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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. VANOLLI MICHELE e ANGELOTTI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, via Verdi 9;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in C/O 43100 PARMA;
CP_1
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100
PARMA;
CONVENUTI OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
« In via di urgenza, inaudita altera parte,
- Voglia sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e degli avvisi di addebito indicati;
Nel merito affinché il Tribunale fissata l'udienza di discussione ed espletato ogni incombente di rito ex art. 415 c.p.c, Voglia:
- Dichiarare l'intimazione di pagamento impugnata nulla, annullabile, illegittima, infondata o come meglio insanabilmente improduttiva di effetti giuridici nei confronti del ricorrente.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata e negli avvisi di addebito di seguito indicati
[…]
- in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, rimb. forf. spese generali 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per CP_1
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in ordine alla richiesta di sospensiva in via pregiudiziale dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto
Pag. 2 di 13 nel merito
In via pregiudiziale preliminare
1) dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo
2) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive e della fondatezza del credito
5) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito posteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : CP_2
«In via preliminare
Autorizzare la chiamata in causa di in Controparte_3 quanto soggetto legittimato a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione;
In subordine
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'ordine di esibizione e produzione di tutti gli atti interruttivi, in possesso di e relativi ai crediti opposti. Controparte_4
Nel merito
Pag. 3 di 13 Si chiede il rigetto del ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa e, più segnatamente, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti CP_ dell
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.8.2023, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di dichiarare non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali richiamati nell'intimazione di pagamento n. 078 2023 90017322
70/000 di , notificatagli il 28.6.2023. Controparte_5
2. e si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 10.10.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impositivi relativi a crediti richiamati nell'intimazione di pagamento ed è CP_2 stato ordinato ad di depositare in giudizio la Controparte_5 documentazione delle notifiche di atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento richiamati nell'intimazione; è stata invece rigettata l'istanza, proposta da , di chiamata in causa del CP_2 concessionario della riscossione, essendo il solo ente impositore legittimato a contraddire nell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
4. Con ordinanza a verbale del 17.4.2025, è stato ordinato al ricorrente di depositare in giudizio la visura storica dell'impresa individuale in passato esercitata dallo stesso, sussistendo piste probatorie in atti in merito alla passata iscrizione nei registri pubblici dell'indirizzo pec cui sono state effettuate alcune notifiche
. CP_4
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono e rigettato per il resto.
Pag. 4 di 13 7. Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di tardività del deposito della documentazione trasmessa da
. Controparte_5
8. La mancata trasmissione della documentazione entro l'originario termine fissato dal giudice non è infatti dipesa dall'amministrazione cui sono state richieste informazioni, ma dalla mancata comunicazione del provvedimento ad
[...]
a causa di un disguido dell'ufficio amministrativo del Controparte_5
Tribunale, come si è dato atto in corso di causa (cfr. verbale di udienza del
26.9.2024); del resto, quando la richiesta è stata successivamente comunicata l'amministrazione l'ha riscontrata prontamente.
9. In ogni caso, poi, non è stabilito da alcuna norma processuale che il mancato rispetto del termine fissato per la documentazione in giudizio di documenti provenienti da un'amministrazione terza al giudizio comporti l'inutilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione;
le norme che prevedono preclusioni alla produzione di documenti sono infatti rivolte alle parti del giudizio e, stante la natura eccezionale delle disposizioni che prevedono termini di decadenza, non è possibile darne un'interpretazione estensiva o analogica.
10. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 152 co. 1 c.p.c., i termini stabiliti dal giudice sono perentori solo se dichiarati espressamente tali dalla legge.
11. Nel merito, occorre premettere che l'azione di impugnazione dell'avviso di addebito può, a seconda del suo contenuto, essere alternativamente o cumulativamente qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. od opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
12. I vizi inerenti al merito previsto della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile
Pag. 5 di 13 solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
13. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
14. Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato la sussistenza o l'ammontare dei crediti degli enti impositori convenuti, ma ha eccepito l'omessa notifica originaria degli atti e, comunque, la successivamente intervenuta prescrizione dei crediti stessi per mancata notifica nel termine di cinque anni di cui all'art. 3 co. 9
l. 335/1995.
15. Occorre dunque verificare se siano valide le originarie notifiche degli atti, nonché se siano stati notificati successivi atti interruttivi prima della decorrenza di cinque anni. Per maggiore chiarezza, si esamineranno di seguito i singoli atti impositivi richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e le notifiche a essi rispettivamente relative.
16. Gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in questa sede sono i seguenti:
i. avviso di addebito n. 37820170000364368000, intimante il pagamento delle rate I, II, III e IV di contribuzione entro il reddito minimale dell'anno 2016, gestione artigiani, le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente 16/05/2016, 22/08/2016, 16/11/2016 e 16/02/2017;
a. notifica originaria in data 5.1.2018 ricevuta da Persona_1
familiare convivente (doc. 2 ; CP_1
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 102);
Pag. 6 di 13 c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
ii. avviso di addebito n. 37820180000298039000, intimante il pagamento delle rate I, II e III di contribuzione entro il minimale di reddito dell'annualità 2017 dovute alla gestione artigiani con scadenza rispettivamente il 16/05/2017, 21/08/2017 e 16/11/2017;
a. notifica originaria in data 12.7.2018 ricevuta da , Persona_1
familiare convivente (doc. 3 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
iii. avviso di addebito n. 37820180001593769000 intimante il pagamento della
IV rata annualità 2017 e della I rata dell'anno 2018 di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale dovuta alla gestione artigiani, con scadenza di pagamento fissate rispettivamente il 16/02/2018 e
16/05/2018;
a. notifica originaria in data 27.12.2018 ricevuta dal ricorrente personalmente (doc. 4 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; iv. avviso di addebito n. 37820190000294479000, intimante il pagamento della II e III rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale dell'annualità 2018 dovuta alla gestione artigiani con scadenze in data
20/08/2018 e 16/11/2018;
a. notifica originaria in data 8.7.2019 ricevuta da Persona_1
familiare convivente (doc. 5 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
v. avviso di addebito n. 37820190001507527000, intimante il pagamento della IV rata annualità 2018 e della I rata dell'anno 2019 della contribuzione a percentuale sul reddito non eccedente il minimale dovuta
Pag. 7 di 13 alla gestione artigiani con scadenza rispettivamente in data 18/2/2019 e
16/05/2019;
a. notifica originaria in data 28.1.2020 ricevuta personalmente dal ricorrente (doc. 6 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; vi. avviso di addebito n. 37820210000273219000, intimante il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione dovuta sul reddito non eccedente il minimale, anno 2019, le cui scadenze di pagamento erano fissate rispettivamente in data 20/08/2019, 18/11/2019 e 17/2/2020;
a. notifica originaria in data 3.1.2022 ricevuta da Persona_1 familiare convivente (doc. 7 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023.
17. Le cartelle oggetto di contestazione sono le seguenti: CP_2
i. cartella di pagamento n. 07820130000296525000, relativa a rate del premio per l'annualità 2011 e sanzioni per il 2012;
a. notifica originaria in data 31.1.2013 ricevuta dal ricorrente personalmente (documentazione trasmessa da , p. 1); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820179003616038000 tentata via pec in data 5.9.2019 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 47 e 49); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 90);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
Pag. 8 di 13 ii. cartella di pagamento n. 07820140000575609000, relativa a regolazioni premio 2011, rate premio 2012, sanzioni, regolazioni premio e sanzioni rate premio 2013;
a. notifica originaria in data 5.3.2014, ricevuta da Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 3); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820189003812230000 in data 17.10.2018, ricevuta da , familiare convivente Persona_1
(documentazione trasmessa da , pp. 50 e 62); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4 pp. 102 ss.);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
iii. cartella di pagamento n. 07820140003437678000, relativa a regolazioni del premio 2012, rate del premio 2013, sanzioni di regolazione premio 2014 e sanzioni rate premio 2014;
a. notifica originaria in data 11.10.2014, ricevuta da , Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 6); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820199000186223000 in data 15.3.2019, ricevuta personalmente dal ricorrente
(documentazione trasmessa da , pp. 64 e 74); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4 pp. 92);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; iv. cartella di pagamento n. 07820170007718152000, relativa a regolazioni del premio 2015, rate del premio 2016, sanzioni civili di regolazione del premio 2017, sanzioni civili di rate del premio 2017;
Pag. 9 di 13 a. notifica originaria tentata via pec in data 23.8.2017 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 21 e 23); CP_4
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 100);
c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
v. cartella di pagamento n. 07820170011625869000, relativa a rate premio
2017 e sanzioni civili rate premio 2017;
a. notifica originaria tentata via pec in data 24.1.2018 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 36 e 38); CP_4
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 100);
c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; vi. cartella di pagamento n. 07820190000634649000;
a. notifica originaria in data 4.2.2019, ricevuta da Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 106); CP_4
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023.
18. Per la quasi totalità dei crediti di cui agli atti impositivi richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dunque, la prescrizione non risulta maturata.
Pag. 10 di 13 19. L'unica eccezione è rappresentata dalla cartella n. CP_2
07820130000296525000, per la quale sono effettivamente trascorsi più di 5 anni tra la data dell'originaria notifica (31.1.2013) e quella della notifica del primo atto interruttivo a essa riferibile (5.9.2019): solamente in relazione a tale credito deve pertanto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione e deve essere accolta la domanda di accertamento negativo del relativo debito del ricorrente.
20. Ne può ritenersi che la successiva adesione alla definizione agevolata, relativa anche a tale cartella, sia idonea a rendere di nuovo dovuto il debito.
21. Per quanto l'adesione alla definizione agevolata possa essere considerato un riconoscimento di debito ai fini dell'interruzione della prescrizione, essa non può far rivivere un credito già estinto per prescrizione.
22. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazioni, realizzando la mera astrazione processuale, ossia l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che non è precluso alla parte che abbia riconosciuto un preteso debito di dimostrare in giudizio l'insussistenza del rapporto sottostante, come avvenuto appunto in questa sede con la prova della maturazione della prescrizione per decorso di più di cinque anni tra la notifica di successivi atti interruttivi.
23. Con riferimento alle notifiche degli altri atti, si precisa che devono essere considerate validamente effettuate tutte le notifiche la cui ricevuta di consegna riporti come consegnataria data che la stessa è qualificata in Persona_1 diverse di esse quale moglie del ricorrente, circostanza non contestata nelle difese successive e di cui comunque le ricevute, in quanto formate da pubblico ufficiale incaricato di attestare tale qualità, fanno piena prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie.
24. Deve poi sottolinearsi che l'istanza di adesione alle procedure di definizione agevolata tramite rateizzazione del debito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce atto di riconoscimento del diritto di credito dell'ente impositore da parte del contribuente debitore ed è pertanto idoneo a
Pag. 11 di 13 interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (in questo senso, da ultimo,
Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
25. Inoltre, risulta altresì infondata la censura mossa in sede di note conclusive alla validità delle notifiche effettuate all'indirizzo pec Email_1 dalla visura storica di cui è stata ordinata l'esibizione emerge infatti che questo indirizzo era iscritto per l'impresa individuale esercitata dal ricorrente almeno fino al 18.5.2018, ossia una data successiva a quella di quasi tutte le notifiche risultanti dalla documentazione trasmessa da . Controparte_5
26. L'unica notifica successiva a tale data riguarda la cartella n.
07820130000296525000, ma il credito in esso riportato risulta comunque estinto per prescrizione, come già osservato, sicché risulta irrilevante verificare la validità della notifica.
27. In ragione dell'accoglimento del ricorso in relazione a una porzione molto limitata dei complessivi crediti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata (€ 2.837,51 su complessivi € 36.023,17), si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un decimo delle spese di lite;
la restante parte delle spese di lite sopportate dalle parti convenute è posta a carico del ricorrente in ragione della sua quasi integrale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovuti da i crediti di di cui alla Parte_1 CP_2
cartella n. 07820130000296525000 in quanto estinti per prescrizione;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 10% delle spese di lite;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di e di della restante parte delle spese CP_1 CP_2
Pag. 12 di 13 di lite, che liquida per ciascuna parte in € 3.150,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 22/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. VANOLLI MICHELE e ANGELOTTI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, via Verdi 9;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in C/O 43100 PARMA;
CP_1
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100
PARMA;
CONVENUTI OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
« In via di urgenza, inaudita altera parte,
- Voglia sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e degli avvisi di addebito indicati;
Nel merito affinché il Tribunale fissata l'udienza di discussione ed espletato ogni incombente di rito ex art. 415 c.p.c, Voglia:
- Dichiarare l'intimazione di pagamento impugnata nulla, annullabile, illegittima, infondata o come meglio insanabilmente improduttiva di effetti giuridici nei confronti del ricorrente.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata e negli avvisi di addebito di seguito indicati
[…]
- in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, rimb. forf. spese generali 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per CP_1
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in ordine alla richiesta di sospensiva in via pregiudiziale dichiararla inammissibile ne merito in ogni caso respingerla per carenza dei presupposti in fatto e diritto
Pag. 2 di 13 nel merito
In via pregiudiziale preliminare
1) dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo
2) dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso in quanto tardivo per le motivazioni di cui in premessa
Nel merito:
4) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma degli avvisi di addebito opposti anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive e della fondatezza del credito
5) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso
6) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito posteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Per : CP_2
«In via preliminare
Autorizzare la chiamata in causa di in Controparte_3 quanto soggetto legittimato a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione;
In subordine
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'ordine di esibizione e produzione di tutti gli atti interruttivi, in possesso di e relativi ai crediti opposti. Controparte_4
Nel merito
Pag. 3 di 13 Si chiede il rigetto del ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa e, più segnatamente, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti CP_ dell
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.8.2023, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di dichiarare non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali richiamati nell'intimazione di pagamento n. 078 2023 90017322
70/000 di , notificatagli il 28.6.2023. Controparte_5
2. e si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 10.10.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impositivi relativi a crediti richiamati nell'intimazione di pagamento ed è CP_2 stato ordinato ad di depositare in giudizio la Controparte_5 documentazione delle notifiche di atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento richiamati nell'intimazione; è stata invece rigettata l'istanza, proposta da , di chiamata in causa del CP_2 concessionario della riscossione, essendo il solo ente impositore legittimato a contraddire nell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
4. Con ordinanza a verbale del 17.4.2025, è stato ordinato al ricorrente di depositare in giudizio la visura storica dell'impresa individuale in passato esercitata dallo stesso, sussistendo piste probatorie in atti in merito alla passata iscrizione nei registri pubblici dell'indirizzo pec cui sono state effettuate alcune notifiche
. CP_4
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono e rigettato per il resto.
Pag. 4 di 13 7. Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di tardività del deposito della documentazione trasmessa da
. Controparte_5
8. La mancata trasmissione della documentazione entro l'originario termine fissato dal giudice non è infatti dipesa dall'amministrazione cui sono state richieste informazioni, ma dalla mancata comunicazione del provvedimento ad
[...]
a causa di un disguido dell'ufficio amministrativo del Controparte_5
Tribunale, come si è dato atto in corso di causa (cfr. verbale di udienza del
26.9.2024); del resto, quando la richiesta è stata successivamente comunicata l'amministrazione l'ha riscontrata prontamente.
9. In ogni caso, poi, non è stabilito da alcuna norma processuale che il mancato rispetto del termine fissato per la documentazione in giudizio di documenti provenienti da un'amministrazione terza al giudizio comporti l'inutilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione;
le norme che prevedono preclusioni alla produzione di documenti sono infatti rivolte alle parti del giudizio e, stante la natura eccezionale delle disposizioni che prevedono termini di decadenza, non è possibile darne un'interpretazione estensiva o analogica.
10. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 152 co. 1 c.p.c., i termini stabiliti dal giudice sono perentori solo se dichiarati espressamente tali dalla legge.
11. Nel merito, occorre premettere che l'azione di impugnazione dell'avviso di addebito può, a seconda del suo contenuto, essere alternativamente o cumulativamente qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. od opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
12. I vizi inerenti al merito previsto della pretesa possono essere fatti valere solamente entro il termine decadenziale, dall'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo;
spirato tale termine, è possibile
Pag. 5 di 13 solo fare valere eventuali vizi intervenuti successivamente alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente all'originaria notifica.
13. Qualora venga allegata dall'opponente l'omessa notifica dell'atto originario,
l'opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento, se proposta entro 40 giorni dalla notifica di quest'ultima, può valere tanto come opposizione
“recuperatoria”, volta a fare valere vizi di merito, quanto per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (v. ex multis Cass. 22 dicembre 2021, n. 41226).
14. Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato la sussistenza o l'ammontare dei crediti degli enti impositori convenuti, ma ha eccepito l'omessa notifica originaria degli atti e, comunque, la successivamente intervenuta prescrizione dei crediti stessi per mancata notifica nel termine di cinque anni di cui all'art. 3 co. 9
l. 335/1995.
15. Occorre dunque verificare se siano valide le originarie notifiche degli atti, nonché se siano stati notificati successivi atti interruttivi prima della decorrenza di cinque anni. Per maggiore chiarezza, si esamineranno di seguito i singoli atti impositivi richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e le notifiche a essi rispettivamente relative.
16. Gli avvisi di addebito oggetto di contestazione in questa sede sono i seguenti:
i. avviso di addebito n. 37820170000364368000, intimante il pagamento delle rate I, II, III e IV di contribuzione entro il reddito minimale dell'anno 2016, gestione artigiani, le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente 16/05/2016, 22/08/2016, 16/11/2016 e 16/02/2017;
a. notifica originaria in data 5.1.2018 ricevuta da Persona_1
familiare convivente (doc. 2 ; CP_1
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 102);
Pag. 6 di 13 c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
ii. avviso di addebito n. 37820180000298039000, intimante il pagamento delle rate I, II e III di contribuzione entro il minimale di reddito dell'annualità 2017 dovute alla gestione artigiani con scadenza rispettivamente il 16/05/2017, 21/08/2017 e 16/11/2017;
a. notifica originaria in data 12.7.2018 ricevuta da , Persona_1
familiare convivente (doc. 3 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
iii. avviso di addebito n. 37820180001593769000 intimante il pagamento della
IV rata annualità 2017 e della I rata dell'anno 2018 di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale dovuta alla gestione artigiani, con scadenza di pagamento fissate rispettivamente il 16/02/2018 e
16/05/2018;
a. notifica originaria in data 27.12.2018 ricevuta dal ricorrente personalmente (doc. 4 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; iv. avviso di addebito n. 37820190000294479000, intimante il pagamento della II e III rata di contribuzione sul reddito non eccedente il minimale dell'annualità 2018 dovuta alla gestione artigiani con scadenze in data
20/08/2018 e 16/11/2018;
a. notifica originaria in data 8.7.2019 ricevuta da Persona_1
familiare convivente (doc. 5 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
v. avviso di addebito n. 37820190001507527000, intimante il pagamento della IV rata annualità 2018 e della I rata dell'anno 2019 della contribuzione a percentuale sul reddito non eccedente il minimale dovuta
Pag. 7 di 13 alla gestione artigiani con scadenza rispettivamente in data 18/2/2019 e
16/05/2019;
a. notifica originaria in data 28.1.2020 ricevuta personalmente dal ricorrente (doc. 6 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; vi. avviso di addebito n. 37820210000273219000, intimante il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione dovuta sul reddito non eccedente il minimale, anno 2019, le cui scadenze di pagamento erano fissate rispettivamente in data 20/08/2019, 18/11/2019 e 17/2/2020;
a. notifica originaria in data 3.1.2022 ricevuta da Persona_1 familiare convivente (doc. 7 ; CP_1
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023.
17. Le cartelle oggetto di contestazione sono le seguenti: CP_2
i. cartella di pagamento n. 07820130000296525000, relativa a rate del premio per l'annualità 2011 e sanzioni per il 2012;
a. notifica originaria in data 31.1.2013 ricevuta dal ricorrente personalmente (documentazione trasmessa da , p. 1); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820179003616038000 tentata via pec in data 5.9.2019 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 47 e 49); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 90);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
Pag. 8 di 13 ii. cartella di pagamento n. 07820140000575609000, relativa a regolazioni premio 2011, rate premio 2012, sanzioni, regolazioni premio e sanzioni rate premio 2013;
a. notifica originaria in data 5.3.2014, ricevuta da Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 3); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820189003812230000 in data 17.10.2018, ricevuta da , familiare convivente Persona_1
(documentazione trasmessa da , pp. 50 e 62); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4 pp. 102 ss.);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
iii. cartella di pagamento n. 07820140003437678000, relativa a regolazioni del premio 2012, rate del premio 2013, sanzioni di regolazione premio 2014 e sanzioni rate premio 2014;
a. notifica originaria in data 11.10.2014, ricevuta da , Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 6); CP_4
b. notifica di intimazione di pagamento n. 07820199000186223000 in data 15.3.2019, ricevuta personalmente dal ricorrente
(documentazione trasmessa da , pp. 64 e 74); CP_4
c. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4 pp. 92);
d. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; iv. cartella di pagamento n. 07820170007718152000, relativa a regolazioni del premio 2015, rate del premio 2016, sanzioni civili di regolazione del premio 2017, sanzioni civili di rate del premio 2017;
Pag. 9 di 13 a. notifica originaria tentata via pec in data 23.8.2017 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 21 e 23); CP_4
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 100);
c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023;
v. cartella di pagamento n. 07820170011625869000, relativa a rate premio
2017 e sanzioni civili rate premio 2017;
a. notifica originaria tentata via pec in data 24.1.2018 all'indirizzo pec e depositata nell'area riservata del sito Email_1
InfoCamere S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 2 d.P.R. 602/1973 e 60 co. 6 d.P.R. 600/1972 (nel testo allora vigente) (documentazione trasmessa da , pp. 36 e 38); CP_4
b. adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 184 e 185 l.
145/2018 in data 16.4.2019 (documentazione trasmessa da , CP_4
p. 100);
c. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023; vi. cartella di pagamento n. 07820190000634649000;
a. notifica originaria in data 4.2.2019, ricevuta da Persona_1
familiare convivente (documentazione trasmessa da , p. 106); CP_4
b. notifica dell'intimazione impugnata in questa sede in data
28.6.2023.
18. Per la quasi totalità dei crediti di cui agli atti impositivi richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dunque, la prescrizione non risulta maturata.
Pag. 10 di 13 19. L'unica eccezione è rappresentata dalla cartella n. CP_2
07820130000296525000, per la quale sono effettivamente trascorsi più di 5 anni tra la data dell'originaria notifica (31.1.2013) e quella della notifica del primo atto interruttivo a essa riferibile (5.9.2019): solamente in relazione a tale credito deve pertanto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione e deve essere accolta la domanda di accertamento negativo del relativo debito del ricorrente.
20. Ne può ritenersi che la successiva adesione alla definizione agevolata, relativa anche a tale cartella, sia idonea a rendere di nuovo dovuto il debito.
21. Per quanto l'adesione alla definizione agevolata possa essere considerato un riconoscimento di debito ai fini dell'interruzione della prescrizione, essa non può far rivivere un credito già estinto per prescrizione.
22. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazioni, realizzando la mera astrazione processuale, ossia l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che non è precluso alla parte che abbia riconosciuto un preteso debito di dimostrare in giudizio l'insussistenza del rapporto sottostante, come avvenuto appunto in questa sede con la prova della maturazione della prescrizione per decorso di più di cinque anni tra la notifica di successivi atti interruttivi.
23. Con riferimento alle notifiche degli altri atti, si precisa che devono essere considerate validamente effettuate tutte le notifiche la cui ricevuta di consegna riporti come consegnataria data che la stessa è qualificata in Persona_1 diverse di esse quale moglie del ricorrente, circostanza non contestata nelle difese successive e di cui comunque le ricevute, in quanto formate da pubblico ufficiale incaricato di attestare tale qualità, fanno piena prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie.
24. Deve poi sottolinearsi che l'istanza di adesione alle procedure di definizione agevolata tramite rateizzazione del debito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce atto di riconoscimento del diritto di credito dell'ente impositore da parte del contribuente debitore ed è pertanto idoneo a
Pag. 11 di 13 interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (in questo senso, da ultimo,
Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
25. Inoltre, risulta altresì infondata la censura mossa in sede di note conclusive alla validità delle notifiche effettuate all'indirizzo pec Email_1 dalla visura storica di cui è stata ordinata l'esibizione emerge infatti che questo indirizzo era iscritto per l'impresa individuale esercitata dal ricorrente almeno fino al 18.5.2018, ossia una data successiva a quella di quasi tutte le notifiche risultanti dalla documentazione trasmessa da . Controparte_5
26. L'unica notifica successiva a tale data riguarda la cartella n.
07820130000296525000, ma il credito in esso riportato risulta comunque estinto per prescrizione, come già osservato, sicché risulta irrilevante verificare la validità della notifica.
27. In ragione dell'accoglimento del ricorso in relazione a una porzione molto limitata dei complessivi crediti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata (€ 2.837,51 su complessivi € 36.023,17), si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un decimo delle spese di lite;
la restante parte delle spese di lite sopportate dalle parti convenute è posta a carico del ricorrente in ragione della sua quasi integrale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovuti da i crediti di di cui alla Parte_1 CP_2
cartella n. 07820130000296525000 in quanto estinti per prescrizione;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 10% delle spese di lite;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di e di della restante parte delle spese CP_1 CP_2
Pag. 12 di 13 di lite, che liquida per ciascuna parte in € 3.150,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 22/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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