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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/09/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 995/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 995/2024 promosso congiuntamente da:
, nata a [...], il 1° ottobre 1982 (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio D'Acunto (c.f. – PEC C.F._3
Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 9.9.2024 avente per oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c., depositato in data 13.3.2024, e Parte_1 hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di separazione e Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto il 17.9.2018 a Velletri, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 56 - parte 1 – anno 2018, deducendo che dalla loro unione era nata una GL (n. a Roma il 26.4.2019), oggi ancora minorenne e che, data Persona_1
l'impossibilita di proseguire la vita coniugale, hanno deciso di separarsi alle seguenti: “1.I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza e con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio. Casa coniugale.
2.La casa coniugale sita in Velletri (RM), alla Via Piazza di Mario n. 178, di proprietà esclusiva della madre della IG , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata Parte_1 alla IG nell'interesse della GL minore ivi stabilmente Parte_1 Persona_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
3.Il signor , previo accordo con la coniuge, se ne è già allontanato, portando con sé Parte_2
i propri beni personali e quant'altro convenuto con la IG . Affidamento e Parte_1 collocamento della GL.
4.La GL (nata a [...] il [...]) viene affidata ad Persona_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della GL (come a titolo meramente esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere alla GL ed eventuali scelte riguardanti la sua salute) saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
5. La GL resterà collocata presso la dimora materna, in Velletri (RM), alla Via Piazza di Mario n. 178, dove ha la residenza, con diritto del padre di avere con sé la GL, previo accordo con la madre, quando desidera e, in caso di mancato accordo tra i genitori, in ogni caso: - dal sabato alle ore 11:00 sino alla domenica alle ore 15:00, quando la riporterà presso la dimora materna;
- il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle ore 18:30 quando la madre la riprenderà presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, salva, per il restante periodo, la frequentazione ordinaria;
parimenti in maniera alternata la bambina trascorrerà il Capodanno con il padre o con la madre;
e quattro giorni consecutivi (tre notti) dalle ore 11:00 del 3 gennaio alle ore
15:00 del 6 gennaio, alternati negli anni;
- durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni
(in difetto di accordo, dal venerdì santo ore 11:00 alle ore 18:30 della domenica di Pasqua) per poi procedere ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio, in difetto di diverso accordo, il padre avrà con sé la GL dal 1° al 16 agosto e la madre dal 17 agosto al 31 agosto. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località di villeggiatura mantenendo nei limiti del possibile la reperibilità telefonica. Terminati i periodi di competenza esclusiva di quindici giorni, verrà ripristinato il diritto di visita ordinario;
- in occasione delle ricorrenze personali della GL (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con la GL salvo, in caso di inconciliabilità dei tempi e delle esigenze, prevalenza delle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento;
- ciascun genitore assicurerà almeno un contatto quotidiano della minore con l'altro genitore nei giorni in cui non sia prevista la frequentazione, in orario che, salvo altro diverso accordo, è fissato tra le ore 19 e le ore 20; - in caso di malattia della GL il genitore che in quel momento avrà con sé la GL comunicherà immediatamente all'altro genitore il suo stato di salute tramite messaggio o telefonata;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. la minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Accordi economici.
6. Ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi convenientemente impiegati ed economicamente autosufficienti, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
7. Quale contributo al mantenimento ordinario della GL , Persona_1 il signor verserà alla IG , tramite accredito in conto corrente Parte_2 Parte_1 da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dall'omologazione della separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 30.03.2015 e ben noto alle parti, secondo il seguente criterio: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: -scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuorisede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
-universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazioni a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentisi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; - spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, tickets per gli esami e visite per i servizi forniti dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
8. I coniugi convengono che gli assegni unici ed universali spetteranno e dovranno essere erogati al 100% alla IG , coniuge collocataria della minore .
9. I coniugi Parte_1 Persona_1 convengono che l'auto Ford Puma, targata GC144ZR - intestata alla IG - sia Parte_1 assegnata in uso esclusivo al signor poiché allo stesso indispensabile per esigenze Parte_2 personali e lavorative. Il signor si obbliga ad estinguere personalmente, liberando Per_1 dall'obbligo dalla IG , il finanziamento contratto insieme alla moglie per l'acquisto Pt_1 dell'auto Ford Puma targata GC144ZR provvedendo a pagare le rate di ammortamento del prestito sino all'ultima nonchè a provvedere personalmente al pagamento, in relazione al predetto veicolo, della polizza RC auto e del bollo. Il signor si assume la piena responsabilità civile e penale Per_1 per i danni che dovessero essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso dell'auto Ford
Puma targata GC144ZR, restando la IG espressamente garantita e sollevata da ogni e Pt_1 qualsiasi addebito al riguardo. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della GL ai fini della validità per l'espatrio.
2. I medesimi ricorrenti, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.D. (nella specie, il 9.9.2024), hanno chiesto, altresì, data la loro volontà di non volersi riconciliare, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli stessi alle medesime condizioni espresse nel libello introduttivo.
3. Con sentenza n. 1831/2024 pubbl. l'11/09/2024, il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
L'anzidetto provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del
3.4.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo, per il decorso del termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, e con fissazione dell'udienza al 26.5.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle note in sostituzione dell'udienza le parti hanno ribadito che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale le medesime non si sono riconciliate e, rinunciando alla comparizione personale all'udienza fissata, hanno insistito nell'accoglimento delle domande congiunte come di seguito riportate: “1) Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM). 2) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Velletri (RM) alla Via Piazza di
Mario nr. 178, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra Parte_1 nell'interesse della GL minore , ivi stabilmente convivente, fin tanto che la stessa Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica. 3) Confermare l'affidamento della GL Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
[...] eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermare la collocazione prevalente della GL presso la dimora Persona_1 materna in Velletri (RM) alla Via Piazza di Mario nr. 178. 5) Confermare che il padre ha diritto di avere con sé la GL, previo accordo con la madre, quando desidera e, in caso di mancato accordo tra i genitori, in ogni caso: - a settimane alterne, il sabato dalle ore 11:00 sino alla domenica alle ore
15;00, quando la riporterà presso la dimora materna;
- il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle ore 18:30 quando la madre la riprenderà presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre, salva, per il restante periodo, la frequentazione ordinaria;
parimenti in maniera alternata la bambina trascorrerà il Capodanno con il padre o con la madre;
nonché quattro giorni consecutivi (tre notti) dalle ore 11:00 del 03 gennaio alle ore 15:00 del 06 gennaio, alternati negli anni;
- durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni (in difetto di accordo, dal venerdì
Santo ore 11:00 alle 18:30 della domenica di Pasqua) ad anni alterni. - durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio, in difetto di diverso accordo, il padre avrà con sé la GL dal 1° al 16 agosto e la madre dal 17 al 31 agosto. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località di villeggiatura mantenendo nei limiti del possibile la reperibilità telefonica. Terminati i periodi di competenza esclusiva di quindici giorni, verrà ripristinato il diritto di visita ordinario;
- in occasione delle ricorrenze personali della GL
(compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con la GL salvo, in caso di inconciliabilità dei tempi e delle esigenze, prevalenza delle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento;
- ciascun genitore assicurerà almeno un contatto quotidiano della minore con l'altro genitore nei giorni in cui non sia prevista la frequentazione, in orario che, salvo altro diverso accordo, è fissato tra le ore 19:00 e le ore 20:00. - in caso di malattia della GL il genitore che in quel momento avrà con sé la bambina comunicherà immediatamente all'altro genitore il suo stato di salute tramite messaggio o telefonata;
6) Confermare l'assegno di mantenimento per la GL nell'importo mensile di € Persona_1 100,00 (euro cento/zero zero), che il SI. verserà alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 tramite accredito in conto corrente da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dal deposito della Sentenza di divorzio. 7) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della GL , come individuate e descritte nel Protocollo adottato Persona_1 dall'intestato Tribunale in data 30.03.2015 e ben noto alle parti, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - Scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
- Universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazioni a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentisi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; - Spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliate per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, tickets per gli esami e visite per i servizi forniti dal
SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 8) Confermare che gli assegni unici ed universali spetteranno e dovranno essere erogati al 100% alla SI.ra , coniuge collocataria della minore . 9) Parte_1 Persona_1
Confermare che i coniugi convengono che l'auto Ford Puma targata GC 144 ZR – intestata alla SI.ra – sia assegnata in uso esclusivo al SI. poiché allo stesso Parte_1 Parte_2 indispensabile per esigenze personali e lavorative. Il SI. si obbliga ad estinguere Per_1 personalmente, liberando dall'obbligo la SI.ra , il finanziamento contratto insieme Parte_1 alla moglie per l'acquisto dell'auto Ford Puma targata GC 144 ZR, provvedendo a pagare le rate di ammortamento del prestito sino all'ultima nonché a provvedere personalmente al pagamento, in relazione al predetto veicolo, della polizza RC auto e del bollo. Il SI. si assume la piena Per_1 responsabilità civile e penale per i danni che dovessero essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso dell'auto Ford Puma targata GC 144 ZR, restando la SI.ra Parte_1 espressamente garantita e sollevata da ogni e qualsiasi addebito al riguardo. 10) Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della GL ai fini della validità per l'espatrio”.
Tanto premesso, è provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato. Risulta, altresì, decorso il termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della GL e dei coniugi stessi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...], Parte_1 il 1° ottobre 1982 (c.f. ) e , nato ad [...], il C.F._1 Parte_2
16.7.1982 (c.f. ) il 17.9.2018 a Velletri, iscritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del predetto comune al n. 56 - parte 1 – anno 2018con regolamentazione come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025. Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 995/2024 promosso congiuntamente da:
, nata a [...], il 1° ottobre 1982 (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio D'Acunto (c.f. – PEC C.F._3
Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 9.9.2024 avente per oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c., depositato in data 13.3.2024, e Parte_1 hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di separazione e Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto il 17.9.2018 a Velletri, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 56 - parte 1 – anno 2018, deducendo che dalla loro unione era nata una GL (n. a Roma il 26.4.2019), oggi ancora minorenne e che, data Persona_1
l'impossibilita di proseguire la vita coniugale, hanno deciso di separarsi alle seguenti: “1.I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza e con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio. Casa coniugale.
2.La casa coniugale sita in Velletri (RM), alla Via Piazza di Mario n. 178, di proprietà esclusiva della madre della IG , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata Parte_1 alla IG nell'interesse della GL minore ivi stabilmente Parte_1 Persona_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
3.Il signor , previo accordo con la coniuge, se ne è già allontanato, portando con sé Parte_2
i propri beni personali e quant'altro convenuto con la IG . Affidamento e Parte_1 collocamento della GL.
4.La GL (nata a [...] il [...]) viene affidata ad Persona_1 entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della GL (come a titolo meramente esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere alla GL ed eventuali scelte riguardanti la sua salute) saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
5. La GL resterà collocata presso la dimora materna, in Velletri (RM), alla Via Piazza di Mario n. 178, dove ha la residenza, con diritto del padre di avere con sé la GL, previo accordo con la madre, quando desidera e, in caso di mancato accordo tra i genitori, in ogni caso: - dal sabato alle ore 11:00 sino alla domenica alle ore 15:00, quando la riporterà presso la dimora materna;
- il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle ore 18:30 quando la madre la riprenderà presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, salva, per il restante periodo, la frequentazione ordinaria;
parimenti in maniera alternata la bambina trascorrerà il Capodanno con il padre o con la madre;
e quattro giorni consecutivi (tre notti) dalle ore 11:00 del 3 gennaio alle ore
15:00 del 6 gennaio, alternati negli anni;
- durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni
(in difetto di accordo, dal venerdì santo ore 11:00 alle ore 18:30 della domenica di Pasqua) per poi procedere ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio, in difetto di diverso accordo, il padre avrà con sé la GL dal 1° al 16 agosto e la madre dal 17 agosto al 31 agosto. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località di villeggiatura mantenendo nei limiti del possibile la reperibilità telefonica. Terminati i periodi di competenza esclusiva di quindici giorni, verrà ripristinato il diritto di visita ordinario;
- in occasione delle ricorrenze personali della GL (compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con la GL salvo, in caso di inconciliabilità dei tempi e delle esigenze, prevalenza delle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento;
- ciascun genitore assicurerà almeno un contatto quotidiano della minore con l'altro genitore nei giorni in cui non sia prevista la frequentazione, in orario che, salvo altro diverso accordo, è fissato tra le ore 19 e le ore 20; - in caso di malattia della GL il genitore che in quel momento avrà con sé la GL comunicherà immediatamente all'altro genitore il suo stato di salute tramite messaggio o telefonata;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. la minore avrà diritto, in ciò impegnandosi entrambi i genitori, a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Accordi economici.
6. Ciascuno dei coniugi, essendo gli stessi convenientemente impiegati ed economicamente autosufficienti, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
7. Quale contributo al mantenimento ordinario della GL , Persona_1 il signor verserà alla IG , tramite accredito in conto corrente Parte_2 Parte_1 da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dall'omologazione della separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 30.03.2015 e ben noto alle parti, secondo il seguente criterio: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: -scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuorisede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
-universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazioni a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentisi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; - spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, tickets per gli esami e visite per i servizi forniti dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
8. I coniugi convengono che gli assegni unici ed universali spetteranno e dovranno essere erogati al 100% alla IG , coniuge collocataria della minore .
9. I coniugi Parte_1 Persona_1 convengono che l'auto Ford Puma, targata GC144ZR - intestata alla IG - sia Parte_1 assegnata in uso esclusivo al signor poiché allo stesso indispensabile per esigenze Parte_2 personali e lavorative. Il signor si obbliga ad estinguere personalmente, liberando Per_1 dall'obbligo dalla IG , il finanziamento contratto insieme alla moglie per l'acquisto Pt_1 dell'auto Ford Puma targata GC144ZR provvedendo a pagare le rate di ammortamento del prestito sino all'ultima nonchè a provvedere personalmente al pagamento, in relazione al predetto veicolo, della polizza RC auto e del bollo. Il signor si assume la piena responsabilità civile e penale Per_1 per i danni che dovessero essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso dell'auto Ford
Puma targata GC144ZR, restando la IG espressamente garantita e sollevata da ogni e Pt_1 qualsiasi addebito al riguardo. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della GL ai fini della validità per l'espatrio.
2. I medesimi ricorrenti, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.D. (nella specie, il 9.9.2024), hanno chiesto, altresì, data la loro volontà di non volersi riconciliare, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli stessi alle medesime condizioni espresse nel libello introduttivo.
3. Con sentenza n. 1831/2024 pubbl. l'11/09/2024, il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
L'anzidetto provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del
3.4.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo, per il decorso del termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, e con fissazione dell'udienza al 26.5.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle note in sostituzione dell'udienza le parti hanno ribadito che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale le medesime non si sono riconciliate e, rinunciando alla comparizione personale all'udienza fissata, hanno insistito nell'accoglimento delle domande congiunte come di seguito riportate: “1) Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM). 2) Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Velletri (RM) alla Via Piazza di
Mario nr. 178, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra Parte_1 nell'interesse della GL minore , ivi stabilmente convivente, fin tanto che la stessa Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica. 3) Confermare l'affidamento della GL Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
[...] eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermare la collocazione prevalente della GL presso la dimora Persona_1 materna in Velletri (RM) alla Via Piazza di Mario nr. 178. 5) Confermare che il padre ha diritto di avere con sé la GL, previo accordo con la madre, quando desidera e, in caso di mancato accordo tra i genitori, in ogni caso: - a settimane alterne, il sabato dalle ore 11:00 sino alla domenica alle ore
15;00, quando la riporterà presso la dimora materna;
- il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle ore 18:30 quando la madre la riprenderà presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre, salva, per il restante periodo, la frequentazione ordinaria;
parimenti in maniera alternata la bambina trascorrerà il Capodanno con il padre o con la madre;
nonché quattro giorni consecutivi (tre notti) dalle ore 11:00 del 03 gennaio alle ore 15:00 del 06 gennaio, alternati negli anni;
- durante le vacanze pasquali, per un periodo di tre giorni (in difetto di accordo, dal venerdì
Santo ore 11:00 alle 18:30 della domenica di Pasqua) ad anni alterni. - durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio, in difetto di diverso accordo, il padre avrà con sé la GL dal 1° al 16 agosto e la madre dal 17 al 31 agosto. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località di villeggiatura mantenendo nei limiti del possibile la reperibilità telefonica. Terminati i periodi di competenza esclusiva di quindici giorni, verrà ripristinato il diritto di visita ordinario;
- in occasione delle ricorrenze personali della GL
(compleanni, cerimonie e/o altri eventi particolari) i genitori cercheranno di condividere la presenza con la GL salvo, in caso di inconciliabilità dei tempi e delle esigenze, prevalenza delle necessità del genitore con il quale nel giorno specifico risulterà previsto il collocamento;
- ciascun genitore assicurerà almeno un contatto quotidiano della minore con l'altro genitore nei giorni in cui non sia prevista la frequentazione, in orario che, salvo altro diverso accordo, è fissato tra le ore 19:00 e le ore 20:00. - in caso di malattia della GL il genitore che in quel momento avrà con sé la bambina comunicherà immediatamente all'altro genitore il suo stato di salute tramite messaggio o telefonata;
6) Confermare l'assegno di mantenimento per la GL nell'importo mensile di € Persona_1 100,00 (euro cento/zero zero), che il SI. verserà alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 tramite accredito in conto corrente da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dal deposito della Sentenza di divorzio. 7) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della GL , come individuate e descritte nel Protocollo adottato Persona_1 dall'intestato Tribunale in data 30.03.2015 e ben noto alle parti, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - Scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
- Universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazioni a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentisi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; - Spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliate per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, tickets per gli esami e visite per i servizi forniti dal
SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 8) Confermare che gli assegni unici ed universali spetteranno e dovranno essere erogati al 100% alla SI.ra , coniuge collocataria della minore . 9) Parte_1 Persona_1
Confermare che i coniugi convengono che l'auto Ford Puma targata GC 144 ZR – intestata alla SI.ra – sia assegnata in uso esclusivo al SI. poiché allo stesso Parte_1 Parte_2 indispensabile per esigenze personali e lavorative. Il SI. si obbliga ad estinguere Per_1 personalmente, liberando dall'obbligo la SI.ra , il finanziamento contratto insieme Parte_1 alla moglie per l'acquisto dell'auto Ford Puma targata GC 144 ZR, provvedendo a pagare le rate di ammortamento del prestito sino all'ultima nonché a provvedere personalmente al pagamento, in relazione al predetto veicolo, della polizza RC auto e del bollo. Il SI. si assume la piena Per_1 responsabilità civile e penale per i danni che dovessero essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso dell'auto Ford Puma targata GC 144 ZR, restando la SI.ra Parte_1 espressamente garantita e sollevata da ogni e qualsiasi addebito al riguardo. 10) Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della GL ai fini della validità per l'espatrio”.
Tanto premesso, è provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato. Risulta, altresì, decorso il termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della GL e dei coniugi stessi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...], Parte_1 il 1° ottobre 1982 (c.f. ) e , nato ad [...], il C.F._1 Parte_2
16.7.1982 (c.f. ) il 17.9.2018 a Velletri, iscritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del predetto comune al n. 56 - parte 1 – anno 2018con regolamentazione come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025. Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi