Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4709/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4709/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Ritondale ( , presso il cui studio C.F._2
in RS (CE), via Ettore Corgioni, n. 58, elettivamente domicilia come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Silvia Fontana ( ), presso il cui studio in Viareggio (LU), via CodiceFiscale_4
Leonardo da Vinci, n. 246, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM ha apposto il visto in data 20.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 03.12.2024 e premettevano: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in RS (CE) il 16.10.2000 dalla cui unione nasceva la FI (ad Per_1
RS il 26.01.2001) e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti addicevano, in via consensuale, alla separazione, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento di omologa del
18.05.2007; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 10.01.2025 e precisate il 177.3.25 quanto all'anno di celebrazione del matrimonio, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 20.01.2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, in data 06.07.2023, nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3772/2023 pubblicata il 21.09.2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di RS (Ce) il 16 ottobre 2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al num. 58, Parte I, Anno 2000, del predetto Comune, tra il SI. (nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e la SI.ra (nata a [...] il [...], cod. fisc. CodiceFiscale_5 CP_1 [...]
, ordinando l'annotazione e le ulteriori incombenze. C.F._6
2) Dichiarare le parti economicamente autosufficienti, indipendenti e autonomi in virtù delle rispettive attività lavorative, con loro consequenziale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 3 3) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , quale contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento mensile a favore della FI , la somma di € 150,00, rivalutabile ogni anno Per_1
secondo gli indici I.S.T.A.T.. Detto importo verrà bonificato entro il giorno 5 di ogni mese, sul c.c. n.
[...], acceso presso Poste Italiane s.p.a. ed intestato alla ragazza.
4) Dichiarare che i coniugi non hanno niente a che pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, avendo comunque già definito, anche in via transattiva, ogni altra e diversa questione economica, perfino di natura risarcitoria.
5) Spese legali del presente procedimento integralmente compensate.”
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepisce le predette condizioni, in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RS (CE) il 16.10.2000, da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Napoli (NA) il 6.08.1981, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RS (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto 58, p. I serie A, anno 2000) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in RS in camera di conSIlio il 20.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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