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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1078/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIACOMO PIRRO. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. CRISTIANO ROBERTO. CP_1 C.F._2
CP_2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n.579/2019 con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha rigettato l'opposizione e ha condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessive Euro 2.738,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con ordinanza emessa nella camera di consiglio in data 12 giugno 2020 è stata disposta la sospensione del presente giudizio con assegnazione di termine sino al 30 settembre 2020 per riassumere la causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente.
A seguito della sentenza n.359 del 25 luglio 2023, che – dopo aver rammentato che il vaglio sull'ammissibilità e sulla proponibilità della querela appartiene alla cognizione del giudice dell'appello - all'esito dell'espletata istruttoria ha rigettato la querela di falso, il 23 ottobre 2023 è stato riassunto il presente processo sospeso con ricorso ex art. 297 c.p.c. dell'appellante.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex artt. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato Parte_1 dall'opposto in data 30.06.2017, che recava come titolo esecutivo la cambiale emessa il 23.11.2016 nr. 3700279300 8787393509998327300470001500000. Con unico motivo di opposizione l' disconosceva la propria sottoscrizione apposta Pt_1 sulla cambiale e proponeva, altresì, querela di falso avverso il titolo cambiario, chiedendo al
Tribunale di dichiararsi, per l'effetto, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione cambiaria e di disporre la cancellazione del protesto.
Si costituiva opponendosi alle richieste e deduzioni avversarie ed insistendo per CP_1 la riferibilità all'opponente della sottoscrizione apposta sul titolo, con inammissibilità della querela di falso proposta in quanto priva degli elementi e delle prove della falsità. L'opposto concludeva pertanto per il rigetto della domanda avversaria. Con ordinanza del15.06.2019 il Giudice, rilevato che la querela di falso proposta dall'attore era sprovvista della procura speciale e ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note ad entrambe le parti fino a tre giorni prima dell'udienza. Le parti depositavano note e memorie e all'udienza del 18.07.2019 rassegnavano le conclusioni.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che la cambiale ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 53 r.d. nr. 1669/1933.
In sede di esecuzione forzata la cambiale non ha rilevanza in quanto scrittura privata, ma come titolo esecutivo.
Perciò, ove il debitore eccepisca la falsità della sottoscrizione, non può limitarsi al mero disconoscimento della firma unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma è necessaria la proposizione della querela di falso. Infatti, è necessario privare la cambiale non dell'efficacia probante della scrittura privata, ma dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. Trib. Terni, 13 novembre 2000, e incidentalmente Trib. Bari 10 gennaio 2007, n. 39).
Di tali orientamenti giurisprudenziali, cui questo Tribunale ritiene decisamente di aderire, era consapevole anche l'opponente, il quale infatti ha inteso proporre querela di falso. Tuttavia, deve rilevarsi che la querela contenuta in citazione è inammissibile, in quanto non proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, come imposto a pena di inammissibilità dall'art. 221 comma 2 c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della querela, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr. Cassazione Civile sez VI del 3.07.2013 n. 16674) ed ancora che
"l'omissione deve essere rilevata dal giudice di ufficio e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore (art 99 disp att c.p.c.) che ha differente scopo e diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione" (cfr. Cass. Civ.
6/7/1999 n. 6959).
L'ordinamento pretende dunque la proposizione del falso ad opera della parte personalmente interessata ovvero ad opera di persona munita di mandato specifico per le rilevanti conseguenze determinate dalla presentazione della querela. Un'ordinaria procura ad litem, non risulta soddisfare il requisito richiesto.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, interpellata sul punto, suole infatti distinguere tra la proposizione dell'atto - ex art 222 c.p.c. riservato all'iniziativa personale della parte o del suo procuratore speciale - e la mera presentazione della domanda, atto di
2 promovimento dell'ordinario procedimento di falso civile, che non è riservato alla parte od al suo procuratore speciale dall'articolo 222 c.p.c. (cfr. tra le tante Cassazione Civile n. 12263/2009). E se in quest'ultimo profilo può riconoscersi la legittimazione del difensore, giusta procura ad litem, nondimeno deve riscontrarsi il difetto di procura speciale in capo al difensore di parte attrice per la proposizione del falso.
Vieppiù, deve riscontrarsi la mancata conferma della querela ad opera della parte personalmente o di un procuratore speciale alla prima udienza o nelle successive. Ed infatti, se proposta in via principale la querela di falso, ai sensi dell'articolo 99 disp. att c.p.c. "deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale"; circostanza che integra una condizione di procedibilità della domanda, indispensabile per la trattazione del merito, con la conseguenza che la mancata conferma costituisce, per giurisprudenza costante, causa di improcedibilità della domanda e ne impone la declaratoria di inammissibilità. Ancora, a nulla possono valere le deduzioni effettuate dall'opponente nelle note autorizzate, con le quali il medesimo ha invocato l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso di specie, depositando procura speciale postuma. Ed infatti, sul punto è sufficiente rilevare l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c., come confermato dalla recentissima giurisprudenza della S.C. ( cfr. Cassazione civile , sez. II , 29/03/2019 , n. 8933), la quale ha avuto modo di chiarire che il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall' art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Per tali ragioni la querela di falso proposta dall'opponente è inammissibile. Ne consegue, come effetto, che l'opposizione cambiaria si fonda su disconoscimento della sottoscrizione non assistito da valida querela di falso e ciò ne determina il rigetto.
Su tale crinale interpretativo risulta orientata la giurisprudenza di merito già richiamata, la quale ha precisato che “va rigettata l'opposizione al precetto intimato in virtù di titolo esecutivo cambiario ove la contestazione della cambiale si sia limitata al disconoscimento della firma, giacché per privare di efficacia il titolo cartolare, ove se ne deduca la falsità, è necessaria la proposizione di querela di falso unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (cfr. Tribunale Terni, 13/11/2000), il che priva di ogni rilievo anche la domanda subordinata tesa ad accertare la falsità della sottoscrizione mediante CTU calligrafica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
SULLA VALIDITA' DELLA PROCURA Cesura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della querela di falso contenuta in citazione per carenza di procura in capo al difensore.
Assume la parte che la procura speciale sarebbe idonea a consentire al procuratore la proposizione di querela di falso se contiene la specificazione del documento che la parte intende impugnare e la volontà esplicita di dare mandato e, se conferita a margine o in calce all'atto di citazione, essa non necessiterebbe di specificazione sul documento impugnato perché collegata con l'atto su cui è apposta, pertanto, si eliminerebbe ogni incertezza sull'oggetto di essa.
3 Sostiene, inoltre, la parte che il Tribunale avrebbe omesso di prendere visione del fascicolo di causa tanto da affermare la necessità di querela di falso per il disconoscimento della sottoscrizione presente su una cambiale. Al riguardo afferma l'appellante che la domanda di opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto aprire un normale giudizio di cognizione in ordine al quale l'attore avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del proprio diritto, incombendo sul convenuto l'onere della prova sui fatti estintivi o modificativi.
Il sig. successivamente e al fine di fugare qualsiasi dubbio sui poteri di Pt_1 rappresentanza, con atto Notarile Rep.n.89561, ha conferito potere al difensore ratificando il mandato precedentemente conferito ed ha invocato l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. ritenuta inapplicabile dal Giudice di prime cure. Al riguardo l'appellante sostiene che, rilevato un difetto di rappresentanza, il Giudice avrebbe il potere di assegnare alle parti termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Afferma al riguardo che l'osservanza del termine avrebbe sanato i vizi. Infine la parte dichiara che come affermato dalla Cassazione con sentenza 16777/2014 il disconoscimento della sottoscrizione su una cambiale non necessita della proposizione di una querela di falso.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA La parte insiste per l'ammissibilità della CTU calligrafica richiesta sia nell'atto di opposizione che nelle memorie istruttorie nonché nelle note autorizzate e nel verbale dell'ultima udienza. Ai sensi dell'art. c.p.c. sostiene di avere interesse attuale e concreto nella proposizione della querela di falso che consiste nella necessità di un accertamento della falsità di un documento la cui efficacia di prova legale viene invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
4.- chiede respingersi l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e CP_1 in diritto con vittoria di anticipazioni e corrispettivo di avvocato relativamente a entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario oneri generali al 15%, addizionale C.N.A.P. forense al 4% ed aliquota I.V.A. al 22%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5.- L'odierno appellante agisce in sede di opposizione per l'accertamento negativo della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo, sicché su questi grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto contenuto nel titolo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione, ivi compreso, pertanto, il carattere apocrifo della sottoscrizione del titolo di credito fatto valere come titolo esecutivo.
Il rigetto della querela di falso con sentenza del Tribunale ordinario di Rieti n. 359 del 2023, dinanzi al quale detto giudizio è stato riassunto in applicazione dell'art. 355 cod. proc. civ. non ha escluso l'autenticità del documento prodotto e, in definitiva, la riferibilità della cambiale di cui è causa al suo autore.
Poiché detta statuizione costituisce l'antecedente logico di questo giudizio, ne consegue il rigetto dell'appello proposto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 579 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza
[...]
come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 8 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1078/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIACOMO PIRRO. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. CRISTIANO ROBERTO. CP_1 C.F._2
CP_2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n.579/2019 con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha rigettato l'opposizione e ha condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessive Euro 2.738,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con ordinanza emessa nella camera di consiglio in data 12 giugno 2020 è stata disposta la sospensione del presente giudizio con assegnazione di termine sino al 30 settembre 2020 per riassumere la causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente.
A seguito della sentenza n.359 del 25 luglio 2023, che – dopo aver rammentato che il vaglio sull'ammissibilità e sulla proponibilità della querela appartiene alla cognizione del giudice dell'appello - all'esito dell'espletata istruttoria ha rigettato la querela di falso, il 23 ottobre 2023 è stato riassunto il presente processo sospeso con ricorso ex art. 297 c.p.c. dell'appellante.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex artt. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato Parte_1 dall'opposto in data 30.06.2017, che recava come titolo esecutivo la cambiale emessa il 23.11.2016 nr. 3700279300 8787393509998327300470001500000. Con unico motivo di opposizione l' disconosceva la propria sottoscrizione apposta Pt_1 sulla cambiale e proponeva, altresì, querela di falso avverso il titolo cambiario, chiedendo al
Tribunale di dichiararsi, per l'effetto, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione cambiaria e di disporre la cancellazione del protesto.
Si costituiva opponendosi alle richieste e deduzioni avversarie ed insistendo per CP_1 la riferibilità all'opponente della sottoscrizione apposta sul titolo, con inammissibilità della querela di falso proposta in quanto priva degli elementi e delle prove della falsità. L'opposto concludeva pertanto per il rigetto della domanda avversaria. Con ordinanza del15.06.2019 il Giudice, rilevato che la querela di falso proposta dall'attore era sprovvista della procura speciale e ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note ad entrambe le parti fino a tre giorni prima dell'udienza. Le parti depositavano note e memorie e all'udienza del 18.07.2019 rassegnavano le conclusioni.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che la cambiale ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 53 r.d. nr. 1669/1933.
In sede di esecuzione forzata la cambiale non ha rilevanza in quanto scrittura privata, ma come titolo esecutivo.
Perciò, ove il debitore eccepisca la falsità della sottoscrizione, non può limitarsi al mero disconoscimento della firma unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma è necessaria la proposizione della querela di falso. Infatti, è necessario privare la cambiale non dell'efficacia probante della scrittura privata, ma dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. Trib. Terni, 13 novembre 2000, e incidentalmente Trib. Bari 10 gennaio 2007, n. 39).
Di tali orientamenti giurisprudenziali, cui questo Tribunale ritiene decisamente di aderire, era consapevole anche l'opponente, il quale infatti ha inteso proporre querela di falso. Tuttavia, deve rilevarsi che la querela contenuta in citazione è inammissibile, in quanto non proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, come imposto a pena di inammissibilità dall'art. 221 comma 2 c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della querela, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr. Cassazione Civile sez VI del 3.07.2013 n. 16674) ed ancora che
"l'omissione deve essere rilevata dal giudice di ufficio e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore (art 99 disp att c.p.c.) che ha differente scopo e diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione" (cfr. Cass. Civ.
6/7/1999 n. 6959).
L'ordinamento pretende dunque la proposizione del falso ad opera della parte personalmente interessata ovvero ad opera di persona munita di mandato specifico per le rilevanti conseguenze determinate dalla presentazione della querela. Un'ordinaria procura ad litem, non risulta soddisfare il requisito richiesto.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, interpellata sul punto, suole infatti distinguere tra la proposizione dell'atto - ex art 222 c.p.c. riservato all'iniziativa personale della parte o del suo procuratore speciale - e la mera presentazione della domanda, atto di
2 promovimento dell'ordinario procedimento di falso civile, che non è riservato alla parte od al suo procuratore speciale dall'articolo 222 c.p.c. (cfr. tra le tante Cassazione Civile n. 12263/2009). E se in quest'ultimo profilo può riconoscersi la legittimazione del difensore, giusta procura ad litem, nondimeno deve riscontrarsi il difetto di procura speciale in capo al difensore di parte attrice per la proposizione del falso.
Vieppiù, deve riscontrarsi la mancata conferma della querela ad opera della parte personalmente o di un procuratore speciale alla prima udienza o nelle successive. Ed infatti, se proposta in via principale la querela di falso, ai sensi dell'articolo 99 disp. att c.p.c. "deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale"; circostanza che integra una condizione di procedibilità della domanda, indispensabile per la trattazione del merito, con la conseguenza che la mancata conferma costituisce, per giurisprudenza costante, causa di improcedibilità della domanda e ne impone la declaratoria di inammissibilità. Ancora, a nulla possono valere le deduzioni effettuate dall'opponente nelle note autorizzate, con le quali il medesimo ha invocato l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso di specie, depositando procura speciale postuma. Ed infatti, sul punto è sufficiente rilevare l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c., come confermato dalla recentissima giurisprudenza della S.C. ( cfr. Cassazione civile , sez. II , 29/03/2019 , n. 8933), la quale ha avuto modo di chiarire che il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall' art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Per tali ragioni la querela di falso proposta dall'opponente è inammissibile. Ne consegue, come effetto, che l'opposizione cambiaria si fonda su disconoscimento della sottoscrizione non assistito da valida querela di falso e ciò ne determina il rigetto.
Su tale crinale interpretativo risulta orientata la giurisprudenza di merito già richiamata, la quale ha precisato che “va rigettata l'opposizione al precetto intimato in virtù di titolo esecutivo cambiario ove la contestazione della cambiale si sia limitata al disconoscimento della firma, giacché per privare di efficacia il titolo cartolare, ove se ne deduca la falsità, è necessaria la proposizione di querela di falso unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (cfr. Tribunale Terni, 13/11/2000), il che priva di ogni rilievo anche la domanda subordinata tesa ad accertare la falsità della sottoscrizione mediante CTU calligrafica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
SULLA VALIDITA' DELLA PROCURA Cesura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della querela di falso contenuta in citazione per carenza di procura in capo al difensore.
Assume la parte che la procura speciale sarebbe idonea a consentire al procuratore la proposizione di querela di falso se contiene la specificazione del documento che la parte intende impugnare e la volontà esplicita di dare mandato e, se conferita a margine o in calce all'atto di citazione, essa non necessiterebbe di specificazione sul documento impugnato perché collegata con l'atto su cui è apposta, pertanto, si eliminerebbe ogni incertezza sull'oggetto di essa.
3 Sostiene, inoltre, la parte che il Tribunale avrebbe omesso di prendere visione del fascicolo di causa tanto da affermare la necessità di querela di falso per il disconoscimento della sottoscrizione presente su una cambiale. Al riguardo afferma l'appellante che la domanda di opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto aprire un normale giudizio di cognizione in ordine al quale l'attore avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del proprio diritto, incombendo sul convenuto l'onere della prova sui fatti estintivi o modificativi.
Il sig. successivamente e al fine di fugare qualsiasi dubbio sui poteri di Pt_1 rappresentanza, con atto Notarile Rep.n.89561, ha conferito potere al difensore ratificando il mandato precedentemente conferito ed ha invocato l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. ritenuta inapplicabile dal Giudice di prime cure. Al riguardo l'appellante sostiene che, rilevato un difetto di rappresentanza, il Giudice avrebbe il potere di assegnare alle parti termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Afferma al riguardo che l'osservanza del termine avrebbe sanato i vizi. Infine la parte dichiara che come affermato dalla Cassazione con sentenza 16777/2014 il disconoscimento della sottoscrizione su una cambiale non necessita della proposizione di una querela di falso.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA La parte insiste per l'ammissibilità della CTU calligrafica richiesta sia nell'atto di opposizione che nelle memorie istruttorie nonché nelle note autorizzate e nel verbale dell'ultima udienza. Ai sensi dell'art. c.p.c. sostiene di avere interesse attuale e concreto nella proposizione della querela di falso che consiste nella necessità di un accertamento della falsità di un documento la cui efficacia di prova legale viene invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
4.- chiede respingersi l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e CP_1 in diritto con vittoria di anticipazioni e corrispettivo di avvocato relativamente a entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario oneri generali al 15%, addizionale C.N.A.P. forense al 4% ed aliquota I.V.A. al 22%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5.- L'odierno appellante agisce in sede di opposizione per l'accertamento negativo della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo, sicché su questi grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto contenuto nel titolo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione, ivi compreso, pertanto, il carattere apocrifo della sottoscrizione del titolo di credito fatto valere come titolo esecutivo.
Il rigetto della querela di falso con sentenza del Tribunale ordinario di Rieti n. 359 del 2023, dinanzi al quale detto giudizio è stato riassunto in applicazione dell'art. 355 cod. proc. civ. non ha escluso l'autenticità del documento prodotto e, in definitiva, la riferibilità della cambiale di cui è causa al suo autore.
Poiché detta statuizione costituisce l'antecedente logico di questo giudizio, ne consegue il rigetto dell'appello proposto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 579 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza
[...]
come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 8 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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