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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28/05/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5667 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
FIORILLO GUIDO (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._5
procura in atti- APPELLANTI-
E
(c.f. ) CP_1 C.F._6
(c.f. ) Controparte_2 C.F._7
Entrambi elettivamente domiciliati anche in indirizzo telematico presso l'avvocato
D'ANGELO DONATO (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._8
deleghe in atti- APPELLATI-
E
– APPELLATO CONTUMACE- CP_3
OGGETTO: appello di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
nei confronti di , e , contro la
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
1 sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale di Velletri n.1927/2024, in data 19.09.2024, a definizione del giudizio recante n.r.g. 9384/2016- negatoria servitutis-
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata definisce il giudizio introdotto da e CP_1 CP_2
per accertare che il passaggio e comunque l'utilizzo da parte di
[...] Parte_5
, , , e del vialetto
[...] Parte_1 CP_3 Parte_3 Parte_4
di accesso alla proprietà di e dipartente dalla pubblica CP_1 Controparte_2
Via Poliziano ed appartenente al lotto di proprietà dei ricorrenti è illegittimo, secondo la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1982/2015 del 30 giugno 2015 che ha riconosciuto il diritto di proprietà in capo a e sul bene CP_1 Controparte_2 ed ha negato, sul medesimo bene, l'esistenza in capo ai resistenti di un diritto di servitù di passaggio;
per inibire a , , , Parte_5 Parte_1 CP_3
e il passaggio sul vialetto di collegamento tra la Parte_3 Parte_4
pubblica Via Poliziano e la proprietà dei ricorrenti, sia a piedi che con autoveicoli e con qualsiasi altro mezzo, nonché l'utilizzo dello stesso in qualunque modo;
per condannare
, , , e Parte_5 Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_4
al rilascio in favore di e del bene specificato
[...] CP_1 Controparte_2
in narrativa, nella specie il vialetto di collegamento tra la pubblica Via Poliziano ed il lotto di proprietà dei ricorrenti distinto al catasto urbano del Comune di Anzio alla partita 7278 foglio 29 particella 122 sub 504 graffato con il sub 503 come rappresentato nella relativa planimetria catastale.
I convenuti si costituiscono;
eccepiscono la litispendenza del giudizio;
chiedono sospendersi il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludono, nel merito, per il rigetto della domanda.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< a) accoglie la domanda proposta da e e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, ordina a , , , Parte_1 Parte_5 CP_3 [...]
e di astenersi dal praticare il passaggio, tanto a piedi quanto Pt_3 Parte_4
con mezzi meccanici e veicoli in genere, sul fondo di proprietà degli attori, nonché la cessazione di ogni turbativa al libero possesso ed alla libera fruizione delle aree di proprietà altrui;
b) condanna , , , Parte_1 Parte_5 CP_3
e a rifondere, in solido tra loro, in favore di Parte_3 Parte_4 [...]
e , le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma CP_1 Controparte_2 di € 7.808,99, di cui € 192,99 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali,
2 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.>>
, , e introducono il presente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio di appello nel quale si costituiscono e CP_1 Controparte_2
resistendo alla censure, mentre resta contumace. CP_3
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, le parti chiedono un differimento per perfezionare le trattative di bonario componimento della lite in corso.
Alla udienza del 21.05.2025 nessuno compare e la causa viene differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. alla udienza del 28.05.2025, alla quale, nonostante la avvenuta comunicazione di cancelleria del disposto rinvio, nessuno compare.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, viene ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c. e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2
e , contro la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale di Velletri
[...] CP_3
3 n.1927/2024, in data 19.09.2024, a definizione del giudizio recante n.r.g. 9384/2016 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
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