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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.sa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25916 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5
E
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAPA MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Pompei alla Via Lepanto n.95
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 24.06.2013, che dalla loro relazione era nato un figlio, , il 4.05.2014, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di Per_1 omologa n. 7889/2017 reso dall'intestato Tribunale in data 3.11.2017 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii necessitati dalla circostanza di consentire alle parti di integrare il ricorso con riferimento alle condizioni accessorie alla domanda divorzile, acquisito il parere del PM, all'udienza del
6.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni modificate ed integrate a seguito dei rilievi sollevati. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno disciplinato i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora (c.f. Parte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
n. 14 e il signor (c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] – scala U- interno 1, contratto in data
24.6.13; -disporre l'affido condiviso del figlio , nato a [...] il [...]; Persona_2
- disporre che il figlio continui ad abitare con la madre, mantenendo la propria residenza Per_1
anagrafica presso quest'ultima;
-disporre che il padre veda il figlio nei tempi e nelle modalità indicate nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso e al quale si fa espresso richiamo;
in particolare si precisa che il padre, visti gli impegni del figlio, terrà con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il padre lo preleverà dalla scuola e lo riaccompagnerà all'orario indicato presso il domicilio materno. A settimane alterne il minore pernotterà presso il papà, in Napoli, alla Via A.Tagliamonte n.81, pertanto il padre provvederà a prelevare dalla casa materna il sabato mattina alle ore 9.00 e lo Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 20:00; per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza e cioè negli anni pari starà con la mamma i giorni 8,
24,25 e 26 dicembre e con il papà il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, viceversa negli anni dispari. Lo stesso criterio si seguirà per le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Durante il compleanno dei genitori
starà con il genitore che festeggia mentre la festa del suo compleanno la trascorrerà con Per_1
entrambi i genitori. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi da programmare entro il 30 maggio di ogni anno.
-disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore per la somma di Euro
469,60 mensili (somma riferita all'importo di Euro 400,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT) da pagarsi entro il 15 di ogni mese a carico del padre, nonché il pagamento delle spese straordinarie al
50% . Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo all'anno successivo di pubblicazione della presente sentenza
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti, così come integrati, non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI il 24.06.2013 (atto n.54,parte II s.A sez.X reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2013 );
-omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
-nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.sa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25916 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ABBRUZZESE ANNAMARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5
E
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAPA MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Pompei alla Via Lepanto n.95
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 24.06.2013, che dalla loro relazione era nato un figlio, , il 4.05.2014, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di Per_1 omologa n. 7889/2017 reso dall'intestato Tribunale in data 3.11.2017 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii necessitati dalla circostanza di consentire alle parti di integrare il ricorso con riferimento alle condizioni accessorie alla domanda divorzile, acquisito il parere del PM, all'udienza del
6.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni modificate ed integrate a seguito dei rilievi sollevati. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno disciplinato i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora (c.f. Parte_1
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
n. 14 e il signor (c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] – scala U- interno 1, contratto in data
24.6.13; -disporre l'affido condiviso del figlio , nato a [...] il [...]; Persona_2
- disporre che il figlio continui ad abitare con la madre, mantenendo la propria residenza Per_1
anagrafica presso quest'ultima;
-disporre che il padre veda il figlio nei tempi e nelle modalità indicate nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso e al quale si fa espresso richiamo;
in particolare si precisa che il padre, visti gli impegni del figlio, terrà con sé il minore il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il padre lo preleverà dalla scuola e lo riaccompagnerà all'orario indicato presso il domicilio materno. A settimane alterne il minore pernotterà presso il papà, in Napoli, alla Via A.Tagliamonte n.81, pertanto il padre provvederà a prelevare dalla casa materna il sabato mattina alle ore 9.00 e lo Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 20:00; per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza e cioè negli anni pari starà con la mamma i giorni 8,
24,25 e 26 dicembre e con il papà il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, viceversa negli anni dispari. Lo stesso criterio si seguirà per le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Durante il compleanno dei genitori
starà con il genitore che festeggia mentre la festa del suo compleanno la trascorrerà con Per_1
entrambi i genitori. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi da programmare entro il 30 maggio di ogni anno.
-disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore per la somma di Euro
469,60 mensili (somma riferita all'importo di Euro 400,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT) da pagarsi entro il 15 di ogni mese a carico del padre, nonché il pagamento delle spese straordinarie al
50% . Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo all'anno successivo di pubblicazione della presente sentenza
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti, così come integrati, non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI il 24.06.2013 (atto n.54,parte II s.A sez.X reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2013 );
-omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
-nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino