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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 924/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Corso Vittorio Veneto n. 512,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Corso Vittorio Veneto n. 512, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mallia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 03.06.1987, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, Serie A, dell'anno 1987, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 01.03.1988) e (Ragusa, Per_1 Per_2
20.05.1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa già adibita a residenza comune di proprietà della sig.ra , sita in Ragusa, Corso Vittorio Pt_2
Veneto n. 512 consiste in un fabbricato composto da due unità immobiliare indipendenti;
pertanto i coniugi hanno concordato di abitare ciascuno in un'unità immobiliare.
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Le parti si danno atto e dichiarano che non esistono esposizioni debitorie facenti capo alle stesse;
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non risultano condizioni di separazione convenute dalle parti, mentre quanto agli accordi ulteriori relativi a diritti disponibili non contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 03.06.1987, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, Serie A, dell'anno 1987;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 924/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Corso Vittorio Veneto n. 512,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Corso Vittorio Veneto n. 512, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mallia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 03.06.1987, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, Serie A, dell'anno 1987, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 01.03.1988) e (Ragusa, Per_1 Per_2
20.05.1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa già adibita a residenza comune di proprietà della sig.ra , sita in Ragusa, Corso Vittorio Pt_2
Veneto n. 512 consiste in un fabbricato composto da due unità immobiliare indipendenti;
pertanto i coniugi hanno concordato di abitare ciascuno in un'unità immobiliare.
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Le parti si danno atto e dichiarano che non esistono esposizioni debitorie facenti capo alle stesse;
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non risultano condizioni di separazione convenute dalle parti, mentre quanto agli accordi ulteriori relativi a diritti disponibili non contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 03.06.1987, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, Serie A, dell'anno 1987;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti