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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 890/2017 , avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da:
– elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Parte_1 C.F._1 via E. Paparo 14, presso e nello studio dell'Avv. Raimondo Scuteri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
Contro : L' Ing. , in proprio e nella sua Controparte_1
qualità di legale rappresentante della società “ , rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Marco Messina ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al Viale Affaccio – -, giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTO –
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto del 25 maggio 2017, notificato il 29 maggio 2017 all' Ing.
[...]
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 della società “ , la signora chiedeva accertarsi e Controparte_2 Parte_1 dichiararsi la presenza di gravi difetti nella porzione immobiliare - costituita dalla metà di una villetta bifamiliare sita in Ionadi frazione Vena sulla via Statale 18 snc, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Ionadi, foglio di mappa n. 1, particella
1639 sub 1, piani S1- T1, Categoria A/2, Classe 02, Consistenza 7,5 vani, superfice catastale totale mq. 170, rendita euro 426,08 -, nonché accertarsi e dichiararsi che le infiltrazioni d'acqua sussistenti nel piano alto non sono stati eliminati a seguito dell'intervento effettuato dall'ing. ; per l'effetto, accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità ex art. 1669 c.c. dei convenuti, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in euro 24.816,00 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo.
1.2. - Con comparsa del 20 settembre 2017 si costituiva in giudizio l'ing.
[...]
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 società “ , il quale, contestando la pretesa attorea, chiedeva accertarsi Controparte_2
e dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per violazione della legge
162/2014 ed in via gradata, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell' azione ex art. 1669 c.c. ; nel merito, chiedeva rigettarsi le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
1.3. – La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale deferito alla signora e prova per testi (teste escusso Parte_1 Testimone_1 all'udienza del 20 aprile 2021), e Consulenza tecnica d'ufficio espletata dall' Arch.
, che depositava perizia definitiva in data 7 febbraio 2022, Persona_1 ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, dopo una serie di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. - In via preliminare deve respingersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti in relazione al mancato esperimento della negoziazione assistita poiché
l'art. 3 titolato “Improcedibilità” comma 1 ultima parte del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 statuisce che “ Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
2.1. - Pertanto, per espressa previsione legislativa, la negoziazione assistita non è obbligatoria nell'ipotesi in cui il vincolo contrattuale sorga, come nel caso di specie, tra un consumatore - persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come definito dall'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 206/2005 - ed un professionista - persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale come definito dall'art. 3 comma 1 lettera c) del medesimo decreto legislativo -.
2.2. - La signora avrebbe potuto facoltativamente inoltrare l'invito alla Parte_1 negoziazione assistita ai convenuti, ma, non essendovi obbligata, il suo mancato esperimento non ha comportato alcuna conseguenza sulla domanda proposta.
3. - Deve parimenti respingersi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di decadenza e/o prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c. “Rovina e difetti di cose immobili”, ed anche nell'ipotesi in cui si voglia considerare applicabile al caso di specie l'art. 1667 c.c. titolato “Difformità e vizi dell'opera” che prevede che il committente debba denunciare, a pena di decadenza, all'appaltatore le difformità ed i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, in entrambi i casi la denuncia dei vizi è stata fatta nel rispetto dei termini decadenziali previsti, poiché l'attrice asserisce di aver avuto contezza dell'esistenza dell'umidità presente nella cantina/sottoscala dell'immobile oggetto di causa nel giugno 2016 , e di aver notiziato i convenuti con raccomandata A/R del 18 giugno 2016.
3.1. - La circostanza che la comunicazione sia stata effettuata solo nei confronti del legale rappresentante della società “ e non anche della stessa società, Controparte_2
è irrilevante ai fini dell' effettiva conoscibilità del contenuto della missiva notificata in un luogo diverso dalla sede ufficiale della società, poiché la notifica al legale rappresentante è ritenuta equivalente ed alternativa a quella eseguita presso la sede della società (Cass. Civ.n. 41903/2021)
4. – Nel merito, deve respingersi l' eccezione di inadempimento dell'attrice per violazione dell'art. 5 del contratto di appalto intercorso tra le parti, laddove la signora aveva omesso di nominare, pur avendone assunto l'impegno, in fase di Parte_1 esecuzione dell'opera, un tecnico di fiducia che affiancasse i signori ed , CP_1 Pt_2 attestando la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato.
4.1. - Tuttavia, il limite all'accettazione incondizionata di tutte le opere realizzate, in mancanza della nomina di un proprio tecnico di fiducia, è rappresentato dalla conformità delle opere alle norme in materia edilizia, e che non vi siano contestazioni
: elementi entrambi ricorrenti nel caso di specie, poiché il Perito incaricato ha riscontrato la non conformità delle opere alle norme in materia edilizia, ed in particolare ha evidenziato che il piano di posa della pavimentazione dei locali interrati
è privo di uno strato di inerte drenante c.d. “vespaio”, per cui lo strato di cemento armato risulta a diretto contatto con il terreno, e peraltro, non risulta esserci uno strato impermeabilizzante tra la pavimentazione finale e la platea di cemento armato, come imporrebbe la buona tecnica costruttiva. (Perizia, pagina 26)
5. – Sempre nel merito, dovendosi prendere in considerazione la sola presenza di umidità nel vano sottoscala, e non anche le infiltrazioni di acqua meteorica in camera da letto, poiché tali problematiche erano già state affrontate e risolte (Perizia Arch.
, pagina 6), è alla perizia tecnica redatta che occorre fare Persona_1 riferimento per individuare la presenza dei vizi lamentati dall'attrice, la causa degli stessi, nonchè gli interventi necessari per rimuoverli.
5.1. - L'Arch. , dopo aver effettuato una dettagliata ed accurata descrizione Per_1 dei luoghi oggetto di causa, individuando le opere realizzate dall' appaltatore, come richiesto dal giudice che ha ammesso la Consulenza tecnica, ha accertato l'esistenza di taluni vizi, elencando e quantificando anche i lavori da eseguire, al fine di rimuovere gli stessi.
5.2. - In particolare, il Perito ha evidenziato, anche a mezzo di rappresentazione fotografica, la presenza, nella parte inferiore dei muri perimetrali dei locali cantina – deposito, che si trovano al piano seminterrato, evidenti segni di umidità di risalita provenienti dal piano di posa delle fondazioni (Perizia pagina 17) che provocano lo scrostamento dell'intonaco, l'esfoliazione della pittura nella parte bassa delle pareti perimetrali e la fuoriuscita di umido dalle fughe del pavimento, come accertato visivamente dal Consulente incaricato dal Tribunale. (Perizia, pagina 25) .
5.3. - Escludendo che i danni lamentati dall'attrice fossero imputabili all'assorbimento di acqua dal terreno dalle pareti di elevazione a diretto contatto con il terrapieno, ha concluso che la mancanza del “vespaio” sotto la platea di cemento armato, a diretto contatto con il terreno, nonché la mancanza dello strato impermeabilizzante tra il piano di calpestio e la platea di cemento armato, fosse la causa delle infiltrazioni d'acqua ascendente dal suolo per capillarità, o da acque meteoriche o di dilavamento dal terreno (Perizia, pagina 27).
5.4. - Il Consulente tecnico ha poi individuato due possibili soluzioni per isolare i piani di posa delle fondazioni e del piano di calpestio ed ha quantificato, a seconda della soluzione tecnica che si intende adottare per eliminare le cause delle infiltrazioni, i costi da sostenere nella misura di euro 16.571,74 più iva, se si opta per la prima soluzione tecnica prospettata, ovvero di euro 17.103,96 oltre iva, se si opta per la seconda soluzione tecnica prospettata. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ed in applicazione dei parametri forensi ex D.M. 55/2014 e ss, nel loro valore medio, tenendo in considerazione il valore della causa e lo scaglione considerato, le stesse devono liquidarsi come in dispositivo, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa avvocati.
12. – Le spese di C.T.U. devono invece porsi a carico di tutte le parti in causa, in solido, essendo, il perito, un ausiliario del giudice, e, quindi, un soggetto la cui funzione è volta al superiore interesse della giustizia (Cass. Civ., ordinanza 20 ottobre 2021 n.
29127)
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia,in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla signora nei confronti dell'Ing. Parte_1 Controparte_1
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società “
[...] [...]
, ogni contraria domanda , eccezione e deduzione disattesa, cosi' CP_2 provvede:
1) dichiara che l'Ing. e la società “ Controparte_1 Controparte_2
sono responsabili in solido per i danni riscontrati sull'immobile di proprietà dell'attrice, per quanto sopra motivato;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore della signora
, dell'importo di euro 16.571,74 oltre iva ovvero di euro Parte_1
17.103,96 oltre iva , in base alla soluzione tecnica prospettata dal CTU e che l'attrice vorrà adottare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna I convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 264,00 per spese non imponibili ed euro 5.838,55 per onorari, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa avvocati;
4) Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in solido.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 2 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
( dott.ssa Loredana Surace)