Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8086 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione nell'udienza del 21/11/2024, e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Santa Maria Capua Vetere alla Via Galatina – Zona Artigianale ed.18, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Migliarotti ( ) con C.F._1
studio in Napoli alla Via dei Mille n.16 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
- ATTORE -
E
( ), in persona del Presidente pro tempore. Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice: «-. accerti e dichiari che la SO.T.ECO. ha sopportato un costo del personale per ore 173 per operaio / mese, a fronte di quello previsto in appalto di ore 150,154 operaio/mese per n.27 operai;
-. per l'effetto condanni la CP_1
al pagamento della somma di euro 379.522,16, anche eventualmente a
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante pec in data 21/03/2023, la Parte_1
ha convenuto in giudizio la premettendo di essere “titolare
[...] Controparte_1
dell'appalto” avente ad oggetto i servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione del complesso acquedottistico ex Casmez denominato
“Gragnano – S. ON AB con la . Ha altresì premesso che il Controparte_1
capitolato speciale di appalto prevedeva che all'appaltatore sarebbe stato riconosciuto, a titolo di corrispettivo per il pagamento degli stipendi agli operari, un monte ore di 150,154 per operaio / mese.
Parte attrice ha evidenziato che detto importo non era tuttavia sufficiente a coprire il costo effettivo del personale in quanto il contratto collettivo nazionale di categoria, prevedeva un numero di ore/mese/operaio pari a 176. Ha dedotto che tale problematica fu affrontata in data 23/7/2007 presso la alla Controparte_1
presenza delle OO.SS., di tutte le società affidatarie di appalti analoghi e dei rappresentanti del competente assessorato regionale e che “in detta sede si stabilì, in conformità alla normativa sui contratti pubblici, di trasferire il personale dei precedenti gestori ai nuovi appaltatori applicando quanto previsto dall'allora vigente C.C.N.L.”, aggiungendo che “in data 26/10/2017 si teneva una riunione, anche alla presenza dei rappresentanti della , nella quale veniva evidenziato CP_1
che l'inderogabile costo della mano d'opera, secondo il C.C.N.L., era ben superiore a quello previsto dal C.S.A. per cui le imprese si impegnavano a trasmettere un prospetto alla affinché potesse adeguare il costo della mano Controparte_1
d'opera dell'appalto”.
Parte attrice ha esposto di aver inviato alla in data 06/11/2007 una CP_1
propria nota nella quale specificava che il maggior costo del personale avrebbe avuto per i successivi due anni un'incidenza prossima alla somma biennale di euro
405.155,20 da maggiorare per spese generali (15%) ed utile di impresa (10%) senza tuttavia ricevere alcun riscontro neanche alla successiva pec in data 16/10/2017.
Parte attrice ha dunque dedotto che la normativa vigente all'epoca dell'appalto
(artt. 82 e 86 D.Lgs. 163/2006), nel prevedere che il prezzo offerto in sede di gara dall'appaltatore fosse determinato al netto del costo della mano d'opera, e che il costo relativo alla sicurezza non potesse essere soggetto a ribasso d'asta, rendeva impossibile praticare un prezzo della mano d'opera inferiore a quello tabellare per cui “la determinazione del costo del lavoro era necessaria soltanto per valutarne la congruità mentre rientrava, certamente, tra l'importo a base d'asta”.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha inteso pertanto “ottenere il pagamento del maggior costo sopportato per la manodopera per il periodo che va dal mese di luglio dell'anno 2018, fino al mese di dicembre 2019i” che “ha Parte_1
sopportato essendo tenuta ad applicare al proprio personale il trattamento contributivo e retributivo previsto dal C.C.N.L.”, precisando altresì che “dette somme spettano a prescindere dalla esistenza o meno di una clausola contrattuale essendo pacifico che essi rappresentano un maggior costo per l'appaltatore per il quale, trattandosi di appalto di servizi, non esisteva nemmeno l'onere dell'iscrizione di riserva”.
Ha dunque concluso chiedendo accertarsi che la ha sopportato “un Parte_1
costo del personale per ore 173 per operaio / mese”, a fronte di quello previsto in appalto di ore 150,154 operaio/mese per n.27 operai e per l'effetto condannarsi la al pagamento della somma di euro 379.522,16, anche Controparte_1
eventualmente a titolo di illecito arricchimento, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di ciascun pagamento al soddisfo.
2. La non si è costituita in giudizio, restando contumace e con Controparte_1
decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 06/06/2023 né è stata dichiarata la contumacia.
3. Con provvedimento emesso a seguito di udienza tenutasi in data 12/09/2024 mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il giudice istruttore, ritenendo di porre a fondamento della decisione la questione del difetto di giurisdizione ai sensi dell'art, 133 comma 1, lettera e) n. 2 del D.Lgs, n. 104/2010
(attuazione dell'art. 44 della legge n. 69/2009 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), che devolve alla giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica nell'ipotesi di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'arti. 133 commi 3 e 4 dello stesso Decreto, ha assegnato alla parte costituita, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., termine di venti giorni dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione di giurisdizione.
4. A seguito del deposito della memoria ex art. 101 c.p.c., all'udienza del
21/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che, sebbene il petitum formale contenuto nell'atto di citazione possa indurre a ritenere - come rilevato d'ufficio dal giudice istruttore - che parte attrice abbia chiesto il riconoscimento di un compenso a titolo di revisione prezzi (devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) la causa petendi ed il petitum sostanziale (così come precisati anche nella memoria ex art. 101 c.p.c.) sulla base del quale va determinata la giurisdizione (cfr. Cass. Sez. un. n. 9771 del 2020; Cass. sez. un. n. 21677 del 2013; Cass. Sez. un. n. 10375 del
2007; Cass. Sez. un. n. 17461 del 2006) portano a qualificare la domanda attorea come riconoscimento di un credito di natura risarcitoria (come si desume dal riferimento attoreo all'insussistenza dell'obbligo di riserva), o in alternativa da indebito arricchimento, per non aver individuato la stazione appaltante la presenza di costi di manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, che tuttavia erano obbligatori, essendo tenuta l'impresa al rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria che prevedeva un numero di ore/mese/operaio maggiore rispetto a quello previsto dal capitolato speciale di appalto sottoscritto e dunque per la “incongruità, ab origine, del canone di gestione per la componente costo del personale” (cfr. memoria ex art. 101 c.p.c. di parte attrice). La pretesa non potrebbe peraltro essere qualificata come di natura contrattuale
(e di ciò ne dà atto la stessa parte attrice nell'atto di citazione quando afferma che
“dette somme spettano a prescindere dalla esistenza o meno di una clausola contrattuale”), posto che i verbali delle riunioni del 23/07/2007 e 26/10/2017 tenutesi presso la non possono avere alcun valore negoziale nei Controparte_1
confronti della in termini di modifica negoziale delle condizioni economiche CP_1
del contratto di appalto stante la «necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere
(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 15/06/2020, n. 11465; 6/10/2016, n. 20033; Cass.,
Sez. I, 4/11/2013, n. 24679)» (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n. 5996), nella fattispecie certamente non esistente.
Deve altresì rilevarsi che la domanda attorea, in difetto di esplicita doglianza riferita al bando di gara, non può essere qualificata neanche come richiesta risarcitoria da responsabilità precontrattuale in sede di indizione del bando di gara, sotto il profilo di cui all'art. 1337 c.c., che peraltro apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza di quanto stabilito dall'art. 133 c.p.a. lettera e) n.1, in quanto la condotta illecita della P.A., strettamente connessa alla fase c.d. di evidenza pubblica nella determinazione del valore del servizio, si tradurrebbe in possibili vizi del bando e degli atti successivi (Cass. Sez. U. n. 13595 del 29/04/2022) che neanche potrebbero essere oggetto di disapplicazione in questa sede (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018).
5. Così inquadrata e delimitata la pretesa attorea ritiene il Collegio che la domanda non abbia fondamento.
La questione è se possa configurarsi una responsabilità risarcitoria della CP_1
nella attività privatistica e paritetica di stipula ed esecuzione dell'appalto per la circostanza che il canone di gestione della centrale acquedottistica previsto in contratto non teneva conto, con riferimento al costo del personale, delle previsioni del CCNL di settore e dunque per la “incongruità, ab origine, del canone di gestione per la componente costo del personale” (cfr. memoria ex art. 101 c.p.c. di parte attrice).
La risposta a tale interrogativo è negativa per più ragioni. Va invero osservato che il canone contenuto nel capitolato speciale di appalto ed accettato dall'impresa aggiudicataria del servizio non poteva essere differente da quello posto a base del bando di gara, stante la necessaria perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante, l'offerta presentata dal concorrente e l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto (cfr. Consiglio di Stato sez. V,
27/10/2023, n.9275) con la conseguenza che, una volta stabilite nel bando di gara le condizioni - anche economiche - di partecipazione alla gara d'appalto, la successiva aggiudicazione non poteva che riflettere dette condizioni conosciute da tutti i concorrenti.
Inoltre, rileva il Collegio come il bando di gara contenente un canone di gestione per la componente costo del personale asseritamente incongruo “ab origine” non sia stato impugnato dalla società attrice nonostante l'onere d'immediata impugnazione del bando o dell'avviso di gara che preveda clausole «che pongano condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente» (cfr. ad. plen., sent. n. 4 del 2018). Parte_2
Va dunque evidenziato che parte attrice nel presentare l'offerta per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione del complesso acquedottistico ex Casmez denominato “Gragnano – S. ON AB era ben a conoscenza sia del corrispettivo per il pagamento degli stipendi agli operari per un monte ore di 150,154 per operaio/mese (perché stabilito nel capitolato di gara), sia della obbligatoria applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria che prevedeva un numero di ore/mese/operaio pari a 176
(che certamente era tenuta a conoscere). Ciononostante, la ha deciso di Parte_1
non impugnare il bando e di partecipare alla gara. Né risulta che parte attrice abbia chiesto l'annullamento del contratto per errore nella formulazione della dichiarazione contenuta nell'offerta (ammissibile anche per l'atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale cfr. Cons. st. sezione V, 20 giugno
2019, n. 4198) o abbia invocato un dolo contrattuale, non essendo stati neanche dedotti artifizi, raggiri adoperati dalla convenuta e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso ovvero a stipulare il contratto a condizioni diverse
(cfr. Cass. n.18931/2016).
Risulta inoltre dal” Verbale di consegna in via di urgenza” sottoscritto da CP_2
quale “Amministratore Unico dell'Impresa” che « nella
[...] Controparte_2
qualità summenzionata, fornito già di copia del "Capitolato D'oneri", ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto formale consegna dei servizi indicati in epigrafe, senza sollevare riserva né eccezione alcuna».
Tenuto conto, pertanto, che l'attrice ha partecipato all'aggiudicazione dell'appalto nella consapevolezza dell'entità del canone contrattuale riconosciuto per il servizio pubblico da espletare e che, in assenza di alcun vizio del consenso, neanche prospettato, ha valutato la convenienza economica del canone nella conoscenza o quantomeno necessaria conoscibilità degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, non può individuarsi alcuna responsabilità della CP_1
nella attività di aggiudicazione/stipula ed esecuzione del contratto di
[...]
appalto non essendo individuabile in capo alla SO.TE.CO. la lesione di un affidamento incolpevole per effetto di una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà dell'Amministrazione soggettivamente imputabile all'Amministrazione stessa, in termini di colpa o di dolo (cfr. Consiglio di Stato sez. V
- 22/10/2019, n. 7161).
6. È altresì infondata la domanda ex art. 2041 c.c. Come noto, detta disposizione prevede che «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona
è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale». Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Ebbene, la Suprema Corte ha più volte ribadito che «L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa» (cfr., ex multia, Cass. Civ., n.
2312 del 31/01/2008; Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 15243 del 12/06/2018).
Nel caso di specie è di immediata evidenza l'assenza del presupposto dell'ingiustificatezza della mancata corresponsione da parte della delle CP_1
somme reclamate da e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di Parte_1
arricchimento senza causa, posto che sono le stesse clausole del Capitolato
d'appalto ad escludere la debenza di tali somme. Resta invero esclusa la possibilità di configurare l'ingiustizia dell'arricchimento ove la natura del contratto, consapevolmente accettata dalle parti, escluda ogni possibilità di aumento del prezzo convenuto (Cass. 31/01/2008 n. 2312), come nella specie in cui l'art. 7 del capitolato prevedeva la clausola di invariabilità dei prezzi contrattuali.
Difetta infine lo stesso arricchimento della stazione appaltante e la sua correlazione con l'asserito depauperamento della attrice, posto che la prestazione ricevuta (costituita servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione del complesso acquedottistico) è rimasta la medesima anche a fronte di eventuali maggiori oneri in capo all'impresa appaltatrice.
7. In definitiva le domande attoree vanno integralmente rigettate non dovendosi provvedere in merito alle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dalla Parte_1
2) DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/11/2024 Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).