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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
10155 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Parte_1 Addì ______________
LT GU, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________ Turrisi 38/A; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSLE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 1° Novembre 2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
NT LT GU;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della visita di revisione (7/06/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 02/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Il c.t.u nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da: “Esiti di pregresso trauma al piede sin. (2013), causa di amputazione del V dito e dell'area del V metatarso,
di intervento di innesto cutaneo - per estesa perdita di tessuto calcaneare e sovramalleolare laterale - non ben
consolidato, e di difficoltà deambulatoria, obesità di II grado, con diffuse complicanze artrosiche, a marcata
incidenza funzionale, periatrite scapoloomerale calcifica spalla sin.; è, inoltre, affetta - a decorrere dal
12/10/2023 (vds. v. ortopedica dell' in atti), da “d. Lombosciatalgia bilaterale in sospette ernie discali”; CP_2
inoltre - a decorrere dal giugno 2024, epoca alla quale è documentato esordio di ulteriore quadro morboso di
interesse psichiatrico (vds. v. psichiatrica del 31/01/20205 che fa risalire l'ulteriore infermità a quell'epoca) - è
anche affetta da disturbo dell'umore s.a.i.” (senza altre indicazioni: n.d.r)”.
Il c.t.u. ha precisato, altresì, che “il soprastante quadro morboso, all'epoca della revisione per cui è
causa (del 07/06/2023) incideva discretamente sulle condizioni generali e clinico-funzionali complessive
dell'interessata […], nel tempo il complesso patologico della ricorrente è progressivamente peggiorato;
pertanto, i relativi gradi di invalidità sono stati così riassunti dal c.t.u.:
“- a decorrere dalla data della revisione per cui è causa (07/06/2023) e fino al 31/10/2023,
l'interessata era invalida, con riduzione permanente della c.l. pari al 69% (sessantanove per cento);
- a decorrere dal 01/11/2023, l'interessata era invalida, con riduzione permanente della c.l.
pari al 77% (settantasette per cento);
- infine, in atto e a decorrere dal 01/07/2024, l'attrice è invalida, con riduzione permanente della c. l. pari al 83% (ottantatre per cento);
- a parere dello scrivente, pertanto, in atto e a decorrere dal 01/11/2023, l'attrice ha titolo al
ripristino dell'assegno di invalidità civile”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza a Parte_1
decorrere dal 1°/11/2023 e rigettando la domanda per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, di pochi giorni antecedente all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' CP_1
parzialmente soccombente va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. NT LT GU, ai sensi dell'art. 93
cod. proc.civ..
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4 Novembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
10155 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Parte_1 Addì ______________
LT GU, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________ Turrisi 38/A; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSLE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 1° Novembre 2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
NT LT GU;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della visita di revisione (7/06/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 02/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Il c.t.u nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da: “Esiti di pregresso trauma al piede sin. (2013), causa di amputazione del V dito e dell'area del V metatarso,
di intervento di innesto cutaneo - per estesa perdita di tessuto calcaneare e sovramalleolare laterale - non ben
consolidato, e di difficoltà deambulatoria, obesità di II grado, con diffuse complicanze artrosiche, a marcata
incidenza funzionale, periatrite scapoloomerale calcifica spalla sin.; è, inoltre, affetta - a decorrere dal
12/10/2023 (vds. v. ortopedica dell' in atti), da “d. Lombosciatalgia bilaterale in sospette ernie discali”; CP_2
inoltre - a decorrere dal giugno 2024, epoca alla quale è documentato esordio di ulteriore quadro morboso di
interesse psichiatrico (vds. v. psichiatrica del 31/01/20205 che fa risalire l'ulteriore infermità a quell'epoca) - è
anche affetta da disturbo dell'umore s.a.i.” (senza altre indicazioni: n.d.r)”.
Il c.t.u. ha precisato, altresì, che “il soprastante quadro morboso, all'epoca della revisione per cui è
causa (del 07/06/2023) incideva discretamente sulle condizioni generali e clinico-funzionali complessive
dell'interessata […], nel tempo il complesso patologico della ricorrente è progressivamente peggiorato;
pertanto, i relativi gradi di invalidità sono stati così riassunti dal c.t.u.:
“- a decorrere dalla data della revisione per cui è causa (07/06/2023) e fino al 31/10/2023,
l'interessata era invalida, con riduzione permanente della c.l. pari al 69% (sessantanove per cento);
- a decorrere dal 01/11/2023, l'interessata era invalida, con riduzione permanente della c.l.
pari al 77% (settantasette per cento);
- infine, in atto e a decorrere dal 01/07/2024, l'attrice è invalida, con riduzione permanente della c. l. pari al 83% (ottantatre per cento);
- a parere dello scrivente, pertanto, in atto e a decorrere dal 01/11/2023, l'attrice ha titolo al
ripristino dell'assegno di invalidità civile”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza a Parte_1
decorrere dal 1°/11/2023 e rigettando la domanda per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, di pochi giorni antecedente all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' CP_1
parzialmente soccombente va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. NT LT GU, ai sensi dell'art. 93
cod. proc.civ..
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4 Novembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)