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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.199 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 03.12.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 17.02.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Canale, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via LO Pellicano n.26/f ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Rocca, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Siracusa alla via Adda n.33 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 03 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.02.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_1
-il 22 aprile 1999 aveva contratto in Catania matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (05.02.2004) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e LO (16.05.2008), ad oggi ancora minorenne;
-con decreto n.121/2018 depositato il 09.03.2018 il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 22.02.2018, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 600,00 CP_1
quale contributo mensile per il mantenimento della prole;
-ella svolgeva attività lavorativa come lavoratrice dipendente part-time preso un ristorante cittadino e che il marito era infermiere professionale presso l'ospedale di
Avola (SR).
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catania e trascritto nel registro degli atti di pagina 2 di 6 matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso del figlio ancora minore con collocazione presso la madre e che fosse disposto un aumento dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 28.02.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adìto in favore del Tribunale di Siracusa, luogo di residenza del convenuto;
nel merito, contestava le deduzioni della ricorrente, chiedendo piuttosto che venisse disposta una riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, a causa delle numerose spese che egli si trovava ad affrontare per l'abitazione dove si era sistemato dopo la separazione.
Alla prima udienza del 14.05.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, veniva sottoposta alla parti una soluzione conciliativa ai fini della trasformazione del procedimento da divorzio giudiziale a divorzio a firma congiunta, che veniva accettata dalla ricorrente ma rifiutata dal resistente;
quindi si procedeva all'audizione del figlio minore;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
03.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile Pt_1
una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 3 di 6 Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.121/2018 depositato il 09.03.2018 con il quale il Tribunale di Siracusa ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al
22.02.2018, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catania il
22.04.1999 tra e il cui atto risulta Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania (CT) al n.74 parte
II serie A anno 1999.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, per ciò che concerne la questione dell'affidamento del figlio minore della coppia, LO, ritiene il Collegio di confermare sul punto le statuizioni contenute nel decreto di omologa del 13.12.2018, e dunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del ragazzo ormai diciassettenne con collocazione presso la madre a Reggio Calabria, prevedendo la facoltà per il padre di incontrarlo ogni qual volta lo desidera, e ciò anche alla luce delle eloquenti dichiarazioni rese in sede di audizione da LO (“faccio presente che quando io vado a trovare i miei nonni che risiedono in Sicilia (nonni paterni e nonno materno) ci vediamo sempre con mio padre;
recentemente, questa estate, siamo stati in Sicilia circa 10 giorni e ci siamo visti due volte con mio padre;
gli altri giorni non ci siamo visti perché a suo dire era sempre impegnato con il lavoro, mattina e pomeriggio;
ADR: per quanto mi riguarda non esiste alcun problema per il mio affidamento perché io quando voglio vedo mio
pagina 4 di 6 padre e mia madre non ha mai frapposto ostacoli a che ci incontrassimo;
in realtà mi madre vorrebbe che mio padre fosse più presente nella mia vita ma questo, purtroppo, non succede”), e stabilendosi, infine, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti separatamente la responsabilità genitoriale.
Per ciò che concerne l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due ragazzi, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (21 anni e 17 anni), di talchè tale contributo va quantificato -prevedendosi congruamente un piccolo aumento rispetto alla misura prevista dal decreto di omologa risalente al lontano 2018 e tenuto conto che il ha formato un nuovo nucleo familiare e che è nato un figlio- nell'importo CP_1
minimo complessiva di € 600,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo
Tribunale.
Va aggiunto che va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, al comportamento processuale assunto dal resistente e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti di , con ricorso depositato il 24.01.2024, ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Catania (CT) il 22.04.1999 tra e il cui Controparte_1 Parte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania (CT) al n.74parte II serie A anno 1999;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia
LO, con prevalente collocazione preso la madre e prevedendo il diritto di visita e di incontri liberi padre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di CP_1 Pt_1
un assegno mensile complessivo pari ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Parte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.199 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 03.12.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 17.02.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Canale, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via LO Pellicano n.26/f ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Rocca, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Siracusa alla via Adda n.33 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza del 03 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.02.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_1
-il 22 aprile 1999 aveva contratto in Catania matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (05.02.2004) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e LO (16.05.2008), ad oggi ancora minorenne;
-con decreto n.121/2018 depositato il 09.03.2018 il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 22.02.2018, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli all'epoca entrambi minori, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 600,00 CP_1
quale contributo mensile per il mantenimento della prole;
-ella svolgeva attività lavorativa come lavoratrice dipendente part-time preso un ristorante cittadino e che il marito era infermiere professionale presso l'ospedale di
Avola (SR).
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catania e trascritto nel registro degli atti di pagina 2 di 6 matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso del figlio ancora minore con collocazione presso la madre e che fosse disposto un aumento dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 28.02.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adìto in favore del Tribunale di Siracusa, luogo di residenza del convenuto;
nel merito, contestava le deduzioni della ricorrente, chiedendo piuttosto che venisse disposta una riduzione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, a causa delle numerose spese che egli si trovava ad affrontare per l'abitazione dove si era sistemato dopo la separazione.
Alla prima udienza del 14.05.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, veniva sottoposta alla parti una soluzione conciliativa ai fini della trasformazione del procedimento da divorzio giudiziale a divorzio a firma congiunta, che veniva accettata dalla ricorrente ma rifiutata dal resistente;
quindi si procedeva all'audizione del figlio minore;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
03.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile Pt_1
una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 3 di 6 Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.121/2018 depositato il 09.03.2018 con il quale il Tribunale di Siracusa ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al
22.02.2018, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catania il
22.04.1999 tra e il cui atto risulta Controparte_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania (CT) al n.74 parte
II serie A anno 1999.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, per ciò che concerne la questione dell'affidamento del figlio minore della coppia, LO, ritiene il Collegio di confermare sul punto le statuizioni contenute nel decreto di omologa del 13.12.2018, e dunque l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del ragazzo ormai diciassettenne con collocazione presso la madre a Reggio Calabria, prevedendo la facoltà per il padre di incontrarlo ogni qual volta lo desidera, e ciò anche alla luce delle eloquenti dichiarazioni rese in sede di audizione da LO (“faccio presente che quando io vado a trovare i miei nonni che risiedono in Sicilia (nonni paterni e nonno materno) ci vediamo sempre con mio padre;
recentemente, questa estate, siamo stati in Sicilia circa 10 giorni e ci siamo visti due volte con mio padre;
gli altri giorni non ci siamo visti perché a suo dire era sempre impegnato con il lavoro, mattina e pomeriggio;
ADR: per quanto mi riguarda non esiste alcun problema per il mio affidamento perché io quando voglio vedo mio
pagina 4 di 6 padre e mia madre non ha mai frapposto ostacoli a che ci incontrassimo;
in realtà mi madre vorrebbe che mio padre fosse più presente nella mia vita ma questo, purtroppo, non succede”), e stabilendosi, infine, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti separatamente la responsabilità genitoriale.
Per ciò che concerne l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei due ragazzi, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età (21 anni e 17 anni), di talchè tale contributo va quantificato -prevedendosi congruamente un piccolo aumento rispetto alla misura prevista dal decreto di omologa risalente al lontano 2018 e tenuto conto che il ha formato un nuovo nucleo familiare e che è nato un figlio- nell'importo CP_1
minimo complessiva di € 600,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo
Tribunale.
Va aggiunto che va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, al comportamento processuale assunto dal resistente e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti di , con ricorso depositato il 24.01.2024, ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Catania (CT) il 22.04.1999 tra e il cui Controparte_1 Parte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania (CT) al n.74parte II serie A anno 1999;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia
LO, con prevalente collocazione preso la madre e prevedendo il diritto di visita e di incontri liberi padre-figlio, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di CP_1 Pt_1
un assegno mensile complessivo pari ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Parte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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