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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 18694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento dell'1.4.2025 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 31.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20344/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
esponendo che in data 9.5.2022 gli era stata notificata l'ingiunzione n. 78220030773, CP_1
per euro 199,87 oltre accessori, somma che si assumeva dovuta in virtù della sentenza del Giudice di
Pace di n. 16327/2015 del 9.4.2015. Ha eccepito la nullità-inesistenza dell'ingiunzione opposta CP_1
e l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L.n. 689/1981. ha sostenuto l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, CP_1 deducendo che l'avviso di pagamento non era autonomamente impugnabile, in quanto estraneo alla fase di riscossione e contenente una mera richiesta bonaria funzionale solo all'interruzione della prescrizione e a consentire al cittadino di effettuare il pagamento per evitare l'avvio dell'azione esecutiva da parte della PA con conseguente aggravio di costi. Nel merito, ha chiesto di respingere la
1 domanda, stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale in virtù della conversione di cui all'art. 2953 c.c.
Con sentenza n. 20344/2022, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione. ha quindi proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di Parte_1 accogliere la domanda svolta in primo grado, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale. Ha evidenziato che il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza-ingiunzione e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione avverso quest'ultima. ha chiesto di respingere l'appello, ribadendo l'applicabilità del termine di prescrizione CP_1
decennale.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria all'udienza del
31.3.2025.
2. Sui motivi di appello
Le doglianze di merito in ordine alla prescrizione non sono fondate.
Al riguardo, l'appellante insiste nell'accoglimento della domanda proposta in primo grado, nel presupposto che nel caso di specie trovi applicazione la prescrizione quinquennale.
Orbene, deve premettersi che con sentenza n. 16327/2015 del 9.4.2015 è stata respinta l'opposizione proposta dal signor avverso l'ordinanza-ingiunzione relativa a verbale di accertamento per Pt_1 violazioni di norme del Codice della strada emessa all'esito del ricorso proposto ex art. 22 L. n.
689/1981.
Passata in giudicato suddetta pronuncia giudiziale, (titolare del diritto di credito cui si CP_1 riferisce l'ordinanza ingiunzione, e che, pertanto, può avvalersi del relativo giudicato), in data
9.5.2022, ha notificato all'appellante l'avviso di recupero crediti oggetto di causa, allegando e richiamando la sentenza stessa.
Il giudice di primo grado ha evidenziato l'applicabilità della prescrizione decennale poiché il credito ingiunto risultava accertato con sentenza di rigetto passata in giudicato.
Ciò posto, da un lato l'appellante, sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981, ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace n. 16327/2015 e, dall'altro lato, ha argomentato che, a fronte della sentenza di reiezione CP_1
dell'opposizione, passata in giudicato, avrebbe dovuto applicarsi, invece, il termine di prescrizione decennale ex articolo 2953 c.c.
Ebbene, deve darsi atto del costante orientamento della Corte di Cassazione, che, proprio nelle ipotesi della specie, ritiene applicabile la prescrizione decennale.
2 Al riguardo, deve richiamarsi, in primo luogo, la sentenza n. 25790/2009 della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite.
La fattispecie all'esame dei giudici era relativa ad un caso (similare a quello di cui qui si discute) in cui era stata emessa una sanzione amministrativa per violazioni della normativa iva e l'opposizione avverso tale sanzione era stata respinta con sentenza passata in giudicato. All'esito di tale sentenza di rigetto, era in discussione quale dovesse essere il termine di prescrizione applicabile.
A fronte dell'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite (nella quale si dubitava dell'applicabilità dell'articolo 2953 cc, visto che la sentenza non recava una statuizione di condanna, bensì di mero rigetto dell'opposizione), la Corte, nella già citata sentenza n. 25790/2009 SS.UU., nel decidere sulla questione, ha ritenuto che, essendo stata la questione sottoposta al vaglio giudiziario – in un processo nel quale la PA ha la veste di attore in senso sostanziale, essendo onerata della prova della legittimità del provvedimento emesso, sebbene nei limiti di quanto devoluto alla cognizione del giudice in ragione dei motivi di opposizione - all'esito della sentenza passata in giudicato di rigetto, era da applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., così evidenziando che è
l'accertamento del credito e non la presenza di una condanna al pagamento a determinare la applicazione della trasformazione del termine originario di prescrizione per effetto dell'actio iudicati.
Tale orientamento ha trovato poi continuità nelle pronunce successive, ed è stato confermato da altra sentenza della Corte di Cassazione, anche questa a Sezione Unite, nella quale, ribadite le statuizioni della precedente sent. n. 25790/2009, si è precisato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Nello stesso senso dell'applicazione del termine decennale, cfr. anche Cass. ord. n.
n. 20261 del 15/07/2021 e ord. n. 11800 del 15/05/2018, nonché ord. n. 7177 del 4.3.2022
(quest'ultima emessa con specifico riferimento ad opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal
3 prefetto in relazione a v.a.v. per infrazioni del codice della strada, opposizione poi respinta con sentenza passata in giudicato).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale costante orientamento della Corte di legittimità e pertanto nel caso in esame deve computarsi il termine decennale di prescrizione, che risulta interrotto, dopo l'emissione della sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, proprio dalla notifica dell'avviso di pagamento di cui si discute.
Di conseguenza, l'appello deve essere respinto.
3. Sulle spese di lite
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello a favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. CP_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 13.4.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 18694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento dell'1.4.2025 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 31.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Umberto Maria Sclafani CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20344/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
esponendo che in data 9.5.2022 gli era stata notificata l'ingiunzione n. 78220030773, CP_1
per euro 199,87 oltre accessori, somma che si assumeva dovuta in virtù della sentenza del Giudice di
Pace di n. 16327/2015 del 9.4.2015. Ha eccepito la nullità-inesistenza dell'ingiunzione opposta CP_1
e l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L.n. 689/1981. ha sostenuto l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, CP_1 deducendo che l'avviso di pagamento non era autonomamente impugnabile, in quanto estraneo alla fase di riscossione e contenente una mera richiesta bonaria funzionale solo all'interruzione della prescrizione e a consentire al cittadino di effettuare il pagamento per evitare l'avvio dell'azione esecutiva da parte della PA con conseguente aggravio di costi. Nel merito, ha chiesto di respingere la
1 domanda, stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale in virtù della conversione di cui all'art. 2953 c.c.
Con sentenza n. 20344/2022, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione. ha quindi proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di Parte_1 accogliere la domanda svolta in primo grado, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale. Ha evidenziato che il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza-ingiunzione e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione avverso quest'ultima. ha chiesto di respingere l'appello, ribadendo l'applicabilità del termine di prescrizione CP_1
decennale.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria all'udienza del
31.3.2025.
2. Sui motivi di appello
Le doglianze di merito in ordine alla prescrizione non sono fondate.
Al riguardo, l'appellante insiste nell'accoglimento della domanda proposta in primo grado, nel presupposto che nel caso di specie trovi applicazione la prescrizione quinquennale.
Orbene, deve premettersi che con sentenza n. 16327/2015 del 9.4.2015 è stata respinta l'opposizione proposta dal signor avverso l'ordinanza-ingiunzione relativa a verbale di accertamento per Pt_1 violazioni di norme del Codice della strada emessa all'esito del ricorso proposto ex art. 22 L. n.
689/1981.
Passata in giudicato suddetta pronuncia giudiziale, (titolare del diritto di credito cui si CP_1 riferisce l'ordinanza ingiunzione, e che, pertanto, può avvalersi del relativo giudicato), in data
9.5.2022, ha notificato all'appellante l'avviso di recupero crediti oggetto di causa, allegando e richiamando la sentenza stessa.
Il giudice di primo grado ha evidenziato l'applicabilità della prescrizione decennale poiché il credito ingiunto risultava accertato con sentenza di rigetto passata in giudicato.
Ciò posto, da un lato l'appellante, sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981, ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace n. 16327/2015 e, dall'altro lato, ha argomentato che, a fronte della sentenza di reiezione CP_1
dell'opposizione, passata in giudicato, avrebbe dovuto applicarsi, invece, il termine di prescrizione decennale ex articolo 2953 c.c.
Ebbene, deve darsi atto del costante orientamento della Corte di Cassazione, che, proprio nelle ipotesi della specie, ritiene applicabile la prescrizione decennale.
2 Al riguardo, deve richiamarsi, in primo luogo, la sentenza n. 25790/2009 della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite.
La fattispecie all'esame dei giudici era relativa ad un caso (similare a quello di cui qui si discute) in cui era stata emessa una sanzione amministrativa per violazioni della normativa iva e l'opposizione avverso tale sanzione era stata respinta con sentenza passata in giudicato. All'esito di tale sentenza di rigetto, era in discussione quale dovesse essere il termine di prescrizione applicabile.
A fronte dell'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite (nella quale si dubitava dell'applicabilità dell'articolo 2953 cc, visto che la sentenza non recava una statuizione di condanna, bensì di mero rigetto dell'opposizione), la Corte, nella già citata sentenza n. 25790/2009 SS.UU., nel decidere sulla questione, ha ritenuto che, essendo stata la questione sottoposta al vaglio giudiziario – in un processo nel quale la PA ha la veste di attore in senso sostanziale, essendo onerata della prova della legittimità del provvedimento emesso, sebbene nei limiti di quanto devoluto alla cognizione del giudice in ragione dei motivi di opposizione - all'esito della sentenza passata in giudicato di rigetto, era da applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., così evidenziando che è
l'accertamento del credito e non la presenza di una condanna al pagamento a determinare la applicazione della trasformazione del termine originario di prescrizione per effetto dell'actio iudicati.
Tale orientamento ha trovato poi continuità nelle pronunce successive, ed è stato confermato da altra sentenza della Corte di Cassazione, anche questa a Sezione Unite, nella quale, ribadite le statuizioni della precedente sent. n. 25790/2009, si è precisato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Nello stesso senso dell'applicazione del termine decennale, cfr. anche Cass. ord. n.
n. 20261 del 15/07/2021 e ord. n. 11800 del 15/05/2018, nonché ord. n. 7177 del 4.3.2022
(quest'ultima emessa con specifico riferimento ad opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal
3 prefetto in relazione a v.a.v. per infrazioni del codice della strada, opposizione poi respinta con sentenza passata in giudicato).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale costante orientamento della Corte di legittimità e pertanto nel caso in esame deve computarsi il termine decennale di prescrizione, che risulta interrotto, dopo l'emissione della sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, proprio dalla notifica dell'avviso di pagamento di cui si discute.
Di conseguenza, l'appello deve essere respinto.
3. Sulle spese di lite
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello a favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. CP_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 13.4.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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