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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5932 / 2020
All'udienza del 21/05/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 21/05/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 5932/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5932/2020 promossa da:
, nata in [...] il [...],CF: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Piazza Ludovico Ariosto 21, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. CANNATA LUCIANO che la difende, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giovanni Galasso, giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Catania, via CP_1
Tripolitania 36, CF: , elettivamente domiciliato in VIA TOSELLI, 40 P.IVA_1
CATANIA presso lo studio dell'Avv. MIRONE AURELIO , che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Silvia Bosco, giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via Pec, in data 28.05.2020, parte attrice ha citato in giudizio la al fine di ottenere declaratoria dell'acquisto per usucapione delle CP_1
particelle, site in Motta Sant'Anastasia, censite in catasto al foglio 12 particelle 24 -60;
al foglio 7 particelle 126 -129 – 130 – 131- 132 – 133 – 134 – 135 -180 – 205 – 207 –
208 – 209 – 210- 211 – 212 – 213 – 214 – 345 – 347 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 –
74 – 75; al foglio 8 particelle 173 – 174 – 175 – 352 – 364 – 419 – 43 – 479 – 480 –
481 – 483 -484 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 606 – 607 – 608 – 61 – 62 – 64 – 65
– 66 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 83.
In particolare, parte attrice espone di avere posseduto le dette particelle in quanto facenti parte dell'azienda agricola di allevamento di bovini di cui la stessa è titolare.
Detta azienda, sempre con medesimo codice aziendale e sempre su detti terreni, era prima gestita da , dal 14.10.1996 al 05.08.2009, il quale provvide Controparte_2
poi a trasferirla a e successivamente a che la Controparte_3 Controparte_4
gestì dal 10.08.2009 al 11.07.2014, data nella quale la predetta azienda fu trasferita alla odierna attrice.
Detti terreni, che l'attrice ed i suoi danti causa hanno sempre utilizzato per il pascolo dei capi di bestiame di loro proprietà, sono sempre stati muniti di una apposita recinzione elettrificata a bassa tensione, al fine di evitare che il bestiame potesse
3 scappare, accedendo a terreni di terzi.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni, da calcolarsi in via equitativa sulla base del valore locativo dell'area abusivamente occupata, nel caso in cui fosse accertato un suo illegittimo utilizzo degli immobili,
oggetto di causa.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda formulata da parte attrice è infondata e va pertanto rigettata.
La fattispecie in esame presenta dei tratti peculiari determinati dalla circostanza che parte attrice assume di avere usucapito i terreni oggetto di causa, avendoli utilizzati per l'allevamento ed il pascolo del bestiame.
Dalla prova per testi svolta nel corso del giudizio, è emerso che parte attrice, e prima di lei, un tale “ ”, identificato come zio dell'attrice, hanno usato i terreni oggetto CP_2
di causa per pascolare il bestiame.
Infatti i testi hanno riferito di avere visto gli animali di proprietà del detto “ ” e CP_2
poi della pascolare all'interno dei terreni, da oltre vent'anni ed in particolare il Pt_1
teste ha riferito che sia stato il suddetto “ ” a realizzare la rete Tes_1 CP_2
elettrificata di recinzione per impedire che il bestiame potesse scappare.
Dalle dette dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, si evince che la avrebbe Pt_1
effettuato il pascolo del bestiame, anche se non risulta in maniera chiara la durata di tale comportamento, ma i testi non hanno parlato o riferito dell'esistenza di strutture atte ad espletare l'attività di allevamento.
Al fine di vagliare se la mera attività di pascolo sia sufficiente ad integrare i presupposti
4 richiesti dall'usucapione, si deve fare riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c.
e l'interpretazione che della norma ha effettuato la Suprema Corte.
E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi, per il tempo necessario ad usucapire.
La S.C., in più occasioni, ha affermato che l'uso del terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. (Cass. 17469/2023; Cass.
25498/2014)
“La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del
proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal
godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto
più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios . (Cass. 1796/2022).
Infatti il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la
possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva
mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la
conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno
5 l'effettiva disponibilità della cosa. (cfr motivazione Cass. 17469/2023).
Dalla attività istruttoria espletata, e dai documenti prodotti in atti da parte convenuta,
è emerso un quadro probatorio che porta a ritenere che la abbia usato i terreni Pt_1
oggetto di causa per il pascolo, ma non li ha usati per svolgervi l'attività di allevamento e soprattutto non ha espletato, attraverso segni esteriori, il suo possesso, mancando opere destinate all'allevamento del bestiame.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha fornito neanche la piena prova che la recinzione sia stata realizzata dal dante causa della in quanto anche il teste Pt_1
l'unico che ha riferito tale circostanza, ha detto che anche altre parti dei Tes_1
Contr terreni di proprietà della sono limitati dalla recinzione elettrificata.
Ma anche a voler ammettere che tale recinzione sia stata realizzata dal dante causa della come ha sottolineato la S.C., la realizzazione della stessa è irrilevante ai Pt_1
fini dell'usucapione.
“Non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di
un numero esiguo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste
opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli
animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di
attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un
completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res"
per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia,
sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario.” (Cass. 25498/2014)
Nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione prodotta da parte
6 convenuta, invece, la ha presentato denuncia querela ogni qualvolta ha visto CP_1
bestiame intruso nel terreno, si è occupata della manutenzione del terreno,
provvedendo ad effettuarne la scerbatura periodica, presentando domanda per realizzare un pozzo trivellato, in una delle particelle oggetto di causa.
Tutti tali elementi denotano un esercizio del possesso sul bene ed un'attività di custodia da parte della che palesano l'intenzione di volere esercitare sul bene, quelle CP_1
facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà.
Dalle denunce presentate, si evince anche la volontà di contrastare il fenomeno del pascolo abusivo esercitato da parte della Pt_1
Alla luce di quanto sopra, la domanda di usucapione formulata da parte attrice, va rigettata.
In merito alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, si osserva quanto segue:
la S.C. in merito a tale fattispecie ha fissato i seguenti principi: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il
proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità
di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto
il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un
canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione
del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo
alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di
contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova,
sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al
7 danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi
specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato
guadagno.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non
risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del
contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola
tutela reale. (Cass. SSUU 33645/2022)
Alla luce di tale principi, nella fattispecie in esame, si evince che vi è stata la prova che la ha effettuato attività di pascolo nel terreno di proprietà della ma la Pt_1 CP_1
società convenuta non ha dato prova di quale danno tale esercizio del pascolo abbia determinato nei suoi confronti, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale va rigettata per mancanza di prova.
Vista la reciproca soccombenza, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Compensa le spese tra le parti.
8 Così deciso in Catania, il 21/05/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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