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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/01/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.01.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1577 / 2022 promossa da
, C.F. , in persona del pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. BELLIA NICOLA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2022, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00001352 32 000 con cui l'ente convenuto aveva richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 3.297,86, dovuti a titolo di contribuzione alle gestioni pensionistiche dei lavoratori del Comune di di cui all'art. 116, comma 8, l.a, Pt_1 della L. n. 388/2000, competenza 2019/06; chiedeva l'annullamento dello stesso, unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del ricorso.
Si costituiva l' rilevando che si era proceduto allo sgravio dell'AVA n. CP_1
59120220000135232000, provvedendo contestualmente alla riemissione di un nuovo AVA n.
59120220000372075000, comprensivo di sanzioni e interessi per un totale di € 6.314,25; che l'AVA n. 59120220000372075000 era stato pagato in data 01/09/2022 per € 3.294,13 ossia per il solo importo dei contributi (così da usufruire dell'esonero per interessi e sanzioni previsto per i pagamenti effettuati entro il 31/12/2022). Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Orbene, le parti concordano sulla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato disposto in autotutela dall'ente convenuto.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Tenuto conto della soccombenza virtuale - ovverosia del fatto che il provvedimento impugnato sia stato annullato in autotutela - l' va condannato alla rifusione delle spese CP_1 di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 406,00 oltre iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/01/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.01.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1577 / 2022 promossa da
, C.F. , in persona del pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. BELLIA NICOLA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2022, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00001352 32 000 con cui l'ente convenuto aveva richiesto il pagamento dell'importo pari ad € 3.297,86, dovuti a titolo di contribuzione alle gestioni pensionistiche dei lavoratori del Comune di di cui all'art. 116, comma 8, l.a, Pt_1 della L. n. 388/2000, competenza 2019/06; chiedeva l'annullamento dello stesso, unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del ricorso.
Si costituiva l' rilevando che si era proceduto allo sgravio dell'AVA n. CP_1
59120220000135232000, provvedendo contestualmente alla riemissione di un nuovo AVA n.
59120220000372075000, comprensivo di sanzioni e interessi per un totale di € 6.314,25; che l'AVA n. 59120220000372075000 era stato pagato in data 01/09/2022 per € 3.294,13 ossia per il solo importo dei contributi (così da usufruire dell'esonero per interessi e sanzioni previsto per i pagamenti effettuati entro il 31/12/2022). Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Orbene, le parti concordano sulla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato disposto in autotutela dall'ente convenuto.
Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Tenuto conto della soccombenza virtuale - ovverosia del fatto che il provvedimento impugnato sia stato annullato in autotutela - l' va condannato alla rifusione delle spese CP_1 di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 406,00 oltre iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/01/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo