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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI
MINORENNI
_________ composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est. dr Concetta Pappalardo Consigliere dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...], Germania, in data 17/04/1984 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Floriana Indovino presso lo studio della quale in NI via Cerere 5 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a Militello in [...] in data [...] Controparte_1
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Rosamaria Distefano ( ) Corso Cavour n.75 - fax. C.F._3
1 P.IVA_ 0933/940559 Pec: ; Email_1 Email_2 Email_3
presso lo studio del quale in GRAMMICHELE è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Con l'intervento del procuratore generale.
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/08/2024, ha proposto ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 501/2024 depositata il 4/07/2024 del
Tribunale di Caltagirone, lamentando l'erroneità di tale provvedimento nella parte in cui è stato disposto l'addebito della separazione personale dei coniugi a suo carico;
nonché lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie . Il tutto per le ragioni di cui si darà atto Controparte_1
in motivazione.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte: “ in via principale, in riforma della sentenza n. 501/2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata disporre che:Il sig. nulla dovrà Parte_1
corrispondere a titolo di mantenimento alla sig.ra ; Controparte_1
rigettare la richiesta di declaratoria di addebito a carico del sig. . Parte_1
In via istruttoria, nel caso lo si ritenesse necessario, si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori non ammessi e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ritualmente formulati, anche con la teste sig.ra residente a [...]
n.116. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
All'impugnazione ha resistito . Controparte_1
Il procuratore generale, ricevuta comunicazione dell'appello, non ha depositato memoria.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 6.3.2025.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello assume esser erronea la Parte_1
sentenza del tribunale di Caltagirone nella parte in cui la separazione personale dal coniuge è stata addebitata ad esso . Controparte_1 Parte_1
Ebbene il motivo, ex art. 342 c.p.c., è inammissibile laddove si deduce: “Va in primo luogo evidenziato che la narrativa riportata in sentenza, non corrisponde
a quanto accertato in corso di causa ed il Giudice di primo grado darebbe per pacifici dei fatti che non lo sono. Sarebbe stato, infatti, opportuno valutare adeguatamente il comportamento globale e comparativo delle condotte di ciascun coniuge volto a verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato la causa della intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa. Nel caso di specie, oltre alla percezione delle risultanze probatorie, il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 132 c.p.c. n.4, ha attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni, ancorchè de relato, dei due testimoni e , rispettivamente madre e fratello Tes_2 CP_1
della , quindi aventi interesse personale, senza tener conto del CP_1 disinteresse manifestato da quest'ultima rispetto al bisogno morale e materiale del coniuge. La sig.ra ha, infatti, anteposto i propri interessi personali a CP_1
quelli del marito …”.
Il motivo è inammissibile, si diceva, perché non si confronta con la motivazione del primo decidente e non vi contrappone alcuna specifica argomentazione contraria non formulando censure riguardanti la ricostruzione dei fatti ovvero l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, né tantomeno doglianze afferenti questioni di diritto, con indicazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile. Ed invero il tribunale calatino, lungi dal dare (come invece sostiene l'appellante) per apoditticamente per pacifici certi fatti e lungi dal conferire arbitrariamente valore a dichiarazioni testimoniali de relato, ha congruamente dato conto delle ragioni in base alle quale inferire la prova delle violazioni dei doveri coniugali posti in essere dall'odierno appellante. Il tribunale, invero, sul punto ha affermato che i testi riferivano circostanze apprese direttamente ed ha altresì affermato che tali circostanze - ed in particolare le violenze sia economiche sia fisiche perpetrate in danno della - CP_1
risultano avvalorate dal verbale del pronto soccorso del nosocomio: così testualmente si legge nella sentenza appellata:
<Le superiori accuse avanzate dalla ricorrente e poste alla base della domanda di
3 addebito della separazione sono state ampiamente confermate dai testi escussi. Ed invero,
, madre della ricorrente, in ordine alle circostanze ( …) affermava che Controparte_2
“ho accompagnato mia figlia, insieme a mio figlio , alla posta perché la stessa doveva prelevare delle somme ai fin dell'acquisto del cellulare (rotto dal marito) e in quell'occasione non trovammo soldi sufficienti;
l'impiegato di ha riferito in CP_3 nostra presenza che il sig. aveva effettuato un prelievo ed erano rimasti 400 Parte_1 euro”. La teste precisava ulteriormente che “il frigorifero ed il congelatore erano vuoti
(non vi era carne, prosciutto, pollo ecc), anche la dispensa era vuota”. Ed ancora, a chiarimento circa l'aiuto offerto alla figlia in seguito al comportamento del convenuto, la
affermava che la ricorrente “mangiava da noi;
davamo soldi per acquistare le Tes_2 medicine e fare le analisi”. Dello stesso tenore anche le dichiarazioni rese dal fratello di parte ricorrente, , il quale ( …) precisava di aver “accompagnato Testimone_3 mia sorella a prelevare per acquistare un telefonino (il suo era stato rotto dal marito);
l'addetto allo sportello le ha comunicato che c'erano pochi soldi e che alcuni giorni prima il sig. aveva prelevato circa 20 mila euro”. Ed ancora, riferiva “siamo andati a Parte_1 casa di mia sorella e, aperto il frigorifero e la dispensa, abbiamo constatato che il frigorifero era quasi vuoto e non c'era niente per sostenere mia sorella per il mese di assenza da del , mia sorella si è quindi trasferita a casa nostra per Per_1 Parte_1 mangiare e dormire”, sino ad affermare che “il sig. ha privato la sorella della Parte_1 terapia farmacologica che assumeva”. Lo stesso teste, in ordine alla circostanza ( …) riferiva che “mia sorella viveva a casa mia;
mangiava naturalmente da noi e i miei genitori provvedevano anche a darle i soldi per necessità e per svago”. Allo stesso modo, le accuse formulate dalla ricorrente, circa le aggressioni fisiche subite dal marito, hanno trovato riscontro sia nel verbale di pronto soccorso in atti che nelle stesse dichiarazioni dei testi suindicati. Nello specifico, la riferiva che “mia figlia il 26 novembre Tes_2
2019 si è recata presso la nostra abitazione;
riportava diversi “lividi” nelle braccia, polsi
e dito e ci ha raccontato di avere avuto una discussione con il marito;
quindi l'abbiamo condotta al pronto soccorso”. Allo stesso modo, , sul medesimo Testimone_3 capitolato di prova, riferiva “io non ero presente, ero al lavoro;
mi hanno telefonato mia madre e mia sorella e mi hanno raccontato i fatti;
rientrato a casa ho visto che aveva lividi”. In ultimo, poi, con riferimento alle ulteriori accuse di violazione dell'obbligo di fedeltà avanzate dalla ricorrente e poste anch'esse alla base della domanda di addebito nei confronti del marito, anche queste hanno trovato riscontro in fase di istruttoria, poiché completamente confermate dai testimoni escussi sul punto. In assenza di elementi di segno contrario, le circostanze riferite da entrambi i testi appaiono pienamente idonee a fornire la richiesta prova delle violazioni degli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale da parte del convenuto. Ciò in ragione del fatto che le relative dichiarazioni risultano
4 attendibili anche per i particolari riferiti, a dimostrazione che i predetti, avendo constatato personalmente le violazioni denunciate, hanno potuto riferire circostanze utili per la decisione della causa. In conclusione, alla luce sia dell'istruttoria documentale sia delle superiori dichiarazioni rese dai testimoni escussi, emergono elementi sufficientemente idonei ad accertare che, durante il matrimonio, il comportamento del marito sia stato connotato da atteggiamenti fortemente lesivi della dignità della ricorrente, idonei di per sé
a giustificare l'addebito della separazione al marito>>.
Del tutto inconferente, e quindi da rigettare, è poi l'ulteriore argomento speso dell'appellante nell'ambito di quello che, a suo dire, sarebbe il primo motivo d'appello (che a ben vedere affastella critiche diverse e disomogenee), ove si afferma che il tribunale ha errato a ritenere l'addebito “senza tener conto del disinteresse manifestato da quest'ultima rispetto al bisogno morale e materiale del coniuge. La sig.ra ha, infatti, anteposto i propri interessi personali a CP_1
quelli del marito che, per esigenze lavorative, era costretto ad imbarcarsi, prelevando dal conto cointestato considerevoli somme all'insaputa del coniuge”.
Ed infatti, il motivo avrebbe possibilità di trovare accoglimento solo se l'ordinamento consentisse (e invece non consente) ad uno dei coniugi di adottare condotte violente in reazione a presunte violazioni di doveri coniugali da parte del coniuge vittima (quasi fosse una forma di “legittima difesa”). Laddove, osserva questa corte d'appello, a tutto voler concedere, vi sarebbe, in tale ipotesi, spazio solo per un eventuale doppio addebito.
Ancora, infondato è il motivo d'appello con il quale si sostiene che non risulterebbe dimostrato il nesso di causalità tra la violazione posta in essere da esso e la crisi coniugale. Ed infatti, osserva questo collegioin tema di Parte_1
pronuncia di addebito, diversamente da quanto asserisce l'appellante, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e costituiscono violazioni talmente gravi da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023; così da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/02/2025, n. 3946 che cassa la corte di merito laddove in presenza di un solo episodio di percosse aveva escluso il nesso
5 causale tra la condotta e la crisi coniugale).
Infondato è altresì il secondo motivo d'appello con il quale si contesta il quantum del mantenimento imposto a carico di esso appellante in favore della
. CP_1
Assume il che il tribunale avrebbe errato a riconoscere un assegno Parte_1
mensile di euro 300 in favore del coniuge sol perché disoccupata ed affetta da sclerosi multipla, senza verificare se la stessa abbia residue capacità lavorative.
Assume l'appellante che lo stato di disoccupazione della CP_1
dipenderebbe non già dalla presenza della malattia ma dalla mancanza di volontà ed ancora che - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - la situazione economica della famiglia non dipende da scelte condivise né beneficia di sacrifici e/o rinunce della moglie.
Il motivo è infondato, considerato esser certo che è Controparte_1
affetta da sclerosi multipla, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, né prima né dopo l'insorgere della crisi, e che l'unico percettore di reddito è stato da sempre il (lavorando un tempo come marinaio sulle navi mercantili ed Parte_1
oggi come OSS presso il policlinico di Messina).
Al riguardo, la giurisprudenza è orientata, ormai da tempo, nel senso di riferire il concetto di adeguatezza - indicato dall'art. 156 cod. civ. quale parametro per valutare i diritto al mantenimento - al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio (quale situazione condizionante la quantità e la qualità dei bisogni emergenti del richiedente), quantificandolo in considerazione della indisponibilità di redditi adeguati in capo al coniuge richiedente (mentre nell'assegno divorzile assumono rilievo sia l'eventuale negligenza del coniuge nel procurarsi un reddito sia i criteri aggiuntivi previsti dall'art. art. 5, comma 6, legge div.).
In base al criterio del tenore di vita matrimoniale, ben si comprende il ragionamento contenuto in molteplici motivazioni della Suprema Corte, che qui si condividono, laddove si condiziona l'assegno non tanto alla mancanza assoluta di redditi da parte del richiedente (e quindi alla sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno, stato di bisogno in cui peraltro versa la ), bensì alla non CP_1
titolarità di redditi propri adeguati ossia, di risorse tali da consentire di mantenere un livello di vita analogo a quello matrimoniale, garantito grazie all'essenziale concorso del coniuge.
6 Nel caso di specie, sussistono invero tutti i requisiti per riconoscere il mantenimento: sia la mancanza, in capo al coniuge richiedente, di redditi propri idonei sia la disparità economica tra le parti valutata anche all'attualità, ossia tenendo conto della attitudine al lavoro del coniuge svantaggiato (possibilità per il coniuge c.d. debole di superare la condizione di inferiorità economica acquisendo un lavoro). Ed infatti, se è vero che l'onere della prova in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento incombe su chi lo chieda, è parimenti vero che il giudice ben può ricorrere alle presunzioni e quindi valutare le effettive capacità del soggetto di inserirsi nel mondo del lavoro avendo presenti le condizioni del mercato alla luce delle condizioni di salute e delle pregresse esperienze lavorative;
condizioni di salute (sclerosi multipla) e totale mancanza di esperienze lavorative, che nel caso della inducono a riconoscere un assegno di CP_1
mantenimento nella fase attuale, con un aggravio economico a carico del Parte_1
che, per il suo modesto importo (euro 300) è certamente “alla portata” dell'appellante. E ciò (sopportabilità dell'onere economico) sia ritenere che lo stesso abbia una di una retribuzione mensile media di euro 2000, come si legge nella sentenza di primo grado, sia a ritenere che lo stesso abbia, come egli sostiene con l'appello (affermazione peraltro non corroborata da documentazione reddituale aggiornata) una retribuzione mensile di euro 1500.
In base a quanto detto, la sentenza impugnata va integralmente confermata anche in punto di disciplina delle spese processuali.
Le spese processuali del grado seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata ed essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario.
Sante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (vedasi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo
7 costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente decidendo, rigetta il gravame proposto da avverso sentenza n. 501/2024 depositata il Parte_1
4/07/2024 del Tribunale di Caltagirone,
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
in favore dell'Erario, spese che liquida complessivi euro 7.493,00 di cui euro
1543,50 per la fase di studio, euro 1063,50 per la fase introduttiva, euro 2284,00 per la fase di trattazione, euro 2602,50 per la fase di decisione oltre iva cpa e spese generali.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione Civile della Corte, il 13/03/2025.
Il Presidente Estensore
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