Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 384/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/02/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. SARA PECCHIARI;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Trieste il 5.11.2005, con atto trascritto al n. 403, parte
I, anno 2005 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Trieste, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nate due figlie: il 17.7.2007 (che diverrà maggiorenne al Persona_1
17.7.2025), il 2.12.2010; Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, nonché la dichiarazione di non volersi riconciliare, e con deposito della documentazione prescritta, hanno congiuntamente chiesto omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale resterà alla SI.ra ed il SI. si trasferirà in altra abitazione entro 3 Pt_1 Pt_2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3) Le figlie resteranno congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione materna. Il padre avrà diritto di tenere con sé le minori ogni qualvolta le stesse chiederanno di trascorrere del tempo con lui.
4) Il padre, a titolo di mantenimento per le figlie, corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo.
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6) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a percepire alcunché per il proprio mantenimento personale.
7) Inoltre i coniugi, per regolamentare appieno i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono,
relativamente all'immobile in comproprietà al 50% sito a Trieste, San Dorligo della Valle, Località Dolina 108, già casa coniugale, che il signor nato a [...] il [...], con il presente atto, trasferisce, Parte_2
a titolo gratuito e senza conguaglio in denaro, alla signora nata a [...] il [...] che Parte_1 accetta, la sua quota di piena proprietà dell'immobile e delle relative pertinenze, oltre ai beni mobili che lo corredano.
Descrizione degli immobili.
All'Ufficio Tavolare di Trieste:
Piena proprietà delle seguenti realità:
P.T. 169, Comune Censuario di Dolina, corpo tavolare secondo (p.c. 179/3. Descrizione: casa uso cantina);
P.T. web 166, Comune Censuario di San Dorligo della Valle, corpo tavolare primo (p.c. 2836/3).
Al Catasto Fabbricati del Comune di San Dorligo della Valle, sono censiti come segue:
1) Sezione F, foglio 3, particella .179/3, Località Dolina n.108, piano S1-T-1, categoria A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale 127 metri quadri, rendita catastale 480,30 euro. A detto bene risulta graffata la particella
2836/3, identificata nei medesimi foglio e sezione.
Conformità catastale: ai sensi della L. 52/1985 come integrata e modificata dall'art. 19 del D.L 78/2019 convertito con Legge 122/2010 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, come da planimetrie depositate da ultimo al
Catasto in data 17.7.2019 con protocollo n. TS0041007 che vengono prodotte per far parte integrante del presente atto.
Il cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che la planimetria è pienamente conforme allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Il trasferimento viene attuato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, noto alla signora unitamente ad ogni diritto sulle parti comuni indivisibili, dell'edificio ed ogni accessorio e Pt_1 pertinenza, diritto, azione, servitù attiva, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza, ovverosia l'atto di compravendita di data 24.10.2019, repertorio n.2481, raccolta numero 2069 del Notaio Per_3
registrato a Trieste il giorno 8.11.2019 al numero 9701 serie 1T, allegato al presente atto.
[...]
Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto la cessione della proprietà di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posta in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
pagina 2 di 5 Ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente (L. 47/85, L. 724/94, L. 662/96, D.P.R. 380/01, D.L. 269/03
e successive modifiche), il signor dichiara nella consapevolezza delle sanzioni anche penali previste Pt_2 dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, anche ai fini dell'articolo 46 del D.P.R. 380/2001 che le opere relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (permesso di costruzione in data
24.4.1953 ed in data 28.9.1959 prot. 4693/59).
La parte alienante dichiara che successivamente il Comune di San Dorligo della Valle ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria in data 8.2.1990 n.prot. 2513/87 per le modifiche ai fori di finestra.
La parte alienante dichiara altresì espressamente che oltre a quanto sopra menzionato non sono stati eseguiti interventi edilizi e/o urbanisticamente rilevanti tali da richiedere il rilascio di ulteriori permessi, autorizzazioni e licenze edilizie né la loro segnalazione o comunicazione al Comune né la presentazione di domande di condono.
Rilascio del permesso di agibilità in data 23.8.1953 n.prot. ed in data 18.10.2019 prot. Gen. 2019- Nume_1
P/13008/VI.3/T-URB.
Quanto alla dichiarazione di conformità degli impianti dell'immobile così come prevista dal DM 37/2008, il cedente dà atto della richiesta conformità e la signora dichiara di aver potuto verificare lo stato degli Pt_1 impianti e che nulla avrà da pretendere in merito.
Ai sensi della L. 151/75 la parte cedente dichiara che la proprietà ceduta è stata acquistata in costanza di matrimonio mediante atto di compravendita sopra menzionato e qui allegato in regime di comunione legale dei beni.
La parte cessionaria dichiara che la proprietà acquistata rientra negli accordi di separazione personale ed avviene, senza conguaglio in denaro, a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi essendo funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e, come tale, attribuzione esente da ogni imposta e tassa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora diviene Parte_1 piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti.
In ogni caso il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dalla Parte_2 presente separazione relativamente al trasferimento alla signora della quota di beni immobili a questa Pt_1 trasferite.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 192/2005 parte cedente dichiara che l'alloggio è dotato dell'attesto di prestazione energetica (Ape) redatto dal perito in data 14.10.2019 che viene anch'esso allegato Persona_4 al presente atto.
8) La signora dichiara di accollarsi il mutuo fondiario contratto dai coniugi con la Banca credit Pt_1
Agricole Friuladria, liberando il signor da ogni richiesta proveniente dall'Istituto di credito, Pt_2 impegnandosi ad effettuare tutte le pratiche presso il predetto istituto di credito per l'accollo del finanziamento anche con intervento di terze persone, adoperandosi per ogni pratica necessaria con tempestività, fatti salvi i pagina 3 di 5 tempi tecnici per l'emissione della sentenza di separazione e quindi del successivo decreto tavolare. Eseguite le predette formalità, le parti si danno reciprocamente atto che sono tra di loro definiti tutti i rapporti patrimoniali aventi ad oggetto la realità e le obbligazioni sopra indicate e dichiarano di non aver più nulla a prendere a tale titolo l'una dall'altra.
9) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
I coniugi hanno altresì formulato richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni pure indicate, mantenuta la causa nel ruolo e previa autorizzazione del deposito di note scritt3 in luogo della comparizione personale, a seguito della separazione.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Comparendo in udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 21/11/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (con atto trascritto al n. 403, parte I, anno 2005).
Così deciso in Trieste, il 15/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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