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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Montixeddu Parte_1
n. 5 ( ) ed elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Molise n. 6 presso C.F._1
lo studio dell'avv. Buzzi Maria Alessandra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via della Pineta n. 56 Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata in Cagliari piazza Galilei n. 12, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Carlitria Bellu che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cagliari in data 22.08.20 tra i sigg.i , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
03.08.1958, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato civile al n.73, parte I, anno 2020,
disponendo la trasmissione di copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari e ordinando al medesimo di eseguire le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 5 L. 898/70; 2. revocare e/o modificare l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della di € 800 mensili, dichiarando Parte_1 Controparte_1
che nulla è dovuto in sede divorzile o che è dovuto in misura inferiore;
Revocare tutte le altre concessioni facenti parte in modo indiretto del medesimo mantenimento di cui alla separazione consensuale e precisamente: tutte le spese ordinarie e straordinarie (imposte comprese) della casa al mare sita in Nora loc. Guventeddu di cui la appare comproprietaria;
tutte le spese mediche CP_1
che la stessa avrebbe dovuto sopportare, con le modalità ivi indicate;
tutte le spese legali per una causa civile di divisione ereditaria di cui la è parte con cancellazione della clausola “senza CP_1
che l'eventuale sentenza o accordo transattivo costituisca causa per la riduzione o eliminazione dell'assegno di mantenimento.”
Nell'interesse di parte resistente: “ domanda la previsione di un assegno divorzile di euro 800,00
come previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale o quell'altra somma di giustizia.”
*****
Con ricorso depositato in data 1.08.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la revoca e/o la modifica dell'assegno di mantenimento di euro 800.00 mensili, posto a suo carico in sede di separazione e in favore della resistente nonché di tutte le altre concessioni facenti parte in modo indiretto del medesimo mantenimento [ quali il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie (imposte comprese)
della casa al mare sita in Nora loc. Guventeddu di cui la appare comproprietaria, di tutte le CP_1
spese mediche che la stessa avrebbe dovuto sopportare e di tutte le spese legali per una causa civile di divisione ereditaria di cui la è parte, con cancellazione della clausola “senza che CP_1
l'eventuale sentenza o accordo transattivo costituisca causa per la riduzione o eliminazione dell'assegno di mantenimento”] .
A fondamento delle domande, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in
Cagliari il 22.08.2020 in regime di separazione dei beni;
che la convivenza matrimoniale ha avuto inizio nell'ottobre del medesimo anno ed è cessata nel febbraio 2021; che dall'unione non sono nati figli e che i coniugi sono addivenuti ad una separazione personale in via consensuale, omologata dal
Tribunale di Cagliari in data 03.11.2021. Parte ricorrente ha altresì esposto di aver riconosciuto in sede di separazione condizioni generose e inadeguate [corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della di euro 800 mensili ed il pagamento di tutte le spese ordinarie CP_1
e straordinarie (imposte comprese) della casa al mare sita in Nora di cui la medesima è
comproprietaria pro quota, nonché delle spese mediche da questa sopportate e delle spese legali da lei sostenute per una causa civile di divisione ereditaria]; di essere gravato dall'onere del pagamento delle rate di un mutuo fondiario per un esborso mensile pari ad euro 575,09 mensile e di avere,
inoltre, a totale carico la figlia nata dal precedente matrimonio, studentessa universitaria Per_1
presso l'ateneo di Venezia, non economicamente indipendente. Per quanto concerne la condizione patrimoniale della resistente, il ricorrente ha dedotto che la stessa
è proprietaria di un immobile sito in Cagliari nella via della Pineta n. 56, non gravato da mutuo fondiario in quanto acquistato con i proventi della vendita della casa coniugale del primo matrimonio, suddiviso in due unità, una delle quali locabile. Inoltre la resistente è comproprietaria di altri tre immobili: un appartamento in Cagliari nella via Costa 19, una villetta in Quartu S Elena,
Loc Flumini, nella via Sorrento 25 ed un appartamento in Quartu S Elena nella via Canelles 22;
inoltre ha ereditato un c/c postale non ancora diviso con i fratelli, nonché la somma di denaro pari a euro 40.000 alla morte della madre. Il ricorrente infine ha dedotto che la resistente, pur munita di laurea ha interrotto volontariamente la professione di farmacista (a periodi anche con mansioni di direzione).
*****
Con memoria difensiva depositata in data 5.12.2022 si è costituita La quale non Controparte_1
si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che venisse previsto in suo favore un assegno divorzile proporzionato al reddito prodotto dal ricorrente e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
La resistente ha rappresentato che l'unione coniugale è stata “manifestamente breve”, ma preceduta da un lungo periodo di convivenza e di condivisione di progetto di vita comune;
che la profondità
del rapporto si evince anche dall'intestazione pro-quota, di una porzione della casa al mare sita in loc. Nora (Pula – loc. Su Gunventeddu), da lei gestita, ristrutturata e resa idonea per eventuali locazioni transitorie, oltre che per le esigenze familiari;
che in sede di separazione i l ricorrente si era obbligato a corrisponderle un assegno di mantenimento, di supportarla economicamente nel percorso sanitario necessario in ragione dei suoi problemi di salute oltreché a provvedere al pagamento delle spese legali sostenute per una vertenza in corso di carattere ereditario;
di aver prestato il proprio contributo alla vita comune con il ricorrente per tutto il tempo della loro unione,
compreso il periodo di convivenza. Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, la resistente ha dedotto di essere sostanzialmente priva di reddito e di opportunità concrete di procurarselo. Ciò in ragione delle scelte di vita, sia quelle concordate con il precedente coniuge sia quelle concordate con lo stesso ricorrente, che la vedevano impegnata per scelta comune nella gestione delle esigenze familiari,
nell'accudimento delle figlie nate dalla precedente unione nonché nel supporto di ogni necessità
organizzativa del coniuge odierno ricorrente.
La resistente ha dichiarato di essere proprietaria di immobili per i quali è in corso una causa di divisione e ha altresì precisato di essere proprietaria dell'appartamento ubicato in Cagliari nella via della Pineta, sommariamente diviso per attribuirne una porzione a sua figlia, ma difficilmente locabile a terzi, in quanto dotato di impianto in comune sia elettrico sia idrico e per la cui divisione materiale occorre sopportare dei costi per l'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche.
Ha dedotto infine che parte ricorrente percepisce una retribuzione elevata, è proprietario dell'abitazione ove dimora ed è titolare dell'usufrutto che gli compete relativamente all'abitazione sita in Pula.
*****
All'udienza presidenziale celebratasi l'8.02.2023 i coniugi sono comparsi personalmente. Il
ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “ La convivenza non è più ripresa. in sede di separazione consensualmente è stato previsto un assegno di mantenimento di euro 800,00
mensili oltre il pagamento delle spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese anche legali, relative ad una causa di divisione. Inoltre ho intestato la quota di 1/3 della casa di famiglia al mare a Nora e le spese per tale abitazione che risulta essere seconda casa sono a mio carico. Lei ha una facoltà
d'uso per 15 giorni al mese, prima della richiamata intestazione la casa era degli eredi Ho Pt_1
rilevato le quote dei congiunti e contestualmente ho intestato la quota come riferito. La mia retribuzione quale magistrato è agli atti. Ho documentato le spese che ho sostenuto per mutuo fondiario per la casa di spese sanitarie, nell'ultimo anno di euro 12,000 circa. Sono Persona_2 ingenti le spese per la manutenzione della casa di Nora oltre alle imposte anche per la quota della mia ex moglie. Sostengo ancora il mantenimento di mia figlia piccola. La resistente è farmacista ma non lavora. Il matrimonio ha avuto la durata di meno di un anno. La mia retribuzione quale magistrato è agli atti. Ho documentato le spese che ho sostenuto per mutuo fondiario per la casa di
Nora. Sostengo spese sanitarie, nell'ultimo anno di euro 12,000 circa. Sono ingenti le spese per la manutenzione della casa di Nora oltre alle imposte anche per la quota della mia ex moglie. Sostengo
ancora il mantenimento di mia figlia piccola. La resistente è farmacista ma non lavora. Il
matrimonio ha avuto la durata di meno di un anno. La vera convivenza è stata di circa tre mesi. Il
matrimonio è stato celebrato il 22.8.2020 e l'omologa della separazione è dell'ottobre 2021.”
La resistente ha affermato: “Confermo il contenuto della comparsa di costituzione;
la convivenza non è più ripresa. Attualmente abito in Cagliari nella via della Pineta in un appartamento di mia proprietà. Non lavoro dall'anno 1998. Prima del matrimonio con il ricorrente avevo diviso una casa con il mio precedente marito e utilizzato i proventi per l'acquisto dell'attuale abitazione e per il mio mantenimento. Tale vendita è avvenuta nel 2011. In sede di separazione è stato previsto un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili. con tale somma io sto vivendo non avendo altri redditi.”
Con ordinanza resa in data 21.02.2023, il Presidente f.f preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione,
riservandosi di verificare nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con sentenza 1846/2023 del 27.06.2023, è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio e disposta la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Concessi alle parti i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, con provvedimento del 27.12.2023, il
Giudice ha ammesso la prova per testi dedotta da parte ricorrente rigettando quella dedotta dalla resistente per irrilevanza delle circostanze indicate. Espletata l'istruttoria, all'udienza 20.05.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Il Collegio – dato atto preliminarmente che con sentenza parziale n. 1846/2023 del 27.06.2023 è
stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti – rileva che nella specie, ai fini di un eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente, occorre innanzi tutto richiamare la diversità sostanziale tra assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e assegno divorzile. Istituti fondati su presupposti distinti, con finalità differenti e,
conseguentemente, diversamente disciplinati.
L'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi separati presuppone la permanenza del vincolo coniugale e risponde al dovere solidaristico, sancito sia a livello costituzionale sia dalle norme codicistiche, per cui i coniugi, con il matrimonio, assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale. Da ciò scaturisce la funzione dell'assegno di mantenimento, che è essenzialmente di sostegno successivo alla cessazione della convivenza per il coniuge economicamente più debole e che postula, in sede di quantificazione in concreto della sua misura, un giudizio di adeguatezza dei redditi dei coniugi correlato con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Tale parametro, per converso, non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che presuppone la cessazione del vincolo coniugale e sulla scorta dei criteri indicati all'art. 5, comma 6,
della L. n. 898 del 1970, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
nonché compensativa e perequativa, in quanto volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr.Cass. ord.
28.2.2020 n. 5605; Cass. ord. 26.6.2019 n. 17098; Cass. 24.6.2019 n. 16809; Cass. SS. UU. n.
18287/2018). Il Collegio, coerentemente con quanto anche di recente precisato in sede di giudizio di legittimità,
ritiene che: "La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale della coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale l'ex coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all'età
dell'avente diritto" (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. Civ. 7596/2022).
In linea di principio, una volta sciolto il vincolo coniugale, ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento.
A siffatta regola si deroga, giusta natura assistenziale dell'assegno divorzile, innanzi tutto nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, ma inoltre anche nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post" divenuto ingiustificato. In tal caso lo spostamento patrimoniale dovrà essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Vale a dire che ove ricorrano tali presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso da parte del richiedente, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali. Tutte circostanze che peraltro il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. 24250/2021, Cass. 38363/2021).
Nella memoria di costituzione la resistente ha allegato di essere di essere priva di reddito e di opportunità concrete di procurarselo a causa della scelta di vita, concordata con il precedente
coniuge e con lo stesso ricorrente, che la vedevano impegnata per scelta comune nella gestione
delle necessità familiari, nell'accudimento delle figlie nate dalla precedente unione e nel supporto di ogni necessità organizzativa dello stesso ricorrente per tutto il tempo della relazione affettiva intercorsa. Il Collegio peraltro ritiene che all'accoglimento della richiesta di assegno avanzata dalla resistente
– sulla quale incombe rigorosamente l'onere della prova – osta il fatto che sia sotto il profilo assistenziale che perequativo, la medesima nulla ha dimostrato a sostegno della sua domanda.
La richiesta di assegno avanzata dalla difatti è fondata esclusivamente in ragione CP_1
dell'elevata fascia reddituale dell'altro coniuge e sul dedotto squilibrio economico esistente tra le parti. Nonché sull'assunto di una generica difficoltà a trovare un'attività lavorativa e di un altrettanto imprecisato contributo dato dapprima nel contesto della relazione meramente affettiva eppoi asseritamente fornito nel corso della brevissima unione matrimoniale, senza tuttavia supportare tali dedotte circostanze da concrete risultanze probatorie.
La nulla deduce e dimostra sotto il profilo dell'assoluta impossibilità di provvedere al CP_1
proprio sostentamento e della mancanza di adeguate risorse economiche tali da non consentirle di soddisfare i propri bisogni e condurre una vita dignitosa.
D'altronde dall'esame della condizione patrimoniale della resistente emerge che la stessa, oltre che della quota dell'immobile ubicato in Nora e donatagli dall'odierno ricorrente, è proprietaria di un appartamento in Cagliari sito in via della Pineta 56 (non gravato da mutuo), già materialmente suddiviso in due unità talché una delle quali, con gli opportuni interventi urbanistico edilizi,
potrebbe essere locata e costituire fonte di reddito. Inoltre la resistente risulta anche comproprietaria di altri tre immobili: un appartamento in Cagliari nella via Costa 19, una villetta in
Quartu S Elena, Loc Flumini, nella via Sorrento 25 ed un appartamento in Quartu S Elena nella via
Canelles 22, oltre ad avere titolo su consistenti somme di denaro di provenienza successoria.
Circostanze tutte non contestate dalla resistente.
Anche il lamentato squilibrio reddituale esistente al momento del divorzio non è direttamente ricollegabile alle scelte di vita concordate con il odierno ricorrente, ma è correlato Pt_1
piuttosto alle scelte operate dalla resistente durante il matrimonio con il precedente coniuge (dal quale ha avuto due figlie) per effetto delle quali ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, abbandonando volontariamente la professione svolta. Difatti, in corso di causa è emerso che la stessa sia in possesso di un titolo di laurea e di adeguata esperienza professionale in qualità di farmacista anche con mansioni direttive, alla quale aveva rinunciato precedentemente alla relazione con l'odierno resistente.
Stante ciò non può ritenersi rispondente alla disciplina dell'assegno divorzile far ricadere in capo all'odierno ricorrente scelte evidentemente operate dalla resistente durante il precedente rapporto di coniugio.
La resistente inoltre non ha provato di aver fornito durante la vita matrimoniale un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare comune o a quello dell'altro coniuge, perlomeno in maniera tale da dover essere oggi compensata con l'assegno divorzile. Ciò anche in ragione della già affermata breve durata del matrimonio.
Il ricorrente sia sotto il profilo reddituale che patrimoniale non ha avuto alcun apporto significativo dall'unione con la resistente, né nel corso della brevissima durata del matrimonio e tanto meno nella precedente “ condivisione di tempo e di affetto”. Il ricorrente difatti al momento dell'inizio della relazione affettiva e della convivenza con la resistente era già professionalmente affermato e con una delineata carriera nonché provvisto di adeguato patrimonio immobiliare. Tant'è che aveva finanche generosamente donato alla resistente una quota di una proprietà immobiliare sita in Nora.
Va dunque ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile con finalità perequativa.
Ma anche relativamente al profilo assistenziale non può ritenersi che la signora sia priva di CP_1
mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto dell'accertata e non contestata consistenza del suo patrimonio.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere rigettata con implicita revoca del pagamento delle spese straordinarie a carico del stabilite in sede di Pt_1
separazione:
**** Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1846/2023 del 27.06.2023
definitivamente decidendo:
1. rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
2. condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 13.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Montixeddu Parte_1
n. 5 ( ) ed elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Molise n. 6 presso C.F._1
lo studio dell'avv. Buzzi Maria Alessandra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via della Pineta n. 56 Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata in Cagliari piazza Galilei n. 12, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Carlitria Bellu che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cagliari in data 22.08.20 tra i sigg.i , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
03.08.1958, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato civile al n.73, parte I, anno 2020,
disponendo la trasmissione di copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari e ordinando al medesimo di eseguire le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 5 L. 898/70; 2. revocare e/o modificare l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della di € 800 mensili, dichiarando Parte_1 Controparte_1
che nulla è dovuto in sede divorzile o che è dovuto in misura inferiore;
Revocare tutte le altre concessioni facenti parte in modo indiretto del medesimo mantenimento di cui alla separazione consensuale e precisamente: tutte le spese ordinarie e straordinarie (imposte comprese) della casa al mare sita in Nora loc. Guventeddu di cui la appare comproprietaria;
tutte le spese mediche CP_1
che la stessa avrebbe dovuto sopportare, con le modalità ivi indicate;
tutte le spese legali per una causa civile di divisione ereditaria di cui la è parte con cancellazione della clausola “senza CP_1
che l'eventuale sentenza o accordo transattivo costituisca causa per la riduzione o eliminazione dell'assegno di mantenimento.”
Nell'interesse di parte resistente: “ domanda la previsione di un assegno divorzile di euro 800,00
come previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale o quell'altra somma di giustizia.”
*****
Con ricorso depositato in data 1.08.2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la revoca e/o la modifica dell'assegno di mantenimento di euro 800.00 mensili, posto a suo carico in sede di separazione e in favore della resistente nonché di tutte le altre concessioni facenti parte in modo indiretto del medesimo mantenimento [ quali il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie (imposte comprese)
della casa al mare sita in Nora loc. Guventeddu di cui la appare comproprietaria, di tutte le CP_1
spese mediche che la stessa avrebbe dovuto sopportare e di tutte le spese legali per una causa civile di divisione ereditaria di cui la è parte, con cancellazione della clausola “senza che CP_1
l'eventuale sentenza o accordo transattivo costituisca causa per la riduzione o eliminazione dell'assegno di mantenimento”] .
A fondamento delle domande, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in
Cagliari il 22.08.2020 in regime di separazione dei beni;
che la convivenza matrimoniale ha avuto inizio nell'ottobre del medesimo anno ed è cessata nel febbraio 2021; che dall'unione non sono nati figli e che i coniugi sono addivenuti ad una separazione personale in via consensuale, omologata dal
Tribunale di Cagliari in data 03.11.2021. Parte ricorrente ha altresì esposto di aver riconosciuto in sede di separazione condizioni generose e inadeguate [corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della di euro 800 mensili ed il pagamento di tutte le spese ordinarie CP_1
e straordinarie (imposte comprese) della casa al mare sita in Nora di cui la medesima è
comproprietaria pro quota, nonché delle spese mediche da questa sopportate e delle spese legali da lei sostenute per una causa civile di divisione ereditaria]; di essere gravato dall'onere del pagamento delle rate di un mutuo fondiario per un esborso mensile pari ad euro 575,09 mensile e di avere,
inoltre, a totale carico la figlia nata dal precedente matrimonio, studentessa universitaria Per_1
presso l'ateneo di Venezia, non economicamente indipendente. Per quanto concerne la condizione patrimoniale della resistente, il ricorrente ha dedotto che la stessa
è proprietaria di un immobile sito in Cagliari nella via della Pineta n. 56, non gravato da mutuo fondiario in quanto acquistato con i proventi della vendita della casa coniugale del primo matrimonio, suddiviso in due unità, una delle quali locabile. Inoltre la resistente è comproprietaria di altri tre immobili: un appartamento in Cagliari nella via Costa 19, una villetta in Quartu S Elena,
Loc Flumini, nella via Sorrento 25 ed un appartamento in Quartu S Elena nella via Canelles 22;
inoltre ha ereditato un c/c postale non ancora diviso con i fratelli, nonché la somma di denaro pari a euro 40.000 alla morte della madre. Il ricorrente infine ha dedotto che la resistente, pur munita di laurea ha interrotto volontariamente la professione di farmacista (a periodi anche con mansioni di direzione).
*****
Con memoria difensiva depositata in data 5.12.2022 si è costituita La quale non Controparte_1
si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che venisse previsto in suo favore un assegno divorzile proporzionato al reddito prodotto dal ricorrente e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
La resistente ha rappresentato che l'unione coniugale è stata “manifestamente breve”, ma preceduta da un lungo periodo di convivenza e di condivisione di progetto di vita comune;
che la profondità
del rapporto si evince anche dall'intestazione pro-quota, di una porzione della casa al mare sita in loc. Nora (Pula – loc. Su Gunventeddu), da lei gestita, ristrutturata e resa idonea per eventuali locazioni transitorie, oltre che per le esigenze familiari;
che in sede di separazione i l ricorrente si era obbligato a corrisponderle un assegno di mantenimento, di supportarla economicamente nel percorso sanitario necessario in ragione dei suoi problemi di salute oltreché a provvedere al pagamento delle spese legali sostenute per una vertenza in corso di carattere ereditario;
di aver prestato il proprio contributo alla vita comune con il ricorrente per tutto il tempo della loro unione,
compreso il periodo di convivenza. Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, la resistente ha dedotto di essere sostanzialmente priva di reddito e di opportunità concrete di procurarselo. Ciò in ragione delle scelte di vita, sia quelle concordate con il precedente coniuge sia quelle concordate con lo stesso ricorrente, che la vedevano impegnata per scelta comune nella gestione delle esigenze familiari,
nell'accudimento delle figlie nate dalla precedente unione nonché nel supporto di ogni necessità
organizzativa del coniuge odierno ricorrente.
La resistente ha dichiarato di essere proprietaria di immobili per i quali è in corso una causa di divisione e ha altresì precisato di essere proprietaria dell'appartamento ubicato in Cagliari nella via della Pineta, sommariamente diviso per attribuirne una porzione a sua figlia, ma difficilmente locabile a terzi, in quanto dotato di impianto in comune sia elettrico sia idrico e per la cui divisione materiale occorre sopportare dei costi per l'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche.
Ha dedotto infine che parte ricorrente percepisce una retribuzione elevata, è proprietario dell'abitazione ove dimora ed è titolare dell'usufrutto che gli compete relativamente all'abitazione sita in Pula.
*****
All'udienza presidenziale celebratasi l'8.02.2023 i coniugi sono comparsi personalmente. Il
ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “ La convivenza non è più ripresa. in sede di separazione consensualmente è stato previsto un assegno di mantenimento di euro 800,00
mensili oltre il pagamento delle spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese anche legali, relative ad una causa di divisione. Inoltre ho intestato la quota di 1/3 della casa di famiglia al mare a Nora e le spese per tale abitazione che risulta essere seconda casa sono a mio carico. Lei ha una facoltà
d'uso per 15 giorni al mese, prima della richiamata intestazione la casa era degli eredi Ho Pt_1
rilevato le quote dei congiunti e contestualmente ho intestato la quota come riferito. La mia retribuzione quale magistrato è agli atti. Ho documentato le spese che ho sostenuto per mutuo fondiario per la casa di spese sanitarie, nell'ultimo anno di euro 12,000 circa. Sono Persona_2 ingenti le spese per la manutenzione della casa di Nora oltre alle imposte anche per la quota della mia ex moglie. Sostengo ancora il mantenimento di mia figlia piccola. La resistente è farmacista ma non lavora. Il matrimonio ha avuto la durata di meno di un anno. La mia retribuzione quale magistrato è agli atti. Ho documentato le spese che ho sostenuto per mutuo fondiario per la casa di
Nora. Sostengo spese sanitarie, nell'ultimo anno di euro 12,000 circa. Sono ingenti le spese per la manutenzione della casa di Nora oltre alle imposte anche per la quota della mia ex moglie. Sostengo
ancora il mantenimento di mia figlia piccola. La resistente è farmacista ma non lavora. Il
matrimonio ha avuto la durata di meno di un anno. La vera convivenza è stata di circa tre mesi. Il
matrimonio è stato celebrato il 22.8.2020 e l'omologa della separazione è dell'ottobre 2021.”
La resistente ha affermato: “Confermo il contenuto della comparsa di costituzione;
la convivenza non è più ripresa. Attualmente abito in Cagliari nella via della Pineta in un appartamento di mia proprietà. Non lavoro dall'anno 1998. Prima del matrimonio con il ricorrente avevo diviso una casa con il mio precedente marito e utilizzato i proventi per l'acquisto dell'attuale abitazione e per il mio mantenimento. Tale vendita è avvenuta nel 2011. In sede di separazione è stato previsto un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili. con tale somma io sto vivendo non avendo altri redditi.”
Con ordinanza resa in data 21.02.2023, il Presidente f.f preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione,
riservandosi di verificare nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
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Nella seconda fase del giudizio, con sentenza 1846/2023 del 27.06.2023, è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio e disposta la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Concessi alle parti i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, con provvedimento del 27.12.2023, il
Giudice ha ammesso la prova per testi dedotta da parte ricorrente rigettando quella dedotta dalla resistente per irrilevanza delle circostanze indicate. Espletata l'istruttoria, all'udienza 20.05.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Collegio – dato atto preliminarmente che con sentenza parziale n. 1846/2023 del 27.06.2023 è
stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti – rileva che nella specie, ai fini di un eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente, occorre innanzi tutto richiamare la diversità sostanziale tra assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e assegno divorzile. Istituti fondati su presupposti distinti, con finalità differenti e,
conseguentemente, diversamente disciplinati.
L'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi separati presuppone la permanenza del vincolo coniugale e risponde al dovere solidaristico, sancito sia a livello costituzionale sia dalle norme codicistiche, per cui i coniugi, con il matrimonio, assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale. Da ciò scaturisce la funzione dell'assegno di mantenimento, che è essenzialmente di sostegno successivo alla cessazione della convivenza per il coniuge economicamente più debole e che postula, in sede di quantificazione in concreto della sua misura, un giudizio di adeguatezza dei redditi dei coniugi correlato con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Tale parametro, per converso, non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che presuppone la cessazione del vincolo coniugale e sulla scorta dei criteri indicati all'art. 5, comma 6,
della L. n. 898 del 1970, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
nonché compensativa e perequativa, in quanto volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr.Cass. ord.
28.2.2020 n. 5605; Cass. ord. 26.6.2019 n. 17098; Cass. 24.6.2019 n. 16809; Cass. SS. UU. n.
18287/2018). Il Collegio, coerentemente con quanto anche di recente precisato in sede di giudizio di legittimità,
ritiene che: "La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale della coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale l'ex coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all'età
dell'avente diritto" (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. Civ. 7596/2022).
In linea di principio, una volta sciolto il vincolo coniugale, ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento.
A siffatta regola si deroga, giusta natura assistenziale dell'assegno divorzile, innanzi tutto nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, ma inoltre anche nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post" divenuto ingiustificato. In tal caso lo spostamento patrimoniale dovrà essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Vale a dire che ove ricorrano tali presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso da parte del richiedente, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali. Tutte circostanze che peraltro il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. 24250/2021, Cass. 38363/2021).
Nella memoria di costituzione la resistente ha allegato di essere di essere priva di reddito e di opportunità concrete di procurarselo a causa della scelta di vita, concordata con il precedente
coniuge e con lo stesso ricorrente, che la vedevano impegnata per scelta comune nella gestione
delle necessità familiari, nell'accudimento delle figlie nate dalla precedente unione e nel supporto di ogni necessità organizzativa dello stesso ricorrente per tutto il tempo della relazione affettiva intercorsa. Il Collegio peraltro ritiene che all'accoglimento della richiesta di assegno avanzata dalla resistente
– sulla quale incombe rigorosamente l'onere della prova – osta il fatto che sia sotto il profilo assistenziale che perequativo, la medesima nulla ha dimostrato a sostegno della sua domanda.
La richiesta di assegno avanzata dalla difatti è fondata esclusivamente in ragione CP_1
dell'elevata fascia reddituale dell'altro coniuge e sul dedotto squilibrio economico esistente tra le parti. Nonché sull'assunto di una generica difficoltà a trovare un'attività lavorativa e di un altrettanto imprecisato contributo dato dapprima nel contesto della relazione meramente affettiva eppoi asseritamente fornito nel corso della brevissima unione matrimoniale, senza tuttavia supportare tali dedotte circostanze da concrete risultanze probatorie.
La nulla deduce e dimostra sotto il profilo dell'assoluta impossibilità di provvedere al CP_1
proprio sostentamento e della mancanza di adeguate risorse economiche tali da non consentirle di soddisfare i propri bisogni e condurre una vita dignitosa.
D'altronde dall'esame della condizione patrimoniale della resistente emerge che la stessa, oltre che della quota dell'immobile ubicato in Nora e donatagli dall'odierno ricorrente, è proprietaria di un appartamento in Cagliari sito in via della Pineta 56 (non gravato da mutuo), già materialmente suddiviso in due unità talché una delle quali, con gli opportuni interventi urbanistico edilizi,
potrebbe essere locata e costituire fonte di reddito. Inoltre la resistente risulta anche comproprietaria di altri tre immobili: un appartamento in Cagliari nella via Costa 19, una villetta in
Quartu S Elena, Loc Flumini, nella via Sorrento 25 ed un appartamento in Quartu S Elena nella via
Canelles 22, oltre ad avere titolo su consistenti somme di denaro di provenienza successoria.
Circostanze tutte non contestate dalla resistente.
Anche il lamentato squilibrio reddituale esistente al momento del divorzio non è direttamente ricollegabile alle scelte di vita concordate con il odierno ricorrente, ma è correlato Pt_1
piuttosto alle scelte operate dalla resistente durante il matrimonio con il precedente coniuge (dal quale ha avuto due figlie) per effetto delle quali ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, abbandonando volontariamente la professione svolta. Difatti, in corso di causa è emerso che la stessa sia in possesso di un titolo di laurea e di adeguata esperienza professionale in qualità di farmacista anche con mansioni direttive, alla quale aveva rinunciato precedentemente alla relazione con l'odierno resistente.
Stante ciò non può ritenersi rispondente alla disciplina dell'assegno divorzile far ricadere in capo all'odierno ricorrente scelte evidentemente operate dalla resistente durante il precedente rapporto di coniugio.
La resistente inoltre non ha provato di aver fornito durante la vita matrimoniale un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare comune o a quello dell'altro coniuge, perlomeno in maniera tale da dover essere oggi compensata con l'assegno divorzile. Ciò anche in ragione della già affermata breve durata del matrimonio.
Il ricorrente sia sotto il profilo reddituale che patrimoniale non ha avuto alcun apporto significativo dall'unione con la resistente, né nel corso della brevissima durata del matrimonio e tanto meno nella precedente “ condivisione di tempo e di affetto”. Il ricorrente difatti al momento dell'inizio della relazione affettiva e della convivenza con la resistente era già professionalmente affermato e con una delineata carriera nonché provvisto di adeguato patrimonio immobiliare. Tant'è che aveva finanche generosamente donato alla resistente una quota di una proprietà immobiliare sita in Nora.
Va dunque ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile con finalità perequativa.
Ma anche relativamente al profilo assistenziale non può ritenersi che la signora sia priva di CP_1
mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto dell'accertata e non contestata consistenza del suo patrimonio.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere rigettata con implicita revoca del pagamento delle spese straordinarie a carico del stabilite in sede di Pt_1
separazione:
**** Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1846/2023 del 27.06.2023
definitivamente decidendo:
1. rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
2. condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 13.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti