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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 945/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. MILENA LUNARDI in sostituzione dell'avv. ILARIA Parte_1
OTTOLINI Per l'avv. SILVIA NANNIZZI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.08, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ILARIA OTTO- Parte_1
LINI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. SILVIA NANNIZZI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha svolto e svolge tutt'ora atti- Parte_1
vità lavorativa di agricoltore, sin dal 1974.
Lo stesso gode già dell'intervento dell' nella misura CP_1 del 15% in conseguenza di altre patologie collegate all'attività la- vorativa riconosciute dall'istituto e precisamente per epicondilite gomito destro e sinistro, tendinopatia spalla destra e sinistra e strappo muscolare gemello mediale polpaccio, oltre a meniscopatia riconosciuta con sentenza di questo tribunale dd. 9 giungo 2022.
Il si sottoponeva a diverse visite, documentate in Pt_1
causa, ed in data 27 settembre 2020 inoltrava all' con CP_1
l'assistenza del RO , domanda per il riconoscimento CP_2
della malattia professionale “tendinopatia del quadricipite femorale”.
Detta domanda veniva respinta dall'istituto assicurativo con comunicazione dd. 12 novembre 2020 con la motivazione che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.”
L'odierno ricorrente presentava in data 25 novembre 2020, sempre per il tramite del RO rituale opposizione CP_2
avverso il provvedimento di diniego, allegando ulteriore docu- mentazione medica;
detta opposizione è rimasta senza concreto riscontro.
Il introduceva, conseguentemente, il presente giu- Pt_1
dizio con ricorso dd. 28 settembre 2023, depositato il successivo 29 settembre 2023, con il quale chiedeva di “accertare l'esistenza, a ca- rico del sig. della enteropatia tendine del muscolo qua- Parte_1
dricipite bilaterale riconducibile in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità delle menomazioni permanenti deri- vate al sig. per la tecnopatia descritta in narrativa, nella misura Pt_1
del 5% ovvero in quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, condannare l
[...]
, in persona del suo Pre- Controparte_3
sidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma,
Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere al ricorrente, il relativo in- dennizzo in forma di rendita ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendo la sua reiezione, sul presupposto che la patologia lamentata era di origine extra professionale rientrante, altresì, all'interno del naturale decadimento fisico del col- Pt_1
legato all'età.
Poiché non è stata formulata alcuna contestazione in merito alla attività lavorativa svolta dal ma è stato contestato Pt_1
unicamente, come ut supra indicato, il nesso causale, è stato dato ingresso a C.T.U. medica affidata al dr. , il quale ha re- Persona_1
datto e depositato proprio elaborato in data 17 novembre 2024. La decisione, quindi, non può che basarsi sugli accertamenti medici e sulle conclusioni del perito del giudice, il quale con rela- zione dettagliata e precisa ha indicato come “dall'esame delle man- sioni lavorative svolte dal si evince l'esposizione lesiva degli arti Pt_1
inferiori con microtraumi ripetuti e sovraccarico funzionale di entrambe le ginocchia, in grado di determinare, bilateralmente, l'entesopatia calci- fica del tendine quadricipitale. Per chiarezza espositiva, il meccanismo lesivo si individua sia nella ripetizione della mungitura delle capre, ne- cessariamente svolta in posizione accovacciata, sia nell'assunzione di po- sture incongrue durante la mansione di potatura delle piante di ulivo e castagno, senza peraltro trascurare il lungo tragitto su sentieri scoscesi e ripidi, in montagna e nelle zone boschive, compiuto quotidianamente dal
Ricorrente per portare il bestiame al pascolo.
In sostanza, in virtù del principio del più probabile che non, per modali- tà e tempi di esecuzione le suddette mansioni svolte dal com- Pt_1
portando un sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, sono da Pt_2
idonee al determinismo di entesopatia calcifica bilaterale del tendine
[...]
quadricipitale.
Le suddette menomazioni, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e
d.m. 12/07/2000, giustificano il riconoscimento di un danno biologico del 2% (due per cento)” che, congiuntamente al già riconosciuto danno biologico nella misura del 15%, determina un danno biolo- gico complessivo pari al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, 27 settembre 2020.
Detta relazione appare precisa e puntuale, immune di vizi ed in quanto tale viene fatta propria da questo giudice;
si sottoli- nea come la stessa non sia stata oggetto di censure di sorta da par- te dei C.T.P..
In conclusione, la domanda del relativa alla patolo- Pt_1
gia entesopatia calcifica bilaterale del tendine quadricipitale, merita ac- coglimento nella minor misura del 2% e, quindi, con un grado complessivo delle altre patologie riconosciute e confermate dalla
C.T.U., nella misura complessiva del 16%.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Tenuto conto che la domanda del ricorrente viene accolta so- lo parzialmente, questo giudice ritiene disporre la compensazione delle stesse nella misura di 1/2 e di porre il restante 1/2 a carico dell' che, in considerazione dell'attività svolta e della CP_1 importanza della causa, vengono liquidate come da dispositivo a favore del procuratore dichiaratasi antistataria;
le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto da accerta Parte_1
che lo stesso ha contratto malattia professionale entesopatia calcifica bilaterale del tendine quadricipitale che determina un danno biologi- co nella misura del 2%, che unito alle altre patologie già ricono- sciute determina un danno biologico complessivo del 16%, con decorrenza dalla proposizione della domanda 27 settembre 2020;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/2 e pone il residuo 1/2 a carico del resistente e condanna l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al paga- mento a di e per esso a favore dell'avv. Ilaria Ot- Parte_1
tolini, che si è dichiarata procuratore antistatario, delle spese di causa che si determinano nella misura così ridotta in Euro 930,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e
C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. a CP_1 favore del dr. , già liquidate in via provvisoria. Persona_1
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 11 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 945/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. MILENA LUNARDI in sostituzione dell'avv. ILARIA Parte_1
OTTOLINI Per l'avv. SILVIA NANNIZZI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.08, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ILARIA OTTO- Parte_1
LINI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. SILVIA NANNIZZI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha svolto e svolge tutt'ora atti- Parte_1
vità lavorativa di agricoltore, sin dal 1974.
Lo stesso gode già dell'intervento dell' nella misura CP_1 del 15% in conseguenza di altre patologie collegate all'attività la- vorativa riconosciute dall'istituto e precisamente per epicondilite gomito destro e sinistro, tendinopatia spalla destra e sinistra e strappo muscolare gemello mediale polpaccio, oltre a meniscopatia riconosciuta con sentenza di questo tribunale dd. 9 giungo 2022.
Il si sottoponeva a diverse visite, documentate in Pt_1
causa, ed in data 27 settembre 2020 inoltrava all' con CP_1
l'assistenza del RO , domanda per il riconoscimento CP_2
della malattia professionale “tendinopatia del quadricipite femorale”.
Detta domanda veniva respinta dall'istituto assicurativo con comunicazione dd. 12 novembre 2020 con la motivazione che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.”
L'odierno ricorrente presentava in data 25 novembre 2020, sempre per il tramite del RO rituale opposizione CP_2
avverso il provvedimento di diniego, allegando ulteriore docu- mentazione medica;
detta opposizione è rimasta senza concreto riscontro.
Il introduceva, conseguentemente, il presente giu- Pt_1
dizio con ricorso dd. 28 settembre 2023, depositato il successivo 29 settembre 2023, con il quale chiedeva di “accertare l'esistenza, a ca- rico del sig. della enteropatia tendine del muscolo qua- Parte_1
dricipite bilaterale riconducibile in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità delle menomazioni permanenti deri- vate al sig. per la tecnopatia descritta in narrativa, nella misura Pt_1
del 5% ovvero in quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, condannare l
[...]
, in persona del suo Pre- Controparte_3
sidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma,
Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere al ricorrente, il relativo in- dennizzo in forma di rendita ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendo la sua reiezione, sul presupposto che la patologia lamentata era di origine extra professionale rientrante, altresì, all'interno del naturale decadimento fisico del col- Pt_1
legato all'età.
Poiché non è stata formulata alcuna contestazione in merito alla attività lavorativa svolta dal ma è stato contestato Pt_1
unicamente, come ut supra indicato, il nesso causale, è stato dato ingresso a C.T.U. medica affidata al dr. , il quale ha re- Persona_1
datto e depositato proprio elaborato in data 17 novembre 2024. La decisione, quindi, non può che basarsi sugli accertamenti medici e sulle conclusioni del perito del giudice, il quale con rela- zione dettagliata e precisa ha indicato come “dall'esame delle man- sioni lavorative svolte dal si evince l'esposizione lesiva degli arti Pt_1
inferiori con microtraumi ripetuti e sovraccarico funzionale di entrambe le ginocchia, in grado di determinare, bilateralmente, l'entesopatia calci- fica del tendine quadricipitale. Per chiarezza espositiva, il meccanismo lesivo si individua sia nella ripetizione della mungitura delle capre, ne- cessariamente svolta in posizione accovacciata, sia nell'assunzione di po- sture incongrue durante la mansione di potatura delle piante di ulivo e castagno, senza peraltro trascurare il lungo tragitto su sentieri scoscesi e ripidi, in montagna e nelle zone boschive, compiuto quotidianamente dal
Ricorrente per portare il bestiame al pascolo.
In sostanza, in virtù del principio del più probabile che non, per modali- tà e tempi di esecuzione le suddette mansioni svolte dal com- Pt_1
portando un sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, sono da Pt_2
idonee al determinismo di entesopatia calcifica bilaterale del tendine
[...]
quadricipitale.
Le suddette menomazioni, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e
d.m. 12/07/2000, giustificano il riconoscimento di un danno biologico del 2% (due per cento)” che, congiuntamente al già riconosciuto danno biologico nella misura del 15%, determina un danno biolo- gico complessivo pari al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, 27 settembre 2020.
Detta relazione appare precisa e puntuale, immune di vizi ed in quanto tale viene fatta propria da questo giudice;
si sottoli- nea come la stessa non sia stata oggetto di censure di sorta da par- te dei C.T.P..
In conclusione, la domanda del relativa alla patolo- Pt_1
gia entesopatia calcifica bilaterale del tendine quadricipitale, merita ac- coglimento nella minor misura del 2% e, quindi, con un grado complessivo delle altre patologie riconosciute e confermate dalla
C.T.U., nella misura complessiva del 16%.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Tenuto conto che la domanda del ricorrente viene accolta so- lo parzialmente, questo giudice ritiene disporre la compensazione delle stesse nella misura di 1/2 e di porre il restante 1/2 a carico dell' che, in considerazione dell'attività svolta e della CP_1 importanza della causa, vengono liquidate come da dispositivo a favore del procuratore dichiaratasi antistataria;
le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto da accerta Parte_1
che lo stesso ha contratto malattia professionale entesopatia calcifica bilaterale del tendine quadricipitale che determina un danno biologi- co nella misura del 2%, che unito alle altre patologie già ricono- sciute determina un danno biologico complessivo del 16%, con decorrenza dalla proposizione della domanda 27 settembre 2020;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/2 e pone il residuo 1/2 a carico del resistente e condanna l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al paga- mento a di e per esso a favore dell'avv. Ilaria Ot- Parte_1
tolini, che si è dichiarata procuratore antistatario, delle spese di causa che si determinano nella misura così ridotta in Euro 930,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e
C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. a CP_1 favore del dr. , già liquidate in via provvisoria. Persona_1
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 11 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli