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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 291/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 291/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MESIANO MARIA CHIARA
e nato a [...] il Controparte_1
02/02/1966, assistito e difeso dall'avv. MESIANO MARIA CHIARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/07/2008 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
I) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga più opportuno e nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale variazione di residenza entro un tempo ragionevole e comunque entro un mese dall'avvenuto cambio;
II) La casa coniugale è assegnata alla sig.ra e ai figli Parte_1
minorenni;
III) I beni mobili presenti nella casa coniugale rimarranno in proprietà della sig.ra ad eccezione di uno specchio esagonale con cornice in Parte_1
metallo e ottone e due quadri, tutti beni proprietà esclusiva del signor
[...]
che questo potrà asportare anche in un secondo momento, e CP_1 precisamente un “Campo di Grano” di Schifano e un quadro astratto colorato con cornice di un artista contemporaneo cinese;
IV) Si stabilisce l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
[...] nell'abitazione dove attualmente vivono sita in Pescara alla via Pizzoferrato,12.
Sub IV) Tuttavia attesa l'età dei figli minorenni, prossimi a compiere 16 e 13 anni, i genitori intendono rispettare la loro volontà qualora decidano di non vivere nella casa coniugale o intendano vivere con il padre, o vivere alternativamente con il padre o con la madre. A tal riguardo visto che i rapporti tra i coniugi non sono conflittuali, entrambi, anche per rendere la separazione meno traumatica per i figli, per i primi sei mesi si rendono disponibili a vivere nella casa coniugale alternandosi l'uno all'altro, secondo la volontà dei figli minorenni;
V) Le parti di comune accordo regolano nelle modalità indicate di seguito la permanenza e le visite dei minori presso il padre;
tale regolamentazione potrà essere pagina 3 di 8 oggetto di modifica tra le parti in ogni momento tramite scambio di messaggi tra gli ex coniugi mediante la piattaforma WhatsApp, previo assenso dei figli minorenni:
a) A fine settimana alterni il padre terrà con sé i figli dal venerdì al lunedì, dalle ore
18:00 del venerdì (ovvero 13:00 durante il periodo scolastico) alle ore 12:00 del lunedì successivo (ovvero 08:00 durante il periodo scolastico quando verranno accompagnati direttamente a scuola dal padre);
b) Il sig. vedrà e terrà con sé i due figli minori a settimane alterne (quelle CP_1
in cui non trascorre il fine settimana con i figli) il giovedì, dalle ore 8:00 alle ore
21:00 del venerdì (durante il periodo scolastico, da intendersi dalle ore 14:00 all'uscita di scuola fino alle ore 08:00 del giorno successivo quando verranno accompagnati direttamente a scuola);
c) Per quanto attiene le Festività, i Compleanni e le Vacanze estive e invernali, fermo restando il calendario di visite eventualmente concordato e permanenza dei minori presso l'uno piuttosto che l'altro genitore (così come sopra indicato), questi ultimi stabiliscono che concorderanno di volta in volta come gestire tali periodi e la relativa durata;
d) Atteso che i rapporti tra i coniugi non sono conflittuali, entrambi, si rendono disponibili a modificare le condizioni per la permanenza e le visite dei minori presso il padre e/o la madre qualora uno o entrambi i figli decidano di non vivere nella casa coniugale o intendano vivere con il padre, o vivere alternativamente con il padre o con la madre;
VI) I genitori si impegnano a garantire ai figli minori le spese straordinarie e le attività extrascolastiche di cui necessitano (corsi, attività sportive, attività ricreative e ludiche ecc….); le modalità di frequentazione di detti corsi verranno di volta in volta concordate preventivamente dai genitori, i quali, salvo diversi accordi, provvederanno ai relativi costi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pescara;
Gli eventuali costi per collaboratrici pagina 4 di 8 domestiche sono sempre a carico del genitore che in quel momento ha i figli con se e usufruisce della collaboratrice domestica.
VII) A carico del sig. viene posto l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva mensile di €1.000,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, tramite accredito sul conto corrente postale intestato a codice Parte_1
IBAN IT82 T076 0115 4000 0100 4880 272, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie come sopra indicate. Il sig. si Controparte_1 impegna a corrispondere detto importo di € 1.000,00, che rimarrà dunque fisso, indipendentemente da eventuali redditi percepiti dalla sig.ra a Parte_1
titolo di emolumenti ed indennità percepiti dai genitori a qualsiasi titolo o revocati
(assegno unico, bonus bebè/bonus baby-sitter, reddito di cittadinanza e assimilati ecc…). Qualora i figli minorenni decidano di vivere alternativamente con entrambi i genitori permanendo presso ciascun genitore per uguali periodi (esempio una settimana con un genitore e la successiva settimana con l'altro genitore) il contributo mensile viene ridotto ad € 500,00 mensili. Qualora i figli minorenni decidano di vivere con il padre, il sig. non sarà tenuto a versare alcun Controparte_1
contributo mensile alla sig.ra Restano ferme in ogni caso le Parte_1
previsioni sulle spese straordinarie;
VIII) A carico del sig. viene posto inoltre l'obbligo di Controparte_1 corrispondere l'importo di € 50,00 mensili direttamente in favore di ciascun figlio mediante ricarica della PostePay di cui ciascun figlio è dotato;
IX) Il sig. si impegna a continuare a versare in favore di ciascun Controparte_1
figlio e fino al raggiungimento della maggiore età di ciascuno di essi, le rate relative alle polizze di risparmio sottoscritte presso Unipol Sai spa e Generali Assicurazioni spa in favore dei figli e pari Persona_2 Persona_1
pagina 5 di 8 complessivamente ad 200,00 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 400,00 mensili;
X) Le parti convengono che l'assegno unico in favore dei figli venga percepito dalla signora Parte_1
XI) Inoltre, al fine di addivenire ad una soluzione consensuale della vicenda, i coniugi hanno deciso di concordare ed eseguire il seguente trasferimento di proprietà mobiliare:
TRASFERIMENTO MOBILIARE: la signora nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(PE), Via Pizzoferrato 12 Codice Fiscale , cede e trasferisce C.F._1
al signor nato a [...] il [...], e Controparte_1
residente in [...], C.F. , che C.F._2
accetta, l'intera propria partecipazione della società "HOMELAW S.R.L.", con sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 161, con capitale di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti
Pescara al numero, che è anche codice fiscale e partita iva, , REA n. PE P.IVA_1
407899, di nominali euro 600,00 (seicento virgola zero zero) pari al 30,00% (trenta virgola zero zero per cento) del capitale sociale;
In conseguenza di detta cessione, la signora cessa di fare parte Parte_1
della società e il capitale sociale è, pertanto, di spettanza dei soci nel modo seguente:
- per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al Controparte_1
100% (cento per cento) del capitale;
La parte cedente dichiara e garantisce che la partecipazione ceduta è di sua proprietà
e disponibilità e che la stessa è libera da pesi e da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi sorta, nonché liberamente cedibile;
La parte cessionaria rimane investita di ogni diritto, azione o ragione spettante a ciascuna parte cedente nei confronti della società e così in particolare del diritto a pagina 6 di 8 partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società.
XII) Le parti dichiarano che il valore della quota societaria ceduta è pari ad € 600,00;
XIII) Alla luce della sentenza Cass. Civ. S.U. n.21761 dell'11-05-2021, il suddetto trasferimento di proprietà sarà formalizzato con atto contenuto nel verbale di accordo di separazione consensuale, che sarà depositato per l'omologa all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
XIV) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data di tale verbale e da tale data il sig. diviene titolare delle quote cedute. Controparte_1
XV) Si richiede che al sopra proposto trasferimento venga applicato il trattamento tributario previsto dall'art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modifiche e/o integrazioni, e sent. n. 154 del 10/05/1999 C.Cost.;
XVI) Le parti si impegnano a curare la trascrizione e la voltura del verbale di accordo di separazione consensuale contenente un trasferimento mobiliare presso il competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, esonerando il Cancelliere da tutte le responsabilità connesse a tale incombente;
XVII) La signora e il signor dichiarano e Parte_1 Controparte_1 riconoscono che il presente trasferimento mobiliare avviene nell'ambito dell'assetto patrimoniale della famiglia senza alcun intento di liberalità e tale disposizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione consensuale della crisi coniugale a seguito della separazione tra di essi intervenuta.
XVIII) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
XIX) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi somma di mantenimento.
XX) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente e sottoscrivono.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 291/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MESIANO MARIA CHIARA
e nato a [...] il Controparte_1
02/02/1966, assistito e difeso dall'avv. MESIANO MARIA CHIARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/07/2008 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
I) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga più opportuno e nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale variazione di residenza entro un tempo ragionevole e comunque entro un mese dall'avvenuto cambio;
II) La casa coniugale è assegnata alla sig.ra e ai figli Parte_1
minorenni;
III) I beni mobili presenti nella casa coniugale rimarranno in proprietà della sig.ra ad eccezione di uno specchio esagonale con cornice in Parte_1
metallo e ottone e due quadri, tutti beni proprietà esclusiva del signor
[...]
che questo potrà asportare anche in un secondo momento, e CP_1 precisamente un “Campo di Grano” di Schifano e un quadro astratto colorato con cornice di un artista contemporaneo cinese;
IV) Si stabilisce l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
[...] nell'abitazione dove attualmente vivono sita in Pescara alla via Pizzoferrato,12.
Sub IV) Tuttavia attesa l'età dei figli minorenni, prossimi a compiere 16 e 13 anni, i genitori intendono rispettare la loro volontà qualora decidano di non vivere nella casa coniugale o intendano vivere con il padre, o vivere alternativamente con il padre o con la madre. A tal riguardo visto che i rapporti tra i coniugi non sono conflittuali, entrambi, anche per rendere la separazione meno traumatica per i figli, per i primi sei mesi si rendono disponibili a vivere nella casa coniugale alternandosi l'uno all'altro, secondo la volontà dei figli minorenni;
V) Le parti di comune accordo regolano nelle modalità indicate di seguito la permanenza e le visite dei minori presso il padre;
tale regolamentazione potrà essere pagina 3 di 8 oggetto di modifica tra le parti in ogni momento tramite scambio di messaggi tra gli ex coniugi mediante la piattaforma WhatsApp, previo assenso dei figli minorenni:
a) A fine settimana alterni il padre terrà con sé i figli dal venerdì al lunedì, dalle ore
18:00 del venerdì (ovvero 13:00 durante il periodo scolastico) alle ore 12:00 del lunedì successivo (ovvero 08:00 durante il periodo scolastico quando verranno accompagnati direttamente a scuola dal padre);
b) Il sig. vedrà e terrà con sé i due figli minori a settimane alterne (quelle CP_1
in cui non trascorre il fine settimana con i figli) il giovedì, dalle ore 8:00 alle ore
21:00 del venerdì (durante il periodo scolastico, da intendersi dalle ore 14:00 all'uscita di scuola fino alle ore 08:00 del giorno successivo quando verranno accompagnati direttamente a scuola);
c) Per quanto attiene le Festività, i Compleanni e le Vacanze estive e invernali, fermo restando il calendario di visite eventualmente concordato e permanenza dei minori presso l'uno piuttosto che l'altro genitore (così come sopra indicato), questi ultimi stabiliscono che concorderanno di volta in volta come gestire tali periodi e la relativa durata;
d) Atteso che i rapporti tra i coniugi non sono conflittuali, entrambi, si rendono disponibili a modificare le condizioni per la permanenza e le visite dei minori presso il padre e/o la madre qualora uno o entrambi i figli decidano di non vivere nella casa coniugale o intendano vivere con il padre, o vivere alternativamente con il padre o con la madre;
VI) I genitori si impegnano a garantire ai figli minori le spese straordinarie e le attività extrascolastiche di cui necessitano (corsi, attività sportive, attività ricreative e ludiche ecc….); le modalità di frequentazione di detti corsi verranno di volta in volta concordate preventivamente dai genitori, i quali, salvo diversi accordi, provvederanno ai relativi costi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pescara;
Gli eventuali costi per collaboratrici pagina 4 di 8 domestiche sono sempre a carico del genitore che in quel momento ha i figli con se e usufruisce della collaboratrice domestica.
VII) A carico del sig. viene posto l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva mensile di €1.000,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, tramite accredito sul conto corrente postale intestato a codice Parte_1
IBAN IT82 T076 0115 4000 0100 4880 272, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie come sopra indicate. Il sig. si Controparte_1 impegna a corrispondere detto importo di € 1.000,00, che rimarrà dunque fisso, indipendentemente da eventuali redditi percepiti dalla sig.ra a Parte_1
titolo di emolumenti ed indennità percepiti dai genitori a qualsiasi titolo o revocati
(assegno unico, bonus bebè/bonus baby-sitter, reddito di cittadinanza e assimilati ecc…). Qualora i figli minorenni decidano di vivere alternativamente con entrambi i genitori permanendo presso ciascun genitore per uguali periodi (esempio una settimana con un genitore e la successiva settimana con l'altro genitore) il contributo mensile viene ridotto ad € 500,00 mensili. Qualora i figli minorenni decidano di vivere con il padre, il sig. non sarà tenuto a versare alcun Controparte_1
contributo mensile alla sig.ra Restano ferme in ogni caso le Parte_1
previsioni sulle spese straordinarie;
VIII) A carico del sig. viene posto inoltre l'obbligo di Controparte_1 corrispondere l'importo di € 50,00 mensili direttamente in favore di ciascun figlio mediante ricarica della PostePay di cui ciascun figlio è dotato;
IX) Il sig. si impegna a continuare a versare in favore di ciascun Controparte_1
figlio e fino al raggiungimento della maggiore età di ciascuno di essi, le rate relative alle polizze di risparmio sottoscritte presso Unipol Sai spa e Generali Assicurazioni spa in favore dei figli e pari Persona_2 Persona_1
pagina 5 di 8 complessivamente ad 200,00 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 400,00 mensili;
X) Le parti convengono che l'assegno unico in favore dei figli venga percepito dalla signora Parte_1
XI) Inoltre, al fine di addivenire ad una soluzione consensuale della vicenda, i coniugi hanno deciso di concordare ed eseguire il seguente trasferimento di proprietà mobiliare:
TRASFERIMENTO MOBILIARE: la signora nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(PE), Via Pizzoferrato 12 Codice Fiscale , cede e trasferisce C.F._1
al signor nato a [...] il [...], e Controparte_1
residente in [...], C.F. , che C.F._2
accetta, l'intera propria partecipazione della società "HOMELAW S.R.L.", con sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 161, con capitale di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti
Pescara al numero, che è anche codice fiscale e partita iva, , REA n. PE P.IVA_1
407899, di nominali euro 600,00 (seicento virgola zero zero) pari al 30,00% (trenta virgola zero zero per cento) del capitale sociale;
In conseguenza di detta cessione, la signora cessa di fare parte Parte_1
della società e il capitale sociale è, pertanto, di spettanza dei soci nel modo seguente:
- per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al Controparte_1
100% (cento per cento) del capitale;
La parte cedente dichiara e garantisce che la partecipazione ceduta è di sua proprietà
e disponibilità e che la stessa è libera da pesi e da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi sorta, nonché liberamente cedibile;
La parte cessionaria rimane investita di ogni diritto, azione o ragione spettante a ciascuna parte cedente nei confronti della società e così in particolare del diritto a pagina 6 di 8 partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società.
XII) Le parti dichiarano che il valore della quota societaria ceduta è pari ad € 600,00;
XIII) Alla luce della sentenza Cass. Civ. S.U. n.21761 dell'11-05-2021, il suddetto trasferimento di proprietà sarà formalizzato con atto contenuto nel verbale di accordo di separazione consensuale, che sarà depositato per l'omologa all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
XIV) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data di tale verbale e da tale data il sig. diviene titolare delle quote cedute. Controparte_1
XV) Si richiede che al sopra proposto trasferimento venga applicato il trattamento tributario previsto dall'art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modifiche e/o integrazioni, e sent. n. 154 del 10/05/1999 C.Cost.;
XVI) Le parti si impegnano a curare la trascrizione e la voltura del verbale di accordo di separazione consensuale contenente un trasferimento mobiliare presso il competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, esonerando il Cancelliere da tutte le responsabilità connesse a tale incombente;
XVII) La signora e il signor dichiarano e Parte_1 Controparte_1 riconoscono che il presente trasferimento mobiliare avviene nell'ambito dell'assetto patrimoniale della famiglia senza alcun intento di liberalità e tale disposizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione consensuale della crisi coniugale a seguito della separazione tra di essi intervenuta.
XVIII) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
XIX) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi somma di mantenimento.
XX) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente e sottoscrivono.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8