Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8004/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8004/2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 07.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione in opposizione, depositato telematicamente in data 23.12.2021, dall'avv.
Pasqualina Daniela Russo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra alla via Volturno n.
77; Ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del
21.12.2021.
-OPPONENTE -
CONTRO
(P. IVA. ) - già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_1
giusta variazione di denominazione sociale a far data dal giorno 7 marzo 2022- in persona
[...]
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione depositata telematicamente in data 13 luglio 2022, dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino unitamente ai quali elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2223/2021 in materia di contratto di somministrazione.
Conclusioni: come da memorie scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 14 gennaio 2025.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2223/2021, ha ingiunto a il pagamento in favore della (d'ora Parte_1 Controparte_2
Cont innanzi per brevità “ ), in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro
14.702,24 oltre interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della somministrazione di gas naturale, così come da fatture allegate agli atti.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione Pt_1
eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza dei necessari
[...]
presupposti. Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi, l'inidoneità delle fatture prodotte in sede monitoria a provare l'esistenza del rapporto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'erronea quantificazione del credito basato su consumi stimati e comunque superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente Controparte_2
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità “ ), controbbattendo a ciascun motivo di opposizione ed CP_1
insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, accertata e dichiarata l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 giugno 2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), ne è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni al 14 gennaio 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. In limine litis, è opportuno evidenziare che l'ingiunzione di pagamento, emessa in danno di con il decreto ingiuntivo opposto, trae origine da una domanda di pagamento di Parte_1
euro 14.702,24 azionata in via monitoria da Controparte_3
Tuttavia, a corredo del ricorso la odierna opposta aveva prodotto le seguenti ventinove fatture:
n. 20010711 emessa il 09/07/2001 per euro 87,28 periodo di riferimento: 17/03/2001 - 10/07/2001 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021 ; n. 20020311 emessa il 13/03/2002 per euro 93,50 periodo di riferimento: 19/01/2002 - 14/03/2002 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20021111 emessa il 13/11/2002 per euro 277,00 periodo di riferimento:
04/07/2002 - 14/11/2002 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20030711 emessa il 16/07/2003 per euro 134,50 periodo di riferimento: 21/03/2003 - 17/07/2003 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20030311 emessa il 19/03/2003 per euro 99,00 periodo di riferimento: 24/01/2003 - 20/03/2003 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al
20/11/2021; n. 20000111 emessa il 18/01/2000 per euro 95,03 periodo di riferimento: 18/11/1999 -
19/01/2000 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20001111 emessa il
16/11/2000 per euro 190,06 periodo di riferimento: 23/09/2000 - 17/11/2000 su consumo annuo gas:
1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20100311 emessa il 19/03/2010 per euro 110,91 periodo di riferimento: 03 febbraio 2010 - 18 marzo 2010 con scadenza al 12/04/2010 - frequenza fatturazione bimestrale;
n. 20100711 emessa il 05/07/2010 per euro 36,48 periodo di riferimento: 26 maggio
2010 - 05 luglio 2010 con scadenza al 27/07/2010; n. 1337224677 emessa il 14⁄11⁄2013 per euro
2.013,13 periodo di riferimento: 24⁄09⁄2010 - 14⁄11⁄2013 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 23/01/2014; n. 1517853124 emessa il 30/04/2015 per euro 3.888,07 periodo di riferimento: 15/11/2013 - 30/04/2015 periodo di conguaglio: 01/07/2001 - 23/09/2010 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 27/07/2015; n. 1521806565 emessa il 05/06/2015 per euro
1.345,37 periodo di riferimento: 21/12/2013 - 05/06/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 25/07/2015; n. 1525988778 emessa il 14/07/2015 per euro 30,82 periodo di riferimento:
06/06/2015 - 14/07/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 05/08/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1533603878 emessa il 29/09/2015 per euro 65,52 periodo di riferimento:
15/07/2015- 29/09/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 21/10/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1540431186 emessa il 19/11/2015 per euro 153,61 periodo di riferimento:
30/09/2015- 19/11/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 11/12/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1546410498 emessa il 29/12/2015 per euro 193,44 periodo di riferimento:
20/11/2015- 29/12/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 30/01/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1611178145 emessa il 23.02.2016 per euro 271,97 periodo di riferimento:
30/12/2015- 23/02/2016 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 16/03/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1618698236 emessa il 03.05.2016 per euro 203,25 periodo di riferimento:
24/02/2016 – 03/05/2016 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 25/05/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1623231894 emessa il 16.06.2016 per euro 33,27 periodo di riferimento: 04/05/2016 – 16/06/2016 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 08/07/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1629264237 emessa il 23.08.2016 per euro 103,70 periodo di riferimento: 17/06/2016 – 23/08/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/09/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1634026027 emessa il 06.10.2016 per euro 90,37 periodo di riferimento: 24/08/2016 – 06/10/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 28/10/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1640363269 emessa il 24.11.2016 per euro 170,25 periodo di riferimento: 07/10/2016 – 24/11/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/12/2016
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1645801963 emessa il 29.12.2016 per euro 165,42 periodo di riferimento: 25/11/2016 – 29/12/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 30/01/2017
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1709423382 il 07.02.2017 per euro 171,76 periodo di riferimento: 30/12/2016 – 07/02/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 28/02/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1715973746 emessa il 30.03.2017 per euro 201,69 periodo di riferimento: 08/02/2017 – 30/03/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 20/04/2017
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1721086110 emessa il 25.05.2017 per euro 108,95 periodo di riferimento: 31/03/2017 – 25/05/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 15/06/2017
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1727216187 emessa il 20.07.2017 per euro 55,21 periodo di riferimento: 26/05/2017 – 20/07/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 10/08/2017
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1732346867 emessa il 14.09.2017 per euro 53,89 periodo di riferimento: 21/07/2017 – 14/09/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 05/10/2017
- frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1923580898 emessa il 28.06.2019 per euro 45,94 periodo di riferimento: 21/12/2013 – 01/11/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/09/2019;
per un totale di euro 10.489,39.
Cont Va, però, osservato che in sede di costituzione nel presente giudizio la n allegato al proprio atto
Cont di costituzione, a prodotto le seguenti ulteriori tre fatture:
n. 20100211 emessa il 02/02/2010 per euro 175,07 periodo di riferimento: 25⁄11⁄2009 – 02⁄02⁄2010 con scadenza al 24⁄02⁄2010 (allegato 6 file 800083290957.pdf); n. 20100511 emessa il 25/05/2010 per euro 80,51 periodo di riferimento: 19⁄03⁄2010 – 25⁄05⁄2010 con scadenza al 16⁄06⁄2010 (allegato
6 file 8000644441474.pdf); n. 1001500868 emessa il 23/09/2010 per euro 195,89 periodo di riferimento: 06⁄07⁄2010 – 23⁄09⁄2010 con scadenza al 30⁄11⁄2010 (allegato 6 file 720002442232.pdf);
Tutte le suindicate trentadue fatture sono state emesse dalla odierna opposta nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura di gas naturale dell'immobile ubicato in Acerra alla via Deledda P.C Orsa
Maggiore snc intrattenuto con in forza del contratto n. 250607334801. Parte_1
2.2 Ciò posto, prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem,
Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Sul punto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della prova della pretesa creditoria,
è possibile produrre nuovo materiale probatorio con efficacia retroattiva. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – come nel caso di specie – è possibile l'integrazione della documentazione, a completamento di quella versata nel procedimento monitorio (le fatture commerciali, nella questione in esame), «dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa» (v. Cass.,
9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175). Tale possibilità discende dal fatto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nel corso del quale il Giudice, oltre ad esaminare l'ingiunzione e la sua corretta instaurazione, deve anche procedere ad una valutazione di tutti gli elementi anche se nuovi rispetto al materiale probatorio prodotto con il ricorso per ingiunzione.
Più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di somministrazione di energia elettrica, il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica
"può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica"
(Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996) e che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass.,
18/10/2023, n. 28984 e n. 25534 del 24/09/2024).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n.
9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
Va, infine, rammentato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. n. 3581 dell'8/02/2024; 35870 del 06/12/2022; n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
2.3. In applicazione di tali principi, valevoli anche in materia di somministrazione di gas naturale, la opposta ha pienamente provato la propria pretesa creditoria, mediante la produzione in atti delle fatture, dell'estratto conto notarile (cfr. all. 3 – fascicolo monitorio) e dell'elenco dei pagamenti effettuati da in esecuzione del contratto di somministrazione n.250607334801 (v. Parte_1
All.4 della produzione di parte opposta) rispetto al quale alcuna contestazione è stata mossa.
Dunque, non essendo stato in alcun modo messo in discussione il corretto funzionamento del contatore, deve, alla luce degli evidenziati elementi probatori, ritenersi presuntivamente corretto l'ammontare dei consumi e della pretesa creditoria nei quantitativi e per le somme riportati dalle Cont fatture versate in atti da
2.4. E tuttavia, è parzialmente fondate l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla opponente.
2.5. Giova premettere, conformandosi alla più recente giurisprudenza di merito (tra le alte: Tribunale di Napoli Nord sentt n. 2071/2024 e n. 4605/2024 ), che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha abbreviato il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua da cinque anni a due anni. In particolare, il termine biennale di prescrizione si applica alle fatture emesse nei confronti di consumatori, professionisti e microimprese, la cui scadenza è successiva alla data del 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore del gas e al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. Per le fatture emesse e scadute prima di tali date, resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528 della legge di bilancio 2018 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), ha definito le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione della specifica normativa.
Come può evincersi dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità ha stabilito che la prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) del diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e del servizio idrico decorre dal termine entro il quale il gestore è tenuto ad emettere il documento di fatturazione, ai sensi della regolazione vigente.
A tal proposito, in materia di frequenza di fatturazione per i clienti del settore gas naturale, dalla tabella 3 dell'allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com – versione modificata e integrata dalle deliberazioni 738/2016/R/com, 555/2017/R/com, 242/2021/R/com, 269/2022/R/gas e
100/2023/R/com – c.d. Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) - si evince che il gestore è tenuto ad emettere il documento di fatturazione per la tipologia di clienti con consumo fino a a 500 Smc/anno con cadenza almeno
Quadrimestrale, con consumo superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno con cadenza Bimestrale e con consumo superiore a 5.000 Smc/anno con cadenza mensile. Con il TIF l'Autorità ha stabilito che ciascuna fattura di periodo deve essere emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura
Sul punto vale la pena rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo, ha trovato riconoscimento anche da parte della Suprema Corte ('Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022)
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette di somministrazione di gas aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2019, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2019 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi di gas ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2019, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura di gas), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
2.6. E' noto, infatti, come la fornitura di gas sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore di gas in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il fornitore sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2019 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. D'altro canto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2019, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il fornitore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2019) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi.
Tuttavia, l'Autorità con la del 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr all'art. 2 co. 3 ha specificato che
“La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura di gas (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto.
Consegue a quanto premesso che, con riferimento all'utenza relativa a il fornitore Parte_1
di gas era tenuto ad emettere delle fatture per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale - atteso che il consumo annuale come si rileva dai documenti prodotti dal ricorrente è stato essere sempre superiore a 500 Smc/anno - sicché deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio di fornitura di gas decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
2.7. Ebbene, l'opponente, in particolare, ha eccepito la prescrizione totale del credito indicato nelle fatture di fornitura di gas naturale.
2.8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerando che parte opposta non ha prodotto alcun valido atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, alla data del 16.11.2021, a cui risale la notifica del predetto primo atto interruttivo, risultavano già prescritti i diritti di credito sottesi alle seguenti 25 fatture:
n. 20100311 emessa il 19/03/2010 per euro 110,91 periodo di riferimento: 03 febbraio 2010 - 18 marzo 2010 con scadenza al 12/04/2010 - frequenza fatturazione bimestrale;
n. 20100711 emessa il
05/07/2010 per euro 36,48 periodo di riferimento: 26 maggio 2010 - 05 luglio 2010 con scadenza al 27/07/2010; n. 1337224677 emessa il 14⁄11⁄2013 per euro 2.013,13 periodo di riferimento:
24⁄09⁄2010 - 14⁄11⁄2013 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 23/01/2014; n. 1517853124 emessa il 30/04/2015 per euro 3.888,07 periodo di riferimento: 15/11/2013 - 30/04/2015 periodo di conguaglio: 01/07/2001 - 23/09/2010 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 27/07/2015;
n. 1521806565 emessa il 05/06/2015 per euro 1.345,37 periodo di riferimento: 21/12/2013 -
05/06/2015 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 25/07/2015; n. 1525988778 emessa il
14/07/2015 per euro 30,82 periodo di riferimento: 06/06/2015 - 14/07/2015 su consumo annuo gas:
941 smc con scadenza al 05/08/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1533603878 emessa il 29/09/2015 per euro 65,52 periodo di riferimento: 15/07/2015- 29/09/2015 su consumo annuo gas:
941 smc con scadenza al 21/10/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1540431186 emessa il 19/11/2015 per euro 153,61 periodo di riferimento: 30/09/2015- 19/11/2015 su consumo annuo gas:
941 smc con scadenza al 11/12/2015 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1546410498 emessa il 29/12/2015 per euro 193,44 periodo di riferimento: 20/11/2015- 29/12/2015 su consumo annuo gas:
941 smc con scadenza al 30/01/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1611178145 emessa il 23.02.2016 per euro 271,97 periodo di riferimento: 30/12/2015- 23/02/2016 su consumo annuo gas:
941 smc con scadenza al 16/03/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1618698236 emessa il 03.05.2016 per euro 203,25 periodo di riferimento: 24/02/2016 – 03/05/2016 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 25/05/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1623231894 emessa il 16.06.2016 per euro 33,27 periodo di riferimento: 04/05/2016 – 16/06/2016 su consumo annuo gas: 941 smc con scadenza al 08/07/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n.
1629264237 emessa il 23.08.2016 per euro 103,70 periodo di riferimento: 17/06/2016 – 23/08/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/09/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1634026027 emessa il 06.10.2016 per euro 90,37 periodo di riferimento: 24/08/2016 – 06/10/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 28/10/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 20100211 emessa il 02/02/2010 per euro 175,07 periodo di riferimento: 25⁄11⁄2009 – 02⁄02⁄2010 con scadenza al 24⁄02⁄2010 (allegato 6 file 800083290957.pdf); n. 20100511 emessa il 25/05/2010 per euro 80,51 periodo di riferimento: 19⁄03⁄2010 – 25⁄05⁄2010 con scadenza al 16⁄06⁄2010 (allegato
6 file 8000644441474.pdf); n. 1001500868 emessa il 23/09/2010 per euro 195,89 periodo di riferimento: 06⁄07⁄2010 – 23⁄09⁄2010 con scadenza al 30⁄11⁄2010 (allegato 6 file 720002442232.pdf);
(aventi tutte scadenza anteriore al 1 gennaio 2019 e che in linea con l'art 2948 c.c. si prescrivono in
5 anni)
e n. 1923580898 emessa il 28.06.2019 per euro 45,94 periodo di riferimento: 21/12/2013 – 01/11/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/09/2019; n. 20010711 emessa il 09/07/2001 per euro 87,28 periodo di riferimento: 17/03/2001 - 10/07/2001 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021 ; n. 20020311 emessa il 13/03/2002 per euro 93,50 periodo di riferimento:
19/01/2002 - 14/03/2002 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20021111 emessa il 13/11/2002 per euro 277,00 periodo di riferimento: 04/07/2002 - 14/11/2002 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20030711 emessa il 16/07/2003 per euro 134,50 periodo di riferimento: 21/03/2003 - 17/07/2003 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20030311 emessa il 19/03/2003 per euro 99,00 periodo di riferimento: 24/01/2003
- 20/03/2003 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20000111 emessa il
18/01/2000 per euro 95,03 periodo di riferimento: 18/11/1999 - 19/01/2000 su consumo annuo gas:
1038 smc con scadenza al 20/11/2021; n. 20001111 emessa il 16/11/2000 per euro 190,06 periodo di riferimento: 23/09/2000 - 17/11/2000 su consumo annuo gas: 1038 smc con scadenza al 20/11/2021
(tutte aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2019 e soggette alla prescrizione biennale di cui alla
Legge di Bilancio (legge n. 205/17) ma per le quali, non essendo stata la fattura emessa tempestivamente , il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione va individuato nella data entro la quale il gestore era tenuto ad emettere il documento di fatturazione ( ovvero – per effetto delle già citate delibere - 463/2016/R/com – versione modificata e integrata dalle deliberazioni
738/2016/R/com, 555/2017/R/com, 242/2021/R/com, 269/2022/R/gas e 100/2023/R/com- dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre atteso che il consumo annuale è sempre stato superiore a 500 Smc)
2.9. Di contro, l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice non può trovare accoglimento relativamente alle restanti 7 fatture:
n. 1640363269 emessa il 24.11.2016 per euro 170,25 periodo di riferimento: 07/10/2016 –
24/11/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 16/12/2016 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1645801963 emessa il 29.12.2016 per euro 165,42 periodo di riferimento: 25/11/2016
– 29/12/2016 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 30/01/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1709423382 il 07.02.2017 per euro 171,76 periodo di riferimento: 30/12/2016 –
07/02/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 28/02/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1715973746 emessa il 30.03.2017 per euro 201,69 periodo di riferimento: 08/02/2017
– 30/03/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 20/04/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1721086110 emessa il 25.05.2017 per euro 108,95 periodo di riferimento: 31/03/2017
– 25/05/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 15/06/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1727216187 emessa il 20.07.2017 per euro 55,21 periodo di riferimento: 26/05/2017 –
20/07/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 10/08/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
n. 1732346867 emessa il 14.09.2017 per euro 53,89 periodo di riferimento: 21/07/2017
– 14/09/2017 su consumo annuo gas: 961 smc con scadenza al 05/10/2017 - frequenza di fatturazione bimestrale;
aventi tutte scadenza anteriore al 1 gennaio 2019 e soggette all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2948 per le quali però la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (quale atto interruttivo della prescrizione) in data 16.11.2021 ha impedito il maturarsi della prescrizione quinquennale.
3. In definitiva, deve essere revocato il decreto ingiuntivo, con condanna di al Parte_1
pagamento in favore dell'opposta la somma di euro 927,17 per le fatture n. 1640363269, n.
1645801963, n. 1709423382, n. 1715973746, n. 1721086110, n. 1727216187 e n. 1732346867 oltre interessi al tasso legale dalle scadenze delle singole fatture fino al soddisfo.
Cont
4. L'accoglimento in minima parte della domanda proposta da integrando una ipotesi di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ed infatti, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. ordinanza 12 dicembre 2019
n. 32723; Cass. n. 18928/2020; n. 2492 del 3 febbraio 2021).
4.1. Restano, invece, a carico della parte opposta le spese della procedura monitoria.
4.2. Si provvede separatamente alla liquidazione delle spese in favore del difensore di parte opponente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2223/2021, emesso da questo Tribunale Parte_1 in data 2.11.2021 e notificato in data 16.11.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie in parte per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei diritti di credito sottesi alle seguenti fatture emessa da nei confronti di n. 20100311 emessa il 19/03/2010 per euro Controparte_2 Parte_1
110,91; n. 20100711 emessa il 05/07/2010 per euro 36,48 ; n. 1337224677 emessa il 14⁄11⁄2013 per euro 2.013,13; n. 1517853124 emessa il 30/04/2015 per euro 3.888,07; n. 1521806565 emessa il
05/06/2015 per euro 1.345,37 ; n. 1525988778 emessa il 14/07/2015 per euro 30,82; n. 1533603878 emessa il 29/09/2015 per euro 65,52; n. 1540431186 emessa il 19/11/2015 per euro 153,61; n.
1546410498 emessa il 29/12/2015 per euro 193,44; n. 1611178145 emessa il 23.02.2016 per euro
271,97; n. 1618698236 emessa il 03.05.2016 per euro 203,25; n. 1623231894 emessa il 16.06.2016 per euro 33,27; n. 1629264237 emessa il 23.08.2016 per euro 103,70; n. 1634026027 emessa il
06.10.2016 per euro 90,37; n. 20100211 emessa il 02/02/2010 per euro 175,07; n. 20100511 emessa il 25/05/2010 per euro 80,51; n. 1001500868 emessa il 23/09/2010 per euro 195,89 ; n. 1923580898 emessa il 28.06.2019 per euro 45,94; n. 20010711 emessa il 09/07/2001 per euro 87,28; n. 20020311 emessa il 13/03/2002 per euro 93,50; n. 20021111 emessa il 13/11/2002 per euro 277,00; n.
20030711 emessa il 16/07/2003 per euro 134,50; n. 20030311 emessa il 19/03/2003 per euro 99,00;
n. 20000111 emessa il 18/01/2000 per euro 95,03; n. 20001111 emessa il 16/11/2000 per euro 190,06 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, della domanda di pagamento formulata in via monitoria da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., condanna a pagare in suo favore la somma euro 927,17 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di opposizione;
4. dichiara irripetibili le spese della fase monitoria;
5. provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese in favore del procuratore costituito della parte opponente ammessa al gratuito patrocinio, Avv. Russo Pasqualina Daniela.
Così deciso in Nola, l'11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo