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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 328 del ruolo generale per l'anno 2024 , tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SERENA CRESCENZO;
parte opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. ALFONSO PISANZIO e dall'Avv. MASSIMILIANO CESARE;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1393 del 2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per il pagamento della somma di €. 21.500,00 oltre ad interessi e a spese del procedimento. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) di aver già pagato la somma ingiunta;
b) che la pretesa creditoria dell'opposta era fondata esclusivamente sulla fattura n. 9/2023 mentre non erano stati allegati i documenti di trasporto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2024, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto.
Tanto premesso, con ordinanza depositata in data 16.04.2025, è stato disposto l'esperimento della mediazione demandata ex art. 5 quater d.lgs. 28/2010.
Nel caso di specie, la società opposta non ha promosso il procedimento di mediazione.
Anche a voler prescindere da tale circostanza, l'opposizione va comunque accolta.
In proposito, giova ricordare che le fatture commerciali, quali documenti di provenienza unilaterale del creditore, seppur idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, non consentono, da sole, di ritenere raggiunta la piena prova del credito e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio ordinario. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove delle contestazioni in merito all'an o al quantum debeatur, le fatture non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito, né, tantomeno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. civ. Cass. civ. ord.
14473/2019; Trib Milano sez. XI, 30.01.2021 n. 689; Trib. Trani sez I, 05.10.2021 n. 1673).
Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che la pretesa creditoria della società opposta
è basata esclusivamente sulla fattura n. 9/2023.
Ebbene, la società opposta, a fronte delle contestazioni della controparte in ordine all'avvenuto pagamento (come da distinta di bonifico del 06.07.2022), non ha in alcun modo apportato elementi ulteriori a sostegno della propria pretesa creditoria, non avendo né formulato una diversa imputazione alla somma oggetto del bonifico né tantomeno avendo provato di aver effettivamente fornito i beni risultati dal documento contabile.
Pertanto, in assenza di una simile carenza probatoria, non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sul creditore con riferimento al titolo posto alla base della pretesa creditoria.
Ne consegue che l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1393/2023 va revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1393/2023;
2) condanna la società opposta a corrispondere alla società opponente la somma di €. 145,50 a titolo di esborsi nonché la somma di €. 3.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso