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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14537/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. BENEDETTI VALENTINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno confermato le condizioni di cui al Verbale di Udienza da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione, allegando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
All'udienza del 28/01/2025 il Giudice istruttore ha dato atto che il tentativo di conciliazione non è
riuscito e che era volontà dei coniugi separarsi consensualmente alle condizioni riportate nello stesso
Verbale di Udienza del 28/01/2025 che prevede la cessione della quota del 50% dell'abitazione familiare nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne - , Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] - e per essi i Persona_2
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l' omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al Verbale di Udienza del 28/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 20/10/2007 tra Pt_1
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...] Parte_2
VERONA (N. 484 – P. 2 – S. A. – 2007), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di
Udienza del 28/01/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14537/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. BENEDETTI VALENTINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno confermato le condizioni di cui al Verbale di Udienza da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione, allegando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
All'udienza del 28/01/2025 il Giudice istruttore ha dato atto che il tentativo di conciliazione non è
riuscito e che era volontà dei coniugi separarsi consensualmente alle condizioni riportate nello stesso
Verbale di Udienza del 28/01/2025 che prevede la cessione della quota del 50% dell'abitazione familiare nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne - , Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] - e per essi i Persona_2
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l' omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al Verbale di Udienza del 28/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 20/10/2007 tra Pt_1
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...] Parte_2
VERONA (N. 484 – P. 2 – S. A. – 2007), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di
Udienza del 28/01/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4