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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23451 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- ( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Sanctis, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il 28 CP_1 C.F._2 maggio 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro de Sanctis, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da memoria congiunta contenente l'accordo depositata in data 21.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale delle parti addebitandola al marito, alle condizioni precisate nel ricorso, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Roma in data 07/09/1985 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1985, atto n. 00871 parte 2 serie A04), erano nati i figli e . Per_1 Per_2
All'udienza del 19.03.2025 compariva parte ricorrente con il proprio legale e il sig. personalmente, i quali rappresentavano di voler formalizzare un accordo a CP_1 definizione della controversia.
A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo di massima raggiunto dalle parti, rinviava la causa all'udienza al 09.04.2025.
In data 21.03.2025 le parti depositavano memorie congiunte, chiedendo fossero omologate le seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
1
3. Il signor a titolo restitutorio e risarcitorio, a tacitazione di ogni di CP_1 qualsivoglia pretesa, si obbliga a trasferire alla signora Parte_1 entro 30 giorni dall'omologa della separazione, l'intero della piena proprietà dell'appartamento di Cappadocia (AQ), sito in località Camporotondo, censito in catasto fabbricati con il foglio 23, particella 90, subalterno 22, categorica catastale A/2, rendita € 361,52, con annessa cantina e garage, censiti in catasto rispettivamente con i subalterni 3 e 6, ed un garage censito con la particella 1544 ed il subalterno n. 6, e l'intero della nuda proprietà dell'appartamento di Pomezia
(RM), Lungomare delle Sirene n. 41/A, un appartamento di 3 vani, censito in catasto fabbricati con il foglio 25, particella 728, subalterno 15.
4. Con il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti la richiesta di restituzione e di risarcimento danni avanzate dalla signora come Parte_1 ogni controversia esistente tra i signori e Parte_1 CP_1 dovranno intendersi definite, rinunciate e comunque transatte.
5. Le parti concordano di compensare tra loro le spese di lite”.
All'udienza fissata il GD, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni rassegnate, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con memoria congiunta in data 21.03.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
( nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( ), nato a [...] il [...], che C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data 07/09/1985;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1985, atto n. 00871 parte 2 serie A04);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con memorie congiunte in data 21.03.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.04.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23451 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- ( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro de Sanctis, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il 28 CP_1 C.F._2 maggio 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro de Sanctis, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da memoria congiunta contenente l'accordo depositata in data 21.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale delle parti addebitandola al marito, alle condizioni precisate nel ricorso, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Roma in data 07/09/1985 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1985, atto n. 00871 parte 2 serie A04), erano nati i figli e . Per_1 Per_2
All'udienza del 19.03.2025 compariva parte ricorrente con il proprio legale e il sig. personalmente, i quali rappresentavano di voler formalizzare un accordo a CP_1 definizione della controversia.
A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo di massima raggiunto dalle parti, rinviava la causa all'udienza al 09.04.2025.
In data 21.03.2025 le parti depositavano memorie congiunte, chiedendo fossero omologate le seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
1
3. Il signor a titolo restitutorio e risarcitorio, a tacitazione di ogni di CP_1 qualsivoglia pretesa, si obbliga a trasferire alla signora Parte_1 entro 30 giorni dall'omologa della separazione, l'intero della piena proprietà dell'appartamento di Cappadocia (AQ), sito in località Camporotondo, censito in catasto fabbricati con il foglio 23, particella 90, subalterno 22, categorica catastale A/2, rendita € 361,52, con annessa cantina e garage, censiti in catasto rispettivamente con i subalterni 3 e 6, ed un garage censito con la particella 1544 ed il subalterno n. 6, e l'intero della nuda proprietà dell'appartamento di Pomezia
(RM), Lungomare delle Sirene n. 41/A, un appartamento di 3 vani, censito in catasto fabbricati con il foglio 25, particella 728, subalterno 15.
4. Con il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti la richiesta di restituzione e di risarcimento danni avanzate dalla signora come Parte_1 ogni controversia esistente tra i signori e Parte_1 CP_1 dovranno intendersi definite, rinunciate e comunque transatte.
5. Le parti concordano di compensare tra loro le spese di lite”.
All'udienza fissata il GD, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni rassegnate, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con memoria congiunta in data 21.03.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
( nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( ), nato a [...] il [...], che C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data 07/09/1985;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1985, atto n. 00871 parte 2 serie A04);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato con memorie congiunte in data 21.03.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.04.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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