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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 423/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv.ti CORBO NICOLA e DI GIROLAMO Parte_1
ORIANA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv. DI GIANDOMENICO Controparte_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 433/2024 del 19/09/2024, emessa dal
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/10/2024 la ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 19/09/2024, depositata in pari data e notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , proprio dipendente Controparte_1 con mansioni di capo treno/capo servizi treno (Liv. Prof. / Pos. Retr. B1 Tecnici Specializzati) in data 19/05/2023, era stato accertato il diritto del lavoratore a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva delle indennità di utilizzazione professionale per condotta, riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto- assenze, formazione, lavoro, e dell'indennità per completamento fine corsa, previste dal
CCNL Mobilità-Area Attività Ferroviarie e dal CCN Aziendale 16/04/2003, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto quanto già percepito in misura fissa per l'indennità di utilizzazione professionale, e, per l'effetto, era stata condannata a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate dal 01/08/2007 fino al 31/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 18.391,18, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: il carattere fondamentale ed inderogabile del diritto alle ferie ex art. 36 Cost. ed ex art. 7 direttiva n. 2003/88/CE comporta, in base alla giurisprudenza della CGUE, avente valore vincolante per il giudice nazionale, che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da assicurare una situazione sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, poiché una diminuzione della retribuzione, idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; pertanto, a fronte della rivendicazione di voci retributive non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
in tali casi, dette voci devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali;
l'indennità di utilizzazione professionale (comprensiva delle precedenti indennità di utilizzazione/condotta/riserva, disponibilità e traghetto) in tutte le sue varie componenti variabili, l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità per scorta vetture eccedenti e l'indennità per completamento/fine corsa, previste dall'art. 77 dei CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie del 20/7/2012 e del 16/12/2016, dagli artt. 22.2.13, 34.8.3 e 34.8.4 del CCNL del
16/04/2003 e dall'art. 31 del CCNL del 2012 e dal CC aziendale del 2016, sono dirette a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, ovvero funzionalmente collegate con le mansioni di guida e conduzione del veicolo, tipiche dei lavoratori con mansioni di macchinista, sicché sono da includere integralmente –anche nella parte variabile- nella retribuzione feriale, poiché l'erogazione di esse in misura ridotta nel periodo feriale, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie;
l'ammontare delle indennità spettanti nel periodo feriale va calcolata in base al valore medio delle componenti variabili, con applicazione di un divisore determinato dalle giornate di effettiva presenza al lavoro, prendendo a riferimento la somma dei giorni di servizio effettivo risultanti dai fogli paga, in cui le diverse voci variabili maturano, ottenendo così la retribuzione media giornaliera calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a titolo delle indennità nei dodici mesi precedenti, e moltiplicando la somma così ottenuta per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dal lavoratore;
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro è infondata, avendo il lavoratore circoscritto la sua domanda con riguardo alle competenze per le indennità maturate dal
01/08/2007 fino al 31/12/2022, non essendo maturata la prescrizione alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.07.2012) ed essendo la prescrizione sospesa da tale momento fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., 10 d.lgs. n. 66/2003, 7 Dir. 2003/88/CE, 31.5 e 31.6 dei CC aziendali del 2012 e del 2016, 77.2.4. CCNL Mobilità-Area Attività Ferroviarie del 2012 e del
2016, 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., 2 l. n. 130/2008, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
1. la CGUE, pronunciandosi sulle questioni in tema di retribuzione feriale, non ha mai affermato l'esistenza di una nozione europea di retribuzione, ma ha ritenuto che l'effettività del diritto alle ferie non fosse garantita nel caso in cui le varie previsioni normative o di autonomia collettiva presenti nei singoli stati membri non assicurasse la non dissuasività del trattamento retributivo feriale, sicché non vi è un dovere assoluto di coincidenza fra retribuzione feriale e non, ma il carattere dissuasivo di un determinato trattamento va affermato caso per caso;
pertanto, nell'ordinamento italiano, la congruità del trattamento retributivo feriale va valutata in applicazione di principi di cui all'art. 36 Cost., che riguarda anche i criteri contrattuali di determinazione della retribuzione feriale;
2. le differenze retributive richieste dall'appellato erano esigue rispetto all'entità della retribuzione mensile o annuale percepita, sicché le previsioni del CCNL e dei CC aziendali in tema di retribuzione feriale non potevano ritenersi dissuasive della fruizione delle ferie, tanto che l'appellato aveva sempre goduto di ferie;
3. la mancata corresponsione dell'indennità di utilizzazione durante il periodo feriale non ha effettiva portata disincentivante della fruizione delle ferie, trattandosi di indennità articolata in una parte fissa, spettante anche per i giorni di ferie, riserva, disponibilità non attiva, traghettamento, assenze retribuite, ed in una variabile, spettante per i giorni di effettivo lavoro in relazione alla durata del lavoro, alla tipologia del servizio, al modulo di equipaggio ed ai chilometri percorsi, e poi assorbita dal 2012, quanto alla parte fissa, nel nuovo salario di produttività e nell'indennità di utilizzazione giornaliera, corrisposta anche nelle giornate di ferie ed attribuito in funzione della figura professionale, del livello e del parametro/posizione retributiva;
pertanto, la parte variabile dell'indennità non remunera lo status professionale di macchinisti, ma determinate caratteristiche dei singoli servizi prestati, mentre detto status è remunerato dalla parte fissa, ed il CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie già contiene in sé un meccanismo volto a salvaguardare, mediante la corresponsione della media delle competenze, il salario giornaliero dei lavoratori;
4. l'indennità per assenza dalla residenza è stato introdotto con il CCNL del 1990 quale adattamento, a beneficio del personale mobile, dell'istituto dell'indennità di trasferta, spetta a condizione che il servizio assegnato in quel dato giorno al lavoratore comporti complessivamente un'assenza di durata non inferiore a 3 ore, ed è soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta, sicché ha carattere occasionale e contingente e natura indennitaria, e non remunera uno status del lavoratore;
5. in ogni caso, l'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE era inapplicabile ai rapporti di lavoro già costituiti, come quello dell'appellato, essendo essa appellante in buona fede ed essendovi rischio di gravi inconvenienti, considerate le gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della norma ritenuta validamente vigente ed essendovi oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'UE, e l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia al riguardo;
6. il periodo annuale di ferie retribuite è pari, in base al d.lgs. n. 66/2003, a 4 settimane, senza specificazione del numero di giorni corrispondenti, sicché la settimana deve necessariamente essere intesa come di calendario, e pertanto le differenze retributive eventualmente dovute vanno riferite al numero di giorni di lavoro effettivo, pari a 20 essendo l'orario di lavoro dell'appellato articolato su 5 giorni la settimana, e quindi il totale delle indennità percepite in presenza deve essere diviso per 26, giorni sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile;
le differenze retributive eventualmente spettanti all'appellato vanno pertanto quantificate nella somma di €. 3.359,38, minore di quanto riconosciuto nella sentenza impugnata;
7. a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi non può essere considerata recessiva, essendo tuttora prevista per i licenziamenti nulli o per quelli irrogati con motivazione inesistente o incongrua, o per fatti punibili con sanzioni disciplinari conservative;
in subordine, gli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c. dovevano ritenersi incostituzionali per violazione degli artt. 3, 4 e 36 Cost, per disparità di trattamento dei crediti di lavoro non già estinti alla data di entrata in vigore della l.
n. 92/2012, per i quali la prescrizione decorrerebbe dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, rispetto a quelli già estinti a tale data, o agli altri crediti, o a quelli relativi ai rapporti di pubblico impiego, per i quali la prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e rispetto ai crediti relativi ai rapporti soggetti al d.lgs. n.
23/2015, non soggetti ad alcun regime di stabilità, e che quindi dovrebbero avere una diversa regolamentazione del decorso della prescrizione, e sulle questioni di costituzionalità dedotte l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia;
8. l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia sulle dedotte questioni di costituzionalità dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 2 l. n. 130/2008 (che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C-155/10) per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., per violazione dei principi della certezza del diritto e della libertà sindacale, avendo essa appellante sempre fatto affidamento sulle disposizioni della contrattazione collettiva per determinare la struttura delle retribuzioni feriali, e non essendo consentito al legislatore ordinario di cancellare o contraddire ad arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti contrattuali di esse, sicché si tratta di disposizioni che intervengono irragionevolmente in senso peggiorativo su rapporti di durata quali quelli di lavoro dei dipendenti interessati, nonostante le posizioni giuridiche delle parti avessero dato luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio e risultassero adeguatamente consolidate, sia per essersi protratte per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorte in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, con conseguente sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, il rigetto delle domande proposte dall'appellato in primo grado, o, in subordine, la rideterminazione delle differenze retributive spettanti all'appellato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_2 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 23/10/2025 nessuna delle parti è comparsa, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c..
L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente ai procuratori delle parti in data
24/10/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
Motivi della decisione
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello, per effetto della mancata comparizione delle parti alle due udienze successive, del
23/10/2025 ed odierna, essendo stata l'ordinanza di fissazione dell'odierna udienza regolarmente comunicata alle parti costituite.
Ex artt. 310 c.p.c. le spese di lite del grado vanno compensate.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 433/2024 in data 19/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv.ti CORBO NICOLA e DI GIROLAMO Parte_1
ORIANA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv. DI GIANDOMENICO Controparte_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 433/2024 del 19/09/2024, emessa dal
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/10/2024 la ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 19/09/2024, depositata in pari data e notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , proprio dipendente Controparte_1 con mansioni di capo treno/capo servizi treno (Liv. Prof. / Pos. Retr. B1 Tecnici Specializzati) in data 19/05/2023, era stato accertato il diritto del lavoratore a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva delle indennità di utilizzazione professionale per condotta, riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto- assenze, formazione, lavoro, e dell'indennità per completamento fine corsa, previste dal
CCNL Mobilità-Area Attività Ferroviarie e dal CCN Aziendale 16/04/2003, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto quanto già percepito in misura fissa per l'indennità di utilizzazione professionale, e, per l'effetto, era stata condannata a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate dal 01/08/2007 fino al 31/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 18.391,18, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: il carattere fondamentale ed inderogabile del diritto alle ferie ex art. 36 Cost. ed ex art. 7 direttiva n. 2003/88/CE comporta, in base alla giurisprudenza della CGUE, avente valore vincolante per il giudice nazionale, che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da assicurare una situazione sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, poiché una diminuzione della retribuzione, idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; pertanto, a fronte della rivendicazione di voci retributive non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
in tali casi, dette voci devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali;
l'indennità di utilizzazione professionale (comprensiva delle precedenti indennità di utilizzazione/condotta/riserva, disponibilità e traghetto) in tutte le sue varie componenti variabili, l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità per scorta vetture eccedenti e l'indennità per completamento/fine corsa, previste dall'art. 77 dei CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie del 20/7/2012 e del 16/12/2016, dagli artt. 22.2.13, 34.8.3 e 34.8.4 del CCNL del
16/04/2003 e dall'art. 31 del CCNL del 2012 e dal CC aziendale del 2016, sono dirette a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, ovvero funzionalmente collegate con le mansioni di guida e conduzione del veicolo, tipiche dei lavoratori con mansioni di macchinista, sicché sono da includere integralmente –anche nella parte variabile- nella retribuzione feriale, poiché l'erogazione di esse in misura ridotta nel periodo feriale, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie;
l'ammontare delle indennità spettanti nel periodo feriale va calcolata in base al valore medio delle componenti variabili, con applicazione di un divisore determinato dalle giornate di effettiva presenza al lavoro, prendendo a riferimento la somma dei giorni di servizio effettivo risultanti dai fogli paga, in cui le diverse voci variabili maturano, ottenendo così la retribuzione media giornaliera calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a titolo delle indennità nei dodici mesi precedenti, e moltiplicando la somma così ottenuta per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dal lavoratore;
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro è infondata, avendo il lavoratore circoscritto la sua domanda con riguardo alle competenze per le indennità maturate dal
01/08/2007 fino al 31/12/2022, non essendo maturata la prescrizione alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.07.2012) ed essendo la prescrizione sospesa da tale momento fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., 10 d.lgs. n. 66/2003, 7 Dir. 2003/88/CE, 31.5 e 31.6 dei CC aziendali del 2012 e del 2016, 77.2.4. CCNL Mobilità-Area Attività Ferroviarie del 2012 e del
2016, 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., 2 l. n. 130/2008, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
1. la CGUE, pronunciandosi sulle questioni in tema di retribuzione feriale, non ha mai affermato l'esistenza di una nozione europea di retribuzione, ma ha ritenuto che l'effettività del diritto alle ferie non fosse garantita nel caso in cui le varie previsioni normative o di autonomia collettiva presenti nei singoli stati membri non assicurasse la non dissuasività del trattamento retributivo feriale, sicché non vi è un dovere assoluto di coincidenza fra retribuzione feriale e non, ma il carattere dissuasivo di un determinato trattamento va affermato caso per caso;
pertanto, nell'ordinamento italiano, la congruità del trattamento retributivo feriale va valutata in applicazione di principi di cui all'art. 36 Cost., che riguarda anche i criteri contrattuali di determinazione della retribuzione feriale;
2. le differenze retributive richieste dall'appellato erano esigue rispetto all'entità della retribuzione mensile o annuale percepita, sicché le previsioni del CCNL e dei CC aziendali in tema di retribuzione feriale non potevano ritenersi dissuasive della fruizione delle ferie, tanto che l'appellato aveva sempre goduto di ferie;
3. la mancata corresponsione dell'indennità di utilizzazione durante il periodo feriale non ha effettiva portata disincentivante della fruizione delle ferie, trattandosi di indennità articolata in una parte fissa, spettante anche per i giorni di ferie, riserva, disponibilità non attiva, traghettamento, assenze retribuite, ed in una variabile, spettante per i giorni di effettivo lavoro in relazione alla durata del lavoro, alla tipologia del servizio, al modulo di equipaggio ed ai chilometri percorsi, e poi assorbita dal 2012, quanto alla parte fissa, nel nuovo salario di produttività e nell'indennità di utilizzazione giornaliera, corrisposta anche nelle giornate di ferie ed attribuito in funzione della figura professionale, del livello e del parametro/posizione retributiva;
pertanto, la parte variabile dell'indennità non remunera lo status professionale di macchinisti, ma determinate caratteristiche dei singoli servizi prestati, mentre detto status è remunerato dalla parte fissa, ed il CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie già contiene in sé un meccanismo volto a salvaguardare, mediante la corresponsione della media delle competenze, il salario giornaliero dei lavoratori;
4. l'indennità per assenza dalla residenza è stato introdotto con il CCNL del 1990 quale adattamento, a beneficio del personale mobile, dell'istituto dell'indennità di trasferta, spetta a condizione che il servizio assegnato in quel dato giorno al lavoratore comporti complessivamente un'assenza di durata non inferiore a 3 ore, ed è soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta, sicché ha carattere occasionale e contingente e natura indennitaria, e non remunera uno status del lavoratore;
5. in ogni caso, l'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE era inapplicabile ai rapporti di lavoro già costituiti, come quello dell'appellato, essendo essa appellante in buona fede ed essendovi rischio di gravi inconvenienti, considerate le gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della norma ritenuta validamente vigente ed essendovi oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'UE, e l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia al riguardo;
6. il periodo annuale di ferie retribuite è pari, in base al d.lgs. n. 66/2003, a 4 settimane, senza specificazione del numero di giorni corrispondenti, sicché la settimana deve necessariamente essere intesa come di calendario, e pertanto le differenze retributive eventualmente dovute vanno riferite al numero di giorni di lavoro effettivo, pari a 20 essendo l'orario di lavoro dell'appellato articolato su 5 giorni la settimana, e quindi il totale delle indennità percepite in presenza deve essere diviso per 26, giorni sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile;
le differenze retributive eventualmente spettanti all'appellato vanno pertanto quantificate nella somma di €. 3.359,38, minore di quanto riconosciuto nella sentenza impugnata;
7. a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi non può essere considerata recessiva, essendo tuttora prevista per i licenziamenti nulli o per quelli irrogati con motivazione inesistente o incongrua, o per fatti punibili con sanzioni disciplinari conservative;
in subordine, gli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c. dovevano ritenersi incostituzionali per violazione degli artt. 3, 4 e 36 Cost, per disparità di trattamento dei crediti di lavoro non già estinti alla data di entrata in vigore della l.
n. 92/2012, per i quali la prescrizione decorrerebbe dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, rispetto a quelli già estinti a tale data, o agli altri crediti, o a quelli relativi ai rapporti di pubblico impiego, per i quali la prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e rispetto ai crediti relativi ai rapporti soggetti al d.lgs. n.
23/2015, non soggetti ad alcun regime di stabilità, e che quindi dovrebbero avere una diversa regolamentazione del decorso della prescrizione, e sulle questioni di costituzionalità dedotte l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia;
8. l'impugnata sentenza aveva omesso ogni pronuncia sulle dedotte questioni di costituzionalità dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 2 l. n. 130/2008 (che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C-155/10) per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., per violazione dei principi della certezza del diritto e della libertà sindacale, avendo essa appellante sempre fatto affidamento sulle disposizioni della contrattazione collettiva per determinare la struttura delle retribuzioni feriali, e non essendo consentito al legislatore ordinario di cancellare o contraddire ad arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti contrattuali di esse, sicché si tratta di disposizioni che intervengono irragionevolmente in senso peggiorativo su rapporti di durata quali quelli di lavoro dei dipendenti interessati, nonostante le posizioni giuridiche delle parti avessero dato luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio e risultassero adeguatamente consolidate, sia per essersi protratte per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorte in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, con conseguente sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, il rigetto delle domande proposte dall'appellato in primo grado, o, in subordine, la rideterminazione delle differenze retributive spettanti all'appellato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_2 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 23/10/2025 nessuna delle parti è comparsa, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c..
L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente ai procuratori delle parti in data
24/10/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
Motivi della decisione
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello, per effetto della mancata comparizione delle parti alle due udienze successive, del
23/10/2025 ed odierna, essendo stata l'ordinanza di fissazione dell'odierna udienza regolarmente comunicata alle parti costituite.
Ex artt. 310 c.p.c. le spese di lite del grado vanno compensate.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 433/2024 in data 19/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -