Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4322/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4322/2020 R.Gen.Aff.Cont. e avente ad oggetto: spese condominiali, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]al Corso Italia, n.238 e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
e residente in [...] al C.so Italia 238, C.F._2 elettivamente domiciliati in Sorrento al Corso Italia 145, presso lo studio dell'Avv. Ciro Savino (C.F. ) che li C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in calce all' atto di citazione;
ATTORI
E
c.f. , sito in Controparte_1 P.IVA_1
Sorrento al Corso Italia n. 185, in persona dell'Amministratore pro tempore Rag. nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al presente atto dall'Avv. Umberto Davide (C.F. (pec C.F._4
del Foro di Torre Annunziata e con egli Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento alla Via
P.R. Giuliani, 24.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
06-12-2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
e la SI.ra , nelle rispettive Parte_1 Parte_2 qualità di usufruttuario e proprietaria dell'immobile adibito ad uso commerciale, sito in Sorrento (NA) al , citavano in Controparte_1 giudizio il comparente al fine di ottenere il rimborso della CP_1 somma al loro dire sborsata al fine di eseguire lavori necessari ed urgenti sulle parti comuni dell'edificio condominale.
A sostegno della loro tesi, gli attori asserivano che:
- in data 03 marzo 2016, in occasione di lavori di ammodernamento, si rinvenivano all'interno del negozio di loro proprietà alcune lesioni nella parete perimetrale ubicata a sinistra dell'ingresso;
- trattandosi di un muro portante dell'edificio condominiale, provvedevano ad informare tempestivamente l'amministratrice in carica Dott.ssa e allo stesso tempo nominavano un Controparte_3 proprio tecnico di fiducia al fine di accertare la natura e l'entità del danno
- in data 04 marzo 2016, il dott. ingegnere Persona_1 strutturista, in qualità di tecnico incaricato dal SI. , Pt_1 effettuava un sopralluogo in presenza dell'amministratrice, all'esito del quale redigeva appositi preventivi relativi all'impegno di spesa sia per i lavori da farsi che per le proprie competenze tecniche,
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quest'ultime connesse alla redazione e presentazione di apposita
SCIA per lavori di consolidamento strutturale, nonché al deposito di calcoli e collaudo presso il Genio civile;
- stante la natura del danno, interessante un muro portante, posto alla base di un edificio condominiale di circa 4 piani, vi era la necessità di intervenire in tempi sensibilmente brevi onde evitare l'aggravamento del danno, sia nei confronti di tutti i condomini, proprietari degli appartamenti sovrastanti al negozio degli attori, sia nei confronti del SI. che a causa della duplice qualità di Pt_1 usufruttuario e locatore, avrebbe subito un pregiudizio maggiore;
- in data 30 marzo 2016, l'avv. Savino, in nome e per conto del
SI. con lettera inviata a mezzo fax, sollecitava il Pt_1
Condominio in persona dell'amministratrice a provvedere in ordine all'esecuzione dei lavori de quo e che il Condominio, nulla rispondeva;
- gli attori incaricavano una ditta di effettuare il ripristino della consistenza muraria, così da scongiurare i possibili effetti negativi e che la ditta ha chiesto ed ottenuto per tale lavoro la somma di €
3.728,32, integralmente corrisposta dall'attore . Parte_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano al di CP_1 provvedere al rimborso delel spese anticipate, come in precedenza indicate.
Il convenuto si costituiva eccependo CP_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, ribadendo la natura non condominiale e/o comune del bene oggetto di causa.
Rigettata la prova orale richiesta ed espletata CTU tecnica, all'udienza del 06-12-2023, svoltasi mediante trattazione scritta, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge.
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Si evidenzia che gli attori hanno chiesto il rimborso ex art 1134
c.c. delle somme anticipate per lavori di urgenza su beni comuni.
Tale norma subordina l'accoglimento della richiesta di rimborso alla sussistenza dei criteri dell'indifferibilità ed urgenza dei lavori realizzati, di cui chi agisce deve fornire non solo la prova dell'avvenuta esecuzione e del carattere indifferibile ed urgente dell'intervento, ma altresì, la prova del relativo costo.
Deve premettersi che l'onere probatorio del costo dei lavori grava sul che li ha effettuati in via di urgenza. In tal senso CP_1 deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui: "Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata "urgente" la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere.
La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore
o gli altri condomini" (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019, da ultimo Cassazione civile sez. II - 20/06/2022, n. 19864).
Quindi, l'onere probatorio che grava sul comprende CP_1 anche l'effettivo svolgimento dei lavori, la loro consistenza e il costo sostenuto.
Nel caso di specie, la domanda non può ritenersi fondata, in quanto gli attori non hanno fornito prova dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori.
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Invero, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., occorre che ricorra il carattere dell'urgenza e, a tal fine, si deve considerare
"urgente" la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. È altresì inevitabile ribadire che la prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore
o gli altri condomini (così da ultimo Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28/02/2018 n° 4684; Cass., Sez. 6 -2, 16/11/2017, n.
27235; e già, tra le tante, Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256)”.
Pertanto, per aver diritto al rimborso delle spese anticipate è necessario che le opere siano, secondo il cirterio del bonus pater familias, tali da impedire un possibile, se non certo, nocumento alla cosa comune, evitando che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero tali opere siano necessarie per restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità ( Cass. Civ., Sez. II, sent. 03-9-
2013 n. 20151).
Orbene, alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, ing.
alle pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale, ritiene Persona_2 questo ufficio che non è stata provata l'urgenza dei lavori, dal momento che lo stesso perito ricollega l'urgenza dell'intervento di consolidamento, non al pericolo di imminente crollo o di cedimento strutturale, quanto piuttosto all'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività commerciale di proprietà degli attori e locata ad una terza società.
Il CTU, infatti, sottolinea alla pag. 6 che il ritardo nei lavori di consolidamento “… avrebbe probabilmente determinato un danno
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economico in termini di mancati introiti dei canoni di locazione e un mancato godimento dell'esercizio dell'attività commerciale e quindi un danno economico complessivo maggiore in confronto alla entità e al costo dei lavori di consolidamneto stesso”.
Tuttavia, ad avviso della scrivente, il rischio di un danno economico non è tale da intergrare gli estremi dell'”urgenza” richiesta ai fini dell'art 1134 c.c., laddove la norma pare riferirsi ad un pericolo di crollo o ad un imminente danno per la pubblica e privata incolumità determinato da cedimenti di tipo strutturale e correlati alla cosa comune.
Nel caso che ci occupa, pur pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle formulate dal consulente - il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica c.d. percipiente (v., da ultimo, Cass.,
3/7/2020, n. 13736) può anche disattenderne le risultanze ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del
CTU (v. Cass., 25/11/2021, n. 36638; Cass., 8/10/2021, n. 27411;
Cass., 11/1/2021, n. 200)- si evidenzia che la lesione della muratura portante era di vetusta origine, sebbene scoperta in epoca più recente
(2016) nel corso dei lavori di rifacimento del locale commerciale e, pur riguardando delle parti condominiali (in quanto relativa a muri maestri del fabbricato e piattabande), tuttavia incideva negativamente sull'agibilità del locale commerciale di proprietà esclusiva degli attori e non sulla staticità dell'edificio condominiale.
Se, quindi, da una parte era necessario intervenire in termini di consolidamento della muratura, tuttavia l'intervento poteva essere disposto a seguito di delibera assembleare, non ricorrendo quell'indifferibilità che caratterizza l'ipotesi disciplinata dall'art.1134
c.c.
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Di conseguenza, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, sulla base dei valori medi previsti dal D.M 147/2022 per le cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, in favore del convenuto Condominio, in persona dell'amministratore p.t..
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e , nei confronti del sito in Parte_1 Parte_2 CP_1
Sorrento al Corso Italia n. 185, in persona dell'amministratore p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del sito in Sorrento al Corso Italia CP_1
n.185, in persona dell'amministratore p.t., delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute;
3) Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Torre Annunziata, 05 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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