Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 20.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 23772/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Aquila n. 130, presso lo studio dell'avv. Daniela Gaudino, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
per : accertare che l'indebito afferente al periodo dal 29.03.2014 al 18.04.2014 è Parte_1 CP_ inesistente, non ripetibile ed in ogni caso prescritto;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle eventuali somme recuperate;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, deduceva di aver ricevuto Parte_1 CP_ dall' in data 24.04.2024, un provvedimento di indebito per il recupero della somma di € 2.364,30 percepite sulla prestazione ASPI/MINIASPI n. 2014/120064, per il periodo dal 29.03.2014 al
18.4.2024.
Rappresentava di aver richiesto, a mezzo pec del 03.05.2024, l'annullamento del provvedimento di indebito per mancata erogazione delle somme ivi indicate, non avendole mai percepite.
Aggiungeva che l'ente le aveva inviato, in data 09.05.2024, una comunicazione dal seguente tenore:
“[…] si fa presente che l'indebito in oggetto (n. 18542834 CF. ) deriva C.F._1 dall'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022000225/DDL del 21/12/2022, con cui
è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda PROGETTO 2000 di ON RL, matricola 5121063604, dal 23/05/2013 al 01/04/2014, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
Esponeva di aver regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta , Controparte_2 nel periodo dal 23.05.2013 al 14.03.2014, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di addetta alle pulizie, come da documentazione in atti.
Lamentava, dunque, l'illegittimità del provvedimento per mancata erogazione delle somme, nonché
l'intervenuta prescrizione/o decadenza essendo decorsi oltre 10 anni dalla presunta erogazione delle somme oggetto di ripetizione.
Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo in data 17.05.2024, rimasto senza riscontro. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, accertare che l'indebito contestato per il periodo dal 29.03.2014 al 18.04.2014 è CP_ inesistente, non ripetibile ed in ogni caso prescritto;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle eventuali somme indebitamente recuperate. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo la legittimità del provvedimento di indebito scaturito dal disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso nel periodo dal 29.3.2014 al 18.4.2014, come da verbale unico n.2022000225/DDL del
21.12.2022 elevato contro la ditta individuale Progetto 2000 di ON RL.
Contestava il richiamo alla disciplina relativa dell'indebito pensionistico di cui all'art. 52, legge n.
88/1989, asserendo che gli ispettori avevano accertato l'insussistenza del rapporto di lavoro posto a base dell'indebita erogazione di NASPI a seguito della denuncia del suddetto rapporto (richiamando l'art. 3, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.); che, pertanto, erano escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina le prestazioni non pensionistiche.
Rappresentava di aver regolarmente liquidato in favore della ricorrente la prestazione Miniapsi, e che il pagamento era avvenuto tramite accredito presso il conto corrente Monte Paschi di Siena nelle date del 11.5.2015 e del 19.5.2015.
2 Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento dell'11.2.2025 veniva ordinato a Monte Paschi di Siena di depositare in giudizio CP_ la documentazione afferente al pagamento, su mandato dell' dell'indennità in favore della ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 20.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di indebito del 24.04.2024 sulla base di una duplice contestazione: mancata effettiva erogazione della somma di € 2.364,30 da parte dell'ente previdenziale;
intervenuta prescrizione della richiesta restitutoria per decorso del termine decennale.
Ciò detto, il provvedimento de quo riporta la seguente motivazione: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione ASPI/MINIASPI n.
2014/120064 per: - revoca indennità Aspi ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di CP_ accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N 5100.14/11/2023.0841783. - interessi legali. L'indebito accertato ammonta ad euro 2.364,30 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 29.03.2014 al 18.4.2024 […]”.
L'ente previdenziale, al contrario, ha dedotto la legittimità del recupero alla luce dell'accertamento dell'ispettorato territoriale del lavoro di Napoli (n. 2022000225/DDL del 21/12/2022) in ordine al rapporto di lavoro fittizio e simulato intercorso tra la ricorrente e la ditta individuale
[...]
”. Controparte_2
Ha, altresì, dedotto di aver regolarmente erogato l'indennità oggetto di recupero tramite accredito presso il conto corrente Monte Paschi di Siena, nelle date del 11.5.2015 e del 19.5.2015.
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, la ripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr. Cass n. 5984/2022).
3 La Corte di Cassazione è poi recentemente intervenuta in relazione alla natura dell'indebito relativo alla erronea corresponsione della NASpI, che ha sostituito l'ASpI e la mini-ASpI con d.lgs. D. Lgs.
4 marzo 2015, n. 22, chiarendo che: " La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art.
2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass., sez. lavoro, sent. 11659/2024 del
30.4.2024).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, dunque, la normativa speciale dettata per l'indebito previdenziale pensionistico, così come quella dettate per l'indebito assistenziale, non può essere applicata in via analogica in ipotesi di indebito generato rispetto alla prestazione in giudizio, ciò in quanto la natura della stessa, ossia prestazione previdenziale non pensionistica, determina l'applicazione della disciplina comune di cui all'art. 2033 c.c.: “[…] 7.2.– Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore
(Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004)”, (così Cass. cit. n. 11659/2024).
In altri termini, rispetto alle previsioni appena riportate, che riguardano ipotesi specifiche o eccezionali, l'art. 2033 c.c. ha un ambito di applicazione più generale e ampio, nel quale possono essere ricompresi anche casi di indebiti oggettivi riguardanti prestazioni previdenziali non pensionistiche, come nel caso di specie, e prestazioni retributive non rientranti nella tutela di cui all'art. 2126 c.c.
Ebbene, questo giudicante ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità in ordine alla riconducibilità della fattispecie esaminata nell'ambito di applicazione della generale regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c.; ciò anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 (richiama nella citata sentenza della Suprema Corte) che è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga “di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
Si applica quindi al caso de quo il costante: “principio di diritto, già enunciato da questa Corte (Cass.
29 settembre 2004, n. 19587), secondo cui, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento
4 dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude
l'indebito. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore
l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass, 13 novembre 2003, n. 17146); quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (giurisprudenza assolutamente consolidata;
si veda, per tutte, Cass.
S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Ne discende che tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804)”, (cfr. Cass Civ. n. 747/2006).
Nella specie, in realtà, la ricorrente ha contestato solo genericamente il merito della pretesa restitutoria la cui fondatezza, al contrario, è confermata dall'accertamento dell'INL sopra richiamato, in cui, in ordine alla posizione lavorativa della SI.ra , si legge quanto segue: “In merito si Parte_1 evidenzia che il soggetto “D” è stato contattato dal SI. ON RL che lo ha convocato ad Acerra
e non sa indicare se la persona che ha trovato sul posto fosse ON RL, per cui avrebbe lavorato per circa un anno nel fare le pulizie senza conoscere il titolare della ditta che lo avrebbe contattato
e assunto. Inoltre, non sa dire quante stanze vi erano in quell'ufficio che avrebbe pulito tutti i giorni per circa un anno. Inoltre, non sa indicare che lavoro facesse la ditta di ON RL. Aggiunge di non aver mai presentato domanda di disoccupazione nel 2014, mentre, consultando l'Estratto Conto
UNEX del soggetto “D”, risulta presente un periodo di mini-Aspi dal 29/03/2014 al 14/08/2014”,
(cfr. pag. 11 del verbale di accertamento in atti, prod. parte resistente).
Nelle conclusioni del verbale gli ispettori accertavano che: “[…] Relativamente ai soggetti indicati con le lettere A-B-C-D-E-F-G, in base a quanto evidenziato in calce ad ognuno di essi, non sono emersi elementi utili a dimostrare un effettivo svolgimento dell'attività lavorativa così come formalizzata, e dalle dichiarazioni raccolte, costellate prevalentemente da affermazioni del tipo “non ricordo”, “non so indicare” e “non conosco”, emergono notevoli e rilevanti omissioni e
5 contraddizioni. Alcuni soggetti hanno affermato di non aver mai conosciuto il SI. ON RL, altri affermano di aver lavorato con altro datore di lavoro (ditta “Amore e Costruzioni”) ed altri non sono in grado di indicare i nomi degli altri lavoratori che affermano essere presenti nello stesso momento sul posto di lavoro per lunghi periodi e non occasionalmente. Molti di essi sono legati al SI. ON RL da vicoli di parentela/affinità.”, (cfr. pag. 11 del verbale di accertamento in atti, prod. parte resistente). CP_ In buona sostanza, l' sulla base degli accertamenti confluiti nel verbale ispettivo riportato, appurava l'insussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta ON, presso la quale risultava che la ricorrente avesse svolto le mansioni di addetta alle pulizie, sul cui fondamento aveva presentato domanda di miniaspi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Non ritiene fondato questo Giudice l'assunto di parte ricorrente secondo cui si applicherebbe nella specie la disciplina relativa all'indebito pensionistico ex art. 52 L. 88/1989 essendo ampiamente documentato dalla parte resistente l'insussistenza del rapporto di lavoro posto a base dell'indebita erogazione della prestazione, che risulta essere stata corrisposta non a causa di un errore imputabile all'ente stesso, ma in conseguenza della denuncia di un rapporto di lavoro insussistente in quanto fittizio.
Deve ritenersi, pertanto, che dal complesso delle dichiarazioni di cui al verbale emergono le ragioni
(fondate, stante la genericità delle dichiarazioni stesse, incompatibile con l'effettiva prestazione di attività lavorativa per periodi anche non brevi), che hanno condotto al disconoscimento dei detti rapporti di lavoro, tra cui quello della ricorrente.
Ciò detto in ordine alla motivazione sottesa al provvedimento di indebito, la contestazione principale della ricorrente si fonda sull'irripetibilità dello stesso per non aver mai percepito la somma di €
2.364,30 oggetto di recupero.
Tuttavia, anche tale circostanza è smentita dalla documentazione in atti, avendo l'ente previdenziale utilmente provato l'effettiva erogazione dell'indennità sul conto corrente Monte Paschi di Siena della ricorrente nelle date dell'11.5.2015 e 19.5.2015 (cfr. pag. 2 doc. allegato alle note del 18.2.2025
“ordine di esibizione”).
In ultima analisi, va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto trattandosi di prestazione indebita erogata nel 2015, alla data di contestazione dell'indebito con missiva del 24 aprile 2024 non era ancora decorso il decennio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di CP_ legittimità e trattandosi di una prestazione non pensionistica, l' ha pieno diritto al recupero delle somme corrisposte data l'indebita percezione dell'importo dovuta, tra l'altro e per quanto è dato ritenere stante l'inconfigurabilità del rapporto di lavoro, a dolo dell'interessato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto infondato.
6 3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 21.05.2025 . Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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