TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1895/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1895/2019, promosso da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Ponente, n. 23, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via G. C.F._1
Rizzo, n.39, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gioele Sodano e Giorgio Leotti, come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Controparte_1
Piazza F. Meda, n. 4, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Verdi, n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2019 conveniva in giudizio Parte_1 rappresentando che in data 22/4/2016 accendeva mutuo ipotecario con la Controparte_1 banca odierna convenuta e che, nonostante il pagamento delle rate mensili fosse sempre regolare, a seguito della richiesta respinta di nuovo finanziamento per esigenze familiari da parte di Santander Consumer Bank S.p.A., si avvedeva della “iscrizione nella BA dati
EURISC, gestito dalla Centrale Rischi, di un “numero massimo di rate con ritardo: 1”, effettuata dietro segnalazione di , tuttavia non preceduta da apposita Controparte_1 comunicazione, donde l'illegittimità della segnalazione. Ne chiedeva, pertanto, la cancellazione, in uno al risarcimento dei danni patrimoniali, da quantificarsi anche in via equitativa in € 20.000,00, pari al finanziamento allo stesso negato a causa della illegittima segnalazione, e non patrimoniali, nella somma ritenuta di diritto, da calcolarsi anche in via equitativa per lesione del diritto all'immagine ed all'onorabilità; da ultimo, chiedeva la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/1/2020 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La domanda è parzialmente fondata e va, quindi, accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Avuto riguardo, in particolare, alla richiesta di cancellazione della segnalazione oggetto di controversia, si osserva quanto segue.
ha agito in giudizio deducendo l'illegittimità della segnalazione desumibile Parte_1 dalla visura RI allegata e riguardante il ritardo nel pagamento di una rata del finanziamento concesso da stante la mancata preventiva comunicazione da parte Controparte_1 dell'istituto di credito segnalante (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale del 9/9/2025). A fronte di ciò, di contro, il convenuto ha rilevato che “[…] la segnalazione Controparte_1 oggetto di contestazione, contrariamente a quanto paventato da controparte, non abbia avuto ad oggetto una posizione a sofferenza! Tale circostanza emerge in maniera palese dalla corretta lettura della copia della segnalazione stessa allegata con la comparsa di costituzione e risposta (si veda all. 5)” (pag. 5 comparsa conclusionale del 28/7/2025), che
“[…] la circolare della BA d'TA n. 139/1999 (e successive modificazioni) impone
l'obbligo della preventiva comunicazione solamente alle segnalazioni a sofferenza e non già di posizioni meno gravi. La circolare, infatti, prescrive testualmente che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza”” (pag. 6 comparsa conclusionale del 28/7/2025) e che, ancora, “[…] se per la segnalazione nella
Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e Pa non un semplice ritardo di pagamento, così non è per le le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenza con la conseguenza che va esclusa l'applicabilità alla CRIF dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della BA d'TA (si veda Cass. Sent. n. 20896/2019 del 22/08/2018)” (pag. 7 comparsa conclusionale).
Da quanto sopra riportato e segnatamente dalle difese esposte dalle parti si ricava che costituisce fatto non contestato quello per cui la segnalazione alla RI (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice;
cfr. all. 5 fascicolo di parte convenuta) da parte della odierna convenuta è avvenuta senza essere preceduta da alcun preavviso nei confronti di , il cui Parte_1 ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria costituiva l'oggetto della segnalazione. D'altro canto, è agevole constatare come nessuna comunicazione preventiva sia stata documentata dall'odierna convenuta. Se così è, allora, la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e la conseguente richiesta di cancellazione (da indirizzarsi pur sempre alla odierna convenuta) sono senz'altro fondate, dovendosi al riguardo ricordare che, ai sensi dell'art. 125, co. 3 e 5, d.lgs. 385/1993, “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma” (comma 3) e “I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito” (comma 5).
Premesso che non è in contestazione la qualifica di consumatore in capo all'odierna parte attrice rispetto al finanziamento oggetto della segnalazione, non è nella specie in dubbio che il abbia violato la prescrizione di cui al citato art. 125, trattandosi di Controparte_1 informazione senz'altro negativa, come si desume dagli effetti che ne sono scaturiti e precisamente dal diniego della richiesta di accesso ad altro finanziamento da parte di
Santander Consumer Bank s.p.a. (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice).
In coerenza a ciò la domanda è in parte qua fondata e va accolta.
Va, di contro, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da . Parte_1
Esclusa l'ammissibilità di un danno in re ipsa e, inoltre, la richiesta liquidazione del danno in via equitativa (che postula in ogni caso la prova del pregiudizio del quale è difficile la quantificazione), l'infondatezza della pretesa azionata discende dalla generica attività assertiva allo scopo espletata e, in ogni caso, dall'irrilevanza della prova testimoniale formulata, rigettata con ordinanza del 26/5/2023. Sotto il primo profilo, in particolare, occorre evidenziare che parte attrice si è limitata a dedurre la negazione del credito richiesto a Santander Consumer Bank s.p.a. “di cui aveva urgente bisogno per far fronte ai propri impegni di spesa, tanto ordinari quanto straordinari, anche in considerazione del fatto che si tratta di una famiglia monoreddito composta da 4 persone, con due figli ancora minorenni” (pag. 7 citazione), senza tuttavia specificamente dedurre le spese e le esigenze rimaste insoddisfatte a causa del negato finanziamento (ciò che, segnatamente, costituisce il danno della segnalazione illegittima lamentato). Sotto il secondo profilo, poi, appare corretta la statuizione di rigetto delle richieste istruttorie formulate, dal momento che, analizzando i capitoli di prova elaborati a pag. 10 dell'atto di citazione, si rileva che, per un verso, trattasi di circostanze non adeguatamente provate mediante la necessaria ed idonea documentazione (avuto riguardo alle spese ivi indicate) e che, per altro verso, l'eventuale conferma dei capitoli suddetti non avrebbe in ogni caso fornito riscontro al danno allegato, essi vertendo sulle spese già sostenute dal e non anche su quelle da sostenere mediante il necessario ricorso al Pt_1 finanziamento negato (palesandosi senz'altro generici e valutativi - e, quindi, irrilevanti ai fini della decisione - il capitolo sub h, secondo cui “Vero o no che il Sig. , per far Pt_1 fronte ad un momento di difficoltà economiche, ha richiesto un prestito alla soc.
Santander?”, e il capitolo sub j, secondo cui “Vero o no che, a cagione di tale rifiuto, la situazione economica familiare è precipitata sino a divenire insostenibile?”).
Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi avuto riguardo al danno non patrimoniale, generico già sul piano della relativa allegazione e in ogni caso sfornito di adeguata dimostrazione, non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica al riguardo e dovendosi, quanto alla prova costitutiva richiesta (e correttamente rigettata), evidenziare la genericità del capitolo di prova testimoniale in parte qua elaborato, secondo cui “Vero o no che il rifiuto del prestito in questione ha determinato nel Sig. un grande Pt_1 scoramento ed un stato di forte agitazione?” (capitolo di cui alla lettera l, a pag. 11 atto citazione).
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
è infondata e va rigettata.
[...]
L'accoglimento parziale della domanda giustifica, dunque, la presente statuizione di compensazione parziale delle spese, segnatamente nella misura della metà. Le spese residue, dunque, sono poste a carico dell'odierna convenuta e liquidate in dispositivo in considerazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate e tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1895/2019, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda, accerta l'illegittimità della segnalazione alla BA
Dati RI effettuata da in merito al ritardo nel pagamento di una rata del Controparte_1 mutuo del 22/4/2016 e, per l'effetto, ordina a di procedere alla relativa Controparte_1 cancellazione.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da
. Parte_1
Compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti della controparte delle spese residue, che si liquidano in € 132,00 per spese ed in € 1.904,50 per compensi, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali al 15% come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1895/2019, promosso da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Ponente, n. 23, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via G. C.F._1
Rizzo, n.39, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gioele Sodano e Giorgio Leotti, come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Controparte_1
Piazza F. Meda, n. 4, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Verdi, n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2019 conveniva in giudizio Parte_1 rappresentando che in data 22/4/2016 accendeva mutuo ipotecario con la Controparte_1 banca odierna convenuta e che, nonostante il pagamento delle rate mensili fosse sempre regolare, a seguito della richiesta respinta di nuovo finanziamento per esigenze familiari da parte di Santander Consumer Bank S.p.A., si avvedeva della “iscrizione nella BA dati
EURISC, gestito dalla Centrale Rischi, di un “numero massimo di rate con ritardo: 1”, effettuata dietro segnalazione di , tuttavia non preceduta da apposita Controparte_1 comunicazione, donde l'illegittimità della segnalazione. Ne chiedeva, pertanto, la cancellazione, in uno al risarcimento dei danni patrimoniali, da quantificarsi anche in via equitativa in € 20.000,00, pari al finanziamento allo stesso negato a causa della illegittima segnalazione, e non patrimoniali, nella somma ritenuta di diritto, da calcolarsi anche in via equitativa per lesione del diritto all'immagine ed all'onorabilità; da ultimo, chiedeva la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/1/2020 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La domanda è parzialmente fondata e va, quindi, accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Avuto riguardo, in particolare, alla richiesta di cancellazione della segnalazione oggetto di controversia, si osserva quanto segue.
ha agito in giudizio deducendo l'illegittimità della segnalazione desumibile Parte_1 dalla visura RI allegata e riguardante il ritardo nel pagamento di una rata del finanziamento concesso da stante la mancata preventiva comunicazione da parte Controparte_1 dell'istituto di credito segnalante (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale del 9/9/2025). A fronte di ciò, di contro, il convenuto ha rilevato che “[…] la segnalazione Controparte_1 oggetto di contestazione, contrariamente a quanto paventato da controparte, non abbia avuto ad oggetto una posizione a sofferenza! Tale circostanza emerge in maniera palese dalla corretta lettura della copia della segnalazione stessa allegata con la comparsa di costituzione e risposta (si veda all. 5)” (pag. 5 comparsa conclusionale del 28/7/2025), che
“[…] la circolare della BA d'TA n. 139/1999 (e successive modificazioni) impone
l'obbligo della preventiva comunicazione solamente alle segnalazioni a sofferenza e non già di posizioni meno gravi. La circolare, infatti, prescrive testualmente che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza”” (pag. 6 comparsa conclusionale del 28/7/2025) e che, ancora, “[…] se per la segnalazione nella
Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e Pa non un semplice ritardo di pagamento, così non è per le le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenza con la conseguenza che va esclusa l'applicabilità alla CRIF dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della BA d'TA (si veda Cass. Sent. n. 20896/2019 del 22/08/2018)” (pag. 7 comparsa conclusionale).
Da quanto sopra riportato e segnatamente dalle difese esposte dalle parti si ricava che costituisce fatto non contestato quello per cui la segnalazione alla RI (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice;
cfr. all. 5 fascicolo di parte convenuta) da parte della odierna convenuta è avvenuta senza essere preceduta da alcun preavviso nei confronti di , il cui Parte_1 ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria costituiva l'oggetto della segnalazione. D'altro canto, è agevole constatare come nessuna comunicazione preventiva sia stata documentata dall'odierna convenuta. Se così è, allora, la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e la conseguente richiesta di cancellazione (da indirizzarsi pur sempre alla odierna convenuta) sono senz'altro fondate, dovendosi al riguardo ricordare che, ai sensi dell'art. 125, co. 3 e 5, d.lgs. 385/1993, “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma” (comma 3) e “I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito” (comma 5).
Premesso che non è in contestazione la qualifica di consumatore in capo all'odierna parte attrice rispetto al finanziamento oggetto della segnalazione, non è nella specie in dubbio che il abbia violato la prescrizione di cui al citato art. 125, trattandosi di Controparte_1 informazione senz'altro negativa, come si desume dagli effetti che ne sono scaturiti e precisamente dal diniego della richiesta di accesso ad altro finanziamento da parte di
Santander Consumer Bank s.p.a. (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice).
In coerenza a ciò la domanda è in parte qua fondata e va accolta.
Va, di contro, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da . Parte_1
Esclusa l'ammissibilità di un danno in re ipsa e, inoltre, la richiesta liquidazione del danno in via equitativa (che postula in ogni caso la prova del pregiudizio del quale è difficile la quantificazione), l'infondatezza della pretesa azionata discende dalla generica attività assertiva allo scopo espletata e, in ogni caso, dall'irrilevanza della prova testimoniale formulata, rigettata con ordinanza del 26/5/2023. Sotto il primo profilo, in particolare, occorre evidenziare che parte attrice si è limitata a dedurre la negazione del credito richiesto a Santander Consumer Bank s.p.a. “di cui aveva urgente bisogno per far fronte ai propri impegni di spesa, tanto ordinari quanto straordinari, anche in considerazione del fatto che si tratta di una famiglia monoreddito composta da 4 persone, con due figli ancora minorenni” (pag. 7 citazione), senza tuttavia specificamente dedurre le spese e le esigenze rimaste insoddisfatte a causa del negato finanziamento (ciò che, segnatamente, costituisce il danno della segnalazione illegittima lamentato). Sotto il secondo profilo, poi, appare corretta la statuizione di rigetto delle richieste istruttorie formulate, dal momento che, analizzando i capitoli di prova elaborati a pag. 10 dell'atto di citazione, si rileva che, per un verso, trattasi di circostanze non adeguatamente provate mediante la necessaria ed idonea documentazione (avuto riguardo alle spese ivi indicate) e che, per altro verso, l'eventuale conferma dei capitoli suddetti non avrebbe in ogni caso fornito riscontro al danno allegato, essi vertendo sulle spese già sostenute dal e non anche su quelle da sostenere mediante il necessario ricorso al Pt_1 finanziamento negato (palesandosi senz'altro generici e valutativi - e, quindi, irrilevanti ai fini della decisione - il capitolo sub h, secondo cui “Vero o no che il Sig. , per far Pt_1 fronte ad un momento di difficoltà economiche, ha richiesto un prestito alla soc.
Santander?”, e il capitolo sub j, secondo cui “Vero o no che, a cagione di tale rifiuto, la situazione economica familiare è precipitata sino a divenire insostenibile?”).
Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi avuto riguardo al danno non patrimoniale, generico già sul piano della relativa allegazione e in ogni caso sfornito di adeguata dimostrazione, non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica al riguardo e dovendosi, quanto alla prova costitutiva richiesta (e correttamente rigettata), evidenziare la genericità del capitolo di prova testimoniale in parte qua elaborato, secondo cui “Vero o no che il rifiuto del prestito in questione ha determinato nel Sig. un grande Pt_1 scoramento ed un stato di forte agitazione?” (capitolo di cui alla lettera l, a pag. 11 atto citazione).
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
è infondata e va rigettata.
[...]
L'accoglimento parziale della domanda giustifica, dunque, la presente statuizione di compensazione parziale delle spese, segnatamente nella misura della metà. Le spese residue, dunque, sono poste a carico dell'odierna convenuta e liquidate in dispositivo in considerazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate e tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1895/2019, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda, accerta l'illegittimità della segnalazione alla BA
Dati RI effettuata da in merito al ritardo nel pagamento di una rata del Controparte_1 mutuo del 22/4/2016 e, per l'effetto, ordina a di procedere alla relativa Controparte_1 cancellazione.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da
. Parte_1
Compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti della controparte delle spese residue, che si liquidano in € 132,00 per spese ed in € 1.904,50 per compensi, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali al 15% come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano