Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RT CA e IR IR, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Nobile e Attilio Tolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ND CA, Società Lip S.a.s. di ND CA e Società Legatoria Pompeana S.a.s., in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- previa sospensiva - dell’ordinanza dirigenziale n.16/2025 resa dall’UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ad oggetto: “Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52” (notificata a mani in data 4.2.2025); - dell’Ordinanza Dirigenziale n.307/2024 resa dall’UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ad oggetto: “Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52 – Informativa ai sensi della legge 241/1990“(notificata a mani in data 27.11.2024); - del verbale di accertamento della Polizia Locale intervento del 17.10.2024 (atto non conosciuto) e del verbale di accertamento della Polizia Locale intervento del 06.11.2024 – fasc. abus. 2743- - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto ove e per quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR RT il 12\6\2025 :
- della nota denominata “proroga dell’ordinanza di demolizione n. 16/2025 prot. n. 1444 del 15.01.2025 di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52” resa dal Responsabile U.O.C. del Comune di Angri prot.n. 0012403/2025U, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 10.4.2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CH Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato in data 5.04.2025 e depositato nelle forme e nei termini di rito in data 24.04.2025, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di Angri onde richiedere l'annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza dirigenziale n.16/2025, resa dall’UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ad oggetto: “Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52” (notificata a mani in data 4.2.2025), ove e per quanto possa occorrere, dell’ordinanza dirigenziale n. 307/2024 resa dall’UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ad oggetto: “Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52 – Informativa ai sensi della legge 241/1990 “(notificata a mani in data 27.11.2024); - del verbale di accertamento della Polizia Locale intervento del 17.10.2024 (atto non conosciuto) e del verbale di accertamento della Polizia Locale intervento del 06.11.2024 – fasc. abus. 2743- - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto ove e per quanto lesivo.
A fondamento del ricorso, esse hanno allegato e dedotto che: la signora AR AN, mamma della sig.ra IR IR e nonna di RT CA attorno all’anno 2002, ha concesso al genero sig. ND CA (padre della signora RT ed all’epoca coniuge della sig.ra IR) la piena disponibilità del suolo censito al foglio 12, p.lla 856, sub 4, interessato dalle opere oggetto della sanzione in rilievo; contemporaneamente, la signora ha ottenuto concessione edilizia n. 1415, rilasciata dal Comune di Angri in data 6.2.2002 per un manufatto di mq 39,60, dalla destinazione abitativa rurale ed un manufatto di mq 132,00 avente destinazione deposito; il sig. ND CA, da subito nel materiale possesso dell’area, ha iniziato ad esercitare l’attività di legatoria e stamperia artigianale industriale, realizzando le opere ed altre opere sine titulo (un manufatto di ampliamento, un locale tecnico per nuova cabina di trasformazione, una tettoia); in alcun modo la dante causa ed esse ricorrenti erano a conoscenza di opere diverse da quelle assentite; negli anni i rapporti tra i coniugi CA - IR si sono logorati fino alla separazione giudiziale, intervenuta nell’anno 2016; venuti meno il rapporto di coniugio, la sig.ra AN AR ha chiesto al CA il rilascio degli immobili e dell’area detenuti sine titolo, ed essendo rimasto senza esito quello bonario, ha agito giudizialmente (giudizio civile presso il Tribunale di Nocera Inferiore (proc.to r.g. n.6628/2016); in via transattiva (stante gli aspri rapporti ed a tutela della prole), onde regolamentare in qualche modo i rapporti, le parti sono addivenute in data 21.7.2019, alla stipula di un contratto di locazione, con cui la sig.ra AN AR ha concesso in fitto a CA ND, l’area censita al foglio 12 p.lla 856 sub 4 per una durata di anni 6 a partire dall’1.1.2020, con rinnovo automatico alla scadenza per ulteriori anni 6; solo in tale occasione si è appreso della realizzazione da parte del CA (conduttore) di opere in assenza di idoneo titolo abilitativo; immediatamente la signora AN (che non aveva la disponibilità materiale dei cespiti) ha cercato di porre rimedio a quanto svolto dal CA con la presentazione al Comune di Angri di apposita istanza per avviare una conferenza di servizi per la regolarizzazione edilizia dell’opificio industriale, in variante allo strumento urbanistico prot. n. 28595 del 5.8 2020; con provvedimento n. 12333 del 1.4.2022 del UOC, il Comune di Angri ha però denegato tale istanza, impugnato dalla sig.ra IR, in quanto la propria madre era deceduta nel novembre 2020, con ricorso dinanzi al Tar Campania Salerno (n.r.g. 1286/2022), definito con sentenza di rigetto n. 1474 del 15.7.2024; in data 27.11.2024, il Comune di Angri con ordinanza di sospensione dei lavori edili abusivi resa dal Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/01, ha intimato alla signora CA ed alla signora IR l’immediata sospensione dei lavori edili abusivi in Angri, località Monte Taccaro n. 52 indirizzata alle ricorrenti; nei termini previsti dalla L.241/90, a fronte di tale ordinanza comunale, con nota pec del 9.12.2024, hanno presentato deduzioni, contestualizzando i titoli di provenienza degli immobili, l’epoca di realizzazione degli abusi contestati, comprovando la totale estraneità all’edificazione anche della de cuius sig.ra AN e la responsabilità della realizzazione degli stessi esclusivamente al CA e la mancanza di disponibilità materiale dei beni e la risalenza delle contestazioni; in seguito, in data 23.12.2024, le signore IR e CA hanno integrato la documentazione trasmessa al Comune, rappresentando di aver provveduto, proprio per la riferita non disponibilità materiale dei cespiti, a inoltrare diffida al sig. CA ND esecutore delle opere e detentore dell’immobile per il ripristino dello stato dei luoghi; a fronte di tanto, però l’UO.C. del Comune di Angri ha emesso l’ordinanza Dirigenziale n.16/2025.
2. Tanto premesso in fatto, le ricorrenti hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, eccependo: il difetto istruttorio a causa dell’omessa partecipazione al procedimento amministrativo; l’assenza, nel provvedimento impugnato, di esatti riferimenti in merito non solo al reale committente degli abusi ma neanche al detentore delle opere.
Hanno, inoltre, lamentato che: la statuizione della responsabilità unicamente in capo unicamente alla dante causa AN AR sarebbe in aperta violazione delle evidenze documentali agli atti del procedimento; sul fondo agricolo identificato, in comodato d’uso alla IR, giusta comodato d’uso gratuito del 11.10.2021, non ricadrebbero immobili né abusi; sarebbe stato ignorato che una porzione del suddetto terreno, formalmente in capo alla sig.ra CA RT e concessa in uso a IR IR, sarebbe attualmente invece in possesso materiale del sig. ND CA ovvero della LiP s.a.s.,
Ancora, hanno censurato l’ordinanza gravata laddove ha contestato genericamente la totale difformità dal permesso di costruire di manufatti pur legittimamente realizzati.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune resistente.
5. All’udienza camerale del 14.05.2025, la parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
6. In data 12.06.2025, le ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la nota denominata “proroga dell’ordinanza di demolizione n. 16/2025 prot. n. 1444 del 15.01.2025 di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n. 52” resa dal Responsabile U.O.C. del Comune di Angri prot.n. 0012403/2025U, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 10.4.2025, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
7. All’udienza pubblica 18/12/2025 per la trattazione del merito, la causa è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
8. Il ricorso principale si rivela infondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. Vale premettere che, in seno al presente giudizio, risulta controversa l’ordinanza del Comune di Angri con cui si è intimato alle signore RT CA ed IR IR, quali aventi causa della signora AN AR, la demolizione di alcune opere edilizie.
10. Ciò posto, quanto, in primo luogo, all’asserita violazione delle garanzie procedimentali, giova rammentare che, per costante giurisprudenza, in materia di repressione degli abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso, salvo che per meglio approfondire l’epoca della costruzione o al fine di comprendere meglio qual sia il regime giuridico in ordine al titolo edilizio assente o carente del caso di specie, o ancora, applicare il regime repressivo predicabile in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3710; sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288; sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6235).
11. Parimenti infondate si rivelano le doglianze con cui la parte ricorrente ha lamentato la carenza motivazionale dell’ordinanza gravata.
Il Collegio si conforma al principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 17 ottobre 2017, n. 9), secondo cui il provvedimento con il quale viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle consistenti nel ripristino della legalità) che impongono la rimozione dell'abuso.
Il decorso del tempo, anche se lungo, non radica in capo al privato alcun legittimo affidamento, atteso che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che il potere di vigilanza e repressione in materia urbanistica non è soggetto a prescrizione o decadenza. Non sussiste, dunque, alcun obbligo per l'Amministrazione di comparare l'interesse pubblico al ripristino della legalità con l'interesse privato al mantenimento dell'opera, né di motivare sulla "attualità" dell'interesse pubblico, che è in re ipsa.
12. Quanto alla qualificazione dell'intervento, le opere contestate configurano un intervento che comporta aumento di carico urbanistico e modifica dei volumi e delle superfici utili, necessitando del Permesso di Costruire.
La mancanza del titolo edilizio rende, dunque, le opere abusive e giustifica pienamente l'adozione della misura ripristinatoria.
13. Non può, inoltre, ritenersi sussistente alcun vizio in relazione alla platea dei destinatari del provvedimento, avendo il Comune provveduto a notificare l’ordinanza sia al proprietario del suolo, sia al soggetto esecutore delle opere.
14. Ancora, alla luce delle contestazioni sollevate, non è inutile rilevare che, in materia urbanistica, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il proprietario del fondo è soggetto legittimamente destinatario dell’ordine repressivo, indipendentemente dall’eventuale affidamento in locazione dell’immobile o dalla presunta responsabilità esclusiva di terzi.
Invero, il Consiglio di Stato, in una pluralità di arresti, ha statuito che: ”Un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l’abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l’ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario, in quanto, altrimenti, la tutela degli abusi rimarrebbe inefficace” (ex multis, Cons, Stato, VI, 4 maggio 2015, n.2211).
15. Va pure evidenziato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'ordine di demolizione ha natura reale e non sanzionatoria personale; esso colpisce l'immobile abusivo e ha la finalità di ripristinare l'ordine urbanistico violato.
In particolare, secondo la giurisprudenza con il trasferimento del diritto sull’immobile abusivo e per il periodo di competenza, “si verifica una novazione soggettiva cumulativa dell'obbligo propter rem di demolire il bene”.
Per questo motivo il soggetto passivamente legittimato dell'ordinanza di demolizione è il proprietario attuale del bene, indipendentemente dall'essere egli l'autore materiale dell'illecito o dall'averlo acquistato già in tale stato.
Ne consegue che l'estraneità del proprietario alla commissione dell'abuso non lo esonera dall'obbligo di ripristino, ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti del dante causa (cfr. Cons. di St., Ad. Plen., n. 16/2023)
Pertanto, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, è irrilevante ai fini della legittimità dell'atto impugnato che la signora AR AN non abbia mai materialmente realizzato le opere contestate.
16. Dunque, il provvedimento impugnato in via principale si rivela immune dalle censure sollevate.
17. Il ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere dichiarato inammissibile.
A norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, va detto che il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che l’atto impugnato si limita a comunicare sic et simpliciter la proroga dei termini (pari a 240 giorni) relativi all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 16/2025, del 15.1.2025 in aggiunta a quelli previsti dall’art. 31 del D.P.R. 380/01.
Tuttavia, l’atto gravato è stato adottato senza alcuna nuova istruttoria e nuova valutazione rispetto a quelle di cui all’ordinanza originariamente gravata.
Pertanto il Comune non ha reso un’ulteriore e diversa manifestazione di volontà rispetto al contenuto dell’ordine demolitorio n. 16/2025 rimasto di fatto inalterato.
Ne deriva che l’atto in oggetto configura un atto meramente confermativo, in quanto contenente una proroga dei termini ed in quanto tale non è quindi lesivo e non vi è alcun onere di impugnativa delle ricorrenti (Consiglio di Stato, sez. II, 12 giugno 2020, n. 3746 o Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5977 ed in ultimo Consiglio di Stato sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180).
18. Peraltro, tale atto si rivela essere addirittura favorevole per le ricorrenti, avendo invocato l’attivazione delle operazioni demolitorie.
Ne consegue, pertanto, che l’impugnazione di cui si discute si rivela inammissibile per carenza di attuale interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato.
19. La presente declaratoria d’inammissibilità assorbe il vaglio di ogni altra censura di merito e ne rende superflua la disamina.
20. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso principale deve essere respinto; laddove il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, così provvede:
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna le ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, a favore del Comune di Angri, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CH Di NO, Referendario, Estensore
RA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO