TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 743/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ST LE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Piazza Plana n. 1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AN AN e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Piazza Duomo n. 29;
E con l'intervento del P.M., che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si Per_1 impegnano al rispetto dell'interesse della minore e del rapporto di bigenitorialità;
2) Disporre che la figlia minore sarà collocata abitualmente presso la madre in Per_1
Rivanazzano Terme (PV) Via Pedemonti n. 56, ove ella risiede insieme al genitore;
3) Prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdi sera a cena a domenica sera dopo cena. Nella settimana dove trascorrerà il fine settimana con , il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: il lunedì dalla Per_1 fine della scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o, durante le vacanze, la riporterà a casa. Nella settimana dove non trascorrerà il fine settimana con
, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: il martedì dalla fine della scuola al Per_1
pag. 1 di 3 mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o, durante le vacanze, la riporterà a casa. In ogni settimana il padre potrà tenere con sé per un altro Per_1 pomeriggio-sera compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre e previo accordi con la stessa da prendere quando la Sig.ra avrà notizie del turno della settimana Pt_2 successiva come fatto sino ad ora. Il tutto nel rispetto degli impegni per il nuoto e il catechismo della minore.
La figlia trascorrerà durante le vacanze estive 15 gg anche non continuativi con il Per_1 padre. Inoltre, la minore starà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie
(dal 26/12 al 31/12 e/o dal 01/01al 06/01), e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà con un genitore la Vigilia Per_1 di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 15,00, e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 15.00 sino alla sera di Santo Stefano, e viceversa l'anno successivo.
Per le festività pasquali, trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
4) Disporre che il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 300,00 (trecento), aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , Per_1 mentre per le spese extra- mantenimento il padre verserà la quota del 70% e la madre del 30% in ragione delle differenze dei rispettivi redditi. L'assegno unico per la figlia resterà per intero a favore della madre. Per_1
5) I genitori prestano sin da ora l'assenso al rilascio dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio.
6) Le tempistiche di permanenza di con ciascun genitore potranno essere derogate Per_1 solo di comune accordo e con un preavviso di almeno 24 ore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 28.2.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...]; Per_2 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 743/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ST LE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Piazza Plana n. 1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AN AN e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Piazza Duomo n. 29;
E con l'intervento del P.M., che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si Per_1 impegnano al rispetto dell'interesse della minore e del rapporto di bigenitorialità;
2) Disporre che la figlia minore sarà collocata abitualmente presso la madre in Per_1
Rivanazzano Terme (PV) Via Pedemonti n. 56, ove ella risiede insieme al genitore;
3) Prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdi sera a cena a domenica sera dopo cena. Nella settimana dove trascorrerà il fine settimana con , il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: il lunedì dalla Per_1 fine della scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o, durante le vacanze, la riporterà a casa. Nella settimana dove non trascorrerà il fine settimana con
, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: il martedì dalla fine della scuola al Per_1
pag. 1 di 3 mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o, durante le vacanze, la riporterà a casa. In ogni settimana il padre potrà tenere con sé per un altro Per_1 pomeriggio-sera compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre e previo accordi con la stessa da prendere quando la Sig.ra avrà notizie del turno della settimana Pt_2 successiva come fatto sino ad ora. Il tutto nel rispetto degli impegni per il nuoto e il catechismo della minore.
La figlia trascorrerà durante le vacanze estive 15 gg anche non continuativi con il Per_1 padre. Inoltre, la minore starà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie
(dal 26/12 al 31/12 e/o dal 01/01al 06/01), e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà con un genitore la Vigilia Per_1 di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 15,00, e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 15.00 sino alla sera di Santo Stefano, e viceversa l'anno successivo.
Per le festività pasquali, trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
4) Disporre che il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 300,00 (trecento), aggiornabile annualmente in base alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel corrispondente periodo, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , Per_1 mentre per le spese extra- mantenimento il padre verserà la quota del 70% e la madre del 30% in ragione delle differenze dei rispettivi redditi. L'assegno unico per la figlia resterà per intero a favore della madre. Per_1
5) I genitori prestano sin da ora l'assenso al rilascio dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio.
6) Le tempistiche di permanenza di con ciascun genitore potranno essere derogate Per_1 solo di comune accordo e con un preavviso di almeno 24 ore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 28.2.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...]; Per_2 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3