Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste- SC, Parte_1
Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], C.F._1
Avenida Brasil, 778, appartamento 101, a São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-
000;
, cittadino brasiliano, nato il [...] Controparte_1
a São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CPR n. C.F._2
[...
, residente in [...], Avenida Brasil, 778, appartamento 102, São Lourenço do Oeste-SP,
CAP
89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...]ço Parte_2
do Oeste-SC, Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in C.F._3
Brasile, Avenida Brasil, 778, appartamento 102, São Lourenço do Oeste-SP, CAP 89.990-000 con i suoi genitori in atti qualificato) e Controparte_1
cittadina LI , nata il [...] a [...] - SC, munita Controparte_2
del codice fiscale brasiliano CP n. , entrambi rappresentanti ed esercenti la C.F._4
loro responsabilità genitoriale sulla minore ivi descritta
, cittadina LI, nata il [...] a [...]-SC, Persona_1
Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], C.F._5
Avenida Brasil, 778, appartamento 101, a São Lourenço-SC, Brasile, CAP 89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...] Controparte_3
Lourenço do Oeste-SC, Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , C.F._6
Brasile, CAP 89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...]-PR, brasile, Controparte_4
munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], rua Nereu C.F._7
Ramos, 570, appartamento 402, São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-000 con i suoi genitori: (in atti qualificata) e , Controparte_3 Parte_3
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste-SPP, munito del codice fiscale brasiliano CP , entrambi rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità C.F._8
genitoriale sulla minore ivi descritta;
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...]ço do Oeste- SC, Controparte_5
munito del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], rua Nereu C.F._9
Ramos, 570, appartamento 402, São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-000 con i suoi genitori: (in atti qualificata) e , Controparte_3 Parte_3
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste-SPP, munito del codice fiscale brasiliano CP , entrambi rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità C.F._8
genitoriale sul minore ivi descritta;
rappresentati e difesi dall'abg. , come in atti;
CP_6 Parte_4
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_7
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge. RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato ad [...] il [...] Persona_2
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_2
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_7
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Arsiè all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di nascita e battesimo doc.1); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al
Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato in data 22.10.1876 a
Cismon del Grappa (VI) con (cfr. doc.02), è da presumere che non si sia Parte_5 avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “ In data
22.10.1876 a Cismon del Grappa (VI), il Sig. sposava la Sig.ra Persona_2 Parte_5
(doc.02). In data 15.01.1880 a Caxias do Sul-RS, Brasile, nasceva loro figlio
[...]
(doc.03). Persona_3
Il Sig. conosceva la Sig.ra e in data 30.11.1901 Persona_4 Persona_5
si unirono in matrimonio (doc.04). Da questa unione nasceva loro figlia Persona_6
il 29.07.1902 (doc.05).
La Sig.ra sposava il Sig. il 19.06.1941 Persona_6 Persona_7
(doc.6). In data 16.08.1952 nasceva loro figlio (doc. 07). Parte_1
In data 20.03.1976 i ricorrenti e la Sig.ra Parte_1 Persona_1
(doc.08) si unirono in matrimonio (doc.09). Da questa unione nascevano i ricorrenti:
a) (doc.10), sposata il 11.11.2013 con doc.11) e madre dei ricorrenti CP_3 Parte_3
(doc.12) e (doc.13). Controparte_4 Controparte_5
b) (doc. 14), sposato il 06.05.2017 con Controparte_1 Controparte_2
(doc.15) e padre della ricorrente (doc.16)
[...] Persona_8
Il sig. moriva in Brasile il 17.07.1936 a Sartorio, Municipio di Nova Persona_2
Petropolis nello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile, senza aver mai rinunciato volontariamente lacittadinanza italiana o naturalizzato cittadino brasiliano, luogo ove è vissuto fino alla data di sua morte (doc. 17/18). I suoi discendenti Persona_9 hanno ugualmente vissuto in Brasile fino alla data di loro morte,
[...] Persona_6
non rinunciando volontariamente la cittadinanza italiana iure sanguinis o si naturalizzando cittadino altrove (doc. 19/20).
Gli odierni ricorrenti, pertanto, intendono avvicinare tale legame famigliare e riconoscere formalmente la loro cittadinanza italiana iure sanguinis Poiché loro sono residenti in [...], la loro domanda avrebbe dovuto essere presentata nel Consolato italiano competente del luogo di loro residenza, ossia: Curitiba”. La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,3,5,7,8,10,12,14,16).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Per_6
la quale ha contratto matrimonio con in data
[...] Persona_7
19.06.1941 (cfr doc.6)
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26820/2024 , promossa da
, cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste- SC, Parte_1
Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], C.F._1
Avenida Brasil, 778, appartamento 101, a São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-
000;
, cittadino brasiliano, nato il [...] Controparte_1
a São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CPR n. C.F._2
[...
, residente in [...], Avenida Brasil, 778, appartamento 102, São Lourenço do Oeste-SP,
CAP
89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...]ço Parte_2
do Oeste-SC, Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in C.F._3
Brasile, Avenida Brasil, 778, appartamento 102, São Lourenço do Oeste-SP, CAP 89.990-000 con i suoi genitori in atti qualificato) e Controparte_1
cittadina LI , nata il [...] a [...] - SC, munita Controparte_2
del codice fiscale brasiliano CP n. , entrambi rappresentanti ed esercenti la C.F._4
loro responsabilità genitoriale sulla minore ivi descritta
, cittadina LI, nata il [...] a [...]-SC, Persona_1
Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], C.F._5
Avenida Brasil, 778, appartamento 101, a São Lourenço-SC, Brasile, CAP 89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...] Controparte_3
Lourenço do Oeste-SC, Brasile, munita del codice fiscale brasiliano CP n. , C.F._6
residente in [...], rua Nereu Ramos, 570, appartamento 402, São Lourenço do Oeste-SC,
Brasile, CAP 89.990-000;
, cittadina LI, nata il [...] a [...]-PR, brasile, Controparte_4 munita del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], rua Nereu C.F._7
Ramos, 570, appartamento 402, São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-000 con i suoi genitori: (in atti qualificata) e , Controparte_3 Parte_3
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste-SPP, munito del codice fiscale brasiliano CP , entrambi rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità C.F._8
genitoriale sulla minore ivi descritta;
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...]ço do Oeste- SC, Controparte_5
munito del codice fiscale brasiliano CP n. , residente in [...], rua Nereu C.F._9
Ramos, 570, appartamento 402, São Lourenço do Oeste-SC, Brasile, CAP 89.990-000 con i suoi genitori: (in atti qualificata) e , Controparte_3 Parte_3
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...]ço do Oeste-SPP, munito del codice fiscale brasiliano CP , entrambi rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità C.F._8
genitoriale sul minore ivi descritta, contro il , con l'intervento Controparte_7
del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo