Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8460/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8460/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Somma Vesuviana, via Indolfi n. 7, in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE- contro
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giuffrè in forza di procura generale alle liti;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del monitorio opposto.
2) Nel merito ed in via principale, dichiarare in limine litis inammissibile o improcedibile il ricorso per ingiunzione di pagamento per inesistenza dei presupposti di legge e per l'effetto, revocare il d.i. opposto.
3) Nel merito ed in via principale, in accoglimento della domanda proposta, dichiarata la nullità del contratto di finanziamento n° 5160013 e dichiarata l'effettiva violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1283 c.c., 1284 c.c., 1815, secondo comma c.c., 644, terzo comma c.p, 2 e 3 della Legge 108/1996, procedere al ricalcolo del saldo del rapporto oggetto di contenzioso.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
5) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge.
6) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
Parte Convenuta:
“Voglia, il Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
1) rigettare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, in quanto totalmente infondata in fatto e diritto, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1539/2023 del 27.02.2023, per tutte le ragioni esposte.
2) Dichiarare, ex art. 653 cpc, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Su ricorso depositato da , il Tribunale di Torino, con decreto n. 1539/2023 CP_2 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 27.02.2023, ha ingiunto a Controparte_3
ed al garante di pagare in solido alla ricorrente la somma di
[...] Parte_1
€20.616,33, oltre interessi e spese della procedura liquidate in €147,50 per esborsi ed €567 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e successive occorrende.
A sostegno del proprio ricorso monitorio, ha dedotto che: CP_2
- il 24.11.2015 la (già ha stipulato Controparte_3 Controparte_4 con un contratto di finanziamento con garanzia prestata dal Sig. ; CP_2 Pt_1
- la non ha ottemperato al pagamento delle rate previste, venendo poi CP_3 dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e divenendo così il credito certo, liquido ed esigibile;
- alla data del 18.01.2023, è perciò creditrice nei confronti di e CP_2 CP_3 del proprio garante della somma complessiva di €20.616,33 (€19.263,62 per capitale,
€1.052,71 per interessi ed €300 per spese di recupero contrattualmente previste) come risultante dall'estratto conto e dal piano di ammortamento;
- le diffide inviate sono rimaste prive di riscontro;
- dovranno altresì essere corrisposti gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002.
2) Con atto di citazione depositato in data 21.04.2023, il solo ingiunto ha Parte_1 convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo:
- preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di controparte per mancata prova del credito azionato, avendo la stessa in sede monitoria prodotto solamente un estratto conto riassuntivo del debito finale;
- l'erroneità delle somme richieste, in quanto frutto di applicazione di interessi e commissioni in violazione delle disposizioni sull'anatocismo bancario ed in tema di usura bancaria;
- il diritto dell'attore opponente ad ottenere la ripetizione di tutte le somme illegittimamente percepite della per interessi e commissioni;
CP_2
- la violazione della delibera CICR del 4.3.2003 in tema di calcolo e indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC);
- la violazione dell'art. 1956 c.c. sull'obbligo di comunicazione in ordine all'andamento dell'esposizione debitoria.
3) Si è costituita la parte convenuta opposta in data 25.09.2023 contestando le CP_2 allegazioni e le domande di controparte e deducendo che:
- in riferimento alla prova del credito azionato, sono stati correttamente prodotti nella fase monitoria l'estratto conto, il contratto di finanziamento ed il piano di ammortamento;
- in riferimento alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite ed all'errata indicazione del ISC, tale indicatore – equiparabile al TAEG – è stato correttamente evidenziato sia nel contratto di finanziamento che nel documento di sintesi, non riscontrandosi pertanto alcuna Cont indebita percezione di somme da parte di;
CP_2
- in riferimento alla presunta violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 1956 c.c., al momento della stipula del contratto di finanziamento, il Sig. diveniva garante in quanto ricopriva Pt_1 anche la qualifica di amministratore unico della società contraente ed era per ciò stesso a conoscenza di eventuali situazioni di insolvenza della stessa, inoltre il nella sua qualità di Pt_1 amministratore riceveva periodicamente gli estratti conto relativi al finanziamento così come le
2 diffide;
- dall'esame della documentazione contrattuale può evincersi infine come non vi sia stata alcuna applicazione di commissioni di massimo scoperto, né è possibile evidenziare alcuna criticità tipica dell'anatocismo, trattandosi di piano di ammortamento “alla francese”.
4) La causa, istruita in via documentale, è stata poi trattenuta a decisione in data 10.03.2025 con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5) Le domande di parte attrice opponente sono infondate.
6) Con riguardo all'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte della società garantita, nella fase monitoria l'odierna convenuta opposta ha fornito adeguata prova della fonte negoziale del proprio diritto di credito. Sono stati infatti prodotti: il contratto di finanziamento sottoscritto dalla (ora e dal fideiussore odierno attore Controparte_4 Controparte_3 opponente;
il relativo piano di ammortamento;
l'estratto conto delle rate non Parte_1 pagate, l'avviso di risoluzione con contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e le numerose diffide inviate (cfr. all. 1 - 5 fasc. monitorio).
A ciò si aggiunga che, originando il credito azionato da un contratto di finanziamento ed essendo quindi la somma finanziata certa nel suo ammontare sin dal momento della stipula, per la banca creditrice sarebbe stato sufficiente, nella fase monitoria, la produzione del solo contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento (cfr. Cass. sez. un. 13533/2001). Sarebbe spettato alla parte opponente, su queste basi, offrire la prova di aver adempiuto regolarmente alle obbligazioni derivanti dal contratto in esame.
7) Nulla è stato poi prospettato da parte attrice opponente in merito alle asserite violazioni delle disposizioni sull'anatocismo bancario, in tema di usura bancaria e su interessi e commissioni, essendosi la stessa limitata ad evocare le suddette violazioni senza tuttavia evidenziare alcunché, dovendo pertanto considerarsi generiche ed infondate le relative contestazioni. Infatti, anche nel contenzioso bancario vige certamente il principio per cui il giudice deve decidere sulla base delle allegazioni e prove fornite dalle parti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste un tempo dall'art. 183 co. 6 c.p.c. e ora dall'art. 171ter c.p.c. Grava pertanto sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato.
Questo, sia per porre in condizione la controparte di esplicare una compiuta difesa, sia per assicurare il rispetto del principio della domanda, dovendosi altrimenti ipotizzare che debba essere il giudice a riempire di contenuto le generiche allegazioni di parte.
D'altra parte non si può neppure ritenere che le lacune assertive possano essere colmate con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che – senza un vaglio preventivo sulla ragionevolezza delle deduzioni sollevate dalla parte che la chiede – avrebbe una finalità esplorativa.
Tanto meno può supplire l'esercizio del potere di rilievo ufficioso del giudice, che, dove consentito, deve sempre essere esercitato nel perimetro dei fatti allegati e provati dalle parti.
In questo senso, d'altra parte, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
8883/2020):
“La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base alli art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte , e all'art. 1815 cod.
3 civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La misura del tasso- soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017;
Cass. Sez. 2 - 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”
In tale alveo si situa peraltro la richiesta di CTU, che in assenza di allegazioni concrete è manifestamente esplorativa e come tale inammissibile poiché “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo” (ex pluribus Cass. n. 26048 del 7.9.2023).
8) Non coglie nel segno nemmeno l'asserita violazione da parte della convenuta della delibera CP_5 CICR del 4.3.2003 in tema di calcolo e indicazione dell'indicatore sintetico di costo (ISC). Par Nessuna doglianza sul punto può trovare accoglimento, in quanto l' – ossia il TAEG – è stato correttamente reso noto nel contratto di finanziamento (cfr. All. 1 fasc. monitorio), ma, in ogni caso, l'omessa o erronea indicazione dello stesso non avrebbe comportato alcuna nullità del contratto. Sul punto, si rammenta infatti che, per costante giurisprudenza “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25199).
9) Parimenti infondata è infine la lamentata violazione dell'art. 1956 c.c. sull'obbligo di comunicazione in ordine all'andamento dell'esposizione debitoria. L'art. 1956 c.c. dispone testualmente che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”. Si ha quindi estinzione della fideiussione, con conseguente liberazione del fideiussore, allorché, in ipotesi di fideiussione per obbligazioni future, il creditore conceda ulteriore credito al terzo garantito pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, senza la preventiva autorizzazione del fideiussore. La norma impone quindi al creditore di avvertire il fideiussore del peggioramento e di ottenere una specifica autorizzazione a concedere ulteriore credito, pena la perdita della garanzia. In quest'ottica, essa costituisce applicazione del principio di buona fede nelle obbligazioni, cui le parti sono tenute ad ispirare la propria condotta.
Tuttavia, si ritiene che la norma citata non possa ivi trovare applicazione. In questo caso, infatti, non si verte in ipotesi di concessione di ulteriore credito coperto da precedente garanzia fideiussoria, in quanto il credito, certo nel suo ammontare, è stato interamente concesso al momento della stipula del finanziamento, contestualmente all'assunzione della garanzia da parte del fideiussore, che il quel
4 momento era anche amministratore della società garantita. Ciò detto, anche a voler ritenere applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art. 1956 c.c., la giurisprudenza ha più volte ribadito che “l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685). Nel presente caso, può certamente ritenersi presunta la conoscenza da parte dell'odierno fideiussore opponente della situazione economica della società garantita, essendo egli amministratore unico della stessa al momento della stipula del finanziamento (cfr. All. 6 fasc. monitorio) ed avendo ricevuto anche una diffida ad adempiere (cfr. All. 5 fasc. monitorio) senza mai opporre alcuna rimostranza. Per tale motivo, la doglianza di parte attrice opponente non può trovare accoglimento.
10) Per quanto appena detto, devono respingersi tutte le domande di parte attrice, con conferma del decreto ingiunto opposto, già provvisoriamente esecutivo.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8460/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro
: CP_2
- RESPINGE l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1539/2023, già provvisoriamente esecutivo, che conferma integralmente;
- CONDANNA alla refusione in favore di delle spese Parte_1 CP_2 processuali del presente Giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.600 oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 1 Giugno 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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