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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero 2207 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
-APPELLANTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_1
-APPELLATA-
NONCHÉ
(già ) elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
CP_2 CP_3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere n.5718/2023 pubblicata in data 23.09.2023.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.5718/2023 del GdP di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 23 settembre 2023 con cui il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione agli avvisi di costituzione in mora notificati ad esso opponente da per conto di , confermava l'esistenza di un rapporto Controparte_1 CP_2 contrattuale di somministrazione tra le parti.
Lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del vincolo contrattuale tra il e l' . In particolare Parte_1 CP_2 afferma che il Giudice di prime cure, erra nel ritenere l'esistenza di un valido contratto per facta concludentia tra il sig. e il convenuto Parte_1
, ritenendo quest'ultimo non soggetto alla Controparte_4 normativa pubblicistica con la conseguenza che per i suoi contratti non è necessaria la forma scritta.
Contesta la sentenza gravata anche laddove ha ritenuto provata la notifica delle fatture di pagamento sottese agli avvisi di mora impugnati in prime cure.
Si è costituita la quale ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art.348 cpc e nel merito la sua infondatezza deducendo in particolare l'avvenuta notifica degli atti prodromici a mezzo del servizio postale.
Si è costituito (già ) eccependo la incompetenza territoriale del CP_5 CP_3
Giudice di Pace di Maddaloni o Piedimonte Matese in favore del GdP di Caserta. Nel merito dopo aver rappresentato la propria natura giuridica deduce l'infondatezza dell'appello. Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 18 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito specificate.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice di prime cure in quanto non conforme al dato fattuale;
contrariamente a quanto affermato da parte appellata, la controversia in primo grado non è stata decisa né dal GdP di Maddaloni né di Piedimonte Matese bensì dal GdP di Santa
Maria Capua Vetere.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 cpc.
Al riguardo si evidenzia che parte appellante ha riportato integralmente il capo di sentenza impugnato, ha altresì indicato quella che doveva essere la pronuncia secondo la propria prospettazione ed ha infine motivato le sue diverse conclusioni sul punto, per cui si ritengono sussistenti tutti i presupposti per l'ammissibilità dell'appello. Ed inoltre non si è ravveduta una manifesta infondatezza che potesse portare ad una pronuncia ex art. 348 bis cpc.
Venendo all'esame delle ulteriori doglianze, pare allo scrivente giudice di appello, dirimente la disamina del primo motivo di appello, ovvero la deduzione della inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata per la inesistenza del rapporto contrattuale, sul quale fondare il credito e dunque la pretesa.
La fattispecie portata all'attenzione di questo giudice richiede un esame sia pur sommario della natura del . Parte_2
Con la legge n. 319 del 1976 viene istituito il Servizio idrico integrato, con la previsione che (art. 6) i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico potessero essere gestiti o direttamente dai Comuni
o da Consorzi intercomunali (o da comunità montane o da Consorzi istituiti dalle
Regioni a statuto speciale o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). L'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha previsto la possibilità del trasferimento, da parte di un consorzio pubblico intercomunale ad una società per azioni di nuova costituzione, della gestione degli impianti per i servizi pubblici di rilevante interesse economico. La natura del canone versato dai privati è quindi mutata, da entrata tributaria in corrispettivo per l'erogazione di un pubblico servizio (anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008 e poi n. 39 del
2009, si è espressa nel senso della natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo del canone versato dagli utenti in riferimento al servizio idrico integrato). La materia è stata successivamente disciplinata dal d.Ig.s n. 152 del 2006, che ha abrogato la legge n. 319 del 1976, introducendo significative innovazioni.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che << Questa
Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare
l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del
2013; Cass. n. 24312 del 2014). Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato, che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato. Il gestore, benché abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con
i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato l'inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto). >> (in questi termini,
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018). La corte ha altresì chiaramente affermato, in ordine al contratto di fornitura che << In definitiva, deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti , in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come di CP_4
Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto. >>.
Nel caso di specie alla luce dei principi affermati, il credito del per CP_4
l'erogazione al singolo di acqua costituisce entrata patrimoniale dell'ente che trova titolo non già in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione.
Il contratto che altro non è che un incontro di volontà tra le parti del negozio e teso al raggiungimento di un reciproco interesse, può essere concluso anche senza ricorrere a particolari formalità. Non tutti i contratti, però, possono essere conclusi in tal modo ed in particolare il contratto di somministrazione, il cui somministrante rivesta il carattere societario, richiede la forma scritta di ciò che verrà somministrato ed in particolare della quantità di acqua da erogare senza incorrere in aumenti di spesa ed altre maggiorazioni che solo in un atto scritto possono trovare sede.
L'odierno appellato non ha contestato l'effettiva inesistenza di un formale contratto scritto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nessuna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo a . Parte_1
Questo Giudice pur non ignorando la presenza di orientamenti di segno contrario aderisce ad una tesi più rigorosa.
Deve infatti rilevarsi che, “ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (Cassazione civile sez. III,
28 settembre 2010, n. 20340).
Tale argomentazione circa la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, è applicabile proprio in relazione al contratto di utenza stipulato con i singoli fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile (cfr. Cass., III,
23/01/2018, n. 1549: “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma CP_4 previsti per la redazione dei contratti della PA quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”. Deve ulteriormente evidenziarsi che “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda;
infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti” (Cass., SS.UU., sent. n. 21095 del 4.11.2004).
Nel caso di specie, invero, il ha fondato la propria pretesa Controparte_6 creditoria (cristallizzata negli impugnati avvisi di costituzione in mora n. 9013
2019 15477 Cod. Utente 6701056539;avviso di costituzione in mora n. 9013
2019 8301 Cod. Utente n. 6701056539; avviso di costituzione in mora n. 8015
2019 15028 Cod. Utente n. 6701056539; aventi ad oggetto canoni idrici per una somma complessiva di euro 1.665,23.) su un rapporto di somministrazione che, in realtà, non risulta sorretto da un valido contratto (concluso in forma scritta), così come eccepito dall'appellante, avendo appunto la stessa formulato la specifica eccezione incentrata sull'assenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile già in prime cure.
Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico della suddetta parte appellate la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura oggetto di opposizione Nel caso di specie non è in discussione il fatto che tra le parti sussista un contratto di somministrazione di acqua potabile ed è pacifico che il credito, attiene al pagamento del prezzo della fornitura idrica. Ciò per cui si controverte, invece, riguarda (non l'esistenza, quindi, ma) la validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam. Orbene, ad avviso di questo giudice, poiché alle luce delle argomentazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che nell'ipotesi concreta in esame il servizio di erogazione di acqua potabile è gestito direttamente dal che come visto è longa manus CP_2 della PA, non è ravvisabile alcuna ragione in punto di diritto che consenta di escludere l'applicabilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va ancora evidenziato che l'aver usufruito di una somministrazione di acqua in base ad un contratto nullo, con la conseguente non debenza della controprestazione pecuniaria potrebbe integrare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento in capo al beneficiario della somministrazione. A siffatto proposito, la relativa domanda non potrebbe essere proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello stante il divieto in tal senso previsto dall'art. 345 C.P.C.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico degli appellati e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc.
Per le motivazioni illustrate l'appello va accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.5718/2023 ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto la sentenza del GdP di Santa Maria Pt_3
Capua Vetere n.5718/2023 pubblicata in data 23.09.2023; CONDANNA E a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_6
le spese del presente giudizio di appello che, ai sensi del Parte_1
DM.147/2022, si liquidano in €.1276,00 ciascuno per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al numero 2207 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
-APPELLANTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_1
-APPELLATA-
NONCHÉ
(già ) elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
CP_2 CP_3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere n.5718/2023 pubblicata in data 23.09.2023.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.5718/2023 del GdP di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 23 settembre 2023 con cui il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione agli avvisi di costituzione in mora notificati ad esso opponente da per conto di , confermava l'esistenza di un rapporto Controparte_1 CP_2 contrattuale di somministrazione tra le parti.
Lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del vincolo contrattuale tra il e l' . In particolare Parte_1 CP_2 afferma che il Giudice di prime cure, erra nel ritenere l'esistenza di un valido contratto per facta concludentia tra il sig. e il convenuto Parte_1
, ritenendo quest'ultimo non soggetto alla Controparte_4 normativa pubblicistica con la conseguenza che per i suoi contratti non è necessaria la forma scritta.
Contesta la sentenza gravata anche laddove ha ritenuto provata la notifica delle fatture di pagamento sottese agli avvisi di mora impugnati in prime cure.
Si è costituita la quale ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art.348 cpc e nel merito la sua infondatezza deducendo in particolare l'avvenuta notifica degli atti prodromici a mezzo del servizio postale.
Si è costituito (già ) eccependo la incompetenza territoriale del CP_5 CP_3
Giudice di Pace di Maddaloni o Piedimonte Matese in favore del GdP di Caserta. Nel merito dopo aver rappresentato la propria natura giuridica deduce l'infondatezza dell'appello. Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 18 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito specificate.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice di prime cure in quanto non conforme al dato fattuale;
contrariamente a quanto affermato da parte appellata, la controversia in primo grado non è stata decisa né dal GdP di Maddaloni né di Piedimonte Matese bensì dal GdP di Santa
Maria Capua Vetere.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 cpc.
Al riguardo si evidenzia che parte appellante ha riportato integralmente il capo di sentenza impugnato, ha altresì indicato quella che doveva essere la pronuncia secondo la propria prospettazione ed ha infine motivato le sue diverse conclusioni sul punto, per cui si ritengono sussistenti tutti i presupposti per l'ammissibilità dell'appello. Ed inoltre non si è ravveduta una manifesta infondatezza che potesse portare ad una pronuncia ex art. 348 bis cpc.
Venendo all'esame delle ulteriori doglianze, pare allo scrivente giudice di appello, dirimente la disamina del primo motivo di appello, ovvero la deduzione della inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata per la inesistenza del rapporto contrattuale, sul quale fondare il credito e dunque la pretesa.
La fattispecie portata all'attenzione di questo giudice richiede un esame sia pur sommario della natura del . Parte_2
Con la legge n. 319 del 1976 viene istituito il Servizio idrico integrato, con la previsione che (art. 6) i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico potessero essere gestiti o direttamente dai Comuni
o da Consorzi intercomunali (o da comunità montane o da Consorzi istituiti dalle
Regioni a statuto speciale o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). L'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha previsto la possibilità del trasferimento, da parte di un consorzio pubblico intercomunale ad una società per azioni di nuova costituzione, della gestione degli impianti per i servizi pubblici di rilevante interesse economico. La natura del canone versato dai privati è quindi mutata, da entrata tributaria in corrispettivo per l'erogazione di un pubblico servizio (anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008 e poi n. 39 del
2009, si è espressa nel senso della natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo del canone versato dagli utenti in riferimento al servizio idrico integrato). La materia è stata successivamente disciplinata dal d.Ig.s n. 152 del 2006, che ha abrogato la legge n. 319 del 1976, introducendo significative innovazioni.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che << Questa
Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare
l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del
2013; Cass. n. 24312 del 2014). Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato, che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato. Il gestore, benché abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con
i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato l'inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto). >> (in questi termini,
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018). La corte ha altresì chiaramente affermato, in ordine al contratto di fornitura che << In definitiva, deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti , in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come di CP_4
Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto. >>.
Nel caso di specie alla luce dei principi affermati, il credito del per CP_4
l'erogazione al singolo di acqua costituisce entrata patrimoniale dell'ente che trova titolo non già in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione.
Il contratto che altro non è che un incontro di volontà tra le parti del negozio e teso al raggiungimento di un reciproco interesse, può essere concluso anche senza ricorrere a particolari formalità. Non tutti i contratti, però, possono essere conclusi in tal modo ed in particolare il contratto di somministrazione, il cui somministrante rivesta il carattere societario, richiede la forma scritta di ciò che verrà somministrato ed in particolare della quantità di acqua da erogare senza incorrere in aumenti di spesa ed altre maggiorazioni che solo in un atto scritto possono trovare sede.
L'odierno appellato non ha contestato l'effettiva inesistenza di un formale contratto scritto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nessuna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo a . Parte_1
Questo Giudice pur non ignorando la presenza di orientamenti di segno contrario aderisce ad una tesi più rigorosa.
Deve infatti rilevarsi che, “ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (Cassazione civile sez. III,
28 settembre 2010, n. 20340).
Tale argomentazione circa la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, è applicabile proprio in relazione al contratto di utenza stipulato con i singoli fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione dell'acqua potabile (cfr. Cass., III,
23/01/2018, n. 1549: “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma CP_4 previsti per la redazione dei contratti della PA quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”. Deve ulteriormente evidenziarsi che “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., va coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda;
infatti, in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti” (Cass., SS.UU., sent. n. 21095 del 4.11.2004).
Nel caso di specie, invero, il ha fondato la propria pretesa Controparte_6 creditoria (cristallizzata negli impugnati avvisi di costituzione in mora n. 9013
2019 15477 Cod. Utente 6701056539;avviso di costituzione in mora n. 9013
2019 8301 Cod. Utente n. 6701056539; avviso di costituzione in mora n. 8015
2019 15028 Cod. Utente n. 6701056539; aventi ad oggetto canoni idrici per una somma complessiva di euro 1.665,23.) su un rapporto di somministrazione che, in realtà, non risulta sorretto da un valido contratto (concluso in forma scritta), così come eccepito dall'appellante, avendo appunto la stessa formulato la specifica eccezione incentrata sull'assenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile già in prime cure.
Ne segue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, il contratto di somministrazione intercorso tra le parti deve ritenersi nullo e, come tale, improduttivo di effetti e, quindi, inidoneo a determinare a carico della suddetta parte appellate la nascita di un'obbligazione contrattuale, qual è quella di pagare il prezzo della fornitura, per la quale è stata attivata la procedura oggetto di opposizione Nel caso di specie non è in discussione il fatto che tra le parti sussista un contratto di somministrazione di acqua potabile ed è pacifico che il credito, attiene al pagamento del prezzo della fornitura idrica. Ciò per cui si controverte, invece, riguarda (non l'esistenza, quindi, ma) la validità della fattispecie negoziale e, specificamente, la necessità per essa della forma scritta ad substantiam. Orbene, ad avviso di questo giudice, poiché alle luce delle argomentazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che nell'ipotesi concreta in esame il servizio di erogazione di acqua potabile è gestito direttamente dal che come visto è longa manus CP_2 della PA, non è ravvisabile alcuna ragione in punto di diritto che consenta di escludere l'applicabilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va ancora evidenziato che l'aver usufruito di una somministrazione di acqua in base ad un contratto nullo, con la conseguente non debenza della controprestazione pecuniaria potrebbe integrare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento in capo al beneficiario della somministrazione. A siffatto proposito, la relativa domanda non potrebbe essere proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello stante il divieto in tal senso previsto dall'art. 345 C.P.C.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico degli appellati e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc.
Per le motivazioni illustrate l'appello va accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.5718/2023 ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto la sentenza del GdP di Santa Maria Pt_3
Capua Vetere n.5718/2023 pubblicata in data 23.09.2023; CONDANNA E a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_6
le spese del presente giudizio di appello che, ai sensi del Parte_1
DM.147/2022, si liquidano in €.1276,00 ciascuno per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna