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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2471 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 14.12.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pugliatti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Archita Poeta n. 7, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_2
(RC) il 20.06.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zampaglione, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Crisafi n. 34, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003;
-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AN IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003; b) dal matrimonio è nata una figlia: (05.06.2006), maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
c) con sentenza n. 1343/2023 pubbl. il 18.10.2023 il Tribunale di
Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. apponendovi il relativo visto in data 21.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
11.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto AN
IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003 tra e Parte_1 CP_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di AN IO D'IP (CZ), atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati mutuandosi reciproco rispetto.
2. Premesso che in data 05.06.2024 la figlia ha raggiunto la Persona_1 maggiore età e che attualmente è coabitante con la madre presso la casa coniugale sita in Melito di Porto Salvo (RC), viale della Libertà n. 11, tutte le disposizioni precedente stabilite riguardo all'affidamento, alla residenza e alle modalità di visita cessano di avere efficacia. La figlia, in quanto maggiorenne, avrà piena libertà di scegliere autonomamente con chi desidera vivere, le modalità e la frequenza dei contatti con ciascun genitore. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le decisioni della figlia riguardo alla sua residenza e ai rapporti personali con ciascuno di loro. Inoltre, la figlia sarà libera di determinare se e quando lasciare la casa di uno dei genitori o di stabilirsi altrove.
3. La casa coniugale sita in Melito di Porto Salvo (RC), viale della Libertà n. 11, di proprietà del padre della sig.ra con i mobili ed i complementi Parte_1 di arredo ivi esistenti, viene assegnata alla sig.ra che lì continuerà ad Parte_1 abitare stabilmente con la figlia mantenendovi la residenza. La citata unità abitativa è censita al catasto fabbricati del comune di Melito di Porto Salvo (RC) al foglio di mappa 42, particella 3275, piano S1-T-1.
4. Poiché la figlia non è ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, il sig. i impegna a versarle mensilmente la somma Controparte_1 di € 200,00 come contributo al suo mantenimento. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'importo del contributo sarà automaticamente aggiornato ogni anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire da un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Entrambi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta reciproca di contribuzione e di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra di loro. Pertanto, ciascun coniuge dichiara di non avere nulla da pretendere dall'altro.
6. L'assegno unico e ogni altra deduzione fiscale per la figlia sarà a favore della sig.ra a tal fine il sig. si impegna a fornire ogni necessario Parte_1 CP_1 consenso.
7. La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento delle Parte_1 spese relative alle utenze poste a servizio della casa ove risiede unitamente alla figlia, oltre a tutte le tasse collegate.
8. Fino a quando la figlia non sarà economicamente Persona_1 autosufficiente, per il soddisfacimento di esigenze straordinarie e non necessarie, i coniugi si impegnano a valutare congiuntamente l'opportunità e l'utilità di tali spese per la figlia. Qualora si raggiunga un accordo sulla loro utilità, entrambi i coniugi si impegnano a sostenere la relativa spesa in parti uguali. Le spese straordinarie saranno anticipate da uno dei coniugi e rimborsate dall'altro per la propria quota, dietro esibizione di scontrino fiscale, ricevuta o fattura, se richiesta. A tale riguardo, si fa riferimento al protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale, il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere e accettare.
9. Con riguardo ai beni mobili, agli arredi, ai complementi di arredo e a tutti gli oggetti di valore presenti nella casa coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra terrà tutto. Parte_1
10. Con riguardo ai documenti esistenti nella casa coniugale si precisa che essi sono già stati divisi tra i coniugi, tenendo conto dell'appartenenza degli stessi.
11. Il sig. dichiara che gli sono già stati consegnati dal coniuge tutti gli CP_1 oggetti personali che si trovavano nella casa coniugale e che tutto quanto trovasi in casa, in questo momento, è e rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
Parte_1
12. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti riguardo alla definizione di tutti i rapporti personali, economici e patrimoniali intercorsi tra loro.
Entrambi confermano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi futura rivendicazione economica o patrimoniale reciproca. Tale dichiarazione include, ma non si limita a, eventuali richieste di mantenimento, contribuzioni, divisioni patrimoniali o altre pretese finanziarie derivanti dal matrimonio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN IO D'IP (CZ) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 11.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2471 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 14.12.1974), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pugliatti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Archita Poeta n. 7, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_2
(RC) il 20.06.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zampaglione, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Crisafi n. 34, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003;
-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in AN IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003; b) dal matrimonio è nata una figlia: (05.06.2006), maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
c) con sentenza n. 1343/2023 pubbl. il 18.10.2023 il Tribunale di
Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. apponendovi il relativo visto in data 21.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
11.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto AN
IO D'IP (CZ) in data 12.07.2003 tra e Parte_1 CP_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di AN IO D'IP (CZ), atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati mutuandosi reciproco rispetto.
2. Premesso che in data 05.06.2024 la figlia ha raggiunto la Persona_1 maggiore età e che attualmente è coabitante con la madre presso la casa coniugale sita in Melito di Porto Salvo (RC), viale della Libertà n. 11, tutte le disposizioni precedente stabilite riguardo all'affidamento, alla residenza e alle modalità di visita cessano di avere efficacia. La figlia, in quanto maggiorenne, avrà piena libertà di scegliere autonomamente con chi desidera vivere, le modalità e la frequenza dei contatti con ciascun genitore. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le decisioni della figlia riguardo alla sua residenza e ai rapporti personali con ciascuno di loro. Inoltre, la figlia sarà libera di determinare se e quando lasciare la casa di uno dei genitori o di stabilirsi altrove.
3. La casa coniugale sita in Melito di Porto Salvo (RC), viale della Libertà n. 11, di proprietà del padre della sig.ra con i mobili ed i complementi Parte_1 di arredo ivi esistenti, viene assegnata alla sig.ra che lì continuerà ad Parte_1 abitare stabilmente con la figlia mantenendovi la residenza. La citata unità abitativa è censita al catasto fabbricati del comune di Melito di Porto Salvo (RC) al foglio di mappa 42, particella 3275, piano S1-T-1.
4. Poiché la figlia non è ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, il sig. i impegna a versarle mensilmente la somma Controparte_1 di € 200,00 come contributo al suo mantenimento. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'importo del contributo sarà automaticamente aggiornato ogni anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire da un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Entrambi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta reciproca di contribuzione e di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra di loro. Pertanto, ciascun coniuge dichiara di non avere nulla da pretendere dall'altro.
6. L'assegno unico e ogni altra deduzione fiscale per la figlia sarà a favore della sig.ra a tal fine il sig. si impegna a fornire ogni necessario Parte_1 CP_1 consenso.
7. La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento delle Parte_1 spese relative alle utenze poste a servizio della casa ove risiede unitamente alla figlia, oltre a tutte le tasse collegate.
8. Fino a quando la figlia non sarà economicamente Persona_1 autosufficiente, per il soddisfacimento di esigenze straordinarie e non necessarie, i coniugi si impegnano a valutare congiuntamente l'opportunità e l'utilità di tali spese per la figlia. Qualora si raggiunga un accordo sulla loro utilità, entrambi i coniugi si impegnano a sostenere la relativa spesa in parti uguali. Le spese straordinarie saranno anticipate da uno dei coniugi e rimborsate dall'altro per la propria quota, dietro esibizione di scontrino fiscale, ricevuta o fattura, se richiesta. A tale riguardo, si fa riferimento al protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale, il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere e accettare.
9. Con riguardo ai beni mobili, agli arredi, ai complementi di arredo e a tutti gli oggetti di valore presenti nella casa coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra terrà tutto. Parte_1
10. Con riguardo ai documenti esistenti nella casa coniugale si precisa che essi sono già stati divisi tra i coniugi, tenendo conto dell'appartenenza degli stessi.
11. Il sig. dichiara che gli sono già stati consegnati dal coniuge tutti gli CP_1 oggetti personali che si trovavano nella casa coniugale e che tutto quanto trovasi in casa, in questo momento, è e rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
Parte_1
12. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti riguardo alla definizione di tutti i rapporti personali, economici e patrimoniali intercorsi tra loro.
Entrambi confermano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi futura rivendicazione economica o patrimoniale reciproca. Tale dichiarazione include, ma non si limita a, eventuali richieste di mantenimento, contribuzioni, divisioni patrimoniali o altre pretese finanziarie derivanti dal matrimonio.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN IO D'IP (CZ) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 11.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna