ed è definitivo sostiene che < L' Avviso di addebito n. 39420130001728982000, notificato dall'ente CP_4
impositore in data 23/06/2023 è stato intimato nelle date di cui sotto con gli atti impositivi CP_2
che si versano in atti con la presente memoria di costituzione.
• 26/11/2015 09420159019473856000 Avvisi di Intimazione
• 24/02/2016 09484201600000995001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
• 08/02/2018 09420179011079457000 Avvisi di Intimazione
• 07/06/2018 09484201800000727001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
• 26/11/2019 09420199012967828000 Avvisi di Intimazione
• 23/06/2023 09420239003216504000 Avvisi di Intimazione
Non è decorsa, pertanto, l'eccepita prescrizione.
Ed ancora si veda quanto di seguito
Il comma 4 bis dell'articolo 68 del dl 18/2021 prevede:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
3 Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti impositivi di . CP_1 Controparte_1
Pertanto l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva sollevata controparte è destituita di fondamento.>
Orbene in atti si evince la prova della interruzione con AVI nel dicembre 2015, poi AVI notificata il 8.2.2018 , poi PPT del 7.6. 2018 e poi AVI notificata il 26.11.2019 .
La pretesa contributiva , nella parte ancora in essere , non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale caducazione del debito per effetto dello stralcio disposto per legge e dunque per una parte del debito che al momento della intimazione era stato annullato ex lege , induce alla compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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