CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MARONI GABRIELE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Rappresentato da Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Difensore_3
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2022001OR0133820220002 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita voglia,contrariis reiectis: in via principale: di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti per violazione dell'art. 8, lett. e), Tariffa Parte I allegata al TUR e, per l'effetto, di annullarlo;
in via subordinata: di dichiarare l'erroneità e l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti per violazione del principio di alternatività dell'imposizione tra IVA e registro di cui all'art. 40, TUR, nonché per omessa enunciazione di titoli e atti soggetti ad IVA e, per l'effetto, di annullarlo;
di condannare la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, di rigettare il ricorso di parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermando integralmente l'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002; di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da allegata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/03/2024 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, in base a quanto disposto dagli artt. 37 e 54 del D.P.R. n. 131/86, nonché dall'art. 8 della tariffa parte I del D.P.R. 131/86, ha notificato alla società Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) l'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002, a mezzo del quale viene assoggettata a tassazione l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Asti, r.g. n. 1338/2022, del 07/11/2022, rep. 1580/2022, depositata il 14/11/2022, a conclusione del giudizio instaurato dalla società Società_1 nei confronti dell'odierna ricorrente. In particolare, con tale ordinanza, il Giudice ha evidenziato che le addizionali sulle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 D.L. 28 novembre 1988, n. 511, conv. con L. 27 gennaio 1989 n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 D. Lgs. 504 del 1995, come modificati dall'art. 1 D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE, non avendo le stesse una finalità che non sia una mera esigenza di bilancio degli enti locali, e ha statuito: “CONDANNA Ricorrente_1parte convenuta ( a restituire a parte ricorrente ( Società_1), la somma di euro 14.640,25, oltre agli interessi…”. L'avviso impugnato recupera quindi una maggiore imposta principale di registro di € 439,00, applicata nella misura proporzionale del 3% sull'importo di € 14.640,25, che Ricorrente_1. è stata condannata a pagare a favore della Società_1. Ciò in applicazione, come anticipato, del combinato disposto dell'articolo 37 D.P.R. 131/86 (di seguito T.U.R.) e dell' articolo 8, comma 1, lett. b), della Tariffa Parte I allo stesso allegata, che prevedono che gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, recanti condanna al pagamento di somme, siano soggetti a registrazione mediante applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della notevole giurisprudenza prodotta in giudizio dal ricorrente e soprattutto dalle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Torino le quali hanno riformato le sentenze di primo grado di questa Corte di Giustizia. Sentenze queste che pur non avendo la forza giuridica del giudicato, pongono, proprio per l'uniformità della Corte di secondo grado di riformare le sentenze di questa Corte, un evidente giudizio di revisione delle decisione precedentemente prese. Risulta, pertanto, meritevole di accoglimento il ricorso. Si ritiene che la decisione del Tribunale di Asti ha una funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore e ha di conseguenza provocato la caducazione del titolo del precedente trasferimento. La condanna civilistica alla restituzione da parte del fornitore, delle addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, ha alla base l'incompatibilità tra queste e l'ordinamento unionale. Tale contrasto ha determinato l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare una norma dell'ordinamento che prevedeva il pagamento di importi “indebiti”. Questo comportamento non ha solo le caratteristiche di un effetto restitutorio degli importi, ma anche l'effetto di annullamento degli effetti dell'atto in contrasto con il diritto eurounitario. Il legislatore ha ritenuto applicare il pagamento dell'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna che ne consegue ha funzione meramente restitutoria di ripristino della situazione patrimoniale. Si precisa inoltre che l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto unionale ha carattere originario e non sopravvenuta , di conseguenza comporta sempre una pronuncia di caducazione del titolo, situazione assimilabile all'annullamento della causa contrattuale regolata ai fini dell'imposta di registro. Ad ogni buon conto per la complessità della normativa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La CGT I° di Asti in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MARONI GABRIELE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Rappresentato da Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Difensore_3
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2022001OR0133820220002 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita voglia,contrariis reiectis: in via principale: di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti per violazione dell'art. 8, lett. e), Tariffa Parte I allegata al TUR e, per l'effetto, di annullarlo;
in via subordinata: di dichiarare l'erroneità e l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002 emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti per violazione del principio di alternatività dell'imposizione tra IVA e registro di cui all'art. 40, TUR, nonché per omessa enunciazione di titoli e atti soggetti ad IVA e, per l'effetto, di annullarlo;
di condannare la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, di rigettare il ricorso di parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermando integralmente l'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002; di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da allegata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/03/2024 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, in base a quanto disposto dagli artt. 37 e 54 del D.P.R. n. 131/86, nonché dall'art. 8 della tariffa parte I del D.P.R. 131/86, ha notificato alla società Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) l'avviso di liquidazione n. 2022/001/OR/013382022/0/002, a mezzo del quale viene assoggettata a tassazione l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Asti, r.g. n. 1338/2022, del 07/11/2022, rep. 1580/2022, depositata il 14/11/2022, a conclusione del giudizio instaurato dalla società Società_1 nei confronti dell'odierna ricorrente. In particolare, con tale ordinanza, il Giudice ha evidenziato che le addizionali sulle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 D.L. 28 novembre 1988, n. 511, conv. con L. 27 gennaio 1989 n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 D. Lgs. 504 del 1995, come modificati dall'art. 1 D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE, non avendo le stesse una finalità che non sia una mera esigenza di bilancio degli enti locali, e ha statuito: “CONDANNA Ricorrente_1parte convenuta ( a restituire a parte ricorrente ( Società_1), la somma di euro 14.640,25, oltre agli interessi…”. L'avviso impugnato recupera quindi una maggiore imposta principale di registro di € 439,00, applicata nella misura proporzionale del 3% sull'importo di € 14.640,25, che Ricorrente_1. è stata condannata a pagare a favore della Società_1. Ciò in applicazione, come anticipato, del combinato disposto dell'articolo 37 D.P.R. 131/86 (di seguito T.U.R.) e dell' articolo 8, comma 1, lett. b), della Tariffa Parte I allo stesso allegata, che prevedono che gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, recanti condanna al pagamento di somme, siano soggetti a registrazione mediante applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della notevole giurisprudenza prodotta in giudizio dal ricorrente e soprattutto dalle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Torino le quali hanno riformato le sentenze di primo grado di questa Corte di Giustizia. Sentenze queste che pur non avendo la forza giuridica del giudicato, pongono, proprio per l'uniformità della Corte di secondo grado di riformare le sentenze di questa Corte, un evidente giudizio di revisione delle decisione precedentemente prese. Risulta, pertanto, meritevole di accoglimento il ricorso. Si ritiene che la decisione del Tribunale di Asti ha una funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore e ha di conseguenza provocato la caducazione del titolo del precedente trasferimento. La condanna civilistica alla restituzione da parte del fornitore, delle addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, ha alla base l'incompatibilità tra queste e l'ordinamento unionale. Tale contrasto ha determinato l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare una norma dell'ordinamento che prevedeva il pagamento di importi “indebiti”. Questo comportamento non ha solo le caratteristiche di un effetto restitutorio degli importi, ma anche l'effetto di annullamento degli effetti dell'atto in contrasto con il diritto eurounitario. Il legislatore ha ritenuto applicare il pagamento dell'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna che ne consegue ha funzione meramente restitutoria di ripristino della situazione patrimoniale. Si precisa inoltre che l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto unionale ha carattere originario e non sopravvenuta , di conseguenza comporta sempre una pronuncia di caducazione del titolo, situazione assimilabile all'annullamento della causa contrattuale regolata ai fini dell'imposta di registro. Ad ogni buon conto per la complessità della normativa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La CGT I° di Asti in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.