CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23174-2017 proposto da: AR LO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Salvini 55, presso io studio dell'avvocato Carlo D'Errico, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro ITALMACERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell'avvocato UL EA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lombardi;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 2030/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 13/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. '7 L.- Civile Sent. Sez. 2 Num. 3999 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 09/02/2023 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Padova ha ingiunto alla MA s.r.l. di pagare la somma di euro 11.863,50 oltre agli interessi e alle spese del procedimento, alla AR IL s.r.l. quale saldo dei lavori (tre vasche in calcestruzzo) realizzati presso il capannone di MA. Si opponeva al decreto l'ingiunta, eccependo l'inefficacia del provvedimento per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nonché la nullità dello stesso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme indebitamente percepite (essendo il corrispettivo già versato superiore al valore delle opere realizzate). Si costituiva in giudizio la convenuta opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e la conferma dello stesso, chiamando in causa la società Vittorio Immobiliare s.r.l., che si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale di Padova accoglieva l'eccezione della terza chiamata in causa e dichiarava la sua carenza di legittimazione passiva, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da MA. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2030/2016, ha accolto il gravame: in riforma della sentenza di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società AR a restituire a MA la somma versata in esecuzione della decisione di primo grado, ossia euro 13.571,50. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione AR IL s.r.l. Resiste con controricorso MA s.r.l. in liquidazione. 2 Memoria è stata depositata in prossimità dell'udienza dalla ricorrente e dalla controricorrente (che tra l'altro chiede che controparte sia condannata al pagamento delle spese dei due procedimenti ex art. 373 c.p.c.). RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1) I primi quattro motivi lamentano come la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non provato il diritto di credito della ricorrente. a) Il primo motivo contesta "nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla prova documentale dell'esecuzione dei lavori": la Corte d'appello dopo aver detto di esaminare il contenuto del consuntivo del 13.07.200 non ha esaminato tale contenuto così ponendo in essere un contrasto irriducibile tra le proprie affermazioni. b) Il secondo motivo contesta "travisamento della prova - nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., incomprensibile e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio": il ragionamento della Corte è, inoltre, affetto da irriducibile contraddittorietà laddove afferma che la lettera del 5.12.2000 confermerebbe la contestazione dell'esecuzione dei lavori da parte di MA s.r.I., con completo travisamento del contenuto della prova documentale. c) Il terzo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c. in ordine alla 3 specificità della contestazione": la Corte d'appello, nell'affermare che nella lettera del 5.12.2000 la committente ha validamente contestato l'effettuazione dei lavori e la loro quantificazione, ha erroneamente interpretato e applicato le disposizioni richiamate, ritenendo sufficiente una contestazione generica. d) Il quarto motivo contesta "nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c., motivazione inesistente - omesso esame (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in ordine alla contestazione dell'esecuzione dei lavori": la Corte, nel ritenere che l'esecuzione dei lavori fosse stata contestata, non ha considerato il complessivo contegno processuale di MA s.r.l. e, in particolare, le sue allegazioni difensive. I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo lamenta nullità e contraddittorietà (vizio quest'ultimo peraltro non più denunciabile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) della motivazione della Corte d'appello, vizi non ravvisabili nella pronuncia impugnata, ove il giudice ha argomentato in modo comprensibile e non contraddittorio in ordine al mancato valore di prova del credito del consuntivo prodotto dalla ricorrente (v. le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Non sono ravvisabili neppure la nullità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova denunciati dal secondo motivo in relazione alla lettera del 5.12.2000, circa la quale la ricorrente semplicemente contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello (v. la pag. 8 della sentenza impugnata e la pag. 9 del ricorso). Il terzo e il quarto motivo, nel denunciare la violazione del principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione alla affermazione della Corte d'appello circa la contestazione dell'esecuzione dei lavori contenuta nella lettera del 5.12.2000, 4 confondono il piano sostanziale con quello processuale: un conto è infatti la contestazione dei lavori posta alla base della decisione del committente di sospendere il pagamento, cui fa riferimento la Corte d'appello alla pag. 8 della motivazione, altra cosa è l'onere processuale di contestare i fatti dedotti da controparte di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c. 2) Il quinto, il sesto e il settimo motivo attengono invece al giudizio di inammissibilità dell'istanza di assunzione delle prove orali, formulato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello. a) Il quinto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 189, 99, 183, 184 e 187 c.p.c., con riferimento alla ritenuta implicita rinunzia alle istanze di prova testimoniale": la Corte d'appello afferma che l'istanza, formulata in primo grado, di assunzione di prova testimoniale avrebbe formato oggetto di rinuncia implicita per non essere stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, così disattendendo l'art. 189 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità più recente. b) Il sesto motivo contesta "nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., motivazione inesistente e omesso esame (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in ordine all'esame della condotta processuale ai fini della ritenuta implicita rinunzia alle istanze di prova testimoniale": la Corte d'appello non poteva limitarsi a considerare il dato formale della mancata espressa riproposizione delle istanze istruttorie, ma doveva valutare il comportamento complessivo della parte. c) Il settimo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in 5 relazione agli artt. 183 e 244 c.p.c., motivazione apparente e/o contraddittoria con riferimento all'ammissibilità delle prove testimoniali articolate da AR IL s.r.l.": la Corte d'appello ha erroneamente affermato che le prove testimoniali non potevano, anche a prescindere dalla intervenuta rinuncia, trovare ingresso in quanto inammissibili. I motivi non possono essere accolti: la Corte d'appello ha considerato la giurisprudenza menzionata dal ricorrente (cfr. le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e in ogni caso ha esaminato le prove testimoniali ritenendo che i capitoli di prova (specificamente valutati, v. le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) vertessero su circostanze inerenti a fatti pacifici oltre che provati documentalmente, ovvero su circostanze prive di rilevanza o ancora generiche o infine inammissibili. 8) L'ottavo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con riferimento alla mancata pronuncia sull'ammissione del capitolo di prova testimoniale non numerato contenuto nella memoria ex art. 184 c.p.c. di AR IL s.r.l.": con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. la ricorrente aveva formulato un ulteriore capitolo di prova, avente ad oggetto esattamente il fatto storico dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa, capitolo di prova che non è stato considerato dalla Corte d'appello. Il motivo non può essere accolto. Se è vero che la ricorrente ha dedotto il capitolo di prova (vedere le pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 184 c.p.c.), si tratta di capitolo di prova sostanzialmente identico al capitolo di prova n. 7 ("che tutti i lavori, tanto i lavori indicati nel preventivo del 25.10.1999 6 quanto i nuovi lavori da realizzare in economia, furono regolarmente e tempestivamente eseguiti"), esaminato dalla Corte d'appello. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che liquida per il giudizio di cassazione in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e per i procedimenti ex art. 373 c.p.c. ìn euro 1.000. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, í presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 14 settembre 2022.
- ricorrente -
contro ITALMACERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell'avvocato UL EA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lombardi;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 2030/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 13/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. '7 L.- Civile Sent. Sez. 2 Num. 3999 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 09/02/2023 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Padova ha ingiunto alla MA s.r.l. di pagare la somma di euro 11.863,50 oltre agli interessi e alle spese del procedimento, alla AR IL s.r.l. quale saldo dei lavori (tre vasche in calcestruzzo) realizzati presso il capannone di MA. Si opponeva al decreto l'ingiunta, eccependo l'inefficacia del provvedimento per essere stato notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nonché la nullità dello stesso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme indebitamente percepite (essendo il corrispettivo già versato superiore al valore delle opere realizzate). Si costituiva in giudizio la convenuta opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e la conferma dello stesso, chiamando in causa la società Vittorio Immobiliare s.r.l., che si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale di Padova accoglieva l'eccezione della terza chiamata in causa e dichiarava la sua carenza di legittimazione passiva, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da MA. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2030/2016, ha accolto il gravame: in riforma della sentenza di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società AR a restituire a MA la somma versata in esecuzione della decisione di primo grado, ossia euro 13.571,50. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione AR IL s.r.l. Resiste con controricorso MA s.r.l. in liquidazione. 2 Memoria è stata depositata in prossimità dell'udienza dalla ricorrente e dalla controricorrente (che tra l'altro chiede che controparte sia condannata al pagamento delle spese dei due procedimenti ex art. 373 c.p.c.). RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1) I primi quattro motivi lamentano come la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non provato il diritto di credito della ricorrente. a) Il primo motivo contesta "nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla prova documentale dell'esecuzione dei lavori": la Corte d'appello dopo aver detto di esaminare il contenuto del consuntivo del 13.07.200 non ha esaminato tale contenuto così ponendo in essere un contrasto irriducibile tra le proprie affermazioni. b) Il secondo motivo contesta "travisamento della prova - nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., incomprensibile e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio": il ragionamento della Corte è, inoltre, affetto da irriducibile contraddittorietà laddove afferma che la lettera del 5.12.2000 confermerebbe la contestazione dell'esecuzione dei lavori da parte di MA s.r.I., con completo travisamento del contenuto della prova documentale. c) Il terzo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c. in ordine alla 3 specificità della contestazione": la Corte d'appello, nell'affermare che nella lettera del 5.12.2000 la committente ha validamente contestato l'effettuazione dei lavori e la loro quantificazione, ha erroneamente interpretato e applicato le disposizioni richiamate, ritenendo sufficiente una contestazione generica. d) Il quarto motivo contesta "nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c., motivazione inesistente - omesso esame (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in ordine alla contestazione dell'esecuzione dei lavori": la Corte, nel ritenere che l'esecuzione dei lavori fosse stata contestata, non ha considerato il complessivo contegno processuale di MA s.r.l. e, in particolare, le sue allegazioni difensive. I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo lamenta nullità e contraddittorietà (vizio quest'ultimo peraltro non più denunciabile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) della motivazione della Corte d'appello, vizi non ravvisabili nella pronuncia impugnata, ove il giudice ha argomentato in modo comprensibile e non contraddittorio in ordine al mancato valore di prova del credito del consuntivo prodotto dalla ricorrente (v. le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Non sono ravvisabili neppure la nullità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova denunciati dal secondo motivo in relazione alla lettera del 5.12.2000, circa la quale la ricorrente semplicemente contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello (v. la pag. 8 della sentenza impugnata e la pag. 9 del ricorso). Il terzo e il quarto motivo, nel denunciare la violazione del principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione alla affermazione della Corte d'appello circa la contestazione dell'esecuzione dei lavori contenuta nella lettera del 5.12.2000, 4 confondono il piano sostanziale con quello processuale: un conto è infatti la contestazione dei lavori posta alla base della decisione del committente di sospendere il pagamento, cui fa riferimento la Corte d'appello alla pag. 8 della motivazione, altra cosa è l'onere processuale di contestare i fatti dedotti da controparte di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c. 2) Il quinto, il sesto e il settimo motivo attengono invece al giudizio di inammissibilità dell'istanza di assunzione delle prove orali, formulato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d'appello. a) Il quinto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 189, 99, 183, 184 e 187 c.p.c., con riferimento alla ritenuta implicita rinunzia alle istanze di prova testimoniale": la Corte d'appello afferma che l'istanza, formulata in primo grado, di assunzione di prova testimoniale avrebbe formato oggetto di rinuncia implicita per non essere stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, così disattendendo l'art. 189 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità più recente. b) Il sesto motivo contesta "nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., motivazione inesistente e omesso esame (art. 360, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in ordine all'esame della condotta processuale ai fini della ritenuta implicita rinunzia alle istanze di prova testimoniale": la Corte d'appello non poteva limitarsi a considerare il dato formale della mancata espressa riproposizione delle istanze istruttorie, ma doveva valutare il comportamento complessivo della parte. c) Il settimo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in 5 relazione agli artt. 183 e 244 c.p.c., motivazione apparente e/o contraddittoria con riferimento all'ammissibilità delle prove testimoniali articolate da AR IL s.r.l.": la Corte d'appello ha erroneamente affermato che le prove testimoniali non potevano, anche a prescindere dalla intervenuta rinuncia, trovare ingresso in quanto inammissibili. I motivi non possono essere accolti: la Corte d'appello ha considerato la giurisprudenza menzionata dal ricorrente (cfr. le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e in ogni caso ha esaminato le prove testimoniali ritenendo che i capitoli di prova (specificamente valutati, v. le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) vertessero su circostanze inerenti a fatti pacifici oltre che provati documentalmente, ovvero su circostanze prive di rilevanza o ancora generiche o infine inammissibili. 8) L'ottavo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con riferimento alla mancata pronuncia sull'ammissione del capitolo di prova testimoniale non numerato contenuto nella memoria ex art. 184 c.p.c. di AR IL s.r.l.": con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. la ricorrente aveva formulato un ulteriore capitolo di prova, avente ad oggetto esattamente il fatto storico dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa, capitolo di prova che non è stato considerato dalla Corte d'appello. Il motivo non può essere accolto. Se è vero che la ricorrente ha dedotto il capitolo di prova (vedere le pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 184 c.p.c.), si tratta di capitolo di prova sostanzialmente identico al capitolo di prova n. 7 ("che tutti i lavori, tanto i lavori indicati nel preventivo del 25.10.1999 6 quanto i nuovi lavori da realizzare in economia, furono regolarmente e tempestivamente eseguiti"), esaminato dalla Corte d'appello. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che liquida per il giudizio di cassazione in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e per i procedimenti ex art. 373 c.p.c. ìn euro 1.000. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, í presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 14 settembre 2022.