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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 656/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Sabina Prignano, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
-ATTRICE- contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, nata a [...] l'[...]; Controparte_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
-CONVENUTI CONTUMACI-
-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 maggio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli pagina 1 di 4 artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale resa con decreto del 28.11.2022, ha citato in giudizio Parte_1
l , nonché gli eredi di , nata a IC GA in [...] Controparte_1 CP_2
1.12.1885, e gli eredi di , nato a [...] in data [...] , perché Controparte_3 venisse accertato l'acquisto in suo favore della proprietà dei seguenti terreni, tutti ubicati nel Comune di IC GA (FG) e distinti in catasto: 1) al foglio 11, p.lle 526 (uliveto di are 39,60), 602 (uliveto di are 03,87), 604 (uliveto di are 12,03), 531 (uliveto di are 17,56); al foglio 12, p.lle 148 ( bosco di are 41,75), 270 (seminativo di are 15,38), 269 (seminativo di are 03, 94); al foglio 25, p.lle 378 ( seminativo di are 14,79), 379 (seminativo di are 04,18), intestati in parte a (p.lle 526, 602, 604, 148, 170 e 378) ed in parte intestati a CP_2
fu (p.lle 531, 269 e 379) per intervenuta usucapione, allegando di Controparte_3 Per_1 possedere animo domini i suddetti immobili da oltre venti anni.
Esponeva l'attrice che, in assenza di eredi noti degli intestatari dei terreni innanzi indicati, la legittimazione passiva nel presente giudizio era da individuare in capo all Controparte_1
( art. 65 del D.Lvo n. 300/1999), in persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto della devoluzione dell'eredità ex art. 586 c.c.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante prova per testi, viene decisa all'odierna udienza dopo discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito rappresentati.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, solo alcuni cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dai testi e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, ha confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa di alcuni terreni da parte dell'attrice, (coltivati, in maniera prevalente, ad uliveto ed in parte utilizzati per la pastorizia) nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera della stessa, di ogni opera di manutenzione pagina 2 di 4 ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Nella specie, il teste , indifferente, ha infatti ricostruito le vicende possessorie Testimone_1 degli immobili in argomento riferendo testualmente che “(…) i terreni per cui è causa appartenevano alla nostra famiglia di origine sin dall'inizio del 1900; inizialmente gestiti dai miei noni unitamente ai loro fratelli fra i quali vi era la nonna dell'attrice ( ). Persona_2
Col tempo, anche a seguito del decesso di alcuni, la gestione si è tramandata ai rispettivi figli, tra cui la sig.ra . Ciò posto, preciso che le particelle di cui al foglio 11 nn. 602, Parte_1
604 e 531, di cui al foglio 12 p.lla 270 (solo in parte) non sono possedute dall'attrice Pt_1
, bensì da mia madre, , che attualmente le detiene coltivandole ad orto
[...] Persona_3
e con piante ornamentali e con alberi da frutta”. Ha precisato il teste inoltre che “le restanti particelle ovvero la n. 526, foglio 11, nn. 148 – 269 del foglio 12 e nn. 378 e 379 del foglio 25 sono occupate da sempre dalla sig,ra ”. Parte_1
Anche il teste conoscente di parte attrice, ha confermato che esclusivamente Testimone_2
i terreni, identificati in catasto al foglio 11 n. 526, al foglio 12 nn. 148-269, al foglio 25 nn. 378-379, sono posseduti da sempre da mentre le altre cui si riferisce l'istanza Parte_1 ad usucapendum sono sempre state possedute e coltivate da , sua suocera. Ha Persona_3 precisato inoltre il teste che “ è proprietaria di alcuni terreni confinanti con Parte_1 quelli per cui è causa: tanto so poiché si trova nel complesso di una grande estensione fondiaria di proprietà delle famiglie – con il tempo frazionata tra i vari Per_2 Pt_1 eredi” ( v. verb. ud. 21.3.2025).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà limitatamente ai terreni agricoli ubicati nel Comune di IC GA (FG) distinti in Catasto al foglio 11, p.lla n. 526, al foglio 12, p.lle n. 148 – 269, e al foglio 25, p.lle 378 e 379, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti non si sono neppure costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita la certificazione dei RR.II. attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti i beni de quo, mentre è stata prodotta la relazione tecnica di parte contenente la rappresentazione fotografica dei terreni.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
pagina 3 di 4 Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara piena proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari ubicate nel Comune di IC GA (FG), distinte in catasto: al foglio di mappa n. 11, p.lla n. 526 (uliveto di are 39,60), al foglio di mappa n. 12, p.lle n. 148 (bosco di are 41,75) – 269 (seminativo di are 03, 94), e al foglio di mappa n. 25, p.lle 378 ( seminativo di are 14,79), e 379 (seminativo di are 04,18), come meglio indicate in atti, avendoli posseduti uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Foggia, il 27.05.2025
Il G.O.T.- avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 656/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Sabina Prignano, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
-ATTRICE- contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, nata a [...] l'[...]; Controparte_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
-CONVENUTI CONTUMACI-
-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 maggio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli pagina 1 di 4 artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale resa con decreto del 28.11.2022, ha citato in giudizio Parte_1
l , nonché gli eredi di , nata a IC GA in [...] Controparte_1 CP_2
1.12.1885, e gli eredi di , nato a [...] in data [...] , perché Controparte_3 venisse accertato l'acquisto in suo favore della proprietà dei seguenti terreni, tutti ubicati nel Comune di IC GA (FG) e distinti in catasto: 1) al foglio 11, p.lle 526 (uliveto di are 39,60), 602 (uliveto di are 03,87), 604 (uliveto di are 12,03), 531 (uliveto di are 17,56); al foglio 12, p.lle 148 ( bosco di are 41,75), 270 (seminativo di are 15,38), 269 (seminativo di are 03, 94); al foglio 25, p.lle 378 ( seminativo di are 14,79), 379 (seminativo di are 04,18), intestati in parte a (p.lle 526, 602, 604, 148, 170 e 378) ed in parte intestati a CP_2
fu (p.lle 531, 269 e 379) per intervenuta usucapione, allegando di Controparte_3 Per_1 possedere animo domini i suddetti immobili da oltre venti anni.
Esponeva l'attrice che, in assenza di eredi noti degli intestatari dei terreni innanzi indicati, la legittimazione passiva nel presente giudizio era da individuare in capo all Controparte_1
( art. 65 del D.Lvo n. 300/1999), in persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto della devoluzione dell'eredità ex art. 586 c.c.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante prova per testi, viene decisa all'odierna udienza dopo discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito rappresentati.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, solo alcuni cespiti oggetto del presente giudizio, sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, come univocamente confermato anche dai testi addotti.
Difatti le dichiarazioni rese dai testi e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, ha confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa di alcuni terreni da parte dell'attrice, (coltivati, in maniera prevalente, ad uliveto ed in parte utilizzati per la pastorizia) nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera della stessa, di ogni opera di manutenzione pagina 2 di 4 ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Nella specie, il teste , indifferente, ha infatti ricostruito le vicende possessorie Testimone_1 degli immobili in argomento riferendo testualmente che “(…) i terreni per cui è causa appartenevano alla nostra famiglia di origine sin dall'inizio del 1900; inizialmente gestiti dai miei noni unitamente ai loro fratelli fra i quali vi era la nonna dell'attrice ( ). Persona_2
Col tempo, anche a seguito del decesso di alcuni, la gestione si è tramandata ai rispettivi figli, tra cui la sig.ra . Ciò posto, preciso che le particelle di cui al foglio 11 nn. 602, Parte_1
604 e 531, di cui al foglio 12 p.lla 270 (solo in parte) non sono possedute dall'attrice Pt_1
, bensì da mia madre, , che attualmente le detiene coltivandole ad orto
[...] Persona_3
e con piante ornamentali e con alberi da frutta”. Ha precisato il teste inoltre che “le restanti particelle ovvero la n. 526, foglio 11, nn. 148 – 269 del foglio 12 e nn. 378 e 379 del foglio 25 sono occupate da sempre dalla sig,ra ”. Parte_1
Anche il teste conoscente di parte attrice, ha confermato che esclusivamente Testimone_2
i terreni, identificati in catasto al foglio 11 n. 526, al foglio 12 nn. 148-269, al foglio 25 nn. 378-379, sono posseduti da sempre da mentre le altre cui si riferisce l'istanza Parte_1 ad usucapendum sono sempre state possedute e coltivate da , sua suocera. Ha Persona_3 precisato inoltre il teste che “ è proprietaria di alcuni terreni confinanti con Parte_1 quelli per cui è causa: tanto so poiché si trova nel complesso di una grande estensione fondiaria di proprietà delle famiglie – con il tempo frazionata tra i vari Per_2 Pt_1 eredi” ( v. verb. ud. 21.3.2025).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà limitatamente ai terreni agricoli ubicati nel Comune di IC GA (FG) distinti in Catasto al foglio 11, p.lla n. 526, al foglio 12, p.lle n. 148 – 269, e al foglio 25, p.lle 378 e 379, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti non si sono neppure costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Tale condotta processuale contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita la certificazione dei RR.II. attestante l'inesistenza nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti i beni de quo, mentre è stata prodotta la relazione tecnica di parte contenente la rappresentazione fotografica dei terreni.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dei beni sopra descritti, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
pagina 3 di 4 Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara piena proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari ubicate nel Comune di IC GA (FG), distinte in catasto: al foglio di mappa n. 11, p.lla n. 526 (uliveto di are 39,60), al foglio di mappa n. 12, p.lle n. 148 (bosco di are 41,75) – 269 (seminativo di are 03, 94), e al foglio di mappa n. 25, p.lle 378 ( seminativo di are 14,79), e 379 (seminativo di are 04,18), come meglio indicate in atti, avendoli posseduti uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Foggia, il 27.05.2025
Il G.O.T.- avv. Ermelinda Inchingolo
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