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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6495 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/04/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fluminimaggiore, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto degli Parte_1 CP_1
accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con residenza primaria presso il padre nella casa sita in Fluminimaggiore nella via
A.P. Serpi n. 54.
2) La madre potrà vedere il figlio minore liberamente quando vorrà, previo Per_1 preavviso al padre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali ed estive la madre potrà vedere liberamente il minore, previo preavviso al padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
3) La signora contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 occupandosi interamente delle sue esigenze nei tempi di permanenza del minore presso la stessa.
L'assegno unico verrà percepito interamente dal signor in quanto la Parte_1 signora rinuncia espressamente alla propria quota pari al 50%. CP_1
Pag. 2 di 3 La madre inoltre contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come definite dalle Linee Guida del CNF.
Dal mese di settembre 2027 (mese successivo alla scadenza del finanziamento per acquisto autovettura) la signora corrisponderà al signor CP_1 Parte_1 la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
4) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore;
5) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6495 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/04/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fluminimaggiore, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto degli Parte_1 CP_1
accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con residenza primaria presso il padre nella casa sita in Fluminimaggiore nella via
A.P. Serpi n. 54.
2) La madre potrà vedere il figlio minore liberamente quando vorrà, previo Per_1 preavviso al padre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali ed estive la madre potrà vedere liberamente il minore, previo preavviso al padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
3) La signora contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 occupandosi interamente delle sue esigenze nei tempi di permanenza del minore presso la stessa.
L'assegno unico verrà percepito interamente dal signor in quanto la Parte_1 signora rinuncia espressamente alla propria quota pari al 50%. CP_1
Pag. 2 di 3 La madre inoltre contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come definite dalle Linee Guida del CNF.
Dal mese di settembre 2027 (mese successivo alla scadenza del finanziamento per acquisto autovettura) la signora corrisponderà al signor CP_1 Parte_1 la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
4) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore;
5) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3