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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
CONSOLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via L. da Vinci, n. 4/A;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa dall'avv. INGRID BONAVIRI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 3) Disporre che il Sig. provvederà nella misura di euro 250,00 Pt_1
euro mensili al mantenimento ordinario per i figli da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al
50 % delle spese straordinarie regolamentate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF 2019.”
Parte resistente ha concluso come da ricorso introduttivo del procedimento tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto iscritto al n. 1680/2024, poi riunito d'ufficio, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. disporre
l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, i quali continueranno a mantenere la residenza abituale presso la casa materna.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con obbligo di comunicazione al padre.
3. Conferire mandato al Servizio Sociale di Arezzo, al fine di monitorare gli incontri padrefigli, predisponendo un calendario di visite, da effettuarsi con la modalità degli incontri protetti, previa valutazione dell'opportunità degli stessi e con esclusivo riferimento all'interesse e benessere psicofisico dei minori.
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento di una somma, da quantificarsi in percentuale ai redditi dello stesso, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che il padre provveda al rimborso alla madre, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, individuate con riferimento al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Arezzo, sostenute nell'interesse della prole e opportunamente documentate.
6. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss c.p.c., con contestuale istanza per l'adozione di provvedimenti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., depositato in data 11.07.2024, il ricorrente Pt_1
a convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la regolamentazione
[...] CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_1
nata il [...] in [...], e nato a [...] il
[...] Persona_2
02.12.2019, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente. Nello specifico il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figli. Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo ordinario al mantenimento dei minori pari a complessivi euro 250,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la resistente, dopo qualche mese dall'inizio della loro convivenza ad Arezzo, lo avrebbe cacciato di casa immotivatamente, impendendogli di avvicinarsi ai figli.
Sul punto ha specificato di aver tentato più volte di incontrare i figli ma senza riuscirci in quanto sarebbe stato aggredito e minacciato dalla resistente, che attualmente vivrebbe con il suo nuovo compagno nella casa condotta in locazione con il ricorrente.
Al riguardo ha evidenziato che continuerebbe a sostenere le spese per l'appartamento e per le utenze.
Ha altresì rappresentato che avrebbe subìto un'aggressione dalla resistente nel dicembre 2023 e che successivamente avrebbe, per tale ragione, interrotto ogni rapporto con la stessa.
Ha infine dedotto di aver cercato più volte di accordarsi con la resistente, la quale si sarebbe sempre opposta ad ogni tipo di dialogo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo relativo al procedimento n. 1680/2024, riunito d'ufficio al presente giudizio, contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, la resistente ha chiesto che CP_1 venisse disposto l'affidamento esclusivo nei confronti dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Ha chiesto altresì di essere autorizzata ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la prole, con obbligo di comunicazione al ricorrente.
Ha inoltre chiesto di conferire mandato al Servizio Sociale di Arezzo per l'organizzazione ed il monitoraggio di incontri protetti padre – figli.
Infine, ha richiesto una somma a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, da quantificarsi in percentuale ai redditi dello stesso e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato di aver dovuto interrompere la relazione con il ricorrente a seguito di gravi violenze che lo stesso avrebbe posto in essere nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Al riguardo ha specificato che alcune delle suddette condotte sarebbero state vagliate anche dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo successivamente all'attivazione del “codice rosso” da parte del Pronto Soccorso di Arezzo. La resistente ha altresì rappresentato che il ricorrente cercherebbe di screditare la figura materna riferendo circostanze non veritiere.
Ha inoltre eccepito che il ricorrente, nei due anni in cui non si sarebbe curato dei figli, né dal punto di vista economico né dal punto di vista morale, avrebbe incassato regolarmente l'assegno unico universale versato dall'Inps omettendo di restituirlo alla resistente.
Ed ancora, ha rilevato che tuttora il ricorrente ostacolerebbe la percezione dell'assegno unico alla resistente e non corrisponderebbe alla stessa gli arretrati relativi al contributo di mantenimento oltre che alle spese straordinarie.
Ha infine specificato di non avere un nuovo compagno e che si sarebbe sempre resa disponibile circa gli incontri protetti padre – figli.
All'udienza del 3.10.2024 è stata disposta la riunione d'ufficio al presente procedimento, d'iscrizione più risalente, del procedimento pendente tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto iscritto al n. 1680/2024. Alla medesima udienza le parti, dopo lunga discussione, si sono dichiarate d'accordo sulle seguenti condizioni provvisorie: “1) l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente ed esclusivamente dalla madre e il padre si impegna a restituire le somme, a tale titolo, fino ad oggi percepite detratte le somme da lui versate per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze della casa familiare dove è rimasta la madre con i figli;
2) il padre riprenderà la frequentazione con
i figli tramite il servizio sociale di Arezzo, che ha già in carico il nucleo familiare, il quale organizzerà nei tempi e nei luoghi più opportuni gli incontri tra padre e figli possibilmente almeno una volta alla settimana e il sabato, giorno in cui il padre non lavora, predisponendo i percorsi e gli strumenti di supporto necessari per il recupero del rapporto tra padre e figli.”. I procuratori delle parti infine hanno insistito per l'adozione di provvedimenti provvisori e per l'assegnazione all'esito dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c.
Con ordinanza del 14.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
03.10.2024, sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) conferma l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
2) incarica il servizio sociale di Arezzo CP_1
di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni;
3) l'assegno unico universale per entrambi i minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, complessivi euro 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) assegna alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 17 cpc, decorrenti a ritroso dalla data della prossima udienza che fissa al 13.02.2025 alle ore
10:00;”.
All'udienza del 13.02.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come avanzata dal ricorrente:
- preso atto della relazione dei Servizi Sociali di Arezzo incaricati, i quali hanno delineato quanto segue: “Alla luce di quanto sopra esposto e delle osservazioni svolte dall'Educatrice, si propone la prosecuzione degli incontri monitorati, valutando sulla base del buon andamento degli stessi e della continuità dimostrata dal padre, la possibilità di ampliarli gradualmente e prospettando la possibilità che possano tenersi in contesti esterni.”;
- posto che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità oltre che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori;
- confermando quanto già stabilito con l'ordinanza del 14.10.2024; questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, , i figli minori Parte_1 CP_1 [...]
nata il [...] in [...], e nato a Persona_1 Persona_2
RC (AR) il 02.12.2019, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione familiare.
Parimenti si ritiene di dover confermare quanto ulteriormente statuito con l'ordinanza del 14.10.2024, che di seguito si riporta: “2) incarica il servizio sociale di Arezzo di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni;
3) l'assegno unico universale per entrambi i minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, complessivi euro 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
”. Si specifica, in ordine al mandato già conferito ai Servizi Sociali di Arezzo, che gli stessi, valutando l'andamento degli incontri padre – figli, potranno ampliare progressivamente il regime di frequentazione di questi ultimi.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso dei minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
CP_1
2) conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di Arezzo, al fine di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, oltre che di ampliare progressivamente tali incontri;
3) conferma la percezione integrale dell'assegno unico universale per entrambi i minori a favore della resistente;
CP_1
4) conferma a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento di Parte_1
complessivi euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Arezzo.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
CONSOLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via L. da Vinci, n. 4/A;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa dall'avv. INGRID BONAVIRI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 3) Disporre che il Sig. provvederà nella misura di euro 250,00 Pt_1
euro mensili al mantenimento ordinario per i figli da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al
50 % delle spese straordinarie regolamentate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF 2019.”
Parte resistente ha concluso come da ricorso introduttivo del procedimento tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto iscritto al n. 1680/2024, poi riunito d'ufficio, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. disporre
l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, i quali continueranno a mantenere la residenza abituale presso la casa materna.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con obbligo di comunicazione al padre.
3. Conferire mandato al Servizio Sociale di Arezzo, al fine di monitorare gli incontri padrefigli, predisponendo un calendario di visite, da effettuarsi con la modalità degli incontri protetti, previa valutazione dell'opportunità degli stessi e con esclusivo riferimento all'interesse e benessere psicofisico dei minori.
4. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento di una somma, da quantificarsi in percentuale ai redditi dello stesso, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che il padre provveda al rimborso alla madre, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, individuate con riferimento al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Arezzo, sostenute nell'interesse della prole e opportunamente documentate.
6. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss c.p.c., con contestuale istanza per l'adozione di provvedimenti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., depositato in data 11.07.2024, il ricorrente Pt_1
a convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la regolamentazione
[...] CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_1
nata il [...] in [...], e nato a [...] il
[...] Persona_2
02.12.2019, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente. Nello specifico il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna nonché un determinato regime di visita padre – figli. Ha altresì chiesto che venisse disposto a suo carico un contributo ordinario al mantenimento dei minori pari a complessivi euro 250,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la resistente, dopo qualche mese dall'inizio della loro convivenza ad Arezzo, lo avrebbe cacciato di casa immotivatamente, impendendogli di avvicinarsi ai figli.
Sul punto ha specificato di aver tentato più volte di incontrare i figli ma senza riuscirci in quanto sarebbe stato aggredito e minacciato dalla resistente, che attualmente vivrebbe con il suo nuovo compagno nella casa condotta in locazione con il ricorrente.
Al riguardo ha evidenziato che continuerebbe a sostenere le spese per l'appartamento e per le utenze.
Ha altresì rappresentato che avrebbe subìto un'aggressione dalla resistente nel dicembre 2023 e che successivamente avrebbe, per tale ragione, interrotto ogni rapporto con la stessa.
Ha infine dedotto di aver cercato più volte di accordarsi con la resistente, la quale si sarebbe sempre opposta ad ogni tipo di dialogo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo relativo al procedimento n. 1680/2024, riunito d'ufficio al presente giudizio, contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente, la resistente ha chiesto che CP_1 venisse disposto l'affidamento esclusivo nei confronti dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Ha chiesto altresì di essere autorizzata ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la prole, con obbligo di comunicazione al ricorrente.
Ha inoltre chiesto di conferire mandato al Servizio Sociale di Arezzo per l'organizzazione ed il monitoraggio di incontri protetti padre – figli.
Infine, ha richiesto una somma a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, da quantificarsi in percentuale ai redditi dello stesso e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In particolare, a sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato di aver dovuto interrompere la relazione con il ricorrente a seguito di gravi violenze che lo stesso avrebbe posto in essere nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Al riguardo ha specificato che alcune delle suddette condotte sarebbero state vagliate anche dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo successivamente all'attivazione del “codice rosso” da parte del Pronto Soccorso di Arezzo. La resistente ha altresì rappresentato che il ricorrente cercherebbe di screditare la figura materna riferendo circostanze non veritiere.
Ha inoltre eccepito che il ricorrente, nei due anni in cui non si sarebbe curato dei figli, né dal punto di vista economico né dal punto di vista morale, avrebbe incassato regolarmente l'assegno unico universale versato dall'Inps omettendo di restituirlo alla resistente.
Ed ancora, ha rilevato che tuttora il ricorrente ostacolerebbe la percezione dell'assegno unico alla resistente e non corrisponderebbe alla stessa gli arretrati relativi al contributo di mantenimento oltre che alle spese straordinarie.
Ha infine specificato di non avere un nuovo compagno e che si sarebbe sempre resa disponibile circa gli incontri protetti padre – figli.
All'udienza del 3.10.2024 è stata disposta la riunione d'ufficio al presente procedimento, d'iscrizione più risalente, del procedimento pendente tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto iscritto al n. 1680/2024. Alla medesima udienza le parti, dopo lunga discussione, si sono dichiarate d'accordo sulle seguenti condizioni provvisorie: “1) l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente ed esclusivamente dalla madre e il padre si impegna a restituire le somme, a tale titolo, fino ad oggi percepite detratte le somme da lui versate per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze della casa familiare dove è rimasta la madre con i figli;
2) il padre riprenderà la frequentazione con
i figli tramite il servizio sociale di Arezzo, che ha già in carico il nucleo familiare, il quale organizzerà nei tempi e nei luoghi più opportuni gli incontri tra padre e figli possibilmente almeno una volta alla settimana e il sabato, giorno in cui il padre non lavora, predisponendo i percorsi e gli strumenti di supporto necessari per il recupero del rapporto tra padre e figli.”. I procuratori delle parti infine hanno insistito per l'adozione di provvedimenti provvisori e per l'assegnazione all'esito dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c.
Con ordinanza del 14.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
03.10.2024, sono stati disposti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) conferma l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
2) incarica il servizio sociale di Arezzo CP_1
di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni;
3) l'assegno unico universale per entrambi i minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, complessivi euro 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) assegna alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 17 cpc, decorrenti a ritroso dalla data della prossima udienza che fissa al 13.02.2025 alle ore
10:00;”.
All'udienza del 13.02.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come avanzata dal ricorrente:
- preso atto della relazione dei Servizi Sociali di Arezzo incaricati, i quali hanno delineato quanto segue: “Alla luce di quanto sopra esposto e delle osservazioni svolte dall'Educatrice, si propone la prosecuzione degli incontri monitorati, valutando sulla base del buon andamento degli stessi e della continuità dimostrata dal padre, la possibilità di ampliarli gradualmente e prospettando la possibilità che possano tenersi in contesti esterni.”;
- posto che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità oltre che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori;
- confermando quanto già stabilito con l'ordinanza del 14.10.2024; questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, , i figli minori Parte_1 CP_1 [...]
nata il [...] in [...], e nato a Persona_1 Persona_2
RC (AR) il 02.12.2019, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione familiare.
Parimenti si ritiene di dover confermare quanto ulteriormente statuito con l'ordinanza del 14.10.2024, che di seguito si riporta: “2) incarica il servizio sociale di Arezzo di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni;
3) l'assegno unico universale per entrambi i minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, complessivi euro 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
”. Si specifica, in ordine al mandato già conferito ai Servizi Sociali di Arezzo, che gli stessi, valutando l'andamento degli incontri padre – figli, potranno ampliare progressivamente il regime di frequentazione di questi ultimi.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso dei minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
CP_1
2) conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di Arezzo, al fine di predisporre percorso di riavvicinamento dei suddetti minori al padre, organizzando incontri monitorati tra i medesimi con cadenza almeno settimanale, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, oltre che di ampliare progressivamente tali incontri;
3) conferma la percezione integrale dell'assegno unico universale per entrambi i minori a favore della resistente;
CP_1
4) conferma a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento di Parte_1
complessivi euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Arezzo.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni