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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2112/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pierpasquale Parte_1 C.F._1 Monea del Foro di Bologna
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Controparte_2 C.F._2 Vignoli e dell'Avv. Antonio Romeo del foro di Bologna
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3 APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello in materia di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. verso la società.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna ogni e diversa istanza Parte_1 reietta, in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621/2021, nel merito ed in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621 pubblicata il 6.7.2021 resa nell'ambito del giudizio RG N. 16080/2016 avanti il Tribunale di Bologna, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni – ovvero respingere ogni domanda nei confronti del Sig. asseritamente responsabile ex art. 2392 c.c. in quanto inammissibili, Parte_1 improcedibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto tutte le istanze con essa fatte pagina 1 di 17 valere ritenendo comunque corretto e conforme a legge l'operato dell'appellante quale ex Presidente del Consiglio di Amministrazione del;
nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_1 di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminati – ove occorra – gli importi di ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro Commerciale , anche alla CP_1 luce dei motivi di impugnazione della sentenza disporre – in via solidale e/o alternativa – secondo giustizia ed equità ogni consequenziale statuizione. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie come dedotte e già formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado per le ragioni dedotte nel terzo motivo di appello e qui da intendersi integralmente trascritte. In ogni caso con vittoria dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per : “Nel merito, in via principale accogliere per i motivi indicati in
Controparte_2 narrativa nel presente appello incidentale, e per l'effetto in riforma della Sentenza n. 1621 del 17.06.2021 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento R.G. 16080/2016, pubblicata in data 06.07.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dal Sig. in
Controparte_2 sede di precisazione delle conclusioni, e pertanto respingere ogni, qualunque, domanda nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritendo conforme alla legge,
Controparte_2 allo statuto societario, e comunque corretto il comportamento tenuto dal Sig.
Controparte_2 quale ex vice presidente del consiglio d'amministrazione del Centro Commerciale Controparte_1 statuendo in ogni caso per l'assenza di colpa e/o di responsabilità in merito ai fatti denunciati da quest'ultimo nel giudizio di 1° grado;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo parzialmente le ragioni attoree, accertare quali unici responsabili il Sig.
e/o il Sig. e per l'effetto condannarli al pagamento della Parte_1 Controparte_3 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, se necessario anche con applicazione del criterio equitativo;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di controparte, e ravvisata un'eventuale responsabilità in solido del Sig.
con gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del Centro Controparte_2 Commerciale , condannarlo al pagamento della somma dovuta, limitandola e graduandola CP_1 secondo le ragioni ed i motivi indicati nel corso del giudizio di primo grado, e nella comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2021, rideterminando, ove occorra, in maniera maggiore sia il grado di responsabilità, sia gli importi a carico degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del
.-Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio Controparte_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa., rispetto alle quali ci si rimette a giustizia.
-Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In via subordinata, Si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. relative al giudizio di I° grado, per le ragioni indicate nel terzo motivo d'impugnazione, da intendersi quivi integralmente ritrascritte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio ex amministratore della cooperativa fino alla data del Parte_1
27.05.2015 (quando subentrava , per atti di mala gestio asseritamente commessi Persona_1 nella conduzione dei rapporti con alcuni soci della Cooperativa, ciascuno dei quali era titolare di un esercizio commerciale presente all'interno del . In primo luogo, parte attrice deduceva CP_1 che quale legale rappresentante della Cooperativa, aveva concluso in data Parte_1
pagina 2 di 17 27.03.2015 una scrittura privata con la ditta individuale “CARNI E SAPORI di FE NN, sottoscritta anche da in qualità di liquidatore e legale rappresentante Controparte_3 della società ; rivestiva altresì la carica di Controparte_4 Controparte_3 componente del CDA della Cooperativa, così come il quale a sua volta Controparte_2 aveva sottoscritto il contratto. Nell'atto si dava conto, in premessa, del fatto che in data 10.12.2014 la aveva ceduto la propria attività di commercio al dettaglio di carni, posta all'interno del CP_4
, all'impresa individuale “CARNI E SAPORI di FE NN e che in virtù CP_1 dell'art. 16 co. 2 del Regolamento della Cooperativa, in caso di subentro nell'attività altrui, il debito maturato dal cedente nei confronti della stessa veniva garantito dal soggetto subentrante;
nel caso di specie il debito complessivo maturato da ammontava ad € 38.236,26 (oltre ad € 3.023,78 CP_4 per interessi, calcolati dall'1.01.2015). Ad avviso del Centro Commerciale con Controparte_1 tale accordo NF IO era stata liberata dall'obbligo di pagare, nei confronti della
Cooperativa, sia i propri debiti personali per € 2.142,00 ed € 2.659,67, sia una parte consistente del debito complessivo di € 41.260,04, assunto in solido con la società ; il debito Controparte_4 rimasto a suo carico, nella misura di € 13.236,26, inoltre, non era stato in gran parte assolto, se non per l'importo di € 1.750,00 corrispondente a cinque cambiali onorate, mentre erano rimaste insolute altre quattro cambiali (con scadenza rispettivamente al 31.05.2015, 31.10.2015, 30.11.2015, 31.12.2015) ed erano andate smarrite le residue 29 cambiali, a causa della condotta del che le aveva Pt_1 ricevute in custodia;
in particolare, riferiva che questi aveva dichiarato nel corso dell'assemblea del
21.01.2016 di non essere più in possesso dei titoli e di non ricordare a chi li avesse consegnati. Parte attrice deduceva altresì che il aveva operato in modo negligente accettando il rilascio Pt_1 delle cambiali, in quanto sia la NF, sia i suoi avallanti erano tutti pluriprotestati. Dunque, in relazione a tale operazione parte attrice dichiarava di aver subito un danno pari ad € 44.311,91, ottenuto deducendo dai complessivi € 46.061,91 l'importo di € 1.750,00, incassato grazie alle poche cambiali riscosse. In secondo luogo, la Cooperativa deduceva che con delibera del 13.05.2014 il CDA aveva assegnato l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, da effettuare nel centro commerciale , alla società accettando il preventivo lordo di € 35.380,00, ma poi CP_1 CP_4 aveva provveduto a liquidare all'impresa la somma complessiva di € 47.213,99, con un'eccedenza ingiustificata di € 11.833,99; aggiungeva che in data 01.07.2013 era stato corrisposto a a titolo personale, un assegno dell'importo di € 2.473,23, in assenza di Controparte_3 alcuna causale. In conclusione, la società cooperativa attrice chiedeva che venisse accertata la responsabilità di per le condotte di mala gestio sopra descritte, commesse come Parte_1
Presidente del CDA del con condanna del Controparte_1
pagina 3 di 17 convenuto al pagamento della somma complessiva di € 58.619,16 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e spese.
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 16080/2016, si costituiva in giudizio Parte_1 deducendo che l'amministrazione del era di tipo collegiale - in Controparte_1 quanto il CDA era composto da lui stesso, come Presidente, da in qualità Controparte_2 di Vicepresidente e da come consigliere – ma che le decisioni venivano Controparte_3 prese in accordo tra tutti i soci (ridotti a 13), tutti titolari di un esercizio commerciale all'interno del
, i quali si incontravano quotidianamente ed erano in grado di occuparsi direttamente degli CP_1 affari della Cooperativa, come era dimostrato dal fatto che la decisione del CDA del 13.05.2014, che affidava i lavori edili alla società aveva ratificato la volontà dei soci, espressa CP_4 sottoscrivendo un apposito elenco di accettazione del preventivo dei lavori (doc. 3); affermava che l'organo amministrativo doveva essere composto necessariamente da soci, che la carica era gratuita e non erano previste deleghe, neppure in capo al Presidente;
contestava l'autenticità della scrittura privata del 27.03.2015, disconoscendo formalmente la sottoscrizione ivi apposta, apparentemente a lui riferibile;
dichiarava di non avere ricevuto né custodito le cambiali rilasciate da NF
IO; affermava che la socia attuale Presidente del CdA e legale Persona_1 rappresentante dell'ente, aveva maturato un debito nei confronti della Cooperativa, per conto della quale aveva agito in giudizio, cosicché si trovava in conflitto di interessi e doveva essere sostituita da un curatore speciale da nominare ex art. 78 c.p.c.; chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di quale componente del CdA, affinché, in ipotesi di accoglimento della Controparte_2 domanda attorea, questi venisse condannato a manlevare e/o a concorrere ex art. 2392 c.c. con il convenuto per quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore di parte Parte_1 attrice per le causali dedotte nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione del
). CP_2
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il quale Controparte_2 nella comparsa di costituzione e risposta dichiarava che la sua firma, apposta in calce alla scrittura privata del 27.03.2015, valeva a testimoniare la sua presenza alla stipulazione dell'atto, ma non aveva la funzione di impegnare la Cooperativa, che era rappresentata dal Presidente del CdA, Parte_1
, in conformità alle disposizioni statutarie;
esponeva che la gestione della cooperativa aveva
[...] luogo con la partecipazione diretta e/o con l'adesione di tutti i soci, i quali nel caso di specie erano consapevoli delle difficoltà economiche sia della sia dell'impresa Controparte_4 individuale di NF IO ed in maggioranza avevano aderito all'operazione del
27.03.2015, sottoscrivendo il prospetto della raccolta delle firme allegato al verbale del CdA redatto in pagina 4 di 17 pari data (comprendente anche le firme di e di cfr. doc. 3); Parte_1 Persona_1 rilevava che la scrittura privata del 27.03.2015 costituiva una transazione, con cui le parti si erano fatte reciproche concessioni, in quanto a fronte dello storno di alcuni debiti maturati dalla NF, la
Cooperativa aveva ottenuto di risolvere il rapporto con la socia in tempi brevi, sia per interrompere l'incremento del suo debito ormai senza soluzione di continuità, sia per cogliere l'opportunità di consentire al socio già titolare dell'adiacente esercizio di salumeria, di Parte_2 subentrare nell'attività della NF, nell'ambito di un proprio progetto di espansione commerciale all'interno del;
riferiva che l'operazione con il , il CP_1 Parte_2 quale già da tempo aveva manifestato questa intenzione, si era concretizzata subito dopo la risoluzione del rapporto con la NF ed era stata formalizzata con delibera del CDA del 16.04.2015 (doc.
5), da cui risultava che il nuovo socio si faceva carico di gran parte dei debiti della NF, che le erano stati stornati;
affermava di aver sempre agito correttamente e di non essere stato informato dei protesti elevati nei confronti della debitrice e degli avallanti delle cambiali;
si dichiarava poi del tutto estraneo alle vicende relative allo smarrimento dei titoli e alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla
Il terzo chiamato chiedeva, pertanto, il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei suoi CP_4 confronti e, in subordine, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo CP_3
l'accertamento della responsabilità esclusivamente in capo a quest'ultimo e a
[...] Parte_1
; in ulteriore subordine, chiedeva che, ravvisata la responsabilità in solido con gli altri
[...] componenti del CDA, egli stesso venisse condannato esclusivamente al pagamento della somma dovuta, limitata e graduata secondo le ragioni esposte nella comparsa.
di cui veniva autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva nel Controparte_3 giudizio di primo grado e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 16.11.2017 il difensore di in aggiunta alla contestazione della Parte_1 firma risultante dalla scrittura privata del 27.03.2015, disconosceva le sottoscrizioni a lui astrattamente riferibili, apposte sui documenti prodotti dalla difesa ed in particolare sul verbale del CP_2
CdA del 27.03.2015 (doc. n. 3), con cui era stata deliberata l'operazione negoziale relativa alla suddetta scrittura privata conclusa con la NF (ad eccezione dell'”elenco soci” allegato, in cui il convenuto ammetteva di aver effettivamente assentito all'accordo come socio), e sul verbale del
16.04.2015, con cui il CDA aveva assegnato l'esercizio commerciale già condotto dalla NF al socio (doc. 5). Parte_2
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti ed esibiti ex art. 210 c.p.c. da parte attrice, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sui documenti disconosciuti da . Non venivano ammesse le prove testimoniali. Parte_1
pagina 5 di 17 2. Con sentenza n. 1621/2021 del 17.6.2021, depositata e pubblicata il 6.7.2021, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del di Controparte_1 Parte_1
e ciascuno per la quota di un terzo ex art. Controparte_2 Controparte_3
1298 c.c., in relazione “ai pagamenti non giustificati effettuati nei confronti della società e CP_4 di ” nella misura di euro 47.213,99 in luogo di euro 35.380,00 per la prima e di Controparte_3 euro 2473,23 per il secondo, in tal modo erogando indebitamente a terzi la somma complessiva di euro
14.307,22 con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa.
Conseguentemente, ha condannato al pagamento, in favore del Parte_1 [...] della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
ha dichiarato tenuto a manlevare Controparte_2 Parte_1
di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore della sua
[...] quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, nonché al Parte_1 rimborso di un terzo delle spese di lite che avrebbe pagato all'attore in forza della Parte_1 presente sentenza;
ha condannato alla refusione, in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per Controparte_1 esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
CP_2
alla refusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in
[...] Parte_1 complessivi € 759,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando tra gli stessi le residue spese di lite;
ha condannato alla refusione, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per esborsi ed € Controparte_2
2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando le residue spese di lite;
ha posto definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico di Parte_1
3.A. Preliminarmente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la questione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi tra la Cooperativa attrice e la sua Presidente D'AMATO
, tale da giustificare la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., richiesta dal convenuto Per_1
evidenziando che “la norma si riferisce invero al caso in cui sul piano Parte_1 processuale sussista, in base alla domanda proposta da alcuna delle parti in causa, un'ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale tra rappresentante e rappresentato, tale per cui chi rappresenti la società nel processo sia a sua volta portatore di un interesse dedotto in giudizio, con conseguente pagina 6 di 17 necessità che sia rimessa al curatore speciale ogni valutazione in ordine alla partecipazione al giudizio della società rappresentata. Nel caso di specie, invece, il convenuto, a giustificazione di tale istanza, ha dedotto unicamente la presunta titolarità in capo alla società di un credito spettante nei confronti del proprio legale rappresentante, integrante una posizione giuridica del tutto estranea rispetto alla controversia oggetto di causa”.
3.B.Quanto al merito, il Tribunale ha osservato che gli atti di gestione societaria, dedotti in giudizio dalla cooperativa sociale come comportamenti di mala gestio, erano astrattamente ascrivibili, a prescindere da ogni valutazione di illiceità, a tutti i componenti del CdA, in quanto l'amministrazione dell'ente era affidata ad un organo collegiale, i cui componenti erano sprovvisti di specifiche deleghe, di tal che non potevano trovare applicazione, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità, le condizioni e le limitazioni stabilite dall'art. 2392 c.c.; ha quindi escluso qualsiasi “responsabilità dell'organo amministrativo con riguardo alla conclusione del contratto del 27.03.2015 con la ditta individuale CARNI E SAPORI di FE NN, qualificando tale negozio come accordo transattivo stipulato a beneficio e nell'interesse della Cooperativa.
Analogamente, non ha ravvisato alcuna responsabilità ex art.2392 c.c. “con riferimento alla ricezione e alla perdita delle cambiali rilasciate alla Cooperativa dalla NF, per il debito residuo”, osservando “innanzitutto che né la debitrice, né l'avallante risultavano protestate Parte_3 alla data dell'accordo del 27.03.2015; nei loro confronti i protesti venivano infatti elevati solo nei mesi successivi (cfr. doc. 9 di parte attrice e docc. 15, 16, 17 di parte convenuta). Inoltre, non appare ascrivibile all'organo amministrativo una specifica responsabilità a causa dell'insolvenza della
NF, la quale provvedeva a pagare soltanto cinque cambiali, mentre altre quattro andavano insolute e le residue 29 venivano smarrite. Non risulta provato che l'avvio di iniziative legali nei confronti della NF (peraltro nemmeno intraprese dal nuovo organo amministrativo presieduto da sin dalla data del 28.05.2015, antecedente al manifestarsi Persona_1 dell'insolvenza della debitrice) avrebbe avuto una qualche utilità, permettendo di realizzare il credito.
Per la stessa ragione, la perdita delle cambiali (comunque ascrivibile all'organo amministrativo che le aveva ricevute per conto della società) non vale di per sé a dimostrare il danno corrispondente alla mancata riscossione del credito portato dai titoli, derivante invero dall'insolvenza della debitrice.
Peraltro, nella scrittura privata del 27.03.2015 veniva espressamente riconosciuta l'esistenza del debito in capo alla ditta di NF IO, con conseguente astratta possibilità di agire nei suoi confronti sulla base di tale contratto”.
3.C. Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto la responsabilità degli amministratori per aver effettuato pagamenti non giustificati nei confronti della società e di CP_4 CP_3
pagina 7 di 17 il quale peraltro, quale componente del CdA, aveva agito in conflitto di interessi. In CP_3 proposito nella sentenza si legge “risulta agli atti che nell'aprile del 2014 la presentava CP_4 alla Cooperativa un preventivo di € 29.000,00, oltre IVA (per complessivi € 35.380,00), relativo a lavori di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno del , Controparte_1 debitamente approvato con l'accettazione espressa di tutti i soci (doc. 3 di parte convenuta). Con verbale del 13.05.2014, il CdA della Cooperativa assegnava l'incarico alla ditta CP_4 accettando la fattura emessa in acconto, che parte attrice indicava in complessivi € 15.250,00; quindi, veniva eseguito il pagamento di ulteriori due fatture, rispettivamente per € 13.180,00 ed € 18.783,99.
In tal modo veniva corrisposto alla l'importo complessivo di € 47.213,99, anziché quello CP_4 indicato nel preventivo approvato. Tali circostanze non venivano specificatamente contestate né dal convenuto, né dal terzo chiamato, e risultano provate per mezzo della delibera del CdA sopra indicata
(doc. 14) e delle fatture emesse dalla società recanti l'attestazione di avvenuto pagamento CP_4
(docc. 5, 18, 19 di parte attrice). L'organo amministrativo risulta, dunque, responsabile della perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all'importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA, in assenza di alcuna ragione giustificativa. A ciò si aggiunge il versamento effettuato, in mancanza di specifica causale, in favore di con assegno di € 2.473,23 (doc. 15 di parte Controparte_3 attrice). In conclusione, risulta indebitamente erogata a terzi la somma complessiva di € 14.307,22, con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa attorea. Tutti e tre i componenti dell'organo amministrativo sono responsabili di queste operazioni, essendo tenuti, in forza dei doveri inerenti alla carica rivestita, a preservare l'integrità del patrimonio sociale. Nei rapporti interni la responsabilità può essere ripartita in parti uguali secondo un criterio presuntivo, come previsto dall'art. 1298 c.c., in mancanza di altri parametri ragionevolmente applicabili, neppure dedotti dalle parti in causa. Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a Parte_1 corrispondere a parte attrice l'intero ammontare del danno accertato, pari ad € 14.307,22, conformemente alla domanda a lui rivolta dall'attore. è tenuto a manlevare Controparte_2 il convenuto nei limiti del valore della sua quota di responsabilità, determinata in conformità al disposto dell'art. 1299 c.c. nella misura di € 4.769,07, pari ad un terzo dell'importo complessivo;
per lo stesso titolo, è tenuto a corrispondere al convenuto un terzo delle spese processuali”.
Infine, ha dichiarato nei riguardi di la responsabilità, per i Controparte_3 comportamenti ritenuti illeciti, in via solidale con gli altri componenti del CdA ed in relazione alla sua quota, come richiesto – in via subordinata - dal terzo chiamato dando atto Controparte_2 che non poteva invece essere emessa nei suoi confronti alcuna statuizione di condanna, in quanto il non aveva proposto domanda di regresso nei suoi confronti, avendo chiesto in via CP_2
pagina 8 di 17 principale che il venisse condannato al suo posto, quale unico responsabile dei fatti CP_3 di causa unitamente al domanda non accolta). Pt_1
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello;
ha proposto appello incidentale Parte_1
. Controparte_2
Disposta la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi nei confronti degli appellati nel rispetto dei termini liberi a comparire e sospesa ai sensi dell'art.283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza collegiale del 1.3.2022, il e Controparte_5
sono stati dichiarati contumaci. Controparte_3
All'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. ha dedotto, quali motivi di appello, 1) la violazione e/o l'erronea applicazione Parte_1 delle norme di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 91 e 92 c.p.c., 2392 c.c. e 2697 c.c. e l'omesso esame dei documenti versati in atti laddove il giudice di prime cure aveva ravvisato la responsabilità degli amministratori per la perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all'importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA nel mese di aprile 2014 per i lavori di ristrutturazione del
Centro Commerciale appaltati a 2) la carente e contraddittoria motivazione, unitamente CP_4 all'omesso esame dei documenti, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto ingiustificato il pagamento di euro 2.473,23 con assegno in favore di la cui Controparte_3 causale invece si identificava nella restituzione della cauzione al predetto socio in luogo del già cessato socio , in ossequio agli accordi precedentemente intervenuti tra questi ultimi. In Persona_2 terzo luogo e conseguentemente, impugnava anche la regolamentazione delle spese processuali.
6. Con appello incidentale ha dedotto in via principale i medesimi motivi di Controparte_2 appello formulati da sia con riferimento al pagamento dei lavori edili appaltati a Parte_1 all'interno del nell'aprile 2014 sia in Controparte_6 Controparte_1 relazione all'assegno di euro 2473,23 a favore di . In subordine, ha eccepito che Controparte_3 la sentenza impugnata era ingiusta, erronea e non conforme ai dettami e principi di legge nella parte in cui ha ritenuto responsabile anche lo stesso , condannandolo conseguentemente in solido con CP_2
i tutti gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione del , laddove gli Controparte_1 esborsi di euro 11.833,99 a favore della società e l'assegno di euro 2473,23 a favore di CP_4
ritenuti ingiustificati dal giudice di prime cure, erano riconducibili Controparte_3 esclusivamente ad iniziative arbitrarie del solo , non supportate da alcuna delibera Parte_1 autorizzativa del Consiglio d'Amministrazione in carica pro-tempore, delle quali Controparte_2 non era a conoscenza, tanto da non aver potuto esprimere il proprio dissenso (in mancanza di una pagina 9 di 17 riunione consigliare) ai sensi dell'art. 2392 terzo comma c.c. o impedirne la realizzazione ex art. 2392 secondo comma c.c..
7. I primi due motivi dell'appello formulati da in via principale e da Parte_1 CP_2
in via incidentale sono fondati.
[...]
7.A. Con riferimento al primo motivo, come evidenziato nella sentenza impugnata, effettivamente il preventivo per i lavori edili presentato nel mese di aprile 2014 al da parte Controparte_1 della socia era pari ad euro 29.000,00 oltre Iva per un totale di euro 35.850,00 e le tre CP_4 fatture emesse da quest'ultima rispettivamente di euro 15.250,00 (fattura del 29.4.2014), euro
13.180,00 (fattura del 28.7.2014) ed euro 18.783,99 (fattura del 02.09.2014) (V. docc. 5,18,19 fascicolo
1° grado), ammontavano ad un totale di euro 47.213,99 e, pertanto, ad euro Controparte_1
11.833,99 in più rispetto al preventivo originario.
Tuttavia, è altresì documentale e pacifico che:
- il preventivo dei lavori dell'aprile 2014 accettato da tutti i soci per l'importo complessivo di euro
35.850 (doc. 3 fascicolo 1° grado) prevedeva la realizzazione di opere all'interno del Pt_1 [...]
concernenti il solo rifacimento del pavimento all'interno dell'immobile con Controparte_1 fornitura delle piastrelle e l'imbiancatura delle pareti;
- l'appaltatrice realizzava anche opere “extra preventivo” ed, in particolare, “20 mt lineari battiscopa, di materiale per una presa di pavimento molto rapida, taglio di tre porte alluminio + 3 in legno compreso di montaggio e smontaggio, compreso di tutto il perimetro di fascette in alluminio, più cambio di tutte le lampadine del centro commerciale ” per un ammontare pari ad euro 5.786,99, CP_1 come desumibile dall'esame della fattura n.14 del 2.9.2024 prodotta dallo stesso Controparte_1 nel giudizio di primo grado sub all.19 memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. contenente la
[...] descrizione della “chiusura lavori” oggetto del preventivo di aprile 2014 e quella ulteriore dei lavori
“extra” per un ammontare complessivo di euro 15.396,72;
- la società avrebbe dovuto provvedere anche alla realizzazione dell'impianto di CP_4 illuminazione per l'intera superficie del Centro Commerciale, pari a mq 450; non avendo assolto a tale obbligo, dopo l'emissione della terza fattura n.14 del 2.9.2024, redigeva in data 30.09.2014 la nota di credito n. 15 per l'importo di Euro 6.047,00 “in seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del ” (depositata dal in data Controparte_1 Controparte_1
28.04.2019 a seguito dell'ordine di esibizione del Giudice di 1° grado del 22.03.2019);
- siffatto debito veniva espressamente richiamato nella scrittura privata del 27.03.2015 stipulata tra
, in qualità di legale rappresentante del ed Parte_1 Parte_4
FE IO, quale titolare dell'omonima ditta individuale Carni e Sapori e G&G S.r.l., in pagina 10 di 17 persona del liquidatore pro tempore (doc. 3 fascicolo Controparte_3 Controparte_1
1° grado), ove nella premessa si legge “ la società è debitrice nei confronti Controparte_4 del di Euro 6.047,00, importo relativo ad una nota di credito n. 15 del Controparte_1
30.09.2014 emessa a seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del
[...]
”; Controparte_1
- il predetto accordo, contenente il richiamo alla nota di credito n.15 del 30.9.2014, veniva poi recepito nel verbale del Consiglio di amministrazione del 27.3.2025, accettato e sottoscritto da tutti i soci (doc.3
). CP_2
7.B. Dall'esame di tali documenti si evince che la somma di euro 11.833,99 versata dal
[...]
a favore di – ritenuta ingiustificata dal Tribunale di Controparte_1 CP_4
Bologna nella sentenza impugnata e, come tale, qualificata perdita sociale – effettivamente era eccedente rispetto all'importo del preventivo originario redatto nel mese di aprile 2014 ed approvato da tutti i soci.
Tuttavia, la stessa società appaltatrice aveva riconosciuto che la somma di euro 6.047,00 – compresa nel maggior importo sopra indicato - era stata indebitamente ricevuta in quanto concernente lavori edili mai effettuati;
conseguentemente, aveva emesso la nota di credito n.15 del 30.9.2014, ammettendo di aver maturato un debito di pari importo nei confronti del . Parte_5
Tale obbligazione era poi stata estinta nell'ambito dell'operazione transattiva conclusa con scrittura del
27.3.2015, in relazione alla quale il giudice di primo grado ha escluso qualsiasi responsabilità ex art.2392 c.c. dell'organo amministrativo nei confronti della società; la relativa statuizione contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza 1621/2021 pubblicata il 6.7.2021 non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato.
Ed invero, nella premessa del predetto contratto stipulato il 27.03.2015 dal Centro con la ditta individuale Carni e Sapori di FE IO e con si legge che quest'ultima società CP_4 aveva maturato un debito di euro a 32.189,26 “per acconti riparto spese non corrisposti al
[...]
” alla data del 31.12.2014 e di euro 6.047,00 di cui alla nota di credito n.15 del Controparte_1
30.9.2014, per un ammontare complessivo totale pari ad euro 38.236,26 oltre gli interessi di euro
3023,78 di cui alla fattura n.17 del 1.1.2015. A seguito della cessione in data 10.12.2014 dalla società alla ditta FE IO dell'attività di commercio al dettaglio di carni posta all'interno CP_4 del , i debiti del socio receduto, in virtù dell'art.16 comma 2 del Controparte_1 regolamento, erano garantiti anche dalla FE che rispondeva in solido con oltre ad CP_4 essere a sua volta debitrice della somma di euro 2142,20 quale “acconto riparto spese per le mensilità
pagina 11 di 17 di febbraio e marzo 2015 (fattura n.33 del 1.2.2015 e fattura n.49 del 1.3.2015)”, del deposito cauzionale e della quota sociale di euro 2659,67 relativi alla fattura n.225 del 31.12.2014.
Nell'accordo transattivo del 27.3.2015, le parti computavano, dunque, anche il debito di euro 6.047,00 Contr gravante sulla società e al punto 4) concludevano che “il accetta tale Controparte_1 dazione in pagamento a tacitazione dei suoi crediti meglio specificati in premessa”, tra i quali era riportata anche la nota di credito n.15 del 30.9.2014 di tale importo.
Come osservato dal giudice di prime cure nella statuizione passata in giudicato, “l'importo di €
25.000,00 condonato alla NF, quale parte del debito dalla stessa assunto in solido con
[...]
veniva immediatamente recuperato dalla Cooperativa grazie all'accordo concluso nei giorni CP_4 successivi con il socio L'identità tra gli importi condonati/pagati alla Parte_2
NF e quelli posti a carico del , nonché la breve distanza temporale tra la Parte_2 risoluzione del rapporto con la prima (avvenuta in forza del contratto del 27.03.2015) e l'assegnazione dei locali all'altro socio (deliberata dal CdA il 16.04.2015), evidenziano che era stata realizzata un'operazione unitaria, con cui la Cooperativa era riuscita ad interrompere il rapporto sociale con un'impresa che versava in difficoltà economiche, per poter approfittare quanto prima della disponibilità manifestata da altro socio, il quale subentrava nell'esercizio commerciale reso disponibile dalla NF e versava alla Cooperativa le risorse finanziarie non più recuperabili nei confronti di quest'ultima. Risulta, infatti, che il aveva corrisposto alla Parte_2
Cooperativa, per l'ingresso nei locali lasciati dalla NF, oltre alla somma di € 25.000,00, anche l'importo di € 10.000,00 + IVA, relativi all'acquisto delle attrezzature che la NF aveva ceduto alla Cooperativa per lo stesso prezzo. Pertanto, da un lato l'operazione era finalizzata a garantire l'interesse sociale (come peraltro è dimostrato dall'avvenuta sottoscrizione di tale proposta da parte di quasi tutti i soci della Cooperativa: cfr. doc. 3 MORELLATO), dall'altro nessun danno risulta essere stato cagionato all'ente con riferimento alle somme sopra indicate. Gli importi condonati e non recuperati, per mezzo dell'operazione descritta, erano di modesto valore e comprendevano esclusivamente l'ammontare degli interessi conteggiati sul debito originario di
[...]
e la somma di € 2.659,67 dovuta dalla NF per deposito cauzionale e quota sociale;
CP_4 peraltro, la perdita risultava di fatto ulteriormente ridotta, in quanto le somme corrisposte dalla
Cooperativa alla NF, per l'acquisto delle attrezzature (pag. 5 dell'atto di citazione), erano inferiori rispetto a quelle previste come dovute in base all'art. 2 del contratto del 27.03.2015. In ogni caso, tale perdita appare giustificabile in una logica transattiva, in quanto la Cooperativa, a fronte della concessione di un contenuto incentivo economico, riusciva ad ottenere l'immediato recesso della socia, quale condizione per addivenire ad una più proficua riassegnazione dei locali dell'esercizio pagina 12 di 17 commerciale, accompagnata dall'acquisizione di nuove risorse finanziarie per complessivi €
35.000,00. Si osserva che la correttezza di tale ricostruzione trova riscontro nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015 (doc. 9 di parte convenuta, pag. 6), che confermava la natura transattiva dell'operazione compiuta con la socia”.
Al fine di non incorrere in un ragionamento contraddittorio e illogico, siffatta valutazione effettuata dal giudice di primo grado in relazione all'operazione transattiva del 27.3.2015 nel suo complesso, non impugnata e passata in giudicato, deve necessariamente estendersi anche al pagamento indebito di euro
6.047,00 effettuato dal a favore di riconosciuto come tale dalla Controparte_1 CP_4 società appaltatrice nella nota di credito n.15 del 30.9.2014, riportato nella premessa della scrittura privata del 27.3.2015 quale credito vantato dalla cooperativa e dichiarato estinto ai sensi del punto 4) di tale accordo negoziale.
7.C. Quanto al residuo importo di euro 5.786,99 – compreso nella maggior somma di euro 11.833,99 qualificata dal giudice di primo grado quale pagamento ingiustificato e fonte di responsabilità solidale dei componenti del CDA - è documentale che l'appaltatrice nella fattura (conclusiva e di CP_4 chiusura) n.14 del 2.9.2024 di euro 15.396,72 prodotta sub doc.19 dal aveva Controparte_1 descritto non solo i lavori oggetto del preventivo originario ma anche opere “extra”, la cui effettiva realizzazione e accettazione da parte dei soci della cooperativa appellata non è mai stata contestata specificamente da quest'ultima neppure nel giudizio di primo grado.
Risulta altresì congrua ed in ogni caso mai contestata la quantificazione di tali lavori edili extra preventivo nella misura di euro 5.786,99 dedotta sia da sia da . Parte_1 Controparte_2
Alla luce di tali risultanze documentali, non può condividersi l'opinione del Tribunale circa la valutazione in ordine alla affermata condotta negligente e imprudente dei componenti del Consiglio di amministrazione del per avere erogato indebitamente l'importo complessivo Controparte_1 di euro 11.833,99 a favore di CP_4
Ed invero, l'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall'amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche la violazione di quest'ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate;
lo stesso art.2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di facere un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell'incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell'incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell'impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti. pagina 13 di 17 Pacifica la natura contrattuale della responsabilità (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19556 del 18/09/2020;
Cass. Sez.2 n.32010 del 11/12/2024), ne discende che grava sull'attore la prova dell'inadempimento
(secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell'amministratore.
Nel caso di specie, il non ha assolto all'onere sullo stesso incombente di Controparte_1 provare un comportamento dell'organo amministrativo contrario agli obblighi di legge, di statuto e di diligenza ed anzi è risultato accertato che la dazione della somma di euro 11.833,99 era riconducibile non ad un comportamento omissivo, superficiale o di disinteresse dell'organo amministrativo o ad una decisione arbitraria e difforme dai canoni di ragionevolezza, prudenza e prevedibilità del risultato delle singole operazioni, ma al pagamento del corrispettivo di lavori edili, riconosciuto come indebitamente percepito dalla stessa società appaltatrice già in data 30.9.2014 per l'importo di euro 6047,00 con conseguente sorgere di un credito del , successivamente estinto e, per la Controparte_1 residua somma di euro 5.786,99, versato ed accettato quale compenso di lavori extra preventivo effettuati nell'interesse della società cooperativa appellata e mai contestati o rifiutati dai soci della predetta.
8. Analoghe considerazioni valgono per il pagamento di euro 2473,23 effettuato dal
[...]
con assegno del 1.7.2013 a favore di . Controparte_1 Controparte_3
Pur non essendo riportata alcuna specifica causale sul predetto assegno, e Parte_1 CP_2
, nei rispettivi atti difensivi, hanno dedotto che tale somma era stata corrisposta a titolo di
[...] restituzione del deposito cauzionale versato dall'ex socio receduto (socio della Persona_2 società RG DE e AS NC NC), il quale, in sede di recesso dalla Cooperativa e di cessione dell'attività a in data 26.7.2012, aveva concordato con il cessionario Controparte_3 che la cauzione sarebbe stata incassata da quest'ultimo. Per questo motivo, contestualmente aveva chiesto al Centro Commerciale di restituire la somma di euro 2.473,23 a CP_1 Controparte_3 trascorso un anno dall'intervenuta cessione e cessazione della sua attività.
La circostanza, desumibile dal conto depositi cauzionali 2014-2015 prodotto dal sub doc.18 Pt_1 ed oggetto anche di istanza istruttoria testimoniale non ammessa dal giudice di primo grado, non è mai stata specificamente contestata dal come desumibile Controparte_7 dalla lettura della memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c., della comparsa conclusionale e di replica.
pagina 14 di 17 Va ricordato al riguardo che l'art. 115 c.p.c. prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, la S.C. (Cass., n. 26908/2020) ha chiarito che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (conforme a Cass. n. 19896/2015).
Nel caso di specie, come si evince dall'esame degli atti difensivi sopra richiamati, il
[...]
non ha adempiuto all'onere di compiere una contestazione Controparte_7 circostanziata in ordine alla causa giustificativa dedotta dagli amministratori in relazione alla dazione dell'assegno di euro 2473,23.
Dunque, non solo è superflua la prova testimoniale sul punto (pur richiesta anche in grado di appello da e da ), ma ai sensi dell'art.115 c.p.c. tale fatto non contestato Parte_1 Controparte_2 specificamente dal deve essere posto a fondamento della presente decisione Controparte_1
e, di conseguenza, vale ad escludere la responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. dell'organo amministrativo anche in relazione all'erogazione a terzi dell'importo di euro 2473,23, avendo gli amministratori con tale condotta adempiuto ad un obbligo societario di restituzione del deposito cauzionale al socio receduto, effettuando il relativo pagamento al soggetto delegato o comunque indicato dal creditore quale persona legittimata all'incasso.
Il pagamento non era dunque privo di causa, ma rappresentava al contrario un atto dovuto e, come tale, non ha causato alcun pregiudizio economico alla cooperativa appellata.
9. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie e delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi di appello, l'azione di responsabilità di , e Parte_1 Controparte_2 deve essere rigettata non solo con riferimento all'operazione transattiva del Controparte_3
27.3.2015 e alla ricezione e perdita delle cambiali rilasciate da FE IO (come già accertato dal giudice di prime cure), ma anche in relazione all'erogazione a terzi della somma di euro 14.307,22.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello rende superflua l'analisi del motivo di appello incidentale dedotto in via subordinata da , concernente i rapporti interni tra i Controparte_2 componenti del CdA.
Del resto, il totale rigetto dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del comporta la caducazione di ogni statuizione contenuta nella Controparte_1
pagina 15 di 17 sentenza impugnata in relazione alla domanda di manleva e all'azione di regresso formulate da nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del di , Controparte_1 Parte_1
e ciascuno per la quota di un terzo ex art.1298 c.c., in Controparte_2 Controparte_3 relazione all'erogazione indebita a terzi di euro 14.307,22 e, conseguentemente, ha condannato al pagamento, in favore del della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad Parte_1 interessi dalla domanda al saldo;
ha dichiarato tenuto a manlevare Controparte_2 di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore Parte_1 della sua quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo. Parte_1
Va confermata in relazione ai capi non impugnati che hanno escluso la responsabilità dell'organo amministrativo per l'operazione transattiva del 27.3.2015 e per la ricezione e perdita delle cambiali di
FE IO.
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. svolta dal quest'ultimo deve essere condannato alle spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio sia nei confronti di sia nei confronti di Parte_1
. Controparte_2
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono il criterio della soccombenza e vanno interamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1621/2021 della Sezione specializzata in materia di
Impresa del Tribunale di Bologna, rigetta integralmente la domanda proposta dal
[...] nei confronti di , con conseguente caducazione delle statuizioni Controparte_1 Parte_1 concernenti la domanda di manleva e l'azione di regresso formulata da nei confronti Parte_1 di . Controparte_2
Condanna il a rimborsare a favore di e di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per ciascuno, quanto al primo Controparte_2 grado, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 711,00 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA. pagina 16 di 17 Pone definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico del Controparte_1
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2112/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pierpasquale Parte_1 C.F._1 Monea del Foro di Bologna
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Controparte_2 C.F._2 Vignoli e dell'Avv. Antonio Romeo del foro di Bologna
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3 APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello in materia di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. verso la società.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna ogni e diversa istanza Parte_1 reietta, in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621/2021, nel merito ed in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621 pubblicata il 6.7.2021 resa nell'ambito del giudizio RG N. 16080/2016 avanti il Tribunale di Bologna, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni – ovvero respingere ogni domanda nei confronti del Sig. asseritamente responsabile ex art. 2392 c.c. in quanto inammissibili, Parte_1 improcedibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto tutte le istanze con essa fatte pagina 1 di 17 valere ritenendo comunque corretto e conforme a legge l'operato dell'appellante quale ex Presidente del Consiglio di Amministrazione del;
nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_1 di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminati – ove occorra – gli importi di ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro Commerciale , anche alla CP_1 luce dei motivi di impugnazione della sentenza disporre – in via solidale e/o alternativa – secondo giustizia ed equità ogni consequenziale statuizione. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie come dedotte e già formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado per le ragioni dedotte nel terzo motivo di appello e qui da intendersi integralmente trascritte. In ogni caso con vittoria dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per : “Nel merito, in via principale accogliere per i motivi indicati in
Controparte_2 narrativa nel presente appello incidentale, e per l'effetto in riforma della Sentenza n. 1621 del 17.06.2021 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento R.G. 16080/2016, pubblicata in data 06.07.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dal Sig. in
Controparte_2 sede di precisazione delle conclusioni, e pertanto respingere ogni, qualunque, domanda nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritendo conforme alla legge,
Controparte_2 allo statuto societario, e comunque corretto il comportamento tenuto dal Sig.
Controparte_2 quale ex vice presidente del consiglio d'amministrazione del Centro Commerciale Controparte_1 statuendo in ogni caso per l'assenza di colpa e/o di responsabilità in merito ai fatti denunciati da quest'ultimo nel giudizio di 1° grado;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo parzialmente le ragioni attoree, accertare quali unici responsabili il Sig.
e/o il Sig. e per l'effetto condannarli al pagamento della Parte_1 Controparte_3 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, se necessario anche con applicazione del criterio equitativo;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di controparte, e ravvisata un'eventuale responsabilità in solido del Sig.
con gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del Centro Controparte_2 Commerciale , condannarlo al pagamento della somma dovuta, limitandola e graduandola CP_1 secondo le ragioni ed i motivi indicati nel corso del giudizio di primo grado, e nella comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2021, rideterminando, ove occorra, in maniera maggiore sia il grado di responsabilità, sia gli importi a carico degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del
.-Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio Controparte_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa., rispetto alle quali ci si rimette a giustizia.
-Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In via subordinata, Si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. relative al giudizio di I° grado, per le ragioni indicate nel terzo motivo d'impugnazione, da intendersi quivi integralmente ritrascritte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1 conveniva in giudizio ex amministratore della cooperativa fino alla data del Parte_1
27.05.2015 (quando subentrava , per atti di mala gestio asseritamente commessi Persona_1 nella conduzione dei rapporti con alcuni soci della Cooperativa, ciascuno dei quali era titolare di un esercizio commerciale presente all'interno del . In primo luogo, parte attrice deduceva CP_1 che quale legale rappresentante della Cooperativa, aveva concluso in data Parte_1
pagina 2 di 17 27.03.2015 una scrittura privata con la ditta individuale “CARNI E SAPORI di FE NN, sottoscritta anche da in qualità di liquidatore e legale rappresentante Controparte_3 della società ; rivestiva altresì la carica di Controparte_4 Controparte_3 componente del CDA della Cooperativa, così come il quale a sua volta Controparte_2 aveva sottoscritto il contratto. Nell'atto si dava conto, in premessa, del fatto che in data 10.12.2014 la aveva ceduto la propria attività di commercio al dettaglio di carni, posta all'interno del CP_4
, all'impresa individuale “CARNI E SAPORI di FE NN e che in virtù CP_1 dell'art. 16 co. 2 del Regolamento della Cooperativa, in caso di subentro nell'attività altrui, il debito maturato dal cedente nei confronti della stessa veniva garantito dal soggetto subentrante;
nel caso di specie il debito complessivo maturato da ammontava ad € 38.236,26 (oltre ad € 3.023,78 CP_4 per interessi, calcolati dall'1.01.2015). Ad avviso del Centro Commerciale con Controparte_1 tale accordo NF IO era stata liberata dall'obbligo di pagare, nei confronti della
Cooperativa, sia i propri debiti personali per € 2.142,00 ed € 2.659,67, sia una parte consistente del debito complessivo di € 41.260,04, assunto in solido con la società ; il debito Controparte_4 rimasto a suo carico, nella misura di € 13.236,26, inoltre, non era stato in gran parte assolto, se non per l'importo di € 1.750,00 corrispondente a cinque cambiali onorate, mentre erano rimaste insolute altre quattro cambiali (con scadenza rispettivamente al 31.05.2015, 31.10.2015, 30.11.2015, 31.12.2015) ed erano andate smarrite le residue 29 cambiali, a causa della condotta del che le aveva Pt_1 ricevute in custodia;
in particolare, riferiva che questi aveva dichiarato nel corso dell'assemblea del
21.01.2016 di non essere più in possesso dei titoli e di non ricordare a chi li avesse consegnati. Parte attrice deduceva altresì che il aveva operato in modo negligente accettando il rilascio Pt_1 delle cambiali, in quanto sia la NF, sia i suoi avallanti erano tutti pluriprotestati. Dunque, in relazione a tale operazione parte attrice dichiarava di aver subito un danno pari ad € 44.311,91, ottenuto deducendo dai complessivi € 46.061,91 l'importo di € 1.750,00, incassato grazie alle poche cambiali riscosse. In secondo luogo, la Cooperativa deduceva che con delibera del 13.05.2014 il CDA aveva assegnato l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, da effettuare nel centro commerciale , alla società accettando il preventivo lordo di € 35.380,00, ma poi CP_1 CP_4 aveva provveduto a liquidare all'impresa la somma complessiva di € 47.213,99, con un'eccedenza ingiustificata di € 11.833,99; aggiungeva che in data 01.07.2013 era stato corrisposto a a titolo personale, un assegno dell'importo di € 2.473,23, in assenza di Controparte_3 alcuna causale. In conclusione, la società cooperativa attrice chiedeva che venisse accertata la responsabilità di per le condotte di mala gestio sopra descritte, commesse come Parte_1
Presidente del CDA del con condanna del Controparte_1
pagina 3 di 17 convenuto al pagamento della somma complessiva di € 58.619,16 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e spese.
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 16080/2016, si costituiva in giudizio Parte_1 deducendo che l'amministrazione del era di tipo collegiale - in Controparte_1 quanto il CDA era composto da lui stesso, come Presidente, da in qualità Controparte_2 di Vicepresidente e da come consigliere – ma che le decisioni venivano Controparte_3 prese in accordo tra tutti i soci (ridotti a 13), tutti titolari di un esercizio commerciale all'interno del
, i quali si incontravano quotidianamente ed erano in grado di occuparsi direttamente degli CP_1 affari della Cooperativa, come era dimostrato dal fatto che la decisione del CDA del 13.05.2014, che affidava i lavori edili alla società aveva ratificato la volontà dei soci, espressa CP_4 sottoscrivendo un apposito elenco di accettazione del preventivo dei lavori (doc. 3); affermava che l'organo amministrativo doveva essere composto necessariamente da soci, che la carica era gratuita e non erano previste deleghe, neppure in capo al Presidente;
contestava l'autenticità della scrittura privata del 27.03.2015, disconoscendo formalmente la sottoscrizione ivi apposta, apparentemente a lui riferibile;
dichiarava di non avere ricevuto né custodito le cambiali rilasciate da NF
IO; affermava che la socia attuale Presidente del CdA e legale Persona_1 rappresentante dell'ente, aveva maturato un debito nei confronti della Cooperativa, per conto della quale aveva agito in giudizio, cosicché si trovava in conflitto di interessi e doveva essere sostituita da un curatore speciale da nominare ex art. 78 c.p.c.; chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di quale componente del CdA, affinché, in ipotesi di accoglimento della Controparte_2 domanda attorea, questi venisse condannato a manlevare e/o a concorrere ex art. 2392 c.c. con il convenuto per quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore di parte Parte_1 attrice per le causali dedotte nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione del
). CP_2
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il quale Controparte_2 nella comparsa di costituzione e risposta dichiarava che la sua firma, apposta in calce alla scrittura privata del 27.03.2015, valeva a testimoniare la sua presenza alla stipulazione dell'atto, ma non aveva la funzione di impegnare la Cooperativa, che era rappresentata dal Presidente del CdA, Parte_1
, in conformità alle disposizioni statutarie;
esponeva che la gestione della cooperativa aveva
[...] luogo con la partecipazione diretta e/o con l'adesione di tutti i soci, i quali nel caso di specie erano consapevoli delle difficoltà economiche sia della sia dell'impresa Controparte_4 individuale di NF IO ed in maggioranza avevano aderito all'operazione del
27.03.2015, sottoscrivendo il prospetto della raccolta delle firme allegato al verbale del CdA redatto in pagina 4 di 17 pari data (comprendente anche le firme di e di cfr. doc. 3); Parte_1 Persona_1 rilevava che la scrittura privata del 27.03.2015 costituiva una transazione, con cui le parti si erano fatte reciproche concessioni, in quanto a fronte dello storno di alcuni debiti maturati dalla NF, la
Cooperativa aveva ottenuto di risolvere il rapporto con la socia in tempi brevi, sia per interrompere l'incremento del suo debito ormai senza soluzione di continuità, sia per cogliere l'opportunità di consentire al socio già titolare dell'adiacente esercizio di salumeria, di Parte_2 subentrare nell'attività della NF, nell'ambito di un proprio progetto di espansione commerciale all'interno del;
riferiva che l'operazione con il , il CP_1 Parte_2 quale già da tempo aveva manifestato questa intenzione, si era concretizzata subito dopo la risoluzione del rapporto con la NF ed era stata formalizzata con delibera del CDA del 16.04.2015 (doc.
5), da cui risultava che il nuovo socio si faceva carico di gran parte dei debiti della NF, che le erano stati stornati;
affermava di aver sempre agito correttamente e di non essere stato informato dei protesti elevati nei confronti della debitrice e degli avallanti delle cambiali;
si dichiarava poi del tutto estraneo alle vicende relative allo smarrimento dei titoli e alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla
Il terzo chiamato chiedeva, pertanto, il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei suoi CP_4 confronti e, in subordine, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo CP_3
l'accertamento della responsabilità esclusivamente in capo a quest'ultimo e a
[...] Parte_1
; in ulteriore subordine, chiedeva che, ravvisata la responsabilità in solido con gli altri
[...] componenti del CDA, egli stesso venisse condannato esclusivamente al pagamento della somma dovuta, limitata e graduata secondo le ragioni esposte nella comparsa.
di cui veniva autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva nel Controparte_3 giudizio di primo grado e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 16.11.2017 il difensore di in aggiunta alla contestazione della Parte_1 firma risultante dalla scrittura privata del 27.03.2015, disconosceva le sottoscrizioni a lui astrattamente riferibili, apposte sui documenti prodotti dalla difesa ed in particolare sul verbale del CP_2
CdA del 27.03.2015 (doc. n. 3), con cui era stata deliberata l'operazione negoziale relativa alla suddetta scrittura privata conclusa con la NF (ad eccezione dell'”elenco soci” allegato, in cui il convenuto ammetteva di aver effettivamente assentito all'accordo come socio), e sul verbale del
16.04.2015, con cui il CDA aveva assegnato l'esercizio commerciale già condotto dalla NF al socio (doc. 5). Parte_2
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti ed esibiti ex art. 210 c.p.c. da parte attrice, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sui documenti disconosciuti da . Non venivano ammesse le prove testimoniali. Parte_1
pagina 5 di 17 2. Con sentenza n. 1621/2021 del 17.6.2021, depositata e pubblicata il 6.7.2021, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del di Controparte_1 Parte_1
e ciascuno per la quota di un terzo ex art. Controparte_2 Controparte_3
1298 c.c., in relazione “ai pagamenti non giustificati effettuati nei confronti della società e CP_4 di ” nella misura di euro 47.213,99 in luogo di euro 35.380,00 per la prima e di Controparte_3 euro 2473,23 per il secondo, in tal modo erogando indebitamente a terzi la somma complessiva di euro
14.307,22 con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa.
Conseguentemente, ha condannato al pagamento, in favore del Parte_1 [...] della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
ha dichiarato tenuto a manlevare Controparte_2 Parte_1
di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore della sua
[...] quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, nonché al Parte_1 rimborso di un terzo delle spese di lite che avrebbe pagato all'attore in forza della Parte_1 presente sentenza;
ha condannato alla refusione, in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per Controparte_1 esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
CP_2
alla refusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in
[...] Parte_1 complessivi € 759,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando tra gli stessi le residue spese di lite;
ha condannato alla refusione, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per esborsi ed € Controparte_2
2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando le residue spese di lite;
ha posto definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico di Parte_1
3.A. Preliminarmente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la questione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi tra la Cooperativa attrice e la sua Presidente D'AMATO
, tale da giustificare la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., richiesta dal convenuto Per_1
evidenziando che “la norma si riferisce invero al caso in cui sul piano Parte_1 processuale sussista, in base alla domanda proposta da alcuna delle parti in causa, un'ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale tra rappresentante e rappresentato, tale per cui chi rappresenti la società nel processo sia a sua volta portatore di un interesse dedotto in giudizio, con conseguente pagina 6 di 17 necessità che sia rimessa al curatore speciale ogni valutazione in ordine alla partecipazione al giudizio della società rappresentata. Nel caso di specie, invece, il convenuto, a giustificazione di tale istanza, ha dedotto unicamente la presunta titolarità in capo alla società di un credito spettante nei confronti del proprio legale rappresentante, integrante una posizione giuridica del tutto estranea rispetto alla controversia oggetto di causa”.
3.B.Quanto al merito, il Tribunale ha osservato che gli atti di gestione societaria, dedotti in giudizio dalla cooperativa sociale come comportamenti di mala gestio, erano astrattamente ascrivibili, a prescindere da ogni valutazione di illiceità, a tutti i componenti del CdA, in quanto l'amministrazione dell'ente era affidata ad un organo collegiale, i cui componenti erano sprovvisti di specifiche deleghe, di tal che non potevano trovare applicazione, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità, le condizioni e le limitazioni stabilite dall'art. 2392 c.c.; ha quindi escluso qualsiasi “responsabilità dell'organo amministrativo con riguardo alla conclusione del contratto del 27.03.2015 con la ditta individuale CARNI E SAPORI di FE NN, qualificando tale negozio come accordo transattivo stipulato a beneficio e nell'interesse della Cooperativa.
Analogamente, non ha ravvisato alcuna responsabilità ex art.2392 c.c. “con riferimento alla ricezione e alla perdita delle cambiali rilasciate alla Cooperativa dalla NF, per il debito residuo”, osservando “innanzitutto che né la debitrice, né l'avallante risultavano protestate Parte_3 alla data dell'accordo del 27.03.2015; nei loro confronti i protesti venivano infatti elevati solo nei mesi successivi (cfr. doc. 9 di parte attrice e docc. 15, 16, 17 di parte convenuta). Inoltre, non appare ascrivibile all'organo amministrativo una specifica responsabilità a causa dell'insolvenza della
NF, la quale provvedeva a pagare soltanto cinque cambiali, mentre altre quattro andavano insolute e le residue 29 venivano smarrite. Non risulta provato che l'avvio di iniziative legali nei confronti della NF (peraltro nemmeno intraprese dal nuovo organo amministrativo presieduto da sin dalla data del 28.05.2015, antecedente al manifestarsi Persona_1 dell'insolvenza della debitrice) avrebbe avuto una qualche utilità, permettendo di realizzare il credito.
Per la stessa ragione, la perdita delle cambiali (comunque ascrivibile all'organo amministrativo che le aveva ricevute per conto della società) non vale di per sé a dimostrare il danno corrispondente alla mancata riscossione del credito portato dai titoli, derivante invero dall'insolvenza della debitrice.
Peraltro, nella scrittura privata del 27.03.2015 veniva espressamente riconosciuta l'esistenza del debito in capo alla ditta di NF IO, con conseguente astratta possibilità di agire nei suoi confronti sulla base di tale contratto”.
3.C. Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto la responsabilità degli amministratori per aver effettuato pagamenti non giustificati nei confronti della società e di CP_4 CP_3
pagina 7 di 17 il quale peraltro, quale componente del CdA, aveva agito in conflitto di interessi. In CP_3 proposito nella sentenza si legge “risulta agli atti che nell'aprile del 2014 la presentava CP_4 alla Cooperativa un preventivo di € 29.000,00, oltre IVA (per complessivi € 35.380,00), relativo a lavori di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno del , Controparte_1 debitamente approvato con l'accettazione espressa di tutti i soci (doc. 3 di parte convenuta). Con verbale del 13.05.2014, il CdA della Cooperativa assegnava l'incarico alla ditta CP_4 accettando la fattura emessa in acconto, che parte attrice indicava in complessivi € 15.250,00; quindi, veniva eseguito il pagamento di ulteriori due fatture, rispettivamente per € 13.180,00 ed € 18.783,99.
In tal modo veniva corrisposto alla l'importo complessivo di € 47.213,99, anziché quello CP_4 indicato nel preventivo approvato. Tali circostanze non venivano specificatamente contestate né dal convenuto, né dal terzo chiamato, e risultano provate per mezzo della delibera del CdA sopra indicata
(doc. 14) e delle fatture emesse dalla società recanti l'attestazione di avvenuto pagamento CP_4
(docc. 5, 18, 19 di parte attrice). L'organo amministrativo risulta, dunque, responsabile della perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all'importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA, in assenza di alcuna ragione giustificativa. A ciò si aggiunge il versamento effettuato, in mancanza di specifica causale, in favore di con assegno di € 2.473,23 (doc. 15 di parte Controparte_3 attrice). In conclusione, risulta indebitamente erogata a terzi la somma complessiva di € 14.307,22, con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa attorea. Tutti e tre i componenti dell'organo amministrativo sono responsabili di queste operazioni, essendo tenuti, in forza dei doveri inerenti alla carica rivestita, a preservare l'integrità del patrimonio sociale. Nei rapporti interni la responsabilità può essere ripartita in parti uguali secondo un criterio presuntivo, come previsto dall'art. 1298 c.c., in mancanza di altri parametri ragionevolmente applicabili, neppure dedotti dalle parti in causa. Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a Parte_1 corrispondere a parte attrice l'intero ammontare del danno accertato, pari ad € 14.307,22, conformemente alla domanda a lui rivolta dall'attore. è tenuto a manlevare Controparte_2 il convenuto nei limiti del valore della sua quota di responsabilità, determinata in conformità al disposto dell'art. 1299 c.c. nella misura di € 4.769,07, pari ad un terzo dell'importo complessivo;
per lo stesso titolo, è tenuto a corrispondere al convenuto un terzo delle spese processuali”.
Infine, ha dichiarato nei riguardi di la responsabilità, per i Controparte_3 comportamenti ritenuti illeciti, in via solidale con gli altri componenti del CdA ed in relazione alla sua quota, come richiesto – in via subordinata - dal terzo chiamato dando atto Controparte_2 che non poteva invece essere emessa nei suoi confronti alcuna statuizione di condanna, in quanto il non aveva proposto domanda di regresso nei suoi confronti, avendo chiesto in via CP_2
pagina 8 di 17 principale che il venisse condannato al suo posto, quale unico responsabile dei fatti CP_3 di causa unitamente al domanda non accolta). Pt_1
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello;
ha proposto appello incidentale Parte_1
. Controparte_2
Disposta la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi nei confronti degli appellati nel rispetto dei termini liberi a comparire e sospesa ai sensi dell'art.283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza collegiale del 1.3.2022, il e Controparte_5
sono stati dichiarati contumaci. Controparte_3
All'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. ha dedotto, quali motivi di appello, 1) la violazione e/o l'erronea applicazione Parte_1 delle norme di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 91 e 92 c.p.c., 2392 c.c. e 2697 c.c. e l'omesso esame dei documenti versati in atti laddove il giudice di prime cure aveva ravvisato la responsabilità degli amministratori per la perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all'importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA nel mese di aprile 2014 per i lavori di ristrutturazione del
Centro Commerciale appaltati a 2) la carente e contraddittoria motivazione, unitamente CP_4 all'omesso esame dei documenti, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto ingiustificato il pagamento di euro 2.473,23 con assegno in favore di la cui Controparte_3 causale invece si identificava nella restituzione della cauzione al predetto socio in luogo del già cessato socio , in ossequio agli accordi precedentemente intervenuti tra questi ultimi. In Persona_2 terzo luogo e conseguentemente, impugnava anche la regolamentazione delle spese processuali.
6. Con appello incidentale ha dedotto in via principale i medesimi motivi di Controparte_2 appello formulati da sia con riferimento al pagamento dei lavori edili appaltati a Parte_1 all'interno del nell'aprile 2014 sia in Controparte_6 Controparte_1 relazione all'assegno di euro 2473,23 a favore di . In subordine, ha eccepito che Controparte_3 la sentenza impugnata era ingiusta, erronea e non conforme ai dettami e principi di legge nella parte in cui ha ritenuto responsabile anche lo stesso , condannandolo conseguentemente in solido con CP_2
i tutti gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione del , laddove gli Controparte_1 esborsi di euro 11.833,99 a favore della società e l'assegno di euro 2473,23 a favore di CP_4
ritenuti ingiustificati dal giudice di prime cure, erano riconducibili Controparte_3 esclusivamente ad iniziative arbitrarie del solo , non supportate da alcuna delibera Parte_1 autorizzativa del Consiglio d'Amministrazione in carica pro-tempore, delle quali Controparte_2 non era a conoscenza, tanto da non aver potuto esprimere il proprio dissenso (in mancanza di una pagina 9 di 17 riunione consigliare) ai sensi dell'art. 2392 terzo comma c.c. o impedirne la realizzazione ex art. 2392 secondo comma c.c..
7. I primi due motivi dell'appello formulati da in via principale e da Parte_1 CP_2
in via incidentale sono fondati.
[...]
7.A. Con riferimento al primo motivo, come evidenziato nella sentenza impugnata, effettivamente il preventivo per i lavori edili presentato nel mese di aprile 2014 al da parte Controparte_1 della socia era pari ad euro 29.000,00 oltre Iva per un totale di euro 35.850,00 e le tre CP_4 fatture emesse da quest'ultima rispettivamente di euro 15.250,00 (fattura del 29.4.2014), euro
13.180,00 (fattura del 28.7.2014) ed euro 18.783,99 (fattura del 02.09.2014) (V. docc. 5,18,19 fascicolo
1° grado), ammontavano ad un totale di euro 47.213,99 e, pertanto, ad euro Controparte_1
11.833,99 in più rispetto al preventivo originario.
Tuttavia, è altresì documentale e pacifico che:
- il preventivo dei lavori dell'aprile 2014 accettato da tutti i soci per l'importo complessivo di euro
35.850 (doc. 3 fascicolo 1° grado) prevedeva la realizzazione di opere all'interno del Pt_1 [...]
concernenti il solo rifacimento del pavimento all'interno dell'immobile con Controparte_1 fornitura delle piastrelle e l'imbiancatura delle pareti;
- l'appaltatrice realizzava anche opere “extra preventivo” ed, in particolare, “20 mt lineari battiscopa, di materiale per una presa di pavimento molto rapida, taglio di tre porte alluminio + 3 in legno compreso di montaggio e smontaggio, compreso di tutto il perimetro di fascette in alluminio, più cambio di tutte le lampadine del centro commerciale ” per un ammontare pari ad euro 5.786,99, CP_1 come desumibile dall'esame della fattura n.14 del 2.9.2024 prodotta dallo stesso Controparte_1 nel giudizio di primo grado sub all.19 memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. contenente la
[...] descrizione della “chiusura lavori” oggetto del preventivo di aprile 2014 e quella ulteriore dei lavori
“extra” per un ammontare complessivo di euro 15.396,72;
- la società avrebbe dovuto provvedere anche alla realizzazione dell'impianto di CP_4 illuminazione per l'intera superficie del Centro Commerciale, pari a mq 450; non avendo assolto a tale obbligo, dopo l'emissione della terza fattura n.14 del 2.9.2024, redigeva in data 30.09.2014 la nota di credito n. 15 per l'importo di Euro 6.047,00 “in seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del ” (depositata dal in data Controparte_1 Controparte_1
28.04.2019 a seguito dell'ordine di esibizione del Giudice di 1° grado del 22.03.2019);
- siffatto debito veniva espressamente richiamato nella scrittura privata del 27.03.2015 stipulata tra
, in qualità di legale rappresentante del ed Parte_1 Parte_4
FE IO, quale titolare dell'omonima ditta individuale Carni e Sapori e G&G S.r.l., in pagina 10 di 17 persona del liquidatore pro tempore (doc. 3 fascicolo Controparte_3 Controparte_1
1° grado), ove nella premessa si legge “ la società è debitrice nei confronti Controparte_4 del di Euro 6.047,00, importo relativo ad una nota di credito n. 15 del Controparte_1
30.09.2014 emessa a seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del
[...]
”; Controparte_1
- il predetto accordo, contenente il richiamo alla nota di credito n.15 del 30.9.2014, veniva poi recepito nel verbale del Consiglio di amministrazione del 27.3.2025, accettato e sottoscritto da tutti i soci (doc.3
). CP_2
7.B. Dall'esame di tali documenti si evince che la somma di euro 11.833,99 versata dal
[...]
a favore di – ritenuta ingiustificata dal Tribunale di Controparte_1 CP_4
Bologna nella sentenza impugnata e, come tale, qualificata perdita sociale – effettivamente era eccedente rispetto all'importo del preventivo originario redatto nel mese di aprile 2014 ed approvato da tutti i soci.
Tuttavia, la stessa società appaltatrice aveva riconosciuto che la somma di euro 6.047,00 – compresa nel maggior importo sopra indicato - era stata indebitamente ricevuta in quanto concernente lavori edili mai effettuati;
conseguentemente, aveva emesso la nota di credito n.15 del 30.9.2014, ammettendo di aver maturato un debito di pari importo nei confronti del . Parte_5
Tale obbligazione era poi stata estinta nell'ambito dell'operazione transattiva conclusa con scrittura del
27.3.2015, in relazione alla quale il giudice di primo grado ha escluso qualsiasi responsabilità ex art.2392 c.c. dell'organo amministrativo nei confronti della società; la relativa statuizione contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza 1621/2021 pubblicata il 6.7.2021 non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato.
Ed invero, nella premessa del predetto contratto stipulato il 27.03.2015 dal Centro con la ditta individuale Carni e Sapori di FE IO e con si legge che quest'ultima società CP_4 aveva maturato un debito di euro a 32.189,26 “per acconti riparto spese non corrisposti al
[...]
” alla data del 31.12.2014 e di euro 6.047,00 di cui alla nota di credito n.15 del Controparte_1
30.9.2014, per un ammontare complessivo totale pari ad euro 38.236,26 oltre gli interessi di euro
3023,78 di cui alla fattura n.17 del 1.1.2015. A seguito della cessione in data 10.12.2014 dalla società alla ditta FE IO dell'attività di commercio al dettaglio di carni posta all'interno CP_4 del , i debiti del socio receduto, in virtù dell'art.16 comma 2 del Controparte_1 regolamento, erano garantiti anche dalla FE che rispondeva in solido con oltre ad CP_4 essere a sua volta debitrice della somma di euro 2142,20 quale “acconto riparto spese per le mensilità
pagina 11 di 17 di febbraio e marzo 2015 (fattura n.33 del 1.2.2015 e fattura n.49 del 1.3.2015)”, del deposito cauzionale e della quota sociale di euro 2659,67 relativi alla fattura n.225 del 31.12.2014.
Nell'accordo transattivo del 27.3.2015, le parti computavano, dunque, anche il debito di euro 6.047,00 Contr gravante sulla società e al punto 4) concludevano che “il accetta tale Controparte_1 dazione in pagamento a tacitazione dei suoi crediti meglio specificati in premessa”, tra i quali era riportata anche la nota di credito n.15 del 30.9.2014 di tale importo.
Come osservato dal giudice di prime cure nella statuizione passata in giudicato, “l'importo di €
25.000,00 condonato alla NF, quale parte del debito dalla stessa assunto in solido con
[...]
veniva immediatamente recuperato dalla Cooperativa grazie all'accordo concluso nei giorni CP_4 successivi con il socio L'identità tra gli importi condonati/pagati alla Parte_2
NF e quelli posti a carico del , nonché la breve distanza temporale tra la Parte_2 risoluzione del rapporto con la prima (avvenuta in forza del contratto del 27.03.2015) e l'assegnazione dei locali all'altro socio (deliberata dal CdA il 16.04.2015), evidenziano che era stata realizzata un'operazione unitaria, con cui la Cooperativa era riuscita ad interrompere il rapporto sociale con un'impresa che versava in difficoltà economiche, per poter approfittare quanto prima della disponibilità manifestata da altro socio, il quale subentrava nell'esercizio commerciale reso disponibile dalla NF e versava alla Cooperativa le risorse finanziarie non più recuperabili nei confronti di quest'ultima. Risulta, infatti, che il aveva corrisposto alla Parte_2
Cooperativa, per l'ingresso nei locali lasciati dalla NF, oltre alla somma di € 25.000,00, anche l'importo di € 10.000,00 + IVA, relativi all'acquisto delle attrezzature che la NF aveva ceduto alla Cooperativa per lo stesso prezzo. Pertanto, da un lato l'operazione era finalizzata a garantire l'interesse sociale (come peraltro è dimostrato dall'avvenuta sottoscrizione di tale proposta da parte di quasi tutti i soci della Cooperativa: cfr. doc. 3 MORELLATO), dall'altro nessun danno risulta essere stato cagionato all'ente con riferimento alle somme sopra indicate. Gli importi condonati e non recuperati, per mezzo dell'operazione descritta, erano di modesto valore e comprendevano esclusivamente l'ammontare degli interessi conteggiati sul debito originario di
[...]
e la somma di € 2.659,67 dovuta dalla NF per deposito cauzionale e quota sociale;
CP_4 peraltro, la perdita risultava di fatto ulteriormente ridotta, in quanto le somme corrisposte dalla
Cooperativa alla NF, per l'acquisto delle attrezzature (pag. 5 dell'atto di citazione), erano inferiori rispetto a quelle previste come dovute in base all'art. 2 del contratto del 27.03.2015. In ogni caso, tale perdita appare giustificabile in una logica transattiva, in quanto la Cooperativa, a fronte della concessione di un contenuto incentivo economico, riusciva ad ottenere l'immediato recesso della socia, quale condizione per addivenire ad una più proficua riassegnazione dei locali dell'esercizio pagina 12 di 17 commerciale, accompagnata dall'acquisizione di nuove risorse finanziarie per complessivi €
35.000,00. Si osserva che la correttezza di tale ricostruzione trova riscontro nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015 (doc. 9 di parte convenuta, pag. 6), che confermava la natura transattiva dell'operazione compiuta con la socia”.
Al fine di non incorrere in un ragionamento contraddittorio e illogico, siffatta valutazione effettuata dal giudice di primo grado in relazione all'operazione transattiva del 27.3.2015 nel suo complesso, non impugnata e passata in giudicato, deve necessariamente estendersi anche al pagamento indebito di euro
6.047,00 effettuato dal a favore di riconosciuto come tale dalla Controparte_1 CP_4 società appaltatrice nella nota di credito n.15 del 30.9.2014, riportato nella premessa della scrittura privata del 27.3.2015 quale credito vantato dalla cooperativa e dichiarato estinto ai sensi del punto 4) di tale accordo negoziale.
7.C. Quanto al residuo importo di euro 5.786,99 – compreso nella maggior somma di euro 11.833,99 qualificata dal giudice di primo grado quale pagamento ingiustificato e fonte di responsabilità solidale dei componenti del CDA - è documentale che l'appaltatrice nella fattura (conclusiva e di CP_4 chiusura) n.14 del 2.9.2024 di euro 15.396,72 prodotta sub doc.19 dal aveva Controparte_1 descritto non solo i lavori oggetto del preventivo originario ma anche opere “extra”, la cui effettiva realizzazione e accettazione da parte dei soci della cooperativa appellata non è mai stata contestata specificamente da quest'ultima neppure nel giudizio di primo grado.
Risulta altresì congrua ed in ogni caso mai contestata la quantificazione di tali lavori edili extra preventivo nella misura di euro 5.786,99 dedotta sia da sia da . Parte_1 Controparte_2
Alla luce di tali risultanze documentali, non può condividersi l'opinione del Tribunale circa la valutazione in ordine alla affermata condotta negligente e imprudente dei componenti del Consiglio di amministrazione del per avere erogato indebitamente l'importo complessivo Controparte_1 di euro 11.833,99 a favore di CP_4
Ed invero, l'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall'amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche la violazione di quest'ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate;
lo stesso art.2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di facere un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell'incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell'incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell'impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti. pagina 13 di 17 Pacifica la natura contrattuale della responsabilità (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19556 del 18/09/2020;
Cass. Sez.2 n.32010 del 11/12/2024), ne discende che grava sull'attore la prova dell'inadempimento
(secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell'amministratore.
Nel caso di specie, il non ha assolto all'onere sullo stesso incombente di Controparte_1 provare un comportamento dell'organo amministrativo contrario agli obblighi di legge, di statuto e di diligenza ed anzi è risultato accertato che la dazione della somma di euro 11.833,99 era riconducibile non ad un comportamento omissivo, superficiale o di disinteresse dell'organo amministrativo o ad una decisione arbitraria e difforme dai canoni di ragionevolezza, prudenza e prevedibilità del risultato delle singole operazioni, ma al pagamento del corrispettivo di lavori edili, riconosciuto come indebitamente percepito dalla stessa società appaltatrice già in data 30.9.2014 per l'importo di euro 6047,00 con conseguente sorgere di un credito del , successivamente estinto e, per la Controparte_1 residua somma di euro 5.786,99, versato ed accettato quale compenso di lavori extra preventivo effettuati nell'interesse della società cooperativa appellata e mai contestati o rifiutati dai soci della predetta.
8. Analoghe considerazioni valgono per il pagamento di euro 2473,23 effettuato dal
[...]
con assegno del 1.7.2013 a favore di . Controparte_1 Controparte_3
Pur non essendo riportata alcuna specifica causale sul predetto assegno, e Parte_1 CP_2
, nei rispettivi atti difensivi, hanno dedotto che tale somma era stata corrisposta a titolo di
[...] restituzione del deposito cauzionale versato dall'ex socio receduto (socio della Persona_2 società RG DE e AS NC NC), il quale, in sede di recesso dalla Cooperativa e di cessione dell'attività a in data 26.7.2012, aveva concordato con il cessionario Controparte_3 che la cauzione sarebbe stata incassata da quest'ultimo. Per questo motivo, contestualmente aveva chiesto al Centro Commerciale di restituire la somma di euro 2.473,23 a CP_1 Controparte_3 trascorso un anno dall'intervenuta cessione e cessazione della sua attività.
La circostanza, desumibile dal conto depositi cauzionali 2014-2015 prodotto dal sub doc.18 Pt_1 ed oggetto anche di istanza istruttoria testimoniale non ammessa dal giudice di primo grado, non è mai stata specificamente contestata dal come desumibile Controparte_7 dalla lettura della memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c., della comparsa conclusionale e di replica.
pagina 14 di 17 Va ricordato al riguardo che l'art. 115 c.p.c. prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, la S.C. (Cass., n. 26908/2020) ha chiarito che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (conforme a Cass. n. 19896/2015).
Nel caso di specie, come si evince dall'esame degli atti difensivi sopra richiamati, il
[...]
non ha adempiuto all'onere di compiere una contestazione Controparte_7 circostanziata in ordine alla causa giustificativa dedotta dagli amministratori in relazione alla dazione dell'assegno di euro 2473,23.
Dunque, non solo è superflua la prova testimoniale sul punto (pur richiesta anche in grado di appello da e da ), ma ai sensi dell'art.115 c.p.c. tale fatto non contestato Parte_1 Controparte_2 specificamente dal deve essere posto a fondamento della presente decisione Controparte_1
e, di conseguenza, vale ad escludere la responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. dell'organo amministrativo anche in relazione all'erogazione a terzi dell'importo di euro 2473,23, avendo gli amministratori con tale condotta adempiuto ad un obbligo societario di restituzione del deposito cauzionale al socio receduto, effettuando il relativo pagamento al soggetto delegato o comunque indicato dal creditore quale persona legittimata all'incasso.
Il pagamento non era dunque privo di causa, ma rappresentava al contrario un atto dovuto e, come tale, non ha causato alcun pregiudizio economico alla cooperativa appellata.
9. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie e delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi di appello, l'azione di responsabilità di , e Parte_1 Controparte_2 deve essere rigettata non solo con riferimento all'operazione transattiva del Controparte_3
27.3.2015 e alla ricezione e perdita delle cambiali rilasciate da FE IO (come già accertato dal giudice di prime cure), ma anche in relazione all'erogazione a terzi della somma di euro 14.307,22.
L'accoglimento dei primi due motivi di appello rende superflua l'analisi del motivo di appello incidentale dedotto in via subordinata da , concernente i rapporti interni tra i Controparte_2 componenti del CdA.
Del resto, il totale rigetto dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del comporta la caducazione di ogni statuizione contenuta nella Controparte_1
pagina 15 di 17 sentenza impugnata in relazione alla domanda di manleva e all'azione di regresso formulate da nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del di , Controparte_1 Parte_1
e ciascuno per la quota di un terzo ex art.1298 c.c., in Controparte_2 Controparte_3 relazione all'erogazione indebita a terzi di euro 14.307,22 e, conseguentemente, ha condannato al pagamento, in favore del della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad Parte_1 interessi dalla domanda al saldo;
ha dichiarato tenuto a manlevare Controparte_2 di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore Parte_1 della sua quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo. Parte_1
Va confermata in relazione ai capi non impugnati che hanno escluso la responsabilità dell'organo amministrativo per l'operazione transattiva del 27.3.2015 e per la ricezione e perdita delle cambiali di
FE IO.
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. svolta dal quest'ultimo deve essere condannato alle spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio sia nei confronti di sia nei confronti di Parte_1
. Controparte_2
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono il criterio della soccombenza e vanno interamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1621/2021 della Sezione specializzata in materia di
Impresa del Tribunale di Bologna, rigetta integralmente la domanda proposta dal
[...] nei confronti di , con conseguente caducazione delle statuizioni Controparte_1 Parte_1 concernenti la domanda di manleva e l'azione di regresso formulata da nei confronti Parte_1 di . Controparte_2
Condanna il a rimborsare a favore di e di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per ciascuno, quanto al primo Controparte_2 grado, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 711,00 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA. pagina 16 di 17 Pone definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico del Controparte_1
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
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